MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016 

Modalita' di concessione delle esenzioni dalle tasse automobilistiche
a  trattori  stradali,  autocarri  e  relativi  rimorchi  adibiti   a
trasporti internazionali di  cose,  importati  temporaneamente  dalla
Repubblica di  Albania  e  appartenenti  a  persone  ivi  stabilmente
residenti. (16A06645) 
(GU n.213 del 12-9-2016)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
1953, n. 39, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2 della legge 12  dicembre  1973,  n.  820,  il  quale
prevede che, con decreto del Ministro delle finanze,  possono  essere
concesse  riduzioni   o   esenzioni   dal   pagamento   delle   tasse
automobilistiche di cui al predetto testo unico n. 39  del  1953,  in
esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati  o  di  convenzioni
internazionali oppure quando  sussiste  reciprocita'  di  trattamento
tributario o per esigenze dei traffici, a favore degli autoveicoli  e
rimorchi appartenenti a persone residenti  stabilmente  all'estero  e
temporaneamente importati in Italia; 
  Visto  l'Accordo  di  stabilizzazione  e  di  associazione  tra  le
Comunita' europee ed  i  loro  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la
Repubblica di Albania, dall'altra, fatto a Lussemburgo il  12  giugno
2006 e ratificato con la legge 7 gennaio 2008, n. 10; 
  Visto l'art. 2-bis della predetta legge n. 10 del  2008,  il  quale
stabilisce, in  esecuzione  dell'art.  59  del  predetto  Accordo  di
stabilizzazione e di associazione e dell'art. 13 del protocollo n.  5
all'Accordo medesimo, che, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 2, della predetta legge
n. 820 del 1973, e' concessa l'esenzione dalle tasse automobilistiche
a  trattori  stradali,  autocarri  e  relativi  rimorchi  adibiti   a
trasporti internazionali di  cose,  importati  temporaneamente  dalla
Repubblica di  Albania  e  appartenenti  a  persone  ivi  stabilmente
residenti; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
trasferendogli le funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica e delle finanze; 
  Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito
dall'art. 2-bis della  predetta  legge  n.  10  del  2008  attraverso
l'emanazione del decreto di cui all'art. 2 della  predetta  legge  12
dicembre 1973, n. 820; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Esenzione dalle tasse automobilistiche 
 
  1. I trattori  stradali,  gli  autocarri  ed  i  relativi  rimorchi
adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente
dalla Repubblica di Albania ed appartenenti a persone ivi stabilmente
residenti, sono esentati dal pagamento delle  tasse  automobilistiche
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.
39, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° settembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan