N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015

Ordinanza del 16 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da ANAFE - Associazione  produttori
fumo elettronico ed altri contro Agenzia delle dogane e dei  monopoli
ed altri.. 
 
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza
  combustione costituiti da sostanze liquide. 
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione  e
  sui consumi e relative  sanzioni  penali  e  amministrative),  art.
  62-quater, comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.  f),
  del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188  (Disposizioni  in
  materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei  loro  succedanei,
  nonche' di fiammiferi, a norma  dell'articolo  13  della  legge  11
  marzo 2014, n. 23). 
(GU n.34 del 24-8-2016 )
 
              IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  3166  del  2015,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        ANAFE - Associazione nazionale produttori  fumo  elettronico,
soc. Flavourart S.r.l.,  soc.  Dyprintech  S.r.l.,  soc.  Arbi  group
S.r.l. in  liquidazione  volontaria,  soc.  Smart  evolution  trading
S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro  tempore,
rappresentate e difese dagli avv. Fabio Francario,  Dario  De  Blasi,
con domicilio eletto presso Fabio Francario in Roma, Piazza Paganica,
13; 
    contro 
        Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero  dell'economia
e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei  ministri,  in  persona
dei rispettivi legali rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati  e
difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi; 
    e con l'intervento di ad adiuvandum: 
        Vaporart S.r.l. in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gava, con domicilio
eletto presso Alberto Gava in Roma, Via S. Maria in Via, 12; 
    ad opponendum: 
        -  Philip  Morris  Italia  S.r.l.,  in  persona  del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  G.
Cesare Rizza, Marco Zotta, con domicilio eletto presso Giulio  Cesare
Rizza in Roma, Piazza di Spagna, 15; 
        per   l'annullamento   della   determinazione    dirigenziale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 0006615 del 20 gennaio
2015 recante «Determinazione dell'aliquota di imposta di consumo  sui
prodotti da  inalazione  senza  combustione  costituiti  da  sostanze
liquide, contenenti  o  meno  nicotina,  esclusi  quelli  autorizzati
all'immissione in commercio come  medicinali  ai  sensi  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni»; 
        -  di  ogni  atto  preparatorio,  presupposto,   connesso   e
consequenziale, con specifico riferimento: 
- agli allegati 1 e 2 della determinazione del 20 gennaio 2015; 
- alla determinazione dirigenziale dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli prot. n. 0104859 del 24 dicembre 2014 avente ad  oggetto  le
procedure tecniche per la determinazione del consumo  equivalente  di
sigarette; 
- agli esiti e ai verbali inerenti le  procedure  di  equivalenza  ai
fini della determinazione dell'imposta; 
- alla circolare AAMS prot. n. 104883 del 24 dicembre  2014  inerente
il regime dei prodotti liquidi da inalazione; 
al decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 inerente i  prodotti  da
inalazione senza combustione che assoggetta al regime  impositivo  di
cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo  n.  504
del 1995 anche prodotti  da  inalazione  costituiti  da  liquidi  non
contenenti nicotina; 
    e per ottenere la  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della
questione di legittimita' costituzionale all'art. 62-quater, comma  1
bis, del decreto legislativo n. 504 del  1995  per  violazione  degli
articoli 3, 35, 41, 53 e 97 della Costituzione; 
        la rimessione alla Corte  di  giustizia  della  questione  di
compatibilita' con i principi di diritto europeo dell'art. 62-quater,
comma 1 bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nella parte  in
cui assoggetta ad imposta anche i prodotti da  inalazione  costituiti
da sostanze liquide non contenenti nicotina; 
    e con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento 
        della nota dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  prot.
65527  R.U.  del  23  giugno  2015,  avente  ad   oggetto   «Quesito»
Applicazione dell'imposta di consumo di cui all'art. 62-quater, comma
1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995  n  504  e  successive
modificazioni»; 
        della relazione del 25 maggio 2015; 
        di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'economia delle  finanze,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    Visto l'atto di intervento ad adiuvandum spiegato dalla  societa'
Vaporart S.r.l.; 
    Visto l'atto di intervento ad opponendum  spiegato  dalla  Philip
Morris Italia S.r.l.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  4  novembre  2015  il
consigliere Elena Stanizzi e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    Le odierne ricorrenti rappresentano, quanto a  legittimazione  ad
agire,  di  essere  l'una   un'associazione   rappresentativa   degli
interessi  delle  aziende  operanti  in  Italia  nella  produzione  e
distribuzione  di  sigarette  elettroniche  ed  aromi,  e  le   altre
operatori economici che svolgono la  propria  attivita'  nel  settore
della produzione e commercializzazione di  vaporizzatori  di  liquidi
aromatici e non, della loro componentistica, di prodotti  strumentali
ed accessori all'uso di vaporizzatori. 
    Illustrate  la  caratteristiche  del   c.d.   fumo   elettronico,
consistente nell'inalazione di vapore di soluzioni contenenti o  meno
nicotina,   prodotto   da   appositi   vaporizzatori   con   batteria
ricaricabile, rappresenta parte  ricorrente  che  tale  settore  -  e
segnatamente, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze  idonei
a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche'  i  dispositivi
meccanici ed elettronici, comprese  le  parti  di  ricambio,  che  ne
consentono il consumo - e' stato inizialmente assoggettato ad imposta
di consumo nella misura del 58,5 per cento del prezzo di  vendita  al
pubblico per effetto del decreto-legge n. 76 del  28  giugno  2013  -
convertito in legge con legge n. 99 del 2013 - che ha inserito l'art.
62-quater nel corpo del decreto legislativo n. 504 del 1995. 
    La disposizione cosi' recata dall'art. 62-quater,  coinvolta  nei
giudizi di impugnazione proposti avverso i relativi atti applicativi,
e stata sottoposta  al  vaglio  di  legittimita'  costituzionale  con
ordinanze di questa Sezione n. 4510 e n. 4511 del 2014. 
    In pendenza del giudizio  di  costituzionalita'  della  norma  e'
stata  introdotta,  nell'ambito  della  delega  fiscale,  una   nuova
disciplina impositiva del settore del  fumo  elettronico,  attraverso
l'inserimento, per effetto del decreto legislativo n. 188  del  2014,
del comma 1-bis all'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del
1995. 
    Prevede tale disposizione che: «I prodotti  da  inalazione  senza
combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o   meno
nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo  in
misura   pari   al   cinquanta   per   cento   dell'accisa   gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo
medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato
ai  sensi  dell'art.  39-quinquies  e  alla  equivalenza  di  consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per  l'analisi  dei  contenuti
delle sigarette, per il consumo di un  campione  composto  da  almeno
dieci tipologie di prodotto tra quelle in  commercio,  di  cui  sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi
dalla nicotina, mediante tre dispositivi per  inalazione  di  potenza
non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli  e'  indicata  la  misura  dell'imposta  di  consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al  presente  comma,  la  misura
dell'imposta di consumo in riferimento  alla  variazione  del  prezzo
medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore  del
presente comma cessa di avere  applicazione  l'imposta  prevista  dal
comma  1,  le  cui  disposizioni  continuano  ad  avere  applicazione
esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in  vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.». 
    Viene in tal modo introdotta un'imposta sul fumo  elettronico  il
cui importo e' determinato sulla base di un criterio  di  equivalenza
di consumo tra le sigarette tradizionali e i  liquidi  da  inalazione
senza combustione, demandando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
la definizione delle procedure tecniche per la determinazione di tale
equivalenza. 
    In attuazione di tale disposizione,  con  determinazione  del  24
dicembre 2014 - gravata con il ricorso in  esame  -  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli ha quindi definito le procedure tecniche per la
determinazione  dell'equivalenza  di  consumo  convenzionale  tra  le
sigarette e  i  liquidi  in  questione.  In  particolare,  viene  ivi
stabilito, all'art. 2, che ai fini del calcolo  del  tempo  medio  di
consumo dei prodotti di cui  all'art.  62-quater,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, sono sottoposte ad  aspirazione,
secondo i parametri definiti dalla norma EN ISO  3308/2012  -  ovvero
attraverso  una  smoking  machine  settata  secondo   un   protocollo
standardizzato - cinque sigarette per ciascuna  delle  cinque  marche
piu' vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano
le operazioni di aspirazione. 
    Vengono, quindi, dettate le regole per il calcolo del tempo medio
di consumo delle  sigarette  tradizionali  basate  sul  numero  delle
aspirazioni effettuate per il consumo delle sigarette,  sulla  durata
delle aspirazioni, sulla lunghezza delle sigarette consumate  durante
la fase di aspirazione, individuando il tempo medio di consumo  delle
sigarette nella somma dei tempi di consumo di ciascuna sigaretta. 
    Con riferimento, invece, alla determinazione del tempo  medio  di
consumo dei prodotti da  inalazione  senza  combustione,  la  gravata
determinazione prevede la sottoposizione ad aspirazione di  7  unita'
di prodotto contenenti nicotina in diverse gradazioni e di  3  unita'
di prodotto  non  contenenti  nicotina  mediante  3  dispositivi  con
potenza pari, rispettivamente, a 10,  20  e  30  watt  stabilendo  la
corrispondenza tra il tempo medio di consumo di tali  prodotti  e  il
tempo complessivo medio del numero di  aspirazioni  rilevato  per  il
loro consumo. 
    Viene altresi' fissata, in fase di prima applicazione ed  in  via
temporanea e in misura provvisoria, l'imposta di consumo sui prodotti
liquidi da inalazione in € 0,333 il  millilitro,  con  previsione  di
successiva compensazione con la misura stabilita  in  via  definitiva
sulla base delle procedure tecniche indicate. 
    In esito alle prove  effettuate  secondo  le  procedure  tecniche
stabilite con la citata determinazione  del  24  dicembre  2014,  con
successiva determinazione dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
del 20 gennaio 2015 - anch'essa gravata da impugnazione  -  nel  dare
atto dell'esito di tali prove, e' stata fissata l'imposta di  consumo
in € 0,37344 il millilitro. 
    In relazione a tale nuovo regime impositivo, come delineato dalla
art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 de 1995 e
dai relativi atti applicativi, solleva  parte  ricorrente  specifiche
contestazioni in ordine alla sottoposizione a tassazione  di  liquidi
non  contenenti  nicotina,  sull'assunto  che   tali   prodotti   non
potrebbero  essere  ritenuti  succedanei  del   tabacco,   censurando
altresi' le procedure tecniche di individuazione dell'equivalenza del
consumo tra sigarette tradizionali e liquidi vaporizzabili in  quanto
affette  da  illogicita',  irragionevolezza   e   contraddittorieta',
affidando la proposta azione all'articolazione dei seguenti motivi di
censura: 
        I - Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  62-quater,
comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.  504  del  1995  introdotto
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 288  del  2014.  Violazione  e
falsa applicazione della normativa ISO 3308/2012. Eccesso  di  potere
nelle   figure   sintomatiche    dell'illogicita',    irrazionalita',
contraddittorieta', difetto di motivazione e difetto di  istruttoria.
Arbitrarieta' dell'azione amministrativa. Violazione del principio di
trasparenza.  Manifesta  ingiustizia  e  disparita'  di  trattamento.
Irragionevolezza.  Violazione  dell'art.   97   della   Costituzione.
Perplessita' dell'azione amministrativa. 
