AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Glimepiride Accord Healthcare». (16A06341) 
(GU n.201 del 29-8-2016)

 
 
 
          Estratto determina n. 1074/2016 del 4 agosto 2016 
 
    Medicinale: GLIMEPIRIDE ACCORD HEALTHCARE. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare  Limited  -  Sage  House,  319
Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito. 
    Confezione: A.I.C. n. 039162: 
      173 - «1 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/pvdc/al; 
      185 - «2 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/pvdc/al; 
      197 - «3 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/pvdc/al; 
      209 - «4 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/pvdc/al; 
      211 - «1 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al; 
      223 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al; 
      235 - «3 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al; 
      247 - «4 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al. 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Composizione: ogni compressa contiene: 
      principio attivo: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg di glimepiride. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Glimepiride Accord Healthcare» e' la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare  dell'autorizzazione
all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.