N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 luglio 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 luglio  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della  Regione  Molise  -  Conferimento  all'Agenzia
  regionale per  la  Protezione  Ambientale  del  Molise  (ARPAM)  di
  funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  ambiente   ed
  energia. 
- Legge della Regione  Molise  4  maggio  2016,  n.  4  (Disposizioni
  collegate alla manovra di  Bilancio  2016  -  2018  in  materia  di
  entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.),
  art. 16. 
(GU n.37 del 14-9-2016 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Molise,  in  persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, per  la  declaratoria  della  illegittimita'  Costituzionale
dell'art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 4 maggio 2016,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio
2016, n. 16, come da delibera del Consiglio dei Ministri in  data  30
giugno 2016. 
 
                                Fatto 
 
    In data 5  maggio  2016  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  16  del
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge  regionale  n.  4
del 4 maggio 2016, recante «Disposizioni collegate  alla  manovra  di
bilancio 2016-2018 in materia di entrate  e  spese.  Modificazioni  e
integrazioni di leggi regionali». 
    Una delle disposizioni contenute nella detta Legge,  come  meglio
si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali
ed e'  violativa  di  previsioni  costituzionali  e  illegittimamente
invasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con
il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne  sia  dichiarata
la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1.1. Nell'ambito delle norme introdotte dal Legislatore regionale
a sostegno della manovra di bilancio per il  triennio  2016-2018,  e'
stato in particolare disposto, per quanto qui interessa,  con  l'art.
16 della legge R. n. 4/2016 (Conferimento  all'ARPAM  di  funzioni  e
compiti in materia  di  ambiente  ed  energia),  l'ampliamento  delle
attribuzioni della Agenzia Regionale per la protezione ambientale. 
    Si e' infatti testualmente previsto che «1. All'Agenzia regionale
per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM), oltre alle  funzioni
gia' esercitate  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  regionale  13
dicembre  1999,  n.  38,  istitutiva  della  stessa   Agenzia,   sono
attribuite, a decorrere dai provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  le
funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  ambiente  e  di
energia. 
    2. In  ragione  del  riordino  delle  funzioni  non  fondamentali
esercitate dalle province, attuato, a livello regionale, con la legge
regionale 10 dicembre 2015, n. 18, recante «Disposizioni di  riordino
delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di Comuni)», all'ARPAM sono altresi'
attribuite, a decorrere dai provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  le
funzioni in materia di: 
      a) inquinamento atmosferico, di  cui  all'art.  4  della  legge
regionale  22  luglio  2011,  n.  16  (Disposizioni  per  la   tutela
dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico); 
      b) impianti termici, di cui all'art. 42 della  legge  regionale
29 settembre 1999, n. 34 (Norme sulla ripartizione delle  funzioni  e
dei compiti amministrativi tra la  Regione  e  gli  Enti  locali,  in
attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge
15 marzo 1997, n. 59 e del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.
112). 
    3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale adotta ogni provvedimento necessario a dare piena  e
completa attuazione alle nonne di cui al presente articolo». 
    1.2.   E'   opportuno    rammentare,    pregiudizialmente,    che
l'istituzione delle Agenzie Regionali per  la  Protezione  Ambientale
risale al decreto-legge n. 496/1993, convertito nella legge n. 61/94. 
    Con lo stesso (Disposizioni urgenti  sulla  riorganizzazione  dei
controlli ambientali e istituzione della  Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente), a seguito della abrogazione con referendum
popolare delle norme che affidavano alle Unita'  Sanitarie  Locali  i
controlli in materia ambientale, veniva prevista la istituzione delle
dette Agenzie, dotate di autonomia tecnico-giuridica,  amministrativa
e contabile. 
    Secondo quanto previsto dal  decreto-legge,  come  modificato  in
sede di conversione, le Agenzie (art. 03) sono destinate  a  svolgere
in ambito locale le attivita' tecnico-scientifiche per la  protezione
dell'ambiente di cui all'art. 01  (ferme  restando  «le  attribuzioni
tecniche  e  di  controllo  e  quelle  amministrative  di   interesse
nazionale spettanti, in base alla legislazione  vigente,  ai  Servizi
tecnici nazionali e', in materia di igiene degli alimenti, di servizi
veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e
di igiene e sanita' pubblica, al Servizio sanitario nazionale») e  le
«ulteriori attivita' tecniche  di  prevenzione,  di  vigilanza  e  di
controllo  ambientale,  eventualmente  individuate  dalle   regioni»;
collaborano con la neo-istituita Agenzia Nazionale per la  Protezione
dell'Ambiente, cui sono demandate, tra  l'altro  (art.  1,  comma  1,
lettera b)), «le attivita' di indirizzo e coordinamento  tecnico  nei
confronti delle Agenzie» stesse. 
    E'  dunque  evidente  che,  fin  dalla   loro   istituzione,   le
attribuzioni  delle  Agenzie  sono   state   sempre   limitate   allo
svolgimento di funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti
delle Regioni (e delle Province), nonche' a compiti  di  vigilanza  e
controllo sul territorio. 
    1.3. Come visto, invece, la legge  regionale  di  cui  si  tratta
assegna oggi all'ARPAM, oltre alle funzioni gia' previste dalla legge
regionale  n.  38/1999  (con  la  quale  si  era  provveduto  a  dare
attuazione a quanto  previsto  dal  decreto-legge  n.  496/1993),  le
funzioni amministrative regionali in materia di ambiente  ed  energia
e, in particolare, le funzioni gia' attribuite dalla legge  regionale
n. 16/2011 alle  Province  in  materia  di  inquinamento  e  qualita'
dell'aria. 
    1.4. Alla luce delle  nuove  disposizioni  cosi'  introdotte,  in
materia di inquinamento atmosferico vengono, dunque, unificati  sotto
un unico ente: i poteri di pianificazione ambientale (come i piani di
qualita' dell'aria); quelli di attuazione di detti piani; l'esercizio
del «potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso  di  inerzia
nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi
acuti di inquinamento atmosferico» (art. 5, comma 1, lettera e) della
legge regionale 16/2011). 
    Viene conferita all'ARPAM anche la funzione di emanare, «ai sensi
dell'art. 269 del decreto legislativo n.  152/2006,  i  provvedimenti
autorizzativi, nonche', ai sensi dell'art. 278 del decreto  medesimo,
i  provvedimenti  di  diffida,  di  sospensione  e  di  revoca  delle
autorizzazioni degli impianti». 
    Inoltre, in tema di disciplina degli  impianti  termici,  vengono
trasferite all'ARPAM sia la  funzione  di  rilasciare  autorizzazioni
ambientali degli  impianti,  sia  il  controllo  sul  rispetto  delle
stesse. 
    Cosi'   disponendo,   il   Legislatore   regionale   ha    dunque
illegittimamente inciso  nelle  competenze  statali,  e  deve  essere
pertanto dichiarata incostituzionale alla luce  delle  considerazioni
qui di seguito sviluppate. 
    2.1. Invero, anche dalla  sommaria  esposizione  che  precede  e'
agevole rilevare che l'Agenzia regionale finisce  oggi,  nel  disegno
del Legislatore regionale, ad  assumere  una  funzione  profondamente
diversa, e ben piu' ampia e pervasiva, rispetto a quella strettamente
tecnica  che  era  stata  originariamente  per  essa   prevista   dal
Legislatore nazionale. 
    E, invero, le nuove attribuzioni  implicano  con  piena  evidenza
ampi  margini  di  discrezionalita',  involgenti  la  valutazione  di
molteplici  interessi  pubblici   concernenti   il   rilascio   delle
autorizzazioni ambientali degli impianti industriali e  le  attivita'
di pianificazione ambientale; interessi a volte  confliggenti  e  che
devono essere  tra  loro  equilibratamente  contemperati  (la  tutela
dell'ambiente e  della  salute,  la  sostenibilita'  economica  degli
adempimenti, il rispetto dei vincoli  nascenti  della  pianificazione
territoriale): si pensi alle scelte relative alla possibile riduzione
delle emissioni inquinanti del traffico veicolare, del  riscaldamento
civile e degli impianti industriali. 