    Lamenta parte ricorrente l'intervenuta  violazione,  nel  calcolo
del tempo  medio  di  consumo  delle  sigarette  tradizionali,  della
normativa  tecnica  ISO  3308/2012   cui   l'Amministrazione   si   e
autovincolata con la determinazione del 24 dicembre 2014 - che  trova
corrispondenza nella previsione contenuta nell'art. 62-quater,  comma
1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede il ricorso
a condizioni di aspirazioni conformi a quelle adottate per  l'analisi
delle  sigarette  -  affermando,  anche  con  l'ausilio  di  allegata
relazione peritale, che il tempo medio di consumo di  una  sigaretta,
tenuto conto del numero di aspirazioni medie e del numero delle pause
tra un'aspirazione e l'altra, e' da quantificarsi in  6  minuti  e  4
secondi, e non gia' a 37,91 secondi per come stabilito nella  gravata
determinazione del 20 gennaio 2015, con la conseguenza che  l'imposta
sul consumo delle sigarette elettroniche dovrebbe  essere  pari  a  €
0,03925 il millilitro, in luogo di € 0,37344 il millilitro  stabilito
in tale determinazione. 
    L'intervenuta disapplicazione della metodologia ISO EN  3308/2012
- nella parte in cui non viene computata la pausa di 58  secondi  tra
un'aspirazione e l'altra per il calcolo del tempo  medio  di  consumo
delle  sigarette  ai  fini  della   determinazione   dell'equivalenza
convenzionale di consumo con i  liquidi  vaporizzabili  -  troverebbe
conferma, secondo parte ricorrente, alla  luce  della  determinazione
del 22 gennaio 2015 relativa alla  determinazione  dell'aliquota  di'
accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, il cui  Allegato
1 indica il tempo medio di consumo delle sigarette in 385,32 secondi,
computato considerando  pause  di  58  secondi  tra  le  aspirazioni,
laddove nell'ambito del procedimento di  equivalenza  per  i  liquidi
vaporizzabili il tempo medio di consumo delle sigarette viene fissato
in soli 37,91 secondi, senza che tale diversita' di  procedimenti  di
equivalenza  sia  in  alcuno  modo  giustificabile  alla  luce  delle
normativa primaria di riferimento come stabilita, quanto  ai  liquidi
da inalazione senza combustione, dall'art.  62-quater,  comma  1-bis,
del decreto  legislativo  n.  504  del  195,  e  per  i  tabacchi  da
inalazione senza combustione,  dall'art.  39-terdecies  del  medesimo
decreto. 
    La  sostituzione,  da  parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, del parametro tecnico standardizzato ISO EN  3308/2012  con
altro  procedimento  tecnico,  del  tutto  arbitrario  e   privo   di
fondamento scientifico, ai fini della determinazione del tempo  medio
di consumo delle sigarette cui commisurare l'equivalenza  di  consumo
dei  liquidi  vaporizzabili,  porta  quindi   illegittimamente   alla
fissazione di un tempo medio  di  consumo  delle  sigarette  tale  da
condurre all'applicazione di un trattamento fiscale deteriore e molto
superiore rispetto a quello  che  sarebbe  risultato  dalla  corretta
applicazione della normativa tecnica prevista. 
        II - Violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  62-quater,
comma 1-bis, del decreto legislativo n.  504  del  1995.  Eccesso  di
potere nelle figure  sintomatiche  dell'illogicita',  irrazionalita',
contraddittorieta', difetto di motivazione e difetto di  istruttoria.
Arbitrarieta'.   Violazione    del    principio    di    trasparenza.
Irragionevolezza.  Assenza  di   una   metodologia   e   di   criteri
predefiniti,  trasparenti,   oggettivi   e   verificabili   ai   fini
l'individuazione dei vaporizzatori da utilizzare nelle  procedure  di
equivalenza.   Violazione   dell'art.    97    della    Costituzione.
Perplessita'. 
    Denuncia parte ricorrente come l'individuazione  delle  tipologie
di dispositivi da utilizzare nell'ambito delle procedure tecniche  di
equivalenza sia avvenuta  in  modo  arbitrario  e  casuale  da  parte
dell'amministrazione, senza previa fissazione di una metodologia e di
criteri  predefiniti   cd   oggettivi,   idonei   a   consentire   la
verificabilita' delle operazioni. 
    Analoghe censure rivolge parte ricorrente avverso la scelta della
tipologia di wattaggio dei vaporizzatori - che influenza  il  consumo
di liquido  -  in  quanto  effettuata  dall'amministrazione  in  modo
empirico e casuale, in assenza di criteri obiettivi predeterminati  e
dello svolgimento di  una  istruttoria  con  risultati  verificabili,
tenuto conto che il  comma  1-bis  dell'art.  62-quater  del  decreto
legislativo n. 504 del 1995 prevede unicamente che il campione  debba
essere costituito da tre dispositivi per inalazione  di  potenza  non
inferiore a 10 watt. 
    Parimenti immotivata, sostiene parte ricorrente, e' la scelta  di
esecuzione delle prove inclinando i dispositivi per la vaporizzazione
di 25 gradi, in quanto priva di fondamento e di  motivazione,  tenuto
conto dell'influenza dell'inclinazione sul consumo di liquido. 
        III - Violazione e falsa  applicazione  dell'art.  62-quater,
comma 1-bis, del decreto legislativo n.  504  del  1995.  Eccesso  di
potere nelle figure  sintomatiche  dell'illogicita',  irrazionalita',
contraddittorieta', difetto di motivazione e difetto di  istruttoria.
Arbitrarieta' dell'azione amministrativa. Violazione del principio di
trasparenza. 
    Irragionevolezza. Assenza di' una metodologia  di  selezione  dei
dispositivi  e  dei  liquidi  e  di   criteri   certi,   predefiniti,
trasparenti oggettivi e verificabili ai fini dell'individuazione  dei
liquidi  vaporizzabili  (e  del  relativo  contenuto  nicotinico)  da
utilizzare nelle procedure di equivalenza.  Violazione  dell'art.  97
della Costituzione. Perplessita' dell'azione amministrativa. 
    Denuncia parte  ricorrente  come  anche  la  scelta  dei  liquidi
vaporizzabili - peraltro non individuabili, sulla  base  degli  atti,
quanto alla marca e alle specifiche tecniche - sia avvenuta  in  modo
casuale, arbitrario e non trasparente, in assenza di una  metodologia
e di criteri trasparenti, oggettivi  e  verificabili,  rappresentando
l'eterogeneita'  dell'offerta  di  prodotti  e  avendo   la   diversa
combinazione dei componenti dei liquidi - glicerina vegetale, glicole
propilenico, acqua demineralizzata - decisiva incidenza sul  processo
di vaporizzazione, influenzandone il consumo finale. 
    Parimenti arbitraria sarebbe stata la  scelta  del  contenuto  di
nicotina dei liquidi, anch'esso idoneo ad  influenzarne  il  consumo,
avvenuta senza previa istruttoria  e  senza  previa  definizione  dei
criteri di scelta dei dosaggi. 
        IV - Violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  62-quater,
comma 1-bis, del decreto legislativo n.  504  del  1995.  Eccesso  di
potere nelle figure  sintomatiche  dell'illogicita',  irrazionalita',
contraddittorieta', difetto di motivazione e difetto di  istruttoria.
Arbitrarieta' dell'azione amministrativa. Violazione del principio di
trasparenza.  Irragionevolezza.  Assenza  di   una   metodologia   di
selezione  dei  dispositivi  e  dei  liquidi  e  di  criteri   certi,
predefiniti,  trasparenti,  oggettivi   e   verificabili   ai'   fini
dell'individuazione  dei  liquidi  vaporizzabili  (e   del   relativo
contenuto nicotinico) da utilizzare nelle procedure  di  equivalenza.
Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Perplessita'  dell'azione
amministrativa. 
    Denuncia   parte    ricorrente    l'illegittimita'    dell'intero
procedimento di definizione dell'equivalenza di consumo convenzionale
tra   liquidi   vaporizzabili   e   sigarette   tradizionali   e   di
determinazione finale dell'imposta per  non  essere  state  prese  in
considerazione le specificita' della sigaretta  elettronica  rispetto
ai prodotti da tabacco tradizionali, avuto particolare riguardo  alla
necessita' di rispettare un intervallo temporale tra  le  boccate  al
fine di evitare il surriscaldamento del vaporizzatore - laddove dagli
allegati  alla  determinazione  del  20  gennaio  2015,  recanti   il
dettaglio   delle   misurazioni   effettuate,   emerge   la   mancata
considerazione  dell'esigenza  di  garantire  il  raffreddamento  del
dispositivo - con conseguente alterazione dei dati finali 
        V - Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  62-quater,
comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1995.   Falsa
applicazione della normativa ISO  EN  3308/2012.  Eccesso  di  potere
nelle   figure   sintomatiche    dell'illogicita',    irrazionalita',
contraddittorieta', difetto di motivazione e difetto di' istruttoria,
erroneita' dei presupposti, travisamento dei fatti. Irragionevolezza.
Perplessita' dell'azione amministrativa. 
    In  subordine,   denuncia   parte   ricorrente   l'illegittimita'
dell'applicazione della normativa ISO  EN  3308/2012  alle  sigarette
elettroniche,  trattandosi  di  metodologia  standardizzata  per   le
sigarette tradizionali, che non potrebbe  essere  utilizzata  per  un
prodotto radicalmente diverso, avente diverse qualita' e quantita' di
sostanze che ne influenzano il modo di consumo. 
        VI - Violazione e  falsa  applicazione  dell'art.  62-quater,
comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.  504  del  1995  introdotto
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 188  del  2014.  Violazione  e
falsa applicazione della  normativa  ISO  EN  3308/2012.  Eccesso  di
potere nelle figure  sintomatiche  dell'illogicita',  irrazionalita',
contraddittorieta', difetto di motivazione e difetto di  istruttoria,
erroneita' dei presupposti, violazione del principio di  trasparenza.
Irragionevolezza. Perplessita' dell'azione amministrativa. Nei limiti
dell'interesse,   censura   parte   ricorrente   la    determinazione
provvisoria dell'imposta  sui  liquidi  vaporizzabili  per  sigarette
elettroniche, stabilita dalla determinazione del 24 dicembre 2014  in
€ 0,333 il millilitro, non  essendo  comprensibili  le  modalita'  di
svolgimento delle prime analisi di prova sperimentale sulla cui  base
tale imposta e' stata fissata, ne'  le  modalita'  di  calcolo  della
stessa, determinata in  modo  arbitrario  e  casuale  in  assenza  di
elementi che ne consentano la verificabilita'. 
        VII - Sotto altro profilo: Violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995. Manifesta irragionevolezza.  Eccesso  di  potere  nelle  figure
sintomatiche  dell'illogicita',  irrazionalita',  contraddittorieta',
vizio  di  motivazione,  difetto  di  istruttoria,   erroneita'   dei
presupposti, travisamento dei fatti. Violazione del principio di buon
andamento. Violazione del principio di concorrenza. Violazione  degli
articoli 3, 35, 41,  53  e  97  della  Costituzione.  Violazione  dei
principi di diritto europeo in materia  di  libera  circolazione  dei
fattori e prodotti economici, di tutela delle liberta' fondamentali e
di libera concorrenza nel mercato unico nonche'  degli  articoli  30,
34, 35 e 110 del TFUE, dell'art. 401 della direttiva n. 112/2006/CE e
dell'art. 1 della Direttiva  n.  118/2008/CE  e  della  Direttiva  n.
2014/40/CE. 
    Contesta parte ricorrente l'estensione della  tassazione  di  cui
all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  504  del
1995,  anche  ai  liquidi  vaporizzabili  non  contenenti   nicotina,
sostenendone  l'illogicita'  e  l'irrazionalita'  non  potendo   tali
liquidi essere considerati succedanei del tabacco. 
