N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  luglio  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri c/Regione Autonoma Sardegna). 
 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Sardegna  -  Legge  forestale   -
  Previsione che il Piano forestale ambientale  regionale  (PFAR)  e'
  coerente con il Piano di assetto idrogeologico (PAI)  di  cui  alla
  legge n. 183 del 1989  e  coordinato  con  il  Piano  paesaggistico
  regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo  n.
  42 del 2004. 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Sardegna  -  Legge  forestale   -
  Viabilita' forestale  -  Previsione  che  gli  interventi  previsti
  all'interno del piano della viabilita' forestale  sono  soggetti  a
  procedure autorizzative semplificate. 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Sardegna  -  Legge  forestale   -
  Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali - Avvio  degli
  interventi selvicolturali che modificano lo stato  di  fatto  delle
  aree boscate - Modalita' procedimentali. 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Sardegna  -  Legge  forestale   -
  Istituzione di un Comitato territoriale  costituito  dall'assessore
  regionale e da quattro rappresentanti indicati dal Consiglio  delle
  autonomie locali tra i sindaci dei Comuni interessati -  Previsione
  di un gettone di presenza onnicomprensivo per i componenti. 
- Legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge  forestale
  della Sardegna), artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19, comma 2,  e  44,
  comma 5. 
(GU n.35 del 31-8-2016 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale
dello   Stato   C.F.   80224030587,    Fax    06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  nei  confronti  della
Regione Autonoma della Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 6, comma 4; 8, comma 3; 19, comma  3  e
44, comma 5, della legge Regionale Sardegna n. 8 del 27 aprile  2016,
recante le  disposizioni  della  «legge  forestale  della  Sardegna»,
pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 28 aprile 2016, giusta  delibera  del
Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2016. 
    1. La legge regionale  della  Sardegna  n.  8/2016,  indicata  in
epigrafe, composta da 57 articoli, come esplicita lo  stesso  titolo,
detta una disciplina organica in materia forestale. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Autonoma  della  Sardegna  abbia  ecceduto  dalla  propria
competenza statutaria, legge Costituzionale 26 febbraio 1943,  n.  3,
«Statuto speciale per  la  Sardegna»,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, in particolare l'art. 3,  comma,  1,  lettera  d),  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 6, comma 4, della legge Regione  Autonoma  Sardegna  n.
8/2016 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    Sebbene la Regione Autonoma della  Sardegna  goda  di  competenza
legislativa di tipo primario in materia di  «agricoltura  e  foreste;
piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e  fondiario»,  ai
sensi dell'art. 3, comma  1,  lettera  d),  dello  Statuto  speciale,
approvato  con  la  legge  costituzionale  n.  3/1948  citata,   tale
competenza, ai sensi della citata norma statutaria  statutaria,  deve
attuarsi   «in   armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  col  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.» 
    La norma contenuta all'art.  6,  comma  4,  della  legge  Regione
Sardegna n.  8/2016  citata,  nel  disciplinare  il  Piano  Forestale
Ambientale Regionale dispone che «Il PFAR e' coerente con il Piano di
assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n.  183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della  difesa  del
suolo) e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge
dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,  recanti
misure urgenti per la prevenzione del  rischio  idroegeologico  ed  a
favore delle zone colpite da disastri franosi ed a favore delle  zone
colpite da disastri franosi nella  regione  Campania),  e  successive
modifiche e integrazioni, e coordinato  con  il  Piano  paesaggistico
regionale (PPR) di  cui  all'art.  135  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),  e  successive
modifiche ed integrazioni, con i Piani di bacino di cui  all'art.  66
del decreto legislativo n. 152 del 2006, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, con il Piano  faunistico  venatorio  regionale  di  cui
all'art. 19 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio  della  caccia  in
Sardegna), con  il  Piano  energetico  ambientale  regionale  (PEAR),
nonche' con i principali strumenti di pianificazione regionale.» 
