MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 luglio 2016 

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente  6  agosto  2013,  come
modificata  dall'ordinanza  3  agosto  2015,  concernente  la  tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (16A06557) 
(GU n.209 del 7-9-2016)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da
compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica
ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali di affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52; 
  Visti gli artt. 544-ter, 650 e 727 del Codice penale; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i
proprietari dei cani»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 25 gennaio 2010, n. 19; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  6  agosto   2013,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione  dei
cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6
settembre 2013, n. 209; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2014, recante
«Proroga  dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  6  agosto   2013,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione  dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
8 settembre 2014, n. 208; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015,  recante
«Proroga, con  modifica,  dell'ordinanza  contingibile  e  urgente  6
agosto  2013  concernente   la   tutela   dell'incolumita'   pubblica
dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 9 settembre 2015, n. 209; 
  Considerato che permane  la  necessita'  di  adottare  disposizioni
cautelari volte alla tutela  dell'incolumita'  pubblica,  anche  alla
luce dei recenti episodi di aggressione da  parte  di  cani  e  degli
incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non  corretta
gestione degli animali da parte dei proprietari; 
  Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione
del rischio  di  aggressione  da  parte  dei  cani  basato  non  solo
sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori
di cani, ma anche sulla formazione degli  stessi  per  migliorare  la
loro capacita' di gestione degli animali; 
  Considerata la necessita' di diffondere  in  maniera  capillare  su
tutto il territorio nazionale la cultura  del  possesso  responsabile
degli animali mediante percorsi  formativi  su  base  volontaria,  ai
sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014,  recante
«Deleghe di attribuzione al  Sottosegretario  di  Stato  alla  salute
dott. Vito De Filippo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
2014, n. 198; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'efficacia  dell'ordinanza  6  agosto  2013,  come  modificata
dall'ordinanza 3 agosto 2015, e' prorogata di ulteriori dodici mesi a
decorrere dal giorno della  pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 13 luglio 2016 
 
                                                 p. Il Ministro       
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   De Filippo         
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min.  salute  e  Min.
lavoro n. 2994