    La distinzione tra liquidi contenenti nicotina e quelli privi  di
nicotina  conosce  peraltro  gia'  riconoscimento   nell'ordinamento,
riferendosi il divieto di vendita a soggetti minori di 16 anni  -  di
cui all'ordinanza del Ministero della salute  del  4  agosto  2011  -
unicamente ai vaporizzatoti contenenti nicotina. 
    Stante la rilevanza della presenza o meno di nicotina nei liquidi
vaporizzabili ai fini dell'individuazione  del  regime  giuridico  ed
impositivo,  sarebbero  illegittimi  i  gravati   provvedimenti   che
accomunano i liquidi vaporizzabili senza operare  alcuna  distinzione
tra  quelli  contenenti  nicotina  e  quelli  che  ne   sono   privi,
denunciandone il contrasto con gli articoli 3, 35, 41, 53 e 97  della
Costituzione, con i principi di' diritto europeo in materia di libera
circolazione dei  fattori  e  prodotti  economici,  di  tutela  delle
liberta' fondamentali e di  libera  concorrenza  nel  mercato  unico,
nonche' con gli articoli 30, 34, 35 e 110  del  TFUE,  dell'art.  401
della  direttiva  112/2006/CE  e  con  l'art. 1  della  Direttiva  n.
118/2008/CE e della Direttiva n. 2014/40/CE. 
    Inoltre, essendo  tali  vizi  riferibili  anche  alla  disciplina
primaria  dettata  dall'art.  62-quater,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo n. 504 del 1995,  censura  parte  ricorrente  anche  tale
norma per illegittimita' costituzionale e comunitaria, nella parte in
cui assoggetta alla medesima tassazione prevista  per  i  liquidi  da
inalazione senza combustione contenenti nicotina anche quelli che  ne
sono privi, chiedendone la rimessione alla  Corte  costituzionale  ed
affidando tale richiesta ai motivi di seguito illustrati. 
    Questione di  legittimita'  costituzionale  dall'art.  62-quater,
comma 1-bis, del decreto legislativo  n.  504  del  26  ottobre  1995
recante il Testo unico delle accise. 
    I  -  Sulla   violazione   del   principio   di   uguaglianza   e
proporzionalita' di cui  all'art.  3  della  Costituzione,  anche  in
relazione  al  disposto  della  Direttiva  2014/40/UE,  parametro  di
costituzionalita' art. 11 e 117 della Costituzione. Sulla  violazione
del principio di capacita' contributiva  di  cui  all'art.  53  della
Costituzione. 
    Nel   premettere   parte   ricorrente   come   la   ratio   della
sottoposizione  ad  imposta  dei   prodotti   da   inalazione   senza
combustione costituiti da sostanze liquide  non  contenenti  nicotina
sia unicamente quella di salvaguardare le entrate erariali  a  fronte
della riduzione del gettito fiscale di cui all'accisa sulle sigarette
tradizionali, il cui consumo e' notevolmente  diminuito  per  effetto
dell'ingresso sul mercato  delle  sigarette  elettroniche,  con  cio'
manifestando un intento protezionistico del tradizionale mercato  del
tabacco, denuncia l'irragionevolezza  della  equiparazione,  ai  fini
della  tassazione,  prevista  dalla  contestata  norma,  dei  liquidi
contenenti nicotina  e  di  quelli  che  ne  sono  privi,  attraverso
l'equivalenza tra il consumo del tabacco tradizionale  e  di  liquidi
aromatizzati  con  sostanze  neutre  o  alimentari   non   contenenti
nicotina. 
    Sostiene al  riguardo  parte  ricorrente  che  mentre  il  regime
fiscale di cui all'accisa sul fumo tradizionale si giustifica per  il
disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come  nocivo  per  la
salute, l'inesistenza di tale presupposto con riferimento ai  liquidi
non contenenti  nicotina  renderebbe  inapplicabile  agli  stessi  il
medesimo  regime  tributario  previsto  per  i   liquidi   contenenti
nicotina,  non  essendovi  alcun  interesse  pubblico   a   limitare,
attraverso la tassazione, la commercializzazione  di  tali  prodotti,
che non possono essere considerati succedanei del tabacco. 
    La  denunciata  irragionevolezza  della  disposizione  di  legge,
sostiene  parte  ricorrente,  troverebbe  conferma  nella   Direttiva
2014/40/UE,  la  quale  consente  l'equiparazione   della   sigaretta
elettronica alle disposizioni relative alla vendita dei prodotti  del
tabacco solo se comporti il consumo di nicotina, e cio'  al  fine  di
disincentivare il consumo di prodotti dannosi per la salute. 
    In contrasto  con  l'impianto  della  direttiva,  il  legislatore
nazionale invece equiparato i prodotti contenenti nicotina  a  quelli
che ne sono privi ai fini della sottoposizione ad un medesimo  regime
fiscale,  in  violazione  degli  articoli  3,  11,  53  e  117  della
Costituzione. 
    II - Sulla violazione del diritto alla salute di cui all'art.  32
della Costituzione. 
    La misura tributaria di  cui  all'art.  62-quater,  comma  1-bis,
del decreto legislativo n. 504 del 1995 e  la  tassazione  anche  dei
liquidi vaporizzabili  non  contenenti  nicotina  contrasta,  secondo
parte ricorrente, anche con l'art. 32 della Costituzione, che  tutela
il diritto alla salute, in quanto tende a favorire il  consumo  della
nicotina  e  delle  sigarette  tradizionali,  in  contrasto  con   il
complessivo scenario, anche comunitario, che tende  a  combattere  il
tabagismo in ragione dei suoi effetti nocivi per  la  salute,  pur  a
fronte delle evidenze scientifiche che hanno evidenziato l'assenza di
conseguenze nocive per la  salute  della  sigaretta  elettronica  non
contenente   nicotina,   che   costituisce   utile    strumento    di
disassuefazione dal tabagismo. 
    Si  sono  costituiti  in  resistenza   gli   intimati   Ministero
dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli  e
Presidenza del Consiglio dei ministri che, dopo  aver  illustrato  il
quadro normativo di riferimento nella sua evoluzione nel tempo  e  le
caratteristiche  del  mercato  delle  sigarette  tradizionali,  delle
sigarette  elettroniche  contenenti   liquidi   e   delle   sigarette
elettroniche  contenenti  solidi,  hanno  sostenuto,  con  articolate
controdeduzioni l'infondatezza di tutti i motivi di  censura  dedotti
da parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle proposte azioni. 
    Ha spiegato atto di intervento ad opponendum la  societa'  Philip
Morris Italia S.r.l. la quale cornmercializza prodotti del tabacco da
inalazione senza combustione di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera
e-bis) del decreto legislativo n. 504 del 1995,  con  riferimento  ai
quali la gravata determinazione del 24 dicembre  2014  stabilisce  le
procedure tecniche per la  determinazione  del  consumo  equivalente,
difendendo,  anche  con  memoria   successivamente   depositata,   la
legittimita'  dei  gravati   atti   nonche'   la   conformita'   alla
Costituzione della norma di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995. 
    Parte ricorrente, a seguito della  pubblicazione  della  sentenza
della Corte costituzionale n. 83 del 14 aprile 2015 - con la quale e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  62-quater
del decreto  legislativo  n.  504  del  1995  nel  testo  originario,
antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1,  comma  1,  lettera
f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nella parte  in
cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari  al  58,5  per
cento del prezzo di vendita al pubblico, la  commercializzazione  dei
prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo  dei
tabacchi lavorati, nonche' i dispositivi  meccanici  ed  elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne  consentono  il  consumo  -  ha
depositato, in data 31 luglio 2015, ricorso per motivi aggiunti,  con
il quale ha  impugnato  la  nota  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli prot. 65527 R.U. del 23 giugno 2015. 
    Con tale  nota  viene  precisato  che  la  sentenza  della  Corte
costituzionale ha dichiarato illegittime disposizioni che non trovano
piu' applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che sono  diverse
da quelle  dettate  all'art.  62-quater,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo n. 504, del 1995 sia quanto ad oggetto, base  imponibile,
natura e misura dell'imposizione, che dunque  sfuggono  alla  portata
della sentenza della Consulta, affermando che le  nuove  disposizioni
trovano quindi applicazione quanto ad assoggettamento  ad  imposta di
qualsiasi prodotto liquido  che  abbia  la  caratteristica  di  poter
essere inalato. 
    Con riferimento allo scenario  delineato  dalla  pronuncia  della
Consulta e dalla interpretazione  che  ne  ha  effettuato  l'Agenzia,
sostiene parte  ricorrente  che  tale  pronuncia,  nell'escludere  la
possibilita' di assoggettare ad accisa  il  consumo  di  liquidi  non
contenenti nicotina, avrebbe dovuto determinare  il  venir  meno  dei
gravati provvedimenti nella parte in cui sottopongono  alla  medesima
tassazione i liquidi contenenti nicotina e quelli privi di  nicotina,
e cio' sulla base di un'interpretazione costituzionalmente  orientata
dell'art. 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo n.  504  del
1995, laddove invece  l'Amministrazione,  con  la  gravata  nota,  ha
stabilito che qualsiasi liquido idoneo ad essere inalato debba essere
assoggettato ad imposizione. 
    Contesta, quindi, parte ricorrente tale circolare del  23  giugno
2015 dell'Agenzia, nonche' la relazione del 25 maggio  2015  relativa
all'applicazione della normativa ISO EN 3308/2012 - oltre che tutti i
provvedimenti  gia'  impugnati  con   il   ricorso   introduttivo   -
articolando, a sostegno dell'azione, i seguenti  motivi  aggiunti  ed
integrativi: 
        I - Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 32, 41,
53 e 97 della  Costituzione.  Violazione  e  falsa  applicazione  dei
principi in materia di tassazione dei liquidi non nicotinici espressi
dalla Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 2015 n.  83.  Falsa
applicazione  dell'art.   62-quater,   comma   1-bis,   del   decreto
legislativo  n.  504  del  1995.  Eccesso  di potere   nelle   figure
sintomatiche  dell'illogicita',  irrazionalita',  contraddittorieta',
difetto  di  motivazione,  difetto  di   istruttoria.   Arbitrarieta'
dell'azione amministrativa. Manifesta  ingiustizia  e  disparita'  di
trattamento.     Irragionevolezza,      perplessita'      dell'azione
amministrativa. Irragionevolezza. Violazione dei principi di  diritto
europeo in materia di  libera  circolazione  dei  fattori e  prodotti
economici,  di  tutela  delle  liberta'  fondamentali  e  di   libera
concorrenza nel mercato unico, nonche' degli articoli 30,  34,  35  e
110  del  TFUE,  dell'art.  401  della  Direttiva  n.  112/2006/CE  e
dell'art. 1 della Direttiva  n.  118/2008/CE  e  della  Direttiva  n.
2014/40/CE. 
    Sostiene parte ricorrente come  la  formulazione  attualmente  in
vigore dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.
504 del 1995, sia in contrasto con i precetti costituzionali  di  cui
agli articoli 3, 41, 53 e 97 della Costituzione come declinati  nella
recente sentenza n.  83  del  2015  della  Corte  costituzionale  con
riferimento alla previgente formulazione della norma, che  precludono
la possibilita' di assoggettare  ad  accisa  liquidi  non  contenenti
tabacco. 
    Ribadisce parte ricorrente, inoltre, il contrasto del  contestato
regime  fiscale  con   la   Direttiva   2014/40/UE   e   l'erroneita'
dell'interpretazione  della  portata  della  sentenza   della   Corte
costituzionale contenuta nella gravata nota del 23 giugno 2015. 
        II  -   Eccesso   di   potere   nelle   figure   sintomatiche
dell'erroneita' presupposti e del travisamento dei fatti.  Violazione
e falsa applicazione dell'art. 62-quater, comma  1-bis,  del  decreto
legislativo n. 504 del 1995. Violazione e  falsa  applicazione  della
normativa  ISO  EN  3308/2012.  Eccesso  di   potere   nelle   figure
sintomatiche  dell'illogicita',  irrazionalita',  contraddittorieta',
difetto  di  motivazione,  difetto  di   istruttoria.   Arbitrarieta'
dell'azione amministrativa. Violazione del principio di  trasparenza.
Manifesta ingiustizia e disparita' di trattamento.  Irragionevolezza.
Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Perplessita'  dell'azione
amministrativa. 
    Con riferimento alla  relazione  dell'Amministrazione  datata  25
maggio 2015, con la quale vengono forniti chiarimenti  in  ordine  al
procedimento di determinazione  del  consumo  equivalente,  ribadisce
parte  ricorrente  le  censure  gia'   sollevate   con   il   ricorso
introduttivo del giudizio, avuto particolare riguardo al  difetto  di
adeguata istruttoria, al travisamento  dei  fatti  ed  all'erroneita'
delle metodologie adottate e dei risultati conseguiti, nel  dettaglio
contestando il contenuto della relazione, la quale sarebbe affetta in
via derivata dai medesimi vizi  denunciati  avverso  i  provvedimenti
originariamente impugnati, vizi che vengono  puntualmente  riproposti
con i motivi aggiunti. 
    Le resistenti  amministrazioni,  con  successive  memorie,  hanno
controdedotto  ai  motivi  aggiunti  proposti  da  parte  ricorrente,
difendendo la  legittimita'  dei  gravati  provvedimenti  nonche'  la
compatibilita' costituzionale dell'art. 62-quater, comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 504 del 2015. 
    Con decreto monocratico n. 2489/2015 e' stata accolta la  domanda
cautelare proposta da parte ricorrente, nella considerazione che alla
luce della sentenza della  Corte  costituzionale  n.  83/2015  appare
intrinsecamente     irragionevole     la     sottoposizione     della
commercializzazione di prodotti non contenenti nicotina  ad  identica
imposizione tributaria dei prodotti contenenti nicotina. 
    Con  ordinanza  collegiale  n.  2914/2015,   adottata   in   sede
cautelare,  e' stato  sospeso  il  pagamento  dell'imposta   prevista
dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995, limitatamente all'importo relativo ai  liquidi  non  contenenti
nicotina. 
    Ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum la societa' Vaporart
s.r.l. sostenendo, con articolate argomentazioni, la fondatezza delle
censure sollevate da parte ricorrente. 
    Le parti del giudizio hanno ulteriormente sviluppato  le  proprie
argomentazioni in  memorie  successivamente  depositate,  insistendo,
ciascuna, nelle proprie richieste. 
    Alla pubblica udienza del 4  novembre  2015  la  causa  e'  stata
chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta  per
la decisione, come da verbale. 
 
                               Diritto 
 
    1 - Per come piu' in dettaglio esposto in parte narrativa, con il
ricorso in esame e con i successivi motivi aggiunti vengono impugnate
le determinazioni assunte dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli -
meglio indicate in epigrafe nei loro estremi - con cui e' stata  data
attuazione alle disposizioni  contenute  nell'art.  62-quater,  comma
1-bis, del decreto legislativo n. 504  del  1995  (recante  il  Testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi), come inserito,  nell'ambito  della  delega
fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, dall'art. 1, comma 1,  lett
f), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188  (recante
disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche' di fiammiferi, norma dell'art. 13 della legge  11
marzo 2014, n. 23, quest'ultimo recante appunto norme in  materia  di
delega fiscale), con efficacia dal 1° gennaio 2015. 
    Dispone  tale  comma  1-bis   dell'art.   62-quater   del decreto
legislativo n. 504 del 1995 che:  «I  prodotti  da  inalazione  senza
combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o   meno
nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo  in
misura   pari   al   cinquanta   per   cento   dell'accisa   gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo
medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato
ai  sensi  dell'art.  39-quinquies  e  alla  equivalenza  di  consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per  l'analisi  dei  contenuti
delle sigarette, per il consumo di un  campione  composto  da  almeno
dieci tipologie di prodotto tra quelle in  commercio,  di  cui  sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi
dalla nicotina, mediante tre dispositivi per  inalazione  di  potenza
non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli  e'  indicata  la  misura  dell'imposta  di  consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
rideterminata, per i prodotti di cui al  presente  comma,  la  misura
dell'imposta di consumo in riferimento  alla  variazione  del  prezzo
medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in  vigore del
presente comma cessa di avere  applicazione  l'imposta  prevista  dal
comma  1,  le  cui  disposizioni  continuano  ad  avere  applicazione
esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in  vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.». 
    Con tale norma viene quindi prevista la sottoposizione ad imposta
di consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nella  misura  del  50%
dell'accisa  gravante  sull'equivalente  quantitativo  di  sigarette,
demandando all'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  di  stabilire
apposite procedure tecniche per la determinazione del tempo medio  di
consumo delle sigarette tradizionali e della equivalenza  di  consumo
convenzionale dei liquidi con le sigarette  tradizionali  in  ragione
del tempo medio necessario per il consumo di un campione  di  liquidi
formato da almeno 10 tipologie di prodotto in  commercio,  di  cui  7
contenenti diverse gradazioni di nicotina e 3 senza nicotina,  con  3
dispositivi da  inalazione  di  potenza  non  inferiore  a  10  watt.
All'Agenzia delle dogane e dei monopoli viene, altresi', demandato il
compito di determinare la misura dell'imposta di consumo  dovuta  per
tali prodotti sulla base delle risultanze di tali procedure tecniche. 
    Con determinazione del 24 dicembre 2014 - gravata con il  ricorso
principale  -  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  ha  quindi
definito, in attuazione della illustrata norma primaria, le procedure
tecniche  per   la   determinazione   dell'equivalenza   di   consumo
convenzionale tra le  sigarette  e  i  liquidi  da  inalazione  senza
combustione. 
    Con successiva determinazione dirigenziale del  20  gennaio  2015
anch'essa impugnata - e' stata determinata l'imposta di  consumo  per
iprodotti da inalazione  senza  combustione  costituiti  da  sostanze
liquide, contenenti o meno nicotina, nella misura  di  €  0,37344  il
millilitro, tenuto conto del tempo medio di consumo  di  un  campione
delle cinque marche di sigarette piu' vendute,  determinato  in  base
alle procedure tecniche definite con il provvedimento del 24 dicembre
2014, individuato in misura pari a 37,91 secondi per sigaretta, e del
tempo medio di consumo di un campione  composto,  come  previsto  dal
citato art. 62-quater, comma 1-bis, da dieci  tipologie  di  prodotto
liquido da inalazione tra quelle in commercio, di cui 7  con  diverse
gradazioni di nicotina e 3  con  contenuti  diversi  dalla  nicotina,
mediante dispositivi per inalazione di potenza di 10, 20 e  30  watt,
individuando tale tempo medio di consumo, in  esito  alle  operazioni
compite sulla base delle procedure tecniche di cui  al  provvedimento
del 24 dicembre 2014, in 213,59 secondi per millilitro. 
    Su tali basi, e' stata stabilita l'equivalenza di  1  milligrammo
di prodotto liquido da inalazione al consumo di 5,63 sigarette ed  e'
stata calcolata, conseguentemente, l'imposta nella misura di  0,37344
il millilitro. Avverso tali provvedimenti parte ricorrente deduce una
articolata serie di censure, volte a denunciare  l'illegittimita'  di
tali  atti  per   vizi   propri,   nonche'   l'irrazionalita'   della
sottoposizione delle sostanze liquide da inalazione senza combustione
prive di nicotina al  medesimo  regime  impositivo  previsto  per  le
sostanze liquide contenenti  nicotina,  censurando  quindi  la  norma
primaria introdotta  con  il  comma  1-bis  dell'art.  62-quater  del
decreto legislativo n.  504  del  1995,  e che  tale  assoggettamento
prevede, sotto il profilo  della  sua  non  conformita'  ai  principi
costituzionali. 
    2 - Il Collegio - anticipando le conclusioni che, alla luce delle
considerazioni che si andranno ad esporre, intende trarre  -  ritiene
rilevante  e   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
illegittimita' costituzionale della citata norma con riferimento agli
articoli 3, 23, 32, 53  e  97  della  Costituzione,  nei  termini  di
seguito indicati, e, previo positivo riscontro della rilevanza  della
questione, ritiene di dover adottare ordinanza  di  rimessione  della
questione alla Corte costituzionale,  in  tal  modo  sollecitando  il
vaglio della Consulta. 
    Dovendo al riguardo preliminarmente rilevarsi  che  la  Consulta,
con riferimento al testo dell'art. 62-quater del decreto  legislativo
26 ottobre  1995,  n.  504,  nel  testo  antecedente  alle  modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 188 del. 2014, con  sentenza  n.
83 del 14 aprile 2015 - intervenuta nelle more del presente  giudizio
- ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui
sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per  cento
del  prezzo  di  vendita  al  pubblico,  la  commercializzazione  dei
prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo  dei
tabacchi lavorati, nonche' i dispositivi  meccanici  ed  elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono  il  consumo.  Tanto
premesso, rileva il Collegio,  avuto  riguardo  alla  verifica  della
condizione di ammissibilita' dell'incidente  di  costituzionalita'  -
rappresentata dalla rilevanza nel presente giudizio  della  questione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater,  comma  1  bis,
del decreto legislativo n. 504 del 1995,  come  inserito  dal decreto
legislativo 15  dicembre  2014  n.  188,  in  quanto  strumentalmente
necessaria alla definizione della causa - che la sottoposizione  alla
medesima imposta di consumo di,  indistintamente,  tutti  i  prodotti
liquidi   da   inalazione    senza    combustione,    senza    alcuna
differenziazione tra quelli contenenti nicotina e quelli che ne  sono
privi,  e'  prevista  a  livello  di  fonte  primaria  dalla   citata
disposizione, sospettata di  illegittimita'  costituzionale,  laddove
gli atti impugnati con il ricorso introduttivo  del  giudizio  e  con
motivi  aggiunti  sono  vincolati  nel  loro  contenuto  quanto  alla
applicazione della medesima misura di imposta  a  tutti  i'  prodotti
liquidi da inalazione senza combustione, aventi o meno  contenuto  di
nicotina, 
    E', difatti, lo stesso legislatore che ha  previsto  un  identico
regime impositivo per le sostanze liquide contenenti nicotina  e  per
quelle  senza  contenuto  di   nicotina,   cosi'   inequivocabilmente
delimitando  l'ambito  oggettivo  di  applicazione  dell'imposta   di
consumo, riferita espressamente  ai  «prodotti  da  inalazione  senza
combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o   meno
nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali»,  in  tal  modo  vincolando   la   successiva   attivita'
dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  -  alla  quale  e'  stato
demandato unicamente il compito di determinare procedure tecniche per
la  determinazione  del  consumo  equivalente  convenzionale   e   di
stabilire, sulla base dei relativi risultati, la misura  dell'imposta
- che, al riguardo, si e' limitata a  dare  applicazione  alla  norma
primaria. Non avendo, pertanto,  l'Amministrazione  alcun  potere  di
disciplinare diversamente da quanto  previsto  dalla  norma  primaria
l'ambito  oggettivo  di  applicazione  dell'imposta,   la   questione
inerente la legittimita' dell'assoggettamento ad un  medesimo  regime
impositivo sia delle sostanze liquide contenenti nicotina  sia  delle
sostanze  liquide  che  ne  sono  prive  non  puo'   essere   risolta
nell'ambito del giudizio impugnatorio  proposto  avverso  le  gravate
determinazioni - costituenti sul punto meri  atti  applicativi  della
norma primaria - non essendo tale scelta riconducibile  all'esercizio
di discrezionalita' amministrativa  sindacabile  in  questa  sede  di
legittimita',  ma  trattasi   invece   di   questione   che   investe
direttamente la norma primaria,  come  dettata  dall'art.  62-quater,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995. 
    In cio' risiede la rilevanza della  questione  di  illegittimita'
costituzionale  della  norma  in   esame,   potendo   la   sospettata
illegittimita' dell'introduzione di un medesimo regime fiscale  anche
per i prodotti non contenenti nicotina essere risolta solo attraverso
l'assoggettamento al vaglio della Consulta della relativa  questione.
Deve, inoltre,  aggiungersi,  sempre  in  punto  di  rilevanza  della
questione, che la resistente Agenzia, con la nota del 23 giugno  2015
- gravata con motivi aggiunti - ha ritenuto la  non  incidenza  della
citata sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2015 quanto alla
sottoposizione ad imposta di qualsiasi  prodotto  liquido  idoneo  ad
essere inalato, anche se privo di nicotina - come previsto dal  comma
1-bis dell'art. 62-quater citato - ritenendo tale sentenza riferibile
esclusivamente alle diverse precedenti  norme  non  piu'  in  vigore,
sostituite  dal  comma  1-bis   dell'art.   62-quater   del   decreto
legislativo n. 504 del 1995, che reca disposizioni diverse quanto  ad
oggetto, base imponibile, natura e misura dell'imposizione, ritenendo
su tale base che i prodotti non contenti nicotina sono legittimamente
sottoposti  all'imposizione   prevista   dalla   attuale   disciplina
normativa. 
    Il  che  attesta  che  la  questione  inerente  la   legittimita'
dell'imposizione della medesima tassazione anche ai prodotti  liquidi
non contenenti nicotina non  puo'  essere  risolta  alla  luce  delle
statuizioni   contenute   nella   citata   sentenza    della    Corte
costituzionale - che riguarda norme diverse  -  stante  la  posizione
assunta al riguardo dall'Amministrazione, con determinazione  il  cui
vaglio di legittimita' non potrebbe comunque condurre alla  soluzione
di tale questione, non  potendo  l'Amministrazione  disapplicare  una
norma di legge tuttora vigente. 
    Aggiungasi che i vizi dedotti  da  parte  ricorrente  avverso  il
nuovo regime di  imposizione  fiscale,  con  particolare  riferimento
all'ambito  di  applicazione  dell'imposta,  possono  essere  risolti
unicamente attraverso la proposizione della questione di legittimita'
costituzionale della norma che tale regime ha introdotto. 
    Il chiaro tenore  letterale  di  tale  norma,  che  espressamente
riferisce l'imposta di consumo  sia  a  prodotti  liquidi  contenenti
nicotina che a prodotti liquidi non contenenti nicotina, preclude  la
possibilita' per il giudice di esperire  un'attivita'  interpretativa
volta  ad  attribuire  alla  norma  un  significato   conforme   alla
Costituzione, anche alla luce della recente pronuncia della Consulta,
risultando  quindi  la  rimessione   della   questione   alla   Corte
costituzionale una scelta necessitata, tenuto conto che nella gradata
elaborazione logica delle  questioni  sollevate  con  il  ricorso  in
esame, riveste priorita' giuridica, oltre che logica, la  preliminare
disamina  dei  profili  inerenti  la  dedotta  illegittimita'   della
sottoposizione dei prodotti non  contenenti  nicotina  alla  medesima
imposizione  prevista  per  quelli  contenenti  nicotina,  idonea   a
travolgere gli atti amministrativi impugnati  che,  sul  punto,  sono
meramente applicativi della  norma  che  tale  regime  impositivo  ha
introdotto. 
    3 - Poste le illustrate considerazioni in ordine  alla  rilevanza
della questione di legittimita'  costituzionale,  avuto  riguardo  al
profilo inerente  la  sua  non  manifesta  infondatezza,  osserva  il
Collegio quanto segue. 
    Va  preliminarmente  precisato,  quanto  ad   inquadramento   del
contesto in cui si inscrive la  questione  in  esame,  che  la  norma
dettata dal comma 1-bis dell'art. 62-quater del  decreto  legislativo
n. 504 del 1995 e' stata introdotta, per come  dianzi  gia'  esposto,
con il decreto legislativo n. 188 del 15 dicembre 2014, con il  quale
viene stabilito che a decorrere dall'entrata in vigore di detto comma
cessa di trovare applicazione l'imposta prevista dal comma 1 di  tale
articolo. 
    Con riferimento alla norma contenuta nel comma 1 del citato  art.
62-quater, introdotta dall'art. 11, comma 22, del decreto-legge n. 76
del 2013 - comma che dispone che i  prodotti  contenenti  nicotina  o
altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei  tabacchi  lavorati
nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti  di
ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad  imposta
di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di  vendita
al pubblico - questa Sezione, con ordinanze n. 4510  e  n.  4511  del
2014, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  nella
parte in cui viene assoggettata  alla  preventiva  autorizzazione  da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la commercializzazione
dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sottopone, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, i medesimi prodotti ad imposta di consumo  nella
misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. 
    La Corte costituzionale, con sentenza n.  83  del  2015,  la  cui
pubblicazione e' intervenuta nelle more  del  presente  giudizio,  ha
dichiarato  l'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   62-quater
del decreto legislativo n. 504 del 1995 nel  testo  antecedente  alle
modifiche apportate dal decreto legislativo n. 188  del  2014,  nella
parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella  misura  pari  al
58,5  per   cento   del   prezzo   di   vendita   al   pubblico,   la
commercializzazione dei prodotti non contenenti  nicotina,  idonei  a
sostituire il consumo dei tabacchi lavorati,  nonche'  i  dispositivi
meccanici ed elettronici, comprese  le  parti  di  ricambio,  che  ne
consentono il consumo, ritenendo tale disposizione in  contrasto  con
il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, stante la rilevata
intrinseca irrazionalita' dell'assoggettamento ad  un'aliquota  unica
e,  indifferenziata  di  una  serie  eterogenea  di   sostanze,   non
contenenti nicotina, e di beni, aventi  uso  promiscuo,  nonche'  per
contrasto  con  la  riserva  di  legge  di  cui  all'art.  23   della
Costituzione. 
    Benche' le disposizioni introdotte con il decreto legislativo  n.
188 del 2014, che ha inserito il comma 1-bis all'art.  62-quater  del
decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  siano  diverse  da  quelle
dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la citata  sentenza  -
essendo stata eliminata la sottoposizione ad_ imposta di consumo  dei
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di  ricambio,
che consentono il consumo dei prodotti contenenti  nicotina  o  altre
sostanze idonei a sostituire il  consumo  dei  tabacchi  lavorati  ed
essendo stata modificata la determinazione  dell'imposta  di  consumo
per i liquidi da  inalazione  senza  combustione  contenenti  o  meno
nicotina, che vengono ora  assoggettati  ad  imposta  di  consumo  in
misura pari al 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo
di sigarette sulla base  dell'equivalenza  di  consumo  convenzionale
determinata secondo apposite procedure tecniche la cui definizione e'
demandata  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  laddove  in
precedenza l'imposta di consumo era stabilita nella  misura  pari  al
58,5% del prezzo di vendita al pubblico -  ritiene  il  Collegio  che
anche la nuova disciplina fiscale sia affetta dai  medesimi  vizi  di
incostituzionalita' rilevati dalla Consulta nella citata sentenza  n.
83 del 2015. 
    Ed invero, analogamente a guanto previsto  dal  previgente  testo
dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del  1995  -  come
introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2013 - il comma 1-bis di  tale
articolo,  introdotto  dal  decreto  legislativo  n.  188  del  2014,
assoggetta ad un medesimo regime fiscale e ad una medesima misura  di
imposta  di  consumo  sia  prodotti  liquidi  da   inalazione   senza
combustione contenenti nicotina sia prodotti liquidi senza nicotina. 
    Con particolare riferimento  all'assoggettamento  ad  imposta  di
consumo di qualsiasi sostanza,  anche  non  contenente  nicotina,  la
Corte costituzionale, con la citata  sentenza  n.  83  del  2015,  ha
ravvisato  la  violazione  del  parametro  della  ragionevolezza  per
effetto della «indiscriminata sottoposizione ad imposta di  qualsiasi
prodotto contenente altre "sostanze" diverse dalla nicotina,  purche'
idoneo a sostituire il consumo dei  tabacchi  lavorati,  nonche'  dei
dispositivi e delle parti di ricambio, che ne consentono il  consumo,
e in definitiva di prodotti che non  hanno  nulla  in  comune  con  i
tabacchi lavorati.», riscontrando, ulteriormente, la  violazione  del
parametro di cui all'art.  3  della  Costituzione  in  ragione  della
«intrinseca  irrazionalita'  della  disposizione  che  assoggetta  ad
un'aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze,
non contenenti nicotina, e di beni,  aventi  uso  promiscuo»,  tenuto
conto che «mentre il regime fiscale dell'accisa  con  riferimento  al
mercato dei tabacchi, trova la sua giustificazione nel disfavore  nei
confronti di un bene  riconosciuto  come  gravemente  nocivo  per  la
salute  e  del  quale  si  cerca  di  scoraggiare  il  consumo,  tale
presupposto non e' ravvisabile in relazione al commercio di  prodotti
contenenti  "altre  sostanze",  diverse  dalla  nicotina,  idonee   a
sostituire il consumo del tabacco, nonche' dei  dispositivi  e  delle
parti di ricambio che ne consentono il consumo». 
    Appare utile riportare anche gli ulteriori passaggi cui la  Corte
ha affidato il proprio giudizio, laddove si afferma che risulta  «del
tutto  irragionevole   l'estensione,   operata   dalla   disposizione
censurata,  del  regime  amministrativo  e  tributario  proprio   dei
tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di  dispositivi
per il relativo consumo,  i  quali  non  possono  essere  considerali
succedanei del tabacco.». 
    La Consulta, nella  citata  sentenza,  ha  inoltre  ravvisato  il
contrasto della norma censurata  con  l'art.  23  della  Costituzione
quanto alla nozione, ivi contenuta,  di  idoneita'  a  sostituire  il
consumo dei tabacchi lavorati, riferita ai  prodotti  non  contenenti
nicotina, oltre che ai dispositivi che ne consentono il  consumo,  in
quanto viene in tal modo affidata ad una  valutazione  soggettiva  ed
empirica  l'individuazione  della  base  imponibile  con  conseguente
indeterminatezza  della  stessa  stante  la  mancata  indicazione  di
specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei  ad  indirizzare  la
discrezionalita'  amministrativa  nella  fase  di  attuazione   della
normativa primaria, con cio' risultando violata la riserva  di  legge
in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di  cui  all'art.  23
della Costituzione, non essendovi elementi dai quali ricavare,  anche
in via indiretta, i  criteri  e  limiti.  volti  a  circoscrivere  la
discrezionalita' amministrativa nella definizione del tributo. 