    La  norma  regionale  de   qua   presenta   palesi   profili   di
incostituzionalita' nella parte in cui sminuisce il ruolo  del  piano
paesaggistico rispetto al piano territoriale,  in  contrasto  con  le
previsioni  dell'art.  145  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio citato (1) 
    L'art.  6,  comma  4,  citato,  invero,   introduce   una   netta
distinzione di rapporto tra il piano forestale e, rispettivamente, il
piano di assetto idrogeologico e il piano paesaggistico. Rispetto  al
primo la predetta norma regionale, infatti, definisce il rapporto  in
termini  di  «coerenza»,   mentre,   rispetto   al   secondo   (piano
paesaggistico), la stessa norma regionale di cui all'art. 6, comma 4,
citato definisce il rapporto in termini di «coordinamento». Dovendosi
attribuire alla disposizione normativa il significato  proprio  delle
parole adoperate dal legislatore (art. 12 delle preleggi),  non  puo'
non osservarsi come  i  due  termini  sopra  indicati  presentino  un
significato, anche lessicale, molto diverso, tra loro: nel linguaggio
comune, al termine «coerente» viene dato il significato  di  qualcosa
«che  non  e'  in  contraddizione»;  al   termine   «coordinato»   si
attribuisce, invece, il significato di: «collegato  e  diretto  a  un
medesimo scopo». Conseguentemente,  risulta  evidente  che  la  norma
regionale in esame, mentre  dispone  che  il  piano  forestale  debba
rispettare il piano idrogeologico (rapporto di «coerenza», ossia  non
contraddizione), viceversa dequota il ruolo del piano paesaggistico a
mero indirizzo generale non cogente e non sovraordinato  rispetto  al
piano forestale (rapporto di coordinamento, ossia mero collegamento e
convergenza di scopo). 
    Per tali motivi, la previsione in esame si pone in contrasto  con
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione  che
attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia  della
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e con la
norma interposta di cui all'art. 145, comma 3, del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio citato, che stabilisce che  «le  previsioni
dei piani paesaggistici di cui agli  articoli  143  e  156  non  sono
derogabili da parte  di  piani,  programmi  e  progetti  nazionali  o
regionali  di  sviluppo  economico...  altresi'  vincolanti  per  gli
interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del  paesaggio,
...sono comunque Prevalenti sulle disposizioni contenute  negli  atti
di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle  normative
di settore... 
    La disposizione statale di cui all'art.  145  citato  costituisce
norma di grande riforma economico-sociale, che si impone  anche  alle
Regioni dotate di autonomia speciale. 
    La  Corte  costituzionale  ha  in   piu'   occasioni   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale delle norme regionali contrastanti il
principio della «gerarchia» degli  strumenti  di  pianificazione  dei
diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 citato (sentenze
n. 182 del 2006; n.  180  del  2008,  punto  3.  del  Considerato  in
diritto; n. 437/2008; n. 193 del 2010, punto 3.3. del Considerato  in
diritto), anche se non ha, tuttavia, avuto occasione  di  qualificare
espressamente la disposizione statale di cui all'art. 145 citato come
norma di grande riforma economico-sociale, essendo  state  le  citate
decisioni emesse con riferimento a leggi regionali emanate da Regioni
a statuto ordinario. 
    Tuttavia,  le  numerose  sentenze   con   le   quali   la   Corte
Costituzionale  ha  qualificato  come   norme   di   grande   riforma
economico-sociale le disposizioni del codice  citato  che  riguardano
l'elencazione dei beni vincolati ex art. 142 del codice e  il  regime
dell'autorizzazione paesaggistica, inducono a  ritenere  estensibile,
per analogia, la  stessa  qualificazione  alla  disposizione  di  cui
all'art. 145, comma 3, del codice citato, in quanto rispondente  alla
stessa esigenza di uniformita' nella tutela dei beni paesaggistici. 
    Si ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale,  gia'  con
la  piu'  risalente  sentenza  n.  151  del  1986,   (riferita   alle
disposizioni della  cosiddetta  «legge  Galasso»),  e,  poi,  con  la
sentenza n. 164 del 2009 (punto 3.1.  del  Considerato  in  diritto),
resa, come la prima, nei confronti della Regione  Valle  d'Aosta,  ha
affermato la natura di  norma  di  grande  riforma  economico-sociale
della disposizione di cui  all'art.  142  citato,  relativa  ai  beni
vincolati ex lege. Tale orientamento,  proprio  nei  confronti  della
Regione Sardegna, e' stata confermato con  la  sentenza  n.  210  del
2014, riguardante gli usi civici. 
    Inoltre, il Giudice costituzionale ha qualificato come  norme  di
grande riforma economico-sociale le disposizioni statali  riguardanti
l'autorizzazione paesaggistica «che deve essere annoverata  «tra  gli
istituti di  protezione  ambientale  uniformi,  validi  in  tutto  il
territorio nazionale» (sentenze n. 101 del 2010;  n.  232  del  2008,
punto 5. del Considerato in diritto; n. 238 del 2013, punto n.  21  e
n. 2.1.1. del Considerato in diritto). 