    Tali valutazioni e scelte non possono che  essere  riservate,  in
linea con la previsione di cui all'art. 118 della Costituzione,  agli
Enti territoriali in  grado  di  rappresentare  tutti  gli  interessi
dell'area da essi gestita, come le Regioni e  le  Province:  cio'  e'
quanto fino ad oggi regolarmente  e  pacificamente  avvenuto,  in  un
contesto nel quale, ai fini  del  corretto  e  consapevole  esercizio
delle funzioni di autorizzazione e di pianificazioni, detti  enti  si
sono avvalsi del supporto tecnico delle ARPA. Ma questo sistema  esce
profondamente   modificato   in   forza   della   legge   della   cui
costituzionalita' oggi si dubita. 
    2.2. Ne' puo'  trascurarsi  di  rammentare  che,  a  seguito  del
sopravvenire della  legge  n.  56/2014  («disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»), in
attesa della riforma del titolo V della Costituzione si e'  proceduto
al riordino delle Province,  configurandole  come  Enti  territoriali
titolari  di  funzioni  fondamentali  in  specifici  settori   e   ad
istituire, contestualmente, le Citta' Metropolitane,  nuovi  enti  di
governo delle grandi aree  urbane,  dotati  di  funzioni  proprie  di
programmazione e gestione del territorio. 
    A  tal  fine  la  legge   individua   l'elenco   delle   funzioni
fondamentali delle Province e  disciplina  il  processo  di  riordino
delle funzioni non fondamentali delle stesse. 
    Per quanto qui interessa,  tra  le  funzioni  fondamentali  delle
Province l'art. 1, comma 85 della legge n.  56/2014  contempla,  alla
lettera a), le materie di «pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente». 
    Il successivo comma 87 prevede che «le funzioni  fondamentali  di
cui al comma 85 sono esercitate nei limiti  e  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore,  secondo
la rispettiva competenza per materia ai sensi  dell'art.  117,  commi
secondo, terzo e quarto, della Costituzione». 
    Il comma 89 dispone quindi che «lo Stato e le regioni, secondo le
rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali  diverse
da quelle di cui al comma  85,  in  attuazione  dell'art.  118  della
Costituzione, nonche' al fine di conseguire  le  seguenti  finalita':
individuazione dell'ambito territoriale  ottimale  di  esercizio  per
ciascuna  funzione;  efficacia  nello  svolgimento   delle   funzioni
fondamentali  da  parte  dei  comuni  e  delle  unioni   di   comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di  forme  di
avvilimento  e  deleghe  di  esercizio  tra  gli  enti   territoriali
coinvolti nel processo di riordino, mediante  intese  o  convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da
parte di piu'  enti  locali,  nonche'  le  autonomie  funzionali.  Le
funzioni che nell'ambito del processo  di  riordino  sono  trasferite
dalle province ad altri enti territoriali  continuano  ad  essere  da
esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di  esercizio  da
parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  92  per  le
funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla  regione  ai
sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale». 
    Da ultimo, il comma 91 del medesimo art. 1 prevede che «entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e  le
regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito  nella
Conferenza unificata, le funzioni di cui  al  comma  89  oggetto  del
riordino e le relative competenze». 
    Detto accordo Stato-Regioni e' stato poi siglato  l'11  settembre
2014 e ha previsto che «ciascuna Regione provveda a definire l'elenco
delle   funzioni   esercitate   dalle   rispettive   Province,    non
riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma  85
della legge ed a operarne il riordino nel  rispetto  dei  principi  e
secondo le modalita' concordati nel presente accordo». 