    Il  Collegio  ritiene  di  dover  riproporre,  a  sostegno  della
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater, comma
1-bis,  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  che   intende
sollevare,  le  considerazioni  svolte  dalla  Consulta,  come  sopra
riferite, recando  la  norma  in  esame  la  medesima  indiscriminata
sottoposizione ad  aliquota  unica  ed  indifferenziata  di  sostanze
eterogenee, accomunando i liquidi contenenti nicotina a quelli che ne
sono privi, identificati sulla  base  della  sola  caratteristica  di
poter essere inalati senza combustione. 
    Nella nuova definizione  dell'ambito  oggettivo  di  applicazione
della  norma  sospettata   di   incostituzionalita'   si   perde   la
qualificazione - contenuta  invece  nel  testo  previgente  dell'art.
62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995  -  della
loro idoneita' a sostituire il consumo tabacchi lavorati, il che, nel
rendere ancor piu' generici i criteri di individuazione  dell'oggetto
dell'imposizione, rinvia implicitamente a tale qualificazione, tenuto
conto che l'art.  62-quater  in  esame  e'  intitolato  ai  «prodotti
succedanei dei prodotti da fumo», ed alla  luce  delle  difese  spese
dalle resistenti amministrazioni, volte a  giustificare  la  prevista
imposizione in quanto riferita ad un'unica domanda - di fumo in senso
stretto e di inalazione - indipendentemente dal fatto che si assuma o
meno nicotina. 
    Viene  in  tal  modo   valorizzata   la   capacita'   sostitutiva
dell'assunzione di un prodotto rispetto al fumo tradizionale  a  base
di tabacco, in tal modo  riproponendosi  la  definizione  empirica  e
soggettiva sottesa alla previgente norma dichiarata incostituzionale,
con conseguente indeterminatezza della base imponibile in  violazione
dell'art.  23  della  Costituzione,   e   vengono   irragionevolmente
accomunati, ai fini della sottoposizione ad un  medesimo  trattamento
impositivo, sostanze  tra  loro  radicalmente  diverse,  non  potendo
essere  assimilati   tra   loro   liquidi   contenenti   nicotina   -
potenzialmente  idonei  a   sostituire   il   consumo   del   tabacco
tradizionale - e  liquidi  privi  di  tale  sostanza,  caratterizzati
unicamente dalla presenza di basi neutre  o  aromi  naturali,  quindi
privi di nocivita' ed inidonei a creare  dipendenze  dalla  nicotina,
che pertanto, in ragione  delle  diverse  conseguenze  sulla  salute,
sfuggono alla possibilita' di avvicinamento alle sostanze nicotiniche
ai fini della  previsione  di  un  medesimo  trattamento  impositivo,
discendendo la succedaneita'  dei  liquidi  non  contenenti  nicotina
rispetto alle sigarette tradizionali unicamente  da  scelte  di  tipo
soggettivo  dei  consumatori,   e   che   come   tale   prescinde   a
caratteristiche ontologiche del prodotto. 
    Sotto tali profili, pertanto, la  disciplina  sopravvenuta,  come
recata dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.
188 del 1995, non risulta rispettosa  dei  principi  affermati  dalla
Consulta nella sentenza n. 83 del 2015, ne' appare essere conforme ai
parametri  ivi  indicati,  piuttosto  dovendo  ritenersi   che   tale
disciplina replichi i medesimi vizi riscontrati  dalla  Consulta  con
riferimento alla precedente normativa. Trattasi di considerazioni che
conservano la loro validita' pur a fronte delle novita' recate  dalla
nuova disciplina rispetto a quella  precedente,  come  riferite  alla
circostanza  che  l'entita'  dell'imposizione e'   parametrata   alla
quantita' di prodotto -  stabilita  sulla  base  di  un  giudizio  di
equivalenza di consumo rispetto alle sigarette tradizionali -  e  non
piu'  al  prezzo  di  vendita,  e  stabilita  nella  misura  del  50%
dell'accisa gravante sull'equivalente delle sigarette, misura che  in
qualche modo attesta il favor del legislatore nei confronti del  fumo
elettronico rispetto al fumo tradizionale. 
    Tuttavia  l'avere  il  legislatore  riconosciuto  un'imposta  sui
liquidi da inalazione senza combustione pari alla meta' delle  accise
gravanti sulle sigarette tradizionali, nel testimoniare un  implicito
giudizio di minor disvalore del fumo elettronico rispetto a quello di
queste ultime, si risolve in un ulteriore  indice  di  irrazionalita'
della  normativa  in  esame,  non  potendo  tale  giudizio  di  minor
disfavore - riconducibile alla minore nocivita'  per  la  salute  del
fumo  aspirato  da  sigarette  elettroniche  -   essere   indirizzato
indistintamente alle sostanze contenenti nicotina e a quelle  che  ne
sono prive. 
    In relazione al parametro di cui all'art. 32 della Costituzione e
alla tutela della salute - nonche' alla luce dei parametri che devono
assistere l'esercizio della  discrezionalita'  legislativa  -  appare
invero irragionevole ed irrazionale riservare il medesimo trattamento
impositivo - la cui applicazione, oltre che rispondere ad esigenze di
recupero delle entrare erariali a  fronte  della  loro  erosione  per
effetto  dell'ingresso  nel  mercato  delle  sigarette  elettroniche,
risponde altresi' ad una politica fiscale disincentivante il consumo,
analogamente a quanto avviene per le accise - previsto per i  liquidi
contenenti nicotina, anche a prodotti privi di nicotina e  contenenti
mere sostanze aromatizzanti, in  genere  di  natura  alimentare,  nei
confronti dei quali non vi sono evidenze scientifiche circa  la  loro
dannosita' per la salute e nei  cui  confronti,  quindi,  non  vi  e'
ragione di applicare una politica fiscale disincentivante, che invece
puo' trovare giustificazione nei  confronti  dei  liquidi  contenenti
nicotina. 
    Se,  dunque,  appare  coerente  con  i  parametri  costituzionali
dettati in materia di tutela della salute l'applicazione di un regime
impositivo che abbia la funzione  di  disincentivare  il  consumo  di
nicotina attraverso la  aspirazione  senza  combustione  di  sostanze
liquide,   e   se   parimenti   trova   ragionevole   giustificazione
l'applicazione a tali liquidi di un'imposta di consumo  pari  al  50%
dell'accisa sulle sigarette stante la loro minore dannosita' rispetto
a queste ultime, non  e'  ravvisabile  alcuna  coerenza  interna  ne'
alcuna  ragionevolezza  nell'applicazione  di  tale  medesimo  regime
fiscale anche ai liquidi che non contengono nicotina peri  quali  non
vi e' alcuna evidenza circa la dannosita' per la salute  e  che  sono
caratterizzati dalla presenza, per lo  piu',  di  sostanze  neutre  e
aromi alimentari. 
    L'avere il legislatore accomunato i liquidi da  inalazione  senza
combustione privi di nicotina a quelli contenenti nicotina contrasta,
inoltre, con la politica legislativa nazionale e comunitaria di lotta
al tabagismo come obiettivo primario degli Stati membri,  cosi'  come
contrasta  con  l'impianto  pattizio  internazionale,  tenuto  conto,
altresi', che l'Unione europea  considera  la  politica  fiscale  uno
strumento consentito ed utile per tutelare la salute (Raccomandazione
del Consiglio del 2 dicembre 2002, n. 2003/54/CE, Raccomandazione del
Consiglio  30  novembre  2009,  n.  2009/C296/0,  Convenzione  quadro
dell'Organizzazione mondiale della sanita' - OMS - per  la  lotta  al
tabagismo del 21 maggio 2003, ratificata con legge 18 marzo 2008,  n.
75; 
    Direttiva del Consiglio relativa alla struttura e  alle  aliquote
dell'accisa applicata al tabacco lavorato n. 2011/64/UE.). 
    Ne',  a  diversamente  ritenere,  puo'  rilevare,  al   fine   di
giustificare la considerazione unitaria adottata dal legislatore  dei
liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi, la  nocivita'
della gestualita' - invocata dalla difesa delle  parti  resistenti  -
quale  comportamento  simile  al  fumo  da  tabacco,  trattandosi  di
considerazione priva di qualsivoglia appiglio scientifico che impinge
genericamente in ambiti psicologici e sociologici. 
    La contraddittorieta'  intrinseca  della  disposizione  in  esame
trova  conferma  ed  emerge  in  modo  evidente  alla  lettura  della
relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 188 del 2014 -
che ha introdotto il comma 1-bis in esame - in cui  si  afferma,  con
riferimento  alle  sigarette  elettroniche,  che  l'applicazione   di
un'imposta commisurata a quella delle sigarette ma in misura  ridotta
trova il proprio fondamento nella loro minore  nocivita'  rispetto  a
queste, pur non essendovi una definitiva certezza  scientifica  circa
il fatto che la sigaretta elettronica non presenti alcun rischio  per
la salute dell'uomo ovvero che costituisca  un  presidio  utile  alla
disassuefazione dal tabagismo. 
    La  condivisibile  differenziazione  -  riferita   nella   citata
relazione - quanto a regime impositivo, tra sigarette tradizionali  e
sigarette elettroniche  in  ragione  del  loro  rispettivo  grado  di
dannosita' per la salute, si traduce in un indice di irragionevolezza
della  mancata  ulteriore  differenziazione  tra  liquidi  contenenti
nicotina e liquidi che ne sono privi,  dovendo  piuttosto  l'imposta,
coerentemente con la ratio alla stessa sottesa come dichiarata  nella
citata relazione, essere ulteriormente  graduata  in  relazione  alla
presenza o meno di nicotina, non potendo le due categorie di prodotti
essere accomunate tra loro senza incorrere in profili  di  incoerenza
cd irragionevolezza,  in  violazione  dei  principi  affermati  negli
articoli 3 e 32 della Costituzione. Irrilevante e comunque  priva  di
idoneo fondamento e'  la considerazione,  invocata  dalle  resistenti
amministrazioni, che il fumo da sigaretta elettronica,  con  o  senza
nicotina, sia riconducibile ad un'unica  domanda,  contrastando  tale
affermazione con la considerazione che la nicotina crea, a differenza
di altre sostanze, dipendenza nel  suo  consumatore.  La  logica  che
presiede l'imposizione tributaria in esame conosce, quindi, un  punto
di  rottura  laddove   il   regime   impositivo   viene   indirizzato
indistintamente  a  tutte le  sostanze  liquide,  contenenti  o  meno
nicotina, non sussistendo alcuna  finalita'  che  ne  giustifichi  il
trattamento unitario e  venendo  quindi  a  mancare  la  razionalita'
complessiva del sistema impositivo. 
    Non e', difatti,  possibile  rinvenire  la  ragionevolezza  e  la
coerenza  della  base  giuridica  dell'individuazione  dei   prodotti
succedanei al fumo, di cui all'art. 62-quater del decreto legislativo
n. 504 del 1995, che implica il concetto di sostituzione nel consumo,
in tal modo assoggettando alla medesima imposizione sostanze  diverse
- contenenti o meno nicotina - che vengono ricondotte ad  una  comune
categoria di consumi analoghi sulla base di mere  supposizioni  o  di
dati empirici, laddove, invece, non puo' esservi identita' di bisogni
sottostanti il consumo dei diversi  prodotti  -  segnatamente,  delle
sigarette tradizionali, dei prodotti contenenti nicotina e di  quelli
privi di nicotina - e non potendo quindi farsi ricorso al concetto di
sostituzione equivalente, che sola  potrebbe  rendere  ragionevole  e
proporzionata l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione,  anche
senza nicotina, calibrata in maniera  analoga,  ma  non  identica,  a
quella delle accise sulle sigarette. 