    E', dunque, evidente che la stessa  natura  di  norma  di  grande
riforma economico-sociale deve essere attribuita al citato art.  145,
comma 3, del codice, che disciplina la gerarchia degli  strumenti  di
pianificazione, atteso che la stessa giurisprudenza costituzionale ha
affermato che «l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica
e' assunta a valore imprescindibile, non derogabile  dal  legislatore
regionale, In quanto espressione di un intervento  teso  a  stabilire
una metodologia uniforme nel rispetto della  legislazione  di  tutela
dei beni culturali e paesaggistici sull'intero  territorio  nazionale
(sentenze n. 180 del 2008 citata e n. 64 del 2015 citata, punto  3.4.
del Considerato in diritto). 
    2. L'art. 8, comma 3, della legge Regione  Autonoma  Sardegna  n.
8/2016 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    La norma  contenuta  nell'art.  8,  comma  3,  prevede  che  «Gli
interventi previsti all'interno del piano della viabilita'  forestale
sono soggetti a procedure  autorizzative  semplificate  nel  rispetto
della normativa vigente». 
    La predetta norma regionale risulta non in linea  con  il  quadro
giuridico nazionale di  riferimento.  L'allegato  1  del  Regolamento
riguardante   il   procedimento   semplificato   di    autorizzazione
paesaggistica, il decreto del Presidente della  Repubblica  9  luglio
2010, n.  139,  «Regolamento  recante  procedimento  semplificato  di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve  entita',  a
norma dell'art. 146, comma 9,  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2014, n. 42 e successive modificazioni», infatti, nulla prevede sulla
viabilita' nei boschi, che non e' inclusa tra le diverse tipologie di
interventi sottoposti a regime semplificato.  Sebbene  lo  schema  di
nuovo Regolamento proposto dall'apposito gruppo di lavoro,  istituito
con  il  decreto  ministeriale  8  gennaio  2015,  al  fine  di  dare
attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art.  12,  comma  2,   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni con
la legge 29 luglio 2014,  n.  106,  come  successivamente  modificato
dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133
(2) , convertito con modificazioni con la legge 11 novembre 2014,  n.
164, contenga norme  di  semplificazione  in  materia  di  viabilita'
forestale, tale schema di Regolamento non e' stato  ancora  adottato.
Ne consegue che la disposizione di legge regionale in esame,  seppure
in astratto possa apparire coerente con lo schema predetto  di  nuovo
Regolamento,  risulta,  in  base  allo  stato  della  normativa,  non
conforme alla normativa statale vigente, che, infatti, non  contempla
nessun procedimento semplificato per il caso in questione. 
    Con la  sentenza  n.  207  del  2012,  la  Corte  costituzionale,
decidendo in merito al  conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla
Provincia Autonoma di Trento in relazione al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 139/2010 citato, ha dichiarato  che  spetta  allo
Stato disciplinare, anche nei confronti delle autonomie speciali,  il
procedimento semplificato di autorizzazione  paesaggistica.  Cio'  in
quanto  la  questione  riguarda  l'individuazione  delle  regole  che
disciplinano il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e coloro che
richiedono una prestazione rientrante in questo ambito. La Corte  ha,
infatti,  affermato  l'esigenza  (comune,  per  gli  argomenti  sopra
esposti,  ai  provvedimenti  di  semplificazione  amministrativa,   a
prescindere dalla  materia  sulla  quale  vengano  ad  incidere)  «di
determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti  i  diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto  il  territorio
nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale  e  delle
Province autonome» (sentenza n. 207 del 2012 citata). 
    L'art. 8,  comma  3,  citato,  quindi,  eccede  dalle  competenze
statutarie della Regione Autonoma della Sardegna di cui  all'art.  3,
comma,  1,  lettera  d),  citato,  in  violazione  della   competenza
esclusiva  dello   Sato   in   materia   di   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione. 
    3. L'art. 19, comma 2, della legge Regione Autonoma  Sardegna  n.
8/2016 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    La norma contenuta  nell'art.  19  «Trasformazione  del  bosco  e
interventi  selvicolturali»,  al  comma  2,  autorizza   l'avvio   di
interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree
boscate prescindendo dall'autorizzazione paesaggistica (3) . 
    Il  successivo  comma  6  del  medesimo  art.  19  prevede   tale
autorizzazione solo per gli interventi di  trasformazione  del  bosco
(4) . 
    Al riguardo, si osserva che tale previsione finisce per  operare,
in sostanza, un'indebita estensione con una norma  regionale,  l'art.
19, comma 2, citato, appunto, della previsione di cui  all'art.  149,
comma  1,   lettera,   b),   del   codice,   che   esclude,   invece,
dall'autorizzazione paesaggistica i  soli  interventi  selvicolturali
che non modificano lo stato dei luoghi (5) . 
    Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che  la
norma di cui all'art. 19, comma 3, citato violi l'art. 117, comma  2,
lettera s) della Costituzione, che riserva alla  competenza,  statale
esclusiva la materia della tutela dell'ambiente e dei beni  culturali
(cfr. sentenza n. 238 del 2013, con la quale  sono  state  dichiarate
costituzionalmente illegittime le disposizione della legge  regionale
n. 27 del 2012 della Valle  d'Aosta  che  avevano  individuato  altre
tipologie di interventi realizzabili  in  assenza  di  autorizzazione
paesaggistica, al  di  fuori  di  quelli  tassativamente  individuati
dall'art. 149, lettera a), del decreto legislativo  n.  42  del  2004
citato). 
    4. L'art. 44, comma 5, della legge Regione Autonoma  Sardegna  n.
8/2016 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    La disposizione di cui all'art. 44 della legge  Regione  Autonoma
Sardegna  n.  8/2016  citata,  intitolato  «Comitato   territoriale»,
prevede, appunto, la costituzione di  un  Comitato  territoriale  con
funzioni  consultive   e   propositive,   costituito   dall'Assessore
regionale competente in materia di ambiente  che  lo  presiede  e  da
quattro rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali,
scelti tra i Sindaci in carica  nei  comuni  in  cui  siano  presenti
terreni amministrati dall'Agenzia forestale regionale. Il comma 5, in
particolare, stabilisce che i componenti del predetto Comitato «hanno
diritto ad un gettone di presenza onnicomprensivo». 
    Il riconoscimento di  un  gettone  di  presenza  contemplato  dal
predetto  comma  5  contrasta  con  le  disposizioni  in  materia  di
contenimento della spesa  pubblica.  Infatti,  con  riferimento  alla
partecipazione dei Sindaci al suddetto Comitato, il  Testo  Unico  in
materia di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
n.  267,  all'art.  83,  significativamente  intitolato  «Divieto  di
cumulo», al comma 2, come modificato dall'art. 5,  comma  8,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122,  prevede  che  gli
amministratori locali, di cui al precedente art.  77,  comma  2,  non
percepiscono  alcun  compenso  per  la  partecipazione  ad  organi  o
commissioni comunque denominati se tale  partecipazione  e'  connessa
all'esercizio della propria funzione pubblica. Per  quanto  riguarda,
poi, la partecipazione dell'Assessore regionale al predetto Comitato,
il  decreto-legge  10  ottobre  2014,  n.  174/2012,  convertito  con
modificazioni con la legge 7 dicembre 2012, n.  213,  nell'introdurre
disposizioni per  ridurre  i  costi  della  politica  nelle  Regioni,
all'art. 2, «Riduzione dei costi della politica  nelle  regioni»,  al
comma 1, lettera d), prevede il divieto di  cumulo  di  indennita'  o
emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di  presenza  in
commissioni o organi  collegiali  derivanti  dalle  cariche,  tra  le
altre, di Assessore regionale, prevedendo, inoltre, che  il  titolare
di piu' cariche sia tenuto ad optare, finche' dura la  situazione  di
cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o  indennita'.  Alla
luce delle precedenti considerazioni deve  ritenersi,  pertanto,  che
l'art. 44, comma 5, della legge Regione Autonoma  della  Sardegna  n.
8/2016 citata, nel prevedere che  i  componenti  del  Comitato  hanno
diritto  ad  un  gettone  di  presenza,  contrasti  con  le  predette
disposizioni statali e con i principi fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica  di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione (sentenza n. 23/14). 

(1) 1.  La  individuazione,  da  parte  del  Ministero,  delle  linee
    fondamentali dell'assetto del  territorio  nazionale  per  quanto
    riguarda la tutela del  paesaggio,  con  finalita'  di  indirizzo
    della pianificazione, costituisce compito di  rilievo  nazionale,
    ai sensi delle vigenti disposizioni  in  materia  di  principi  e
    criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti  alle
    regioni  ed  enti  locali.  2.  I  piani  paesaggistici   possono
    prevedere  misure  di  coordinamento   con   gli   strumenti   di
    pianificazione territoriale e di settore, nonche'  con  i  piani,
    programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
    3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
    e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti
    nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli
    strumenti urbanistici dei comuni, delle  citta'  metropolitane  e
    delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni
    difformi eventualmente  contenute  negli  strumenti  urbanistici,
    stabiliscono  norme  di  salvaguardia   applicabili   in   attesa
    dell'adeguamento degli  strumenti  urbanistici  e  sono  altresi'
    vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
    tutela del paesaggio, le  disposizioni  dei  piani  paesaggistici
    sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli  atti
    di  pianificazione  ad  incidenza  territoriale  previsti   dalle
    normative di settore, ivi  compresi  quelli  degli  enti  gestori
    delle  aree  naturali  protette.   4.   I   comuni,   le   citta'
    metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali
    protette conformano o adeguano gli  strumenti  di  pianificazione
    urbanistica   e   territoriale   alle   previsioni   dei    piani
    paesaggistici,  secondo  le  procedure   previste   dalla   legge
    regionale,  entro  i  termini  stabiliti  dai  piani  medesimi  e
    comunque non oltre due anni dalla  loro  approvazione.  I  limiti
    alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto  di
    indennizzo.  5.  La  regione  disciplina   il   procedimento   di
    conformazione ed adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  alle
    previsioni della  pianificazione  paesaggistica,  assicurando  la
    partecipazione  degli   organi   ministeriali   al   procedimento
    medesimo. 