    2.3. Alla luce della ricostruzione del quadro normativo nazionale
sopra sommariamente richiamato, e' dunque chiaro che lo  Stato  e  le
Regioni, per le materie di competenza, attribuiscono le funzioni  non
fondamentali delle Province, in attuazione dell'art. 118  Cost.,  con
la  finalita'  di  individuare  l'ambito  territoriale  ottimale   di
esercizio, di assicurare l'efficacia nello svolgimento delle funzioni
fondamentali da parte  dei  Comuni  e  delle  Unioni  di  Comuni,  di
favorire forme di esercizio associato di funzioni. 
    Alle Regioni spetta, dunque, il compito di operare una completa e
immediata  riallocazione  delle  funzioni  non   fondamentali   delle
Province, con precisa individuazione delle funzioni  e  degli  ambiti
materiali e dei livelli di governo destinatari del  trasferimento  di
dette funzioni. 
    La ratio della cd. legge Del Rio prevede, quindi, in via generale
e  principale  l'assegnazione  delle  funzioni  non  fondamentali  ai
Comuni, quali Enti territoriali piu' vicini al cittadino,  salvo  che
sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  ed
adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. non  necessitino  di  esercizio
unitario e pertanto debbano essere conferite ad un  ente  di  governo
superiore (come ad esempio la stessa Regione). 
    Resta in capo alle Province, quali enti di area  vasta,  il  solo
mantenimento delle funzioni fondamentali, tra le quali rientra,  come
sopra evidenziato, la tutela e valorizzazione dell'ambiente. 
    2.4. Orbene, l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. riserva
allo  Stato  la  potesta'  legislativa  esclusiva   in   materia   di
«legislazione elettorale, organi di governo e  funzioni  fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane». 
    Non  e'  consentito  pertanto  alla  Regione  alcun  margine   di
intervento in ordine a quelle funzioni che codesta  Ecc.ma  Corte  ha
definito  (sentenza  n.  22/2014)  come  «le  componenti   essenziali
dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali, per loro natura
disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e  rispondenti  ad
esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le  linee
di svolgimento dei principi  costituzionali  nel  processo  attuativo
delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali». 
    La materia della «tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei
beni culturali» e'  parimenti  rimessa  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera s)). 
    Intervenendo  dunque  nel  modo  sopra  delineato,  in   evidente
contrasto  con  la  normativa  statale  posta  dal  decreto-legge  n.
496/1993, il Legislatore regionale ha invaso una sfera di  competenza
riservata allo Stato. 
    Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni,  appare   pertanto
evidente che la legge regionale in esame,  nel  trasferire  tutte  le
funzioni in materia ambientale  ad  un  ente  tecnico-scientifico  di
supporto,  quale   e'   l'Agenzia   Regionale   per   la   Protezione
dell'Ambiente, si pone  nettamente  in  contrasto  con  la  normativa
nazionale  sopra  richiamata,  nonche'  con  quanto  stabilito  dagli
articoli 117, comma 2, lettere p) ed s) e 118 della Costituzione. 
    Conclusivamente, l'art. 16 della legge regionale Molise n. 4/2016
e'  in  contrasto  con  l'art.  1  del  decreto-legge  496/1993   che
disciplina le funzioni delle ARPA e con l'art. 1, commi 85, 87, 89  e
91, della  legge  56/2014  per  quanto  concerne  il  riordino  delle
funzioni delle Province, in violazione degli articoli 118 primo comma
Cost., e dell'art. 117, comma 2,  lettera  p)  e  s),  Cost.  e  deve
pertanto essere dichiarata incostituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra  specificati,  l'art.  16  della  legge
della  Regione  Molise  n.  4  del  4  maggio  2016,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016,  n.  16,
come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2016. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 30 giugno
2016; 
      2. copia della legge regionale impugnata; 
      3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 1° luglio 2016 
 
                L'avvocato dello Stato: Salvatorelli