    Il principio  di  sostituzione  equivalente  non  puo',   invero,
poggiare  sull'analogia  di  comportamenti   quanto   a   gestualita'
evocativa del fumo e sulla assimilazione del vapore  della  sigaretta
elettronica  al  fumo  da  sigaretta  -  affermate  dalle  resistenti
amministrazioni -  stante  diversita'  ontologica  dei  prodotti,  la
diversita' dei sottostanti bisogni e la diversita' degli effetti  del
consumo  di  nicotina,  assenti  nell'inalazione  di  prodotti  senza
nicotina. 
    Il rilievo attribuito, ai fini della soggezione ad imposta,  alla
mera idoneita' del  prodotto  ad  essere  inalato,  indipendentemente
dalla  sua  composizione  -  per  come  anche  affermato  nella  nota
dell'Agenzia delle dogane dei monopoli del 23  giugno  2015,  gravata
con motivi aggiunti - non appare quindi costituire idoneo presupposto
per l'applicazione di un indifferenziato regime  impositivo  anche  a
sostanze prive di nicotina, composte da basi  neutre  o  da  sostanze
aromatizzate. 
    Pur non venendo in  rilievo  la  sottoposizione  dei  liquidi  da
inalazione senza combustione  ad  accisa  -  costituente  imposta  di
fabbricazione applicabile secondo le regole comunitarie di  cui  alla
Direttiva  118/2008/CE  a  prodotti   energetici   ed   elettricita',
all'alcol, bevande alcoliche e tabacchi lavorati - ma ad  imposta  di
consumo, non armonizzata a livello europeo, seppur commisurata, nella
sua quantificazione,  all'accisa  sulle  sigarette  tradizionali,  va
valorizzata la considerazione che il regime fiscale  dell'accisa  con
riferimento al mercato dei tabacchi trova la  sua  giustificazione  -
per come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 83 del 2015 - nel
disfavore nei confronti  di  un  bene  riconosciuto  come  gravemente
nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il  consumo.
Tale presupposto non e' invece ravvisabile in relazione al  commercio
di  prodotti  non  contenenti  nicotina,  seppur  ritenuti  idonei  a
sostituire  il  consumo  del  tabacco,  il  che  rende  irragionevole
l'applicazione  a  tali  prodotti  del  medesimo  regime   impositivo
previsto per le sostanze contenenti nicotina. 
    Ne' sono ravvisabili valide ragioni - sanitarie  o  di  interesse
pubblico - per disincentivare, attraverso  l'imposizione  tributaria,
il consumo  di  liquidi  non  contenenti  nicotina,  con  conseguente
contrasto della scelta legislativa  con  i  parametri  dettati  dagli
articoli 3 e 32 della Costituzione. 
    La  uniforme  tassazione  anche  dei  liquidi  vaporizzabili  non
contenenti nicotina tende,  inoltre,  a  favorire  il  consumo  della
nicotina  e  delle  sigarette  tradizionali,  in  contrasto  con   il
complessivo  scenario,  anche  comunitario,  volto  a  combattere  il
tabagismo in ragione dei suoi  effetti  nocivi  per  la  salute,  con
omessa   considerazione   della   suscettibilita'   della   sigaretta
elettronica non contenente nicotina a costituire utile  strumento  di
disassuefazione dal tabagismo. 
    Inoltre, la rilevanza della  presenza  o  meno  di  nicotina  nei
liquidi vaporizzabili e la distinzione tra tali tipologie di  liquidi
conoscono  gia'  riconoscimento  nell'ordinamento,   riferendosi   il
divieto  di  vendita  a  soggetti  minori  di  16  anni  -   di   cui
all'ordinanza  del  Ministero  della  salute  del  4  agosto  2011  -
unicamente ai vaporizzatori contenenti nicotina. 
    Deve ulteriormente rilevarsi che l'applicazione delle  accise  e,
piu' in generale, delle imposte sui  consumi,  puo'  avere  non  solo
funzione di gettito  fiscale,  ma  puo'  anche  perseguire  finalita'
extrafiscali strumentali a scelte di carattere politico-economico. 
    La finalita' delle imposte speciali sui consumi puo'  essere,  in
particolare, quella di disincentivare il consumo di beni che generano
esternalita' negative a danno della  collettivita',  ovvero  soltanto
quella di aumentare le entrate pubbliche  senza  eccessivi  costi  di
accertamento e di riscossione. 
    Sul  piano  economico,  e  dal  punto  di  vista  della   equita'
distributiva, esse hanno effetti regressivi o progressivi  a  seconda
delle tipologie di consumo e della elasticita' delle curve di domanda
e di offerta. 
    Nel caso di beni voluttuari, come l'alcol e il tabacco, e'  stato
rilevato  che,  trattandosi  di  beni  che  generano  dipendenza,   i
consumatori non riescono a decidere la quantita' di consumo  in  modo
razionale, con la conseguenza che, a parita' dell'onere tributario, i
soggetti a basso  reddito  percepiscono  un  sacrificio  dell'imposta
maggiore rispetto ai soggetti ad alto reddito. 
    L'imposta speciale sul consumo di beni voluttuari di questo  tipo
avrebbe percio' ragione d'essere soltanto se finalizzata a ridurre il
consumo di tali beni e  non  anche  per  la  loro  qualita'  di  beni
secondari o di lusso. 
    Dal punto di vista giuridico-costituzionale, si e  poi  osservato
che il presupposto giuridico-formale delle accise e delle imposte sui
consumi, e cioe'  il  fatto  del  consumo,  puo'  includere  elementi
patrimoniali  non   utilizzabili   per   adempiere   all'obbligazione
tributaria  ma  solo  spendibili  per  soddisfare  il   bisogno   dei
contribuenti. 
    Il consumo, di per se', non costituisce quindi  indice  certo  di
capacita' economica in quanto, perche' sia  tale,  occorre  presumere
che esso sia posto in essere con mezzi derivanti da  un  reddito,  o,
comunque, con una ricchezza propria. 
    Inoltre e' difficile stabilire quando, in quali condizioni  e  in
quale misura il carico fiscale si trasferisca  effettivamente  da  un
soggetto all'altro, essendo molteplici le  variabili  economiche,  le
forze e le condizioni di mercato da cui dipende la traslazione. 
    Pertanto,  per  quanto  concerne  l'imposizione  indiretta,   una
rigorosa  applicazione  del  principio  di  capacita'   contributiva,
espresso dall'art. 53, comma 1, Costituzione, condurrebbe a ravvisare
l'illegittimita'  costituzionale  di  gran  parte  delle  fattispecie
assunte a presupposto di tale forma di imposizione. 
    Secondo parte della dottrina, tuttavia, la capacita' contributiva
richiesta dall'art. 53, comma  1,  Costituzione,  per  realizzare  il
concorso alle spese pubbliche, non deve essere esclusivamente  intesa
come una capacita'  espressa  da  presupposti  che  richiedono  anche
elementi   di   patrimonialita'   (nel   senso    della    necessaria
identificazione del cosiddetto indice di potenzialita' economica  con
il patrimonio  del  soggetto  passivo  dell'obbligazione  tributaria)
bensi' in  un'ottica  meramente  distributiva,  in  cui  il  soggetto
passivo  d'imposta  e'  scelto  indipendentemente  dalla  sua   forza
economica  a  contenuto  patrimoniale  e  in  cui  il  raggiungimento
dell'obiettivo della «giusta imposta» e' affidato conseguentemente al
solo rispetto del principio di ragionevolezza  previsto  dall'art.  3
Costituzione e presupposto dall'art. 53 comma 1 Costituzione. 
    In sostanza, definendo  la  funzione  fiscale  come  una  vera  e
propria funzione di riparto del carico pubblico tra i consociati,  si
consente al legislatore ordinario di assumere, quali soggetti passivi
di imposta idonei a concorrere alle pubbliche spese, anche coloro che
pongono in essere presupposti aventi una rilevanza economico-sociale,
ma non necessariamente anche patrimoniale. 
    L'importante e' che, come ritenuto  dalla  Corte  costituzionale,
tali presupposti siano  oggettivamente  rilevabili,  si  prestino  ad
essere comparati con altre situazioni fiscalmente rilevanti  e  siano
pur sempre misurabili economicamente. 
    Ad esempio, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 102
del 1993, che richiama la sentenza n. 201  del  1975,  per  capacita'
contributiva «deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione
d'imposta, deducibile dal presupposto  al  quale  la  prestazione  e'
collegata sena che spetti ai giudice della legittimita'  delle  leggi
alcun controllo, se non, ovviamente, sotto il  profilo  dell'assoluta
arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme». 
    In tali pronunce (sul punto anche  16  giugno  1964,  n.  45,  28
luglio 1976, n. 200, 11 luglio  1989,  n.  387)  si  afferma  che  il
principio  di  capacita'  contributiva   risponde   all'esigenza   di
garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in
«indici  concretamente  rilevatori  di  ricchezza»  dai   quali   sia
«razionalmente deducibile  l'idoneita',  soggettiva  all'obbligazione
d'imposta». 
    Queste sentenze vanno poi  lette  in  sintoni»a  con  quelle  che
riconoscono  la  legittimita'  costituzionale  di   presupposti   che
esprimono una capacita' contributiva in termini di mera potenzialita'
economica. 
    Ad esempio, secondo la sentenza n. 156 del 2001  (in  materia  di
Irap), «rientra nella discrezionalita' del legislatore, con  il  solo
limite della non arbitrarieta', la determinazione dei  singoli  fatti
espressivi della capacita'  contributiva  che,  quale  idoneita'  del
soggetto  all'obbligazione  di  imposta,  puo'  essere   desunta   da
qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente  dal
reddito individuale» (sentenze n. 111 del 1997, n. 21  del  1996,  n.
143 del 1995, n. 159 del 1985)». 
    In pratica, l'art.  53,  comma  1  viene  applicato  dalla  Corte
costituzionale in maniera  congiunta  con  l'art.  3,  «assumendo  il
principio di uguaglianza quale regola fondamentale ed autosufficiente
di congruita' che prevale su ogni altra regola attinente  ai  criteri
di riparto dei carichi pubblici». 
    Secondo tale giurisprudenza, e la  dottrina  cui  si  ispira,  il
legislatore «deve operare il riparto del carico  pubblico  secondo  i
criteri di coerenza interna, non  contraddittorieta',  adeguatezza  e
non arbitrarieta'  assicurando  che  a  situazioni  di  fallo  uguali
corrispondano  uguali  regimi  impositivi  e,   correlativamente,   a
situazioni diverse corrisponda un trattamento tributario diseguale». 
    Coniugando  le  illustrate   coordinate   ermeneutiche   con   la
fattispecie in esame, non sembra che la norma dettata dal comma 1-bis
dell'art. 62-quater del decreto  legislativo  n.  504  del  1995  sia
rispettosa dell'indicato principio che impone che a situazioni  fatto
uguali  corrispondano  uguali  regimi   impositivi,   non   essendovi
identita', per quanto innanzi rilevato, tra l'inalazione di  sostanze
contenenti nicotina e di sostanze che ne sono invece prive e trovando
l'imposta speciale sul consumo di beni  voluttuari  quali  quelli  in
esame la propria giustificazione nella  finalita'  di  riduzione  del
loro consumo, e non nella loro qualita' di beni secondari o di lusso. 