(2) Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della
    legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro
    dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'intesa  con
    la  Conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  dettate  disposizioni
    modificative e integrative al regolamento di  cui  all'art.  146,
    comma 9, quarto periodo, del Codice  dei  beni  culturali  e  del
    paesaggio di cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  e
    successive modificazioni, al fine  di  ampliare  e  precisare  le
    ipotesi di interventi di lieve entita',  nonche'  allo  scopo  di
    operare   ulteriori   semplificazioni   procedimentali,    ferme,
    comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1,  e  20,
    comma 4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
    modificazioni.  Con  il  medesimo   regolamento   sono   altresi'
    individuate:  a)  le  tipologie  di  interventi   per   i   quali
    l'autorizzazione  paesaggistica  non  e'  richiesta,   ai   sensi
    dell'art. 149 del  medesimo  Codice  dei  beni  culturali  e  del
    paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entita' gia'
    compresi nell'allegato I al suddetto regolamento di cui  all'art.
    146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del
    paesaggio,  sia  mediante  definizione  di  ulteriori  interventi
    minori privi di  rilevanza  paesaggistica;  b)  le  tipologie  di
    intervento di lieve entita' che  possano  essere  regolate  anche
    tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni  e
    gli enti locali, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,
    n. 241, e successive modificazioni, con specifico  riguardo  alle
    materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle   autonomie
    territoriali. 

(3) Gli interventi selvicolturali che modificano lo  stato  di  fatto
    delle aree boscate e gli altri interventi che  presuppongono  una
    variazione della destinazione d'uso  del  suolo  di  terreni  non
    boscati,  sottoposti  a  vincolo  idrogeologico,  possono  essere
    avviati, a seconda della  loro  natura  ed  entita',  secondo  le
    seguenti modalita' procedimentali: a) comunicazione semplice;  b)
    comunicazione corredata da relazione tecnica;  c)  autorizzazione
    regionale. 

(4) La trasformazione del  bosco  e'  autorizzata  unicamente  previo
    rilascio    dell'autorizzazione    paesaggistica     da     parte
    dell'autorita' competente, alla quale il  Corpo  forestale  e  di
    vigilanza ambientale trasmette copia dell'istanza del richiedente
    con i relativi allegati. 

(5) Interventi  non  soggetti  ad  autorizzazione»  1.  Fatta   salva
    l'applicazione dell'art. 143. comma 5,  lettera  b)  e  dell'art.
    156,  comma  4,  non  e'  comunque   richiesta   l'autorizzazione
    prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:  a)  per
    gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  di
    consolidamento  statico  e  di  restauro  conservativo  che   non
    alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
    b)  per  gli  interventi  inerenti   l'esercizio   dell'attivita'
    agro-silvo-pastorale che non  comportino  alterazione  permanente
    dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie  ed  altre  opere
    civili, e sempre che si tratti di  attivita'  ed  opere  che  non
    alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio
    colturale,  la  forestazione,  la  riforestazione,  le  opere  di
    bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei  boschi
    e nelle foreste indicati dall'art.  142,  comma  1,  lettera  g),
    purche'  previsti  ed  autorizzati  in  base  alla  normativa  in
    materia. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche' articoli 6,  comma  4;
8, comma 3; 19, comma 3 e 44, comma 5, della legge Regionale Sardegna
n. 8 del  27  aprile  2016,  recante  le  disposizioni  della  «Legge
forestale della Sardegna», indicati  in  epigrafe,  siano  dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri del 20 giugno 2016. 
        Roma, 27 giugno 2016 
 
           Il vice avvocato generale dello Stato: Palmieri