    Emerge, quindi, il contrasto  della  norma  in  esame  anche  con
l'art. 51 della Costituzione, non potendo  la  finalita'  di  gettito
erariale - tenuto conto che da un punto di vista  giuridico  formale,
le imposte speciali sui consumi possono colpire  qualunque  bene  che
non sia gia' sottoposto ad accisa, e  cio'  anche  al  solo  fine  di
incrementare le entrate del bilancio dello Stato - sollecitata  dalla
erosione  delle  entrate  erariali  provenienti  dalla  vendita   dei
tabacchi  per  effetto  dell'ingresso  sul  mercato  delle  sigarette
elettroniche, consentire di non considerare  la  profonda  diversita'
tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono  privi,  quanto
ad effetti sulla salute dei consumatori, dovendo il legislatore farsi
carico del  principio  di  proporzionale  precauzione  della  salute,
rispetto al quale sarebbe piu'  coerente  una  disciplina  impositiva
differenziata tra liquidi coltenenti nicotina e liquidi che  ne  sono
privi, dovendo l'effetto di disincentivo del  consumo,  riconducibile
all'imposizione   tributaria,   essere   indirizzato   unicamente   o
maggiormente ai primi in  ragione  della  diversa  graduazione  degli
effetti che ne discendono, tenuto conto della finalita'  extrafiscale
dell'imposta. 
    La presenza di nicotina o meno nei liquidi sottoposti ad  imposta
non puo' quindi essere irrilevante ai fini della relativa disciplina,
altrimenti venendo meno la coerenza interna  della  norma  e  la  sua
ragionevolezza alla luce degli indicati  parametri  desumibili  dagli
articoli 3, 32, 51 e 97 della Costituzione. 
    Pur  non  dovendo  il   motivo   dell'imposizione   identificarsi
esclusivamente  nel   disfavore   verso   certi   prodotti,   essendo
l'obiettivo di politica  fiscale  di  disincentivare  il  consumo  di
sostanze nocive  secondario  rispetto  alla  finalita'  di  procurare
gettito erariale,  tale  obiettivo  secondario  -  enfatizzato  dalla
difesa delle resistenti amministrazioni e presente nella relazione di
accompagnamento al decreto legislativo n. 188 del 2015 laddove si  fa
riferimento  alla  minore  nocivita'  dei  prodotti   diversi   dalle
sigarette rispetto a queste ultime - di tutela della  salute  secondo
il principio di precauzione non risulta coerentemente perseguito  con
la norma in esame, non essendovi alcuna coerenza tra tale principio e
la prevista sottoposizione delle  sostanze  non  contenenti  nicotina
allo  stesso  regime  impositivo  previsto  per   quelle   contenenti
nicotina, stanti i riconosciuti effetti nocivi sulla salute derivanti
dall'assunzione di nicotina. 
    Esiste, difatti, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche,
una gradazione degli effetti nocivi derivanti, in senso  decrescente,
dal consumo di  sigarette  tradizionali,  di  sigarette  elettroniche
riempite con sostanze contenenti nicotina e di sigarette elettroniche
riempite con sostanze prive di nicotina, con la conseguenza  che,  se
appare giustificata l'applicazione dell'accisa al fumo tradizionale e
dell'imposta  di   consumo   nella   misura   del   50%   dell'accisa
sull'equivalente consumo di sigarette con riferimento ai  liquidi  da
combustione senza inalazione contenenti nicotina  -  stante  la  loro
minore nocivita'  rispetto  alla  sigarette  tradizionali,  per  come
affermato nella relazione di accompagnamento al  decreto  legislativo
n.  188  del  2015  e  della   difesa   erariale   -   l'assenza   di
differenziazione, a livello impositivo, tra questi ultimi e i liquidi
non contenenti nicotina interrompe la corrispondenza  tra  il  carico
impositivo e  il  grado  di  nocivita'  delle  sostanze  inalate,  in
violazione della riconosciuta finalita' extrafiscale dell'imposizione
nonche' dei principi di ragionevolezza e di tutela della salute,  nel
loro rapporto di integrazione reciproca che  ne  deve  assicurare  il
contestuale rispetto, e  il  cui  punto  di  equilibrio  deve  essere
valutato   alla   stregua   dei   criteri   di   proporzionalita'   e
ragionevolezza. 
    Peraltro,  la  commisurazione  dell'imposta  di  consumo  di  cui
all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  504  del
1995 pari al 50% dell'accisa gravante  sulle  sigarette  tradizionali
secondo l'equivalenza di  consumo  convenzionale,  trova  la  propria
ratio proprio nella politica  fiscale  disincentivante  a  protezione
precauzionale   della   salute,   laddove   tale   finalita'    viene
completamente  pretermessa  con  riferimento  ai  liquidi  privi   di
nicotina, che non possono essere equiparati, nell'ottica della tutela
della salute  e  secondo  parametri  di  ragionevolezza,  ai  liquidi
contenenti nicotina,  irrilevante  essendo  che  vengano  in  rilievo
prodotti  asseritamente  riconducibili  ad  un   unico   mercato   di
riferimento.  Non  potendo  la  prevista  imposizione   trova   utile
giustificazione unicamente  nell'intento  di  recuperare  il  gettito
fiscale proveniente dalla  vendita  dei  tabacchi,  eroso  a  seguito
dell'ingresso   sul   mercato   delle   sigarette   elettroniche,   e
coinvolgendo tale imposizione  anche i  profili  inerenti  la  tutela
della salute e  la  finalita'  extrafiscale  dell'imposta,  si  rende
necessario il vaglio di legittimita' costituzionale della norma sotto
il profilo della ragionevolezza dell'esercizio della discrezionalita'
legislativa,  attraverso  la  verifica  che  il  bilanciamento  degli
interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato  realizzato  con
modalita' tali da determinare il sacrificio o la compressione di  uno
di essi in misura eccessiva o ingiustificata e pertanto incompatibile
con il dettato costituzionale, in modo da valutare la  ragionevolezza
e la proporzionalita' delle misure adottate rispetto alle esigenze da
soddisfare e alle finalita' che intende perseguire. 
    Ne', contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, una
differente imposizione tra i liquidi contenenti nicotina e quelli che
ne  sono  privi  integrerebbe   un'alterazione   del   principio   di
concorrenza, spostando il consumo verso questi ultimi,  tenuto  conto
dell'identita' dei produttori e dei  canali  distributivi  delle  due
tipologie di sostanze e del bilanciamento degli  interessi  a  fronte
dell'esigenza di tutela della salute per la cui tutela  l'ordinamento
comunitario - per come dianzi accennato - consente agli Stati  membri
l'adozione di politiche fiscali utili alla salute. 
    II profilo della tutela della  salute  trova  rafforzato  rilievo
alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva n. 40/2014/CE,
sul tabacco e i prodotti correlati approvata dal  Parlamento  europeo
il 26 febbraio 2014 e dal Consiglio in data 14 marzo 2014,  la  quale
definisce la  nozione  di  «sigaretta  elettronica»  quale  «prodotto
utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite  un
bocchino o  qualsiasi  componente  di  tale  prodotto,  compresi  una
cartuccia, un serbatoio e il  dispositivo  privo  di  cartuccia  o di
serbatoio» (art. 2, punto 16), mentre definisce «contenitore  liquido
di ricarica» come il «flacone  che  contiene  un  liquido  contenente
nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica». 
    La definizione comunitaria di  sigaretta  elettronica  e'  quindi
inscindibilmente connessa con il consumo di  nicotina,  stabilendosi,
al  considerando  36,  che  qualsiasi  disciplina   delle   sigarette
elettroniche e  dei  relativi  contenitori  di  liquido  di  ricarica
«dovrebbe basarsi su un livello elevato di' protezione  della  salute
pubblica». 
    Ai sensi della illustrata direttiva - entrata in  vigore  ma  non
ancora recepita nell'ordinamento interno e per il cui recepimento non
e' ancora scaduto il relativo termine - la disciplina della sigaretta
elettronica deve quindi ispirarsi alla  finalita'  di  apprestare  un
elevato  grado  di  tutela  della  salute,  e   tale   finalita'   e'
espressamente riconnessa alla sola sigaretta contenente nicotina, per
come emerge dalla stringente definizione della sigaretta elettronica,
riguardando la  direttiva  i  soli  prodotti  contenenti  nicotina  e
rimettendo agli Stati membri la  responsabilita'  di  adottare  norme
sugli aromi. 
    Tale tutela della salute - tenuto conto della clausola  di  stand
still  nel  periodo  antecedente  la  scadenza  del  termine  per  il
recepimento della direttiva - non  risulta  adeguatamente  perseguita
attraverso la  disposizione  sospettata  di  incostituzionalita',  la
quale  parifica  attraverso  la  sottoposizione  al  medesimo  regime
impositivo, i liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi,
laddove la rafforzata esigenza di tutela della salute affermata dalla
direttiva  deve  essere  realizzata  con   riferimento   ai   liquidi
contenenti  nicotina,   non   sussistendo   analoghe   esigenze   con
riferimento ai liquidi che ne sono privi. 
    Tali rilievi non  consentono,  tuttavia,  di  addivenire  ad  una
interpretazione  della  norma  conforme   al   diritto   comunitario,
permanendo  l'esigenza  della  sua  sottoposizione  al  vaglio  della
Consulta, non essendo  possibile  ricavare  chiari  indici  circa  la
regolazione del settore dei liquidi non contenenti nicotina,  rimessa
alle scelte degli Stati membri. 
    Consegue, dalle considerazioni sin qui illustrate,  il  contrasto
dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995 con i principi di eguaglianza  e  di  ragionevolezza,  anche  in
materia tributaria, di tutela della salute, della riserva relativa di
legge in materia di prestazioni imposte, di  capacita'  contributiva,
di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Il che giustifica la valutazione di rilevanza e di non  manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
relazione agli articoli 3,  23,  32,  51  e  97  della  Costituzione,
dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995, introdotto dall'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  del  decreto
legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui: 
        - ha sottoposto, a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del comma1-bis, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide,  contenenti  o  meno  nicotina,  esclusi  quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali,  ad  imposta
di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante
sull'equivalente consumo convenzionale di sigarette determinato sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  senza  operare
alcuna distinzione, ai fini della individuazione ed applicazione  del
regime impositivo, tra liquidi contenenti nicotina e liquidi  che  ne
sono privi. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
e la rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  affinche'  si
pronunci sulla questione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Roma - Sezione
Seconda 
    Non definitivamente pronunciando sul ricorso  n.  3166/2015  RG.,
come integrato con motivi aggiunti, cosi' statuisce: 
        1) dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli articoli. 3, 23, 32, 51 e 97  della  Costituzione,  la
questione di  legittimita'  dell'art.  62-quater,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella  parte  in
cui: 
- ha sottoposto, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
comma 1-bis, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze  liquide,  contenenti  o  meno  nicotina,   esclusi   quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali,  ad  imposta
di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante
sull'equivalente consumo convenzionale di sigarette determinato sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  senza  opera
alcuna distinzione, ai fini della individuazione ed applicazione  del
regime impositivo, tra liquidi contenenti nicotina e liquidi  che  ne
sono privi. 
        2) dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        3) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito,  nel  merito  e
sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale  promosso  con
la presente pronuncia; 
        4) ordina che, a cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  4
novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Filoreto D'Agostino, Presidente 
        Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore 
        Carlo Polidori, Consigliere 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                               L'estensore: Stanizzi