N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 luglio 2016
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 luglio 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018 - Disposizioni relative all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione. - Legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018), art. 9.(GU n.38 del 21-9-2016 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in
persona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria della
illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione
Molise n. 6 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del
Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.
Fatto
In data 5 maggio 2016 e' stata pubblicata, sul n. 16 del
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 6
del 4 maggio 2016, recante «Bilancio regionale di previsione per
l'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018».
Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio
si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali
ed e' violativa di previsioni costituzionali e illegittimamente
invasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con
il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata
la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di
Diritto
1. Nel contesto del bilancio regionale approvato con la legge in
esame la Regione Molise, per quanto qui interessa, con l'art. 9 della
legge regionale n. 6/2016 (Avanzo di amministrazione) ha previsto che
«la quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2015 applicata al bilancio di previsione 2016,
determinata in € 736.406.447,90, e' utilizzata come di seguito
specificato:
a) € 247.598.229,01 per la reiscrizione in bilancio di
economie di spesa finanziate con fondi assegnati con vincolo di
specifica destinazione risultanti dall'esercizio 2014 e riguardanti i
fondi comunitari - F.S.E, F.E.S.R e Cooperazione internazionale - e
statali - F.S.C.;
b) € 481.550.477,74 accantonati in appositi fondi iscritti
nella Missione 20, Programma 3, utilizzabili, mediante prelievo ed
iscrizioni sulle pertinenti Missioni, solo a seguito
dell'approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per
l'esercizio finanziario 2015;
c) € 7.257.741,15 accantonata al Fondo crediti di dubbia
esigibilita' al 31 dicembre 2015».
Cosi' disponendo, tuttavia, il legislatore regionale ha
illegittimamente inciso nelle competenze statali, in violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e) e dell'art. 81, terzo e
quarto comma, della Costituzione, e la legge deve essere pertanto
dichiarata incostituzionale in parte qua alla luce delle
considerazioni qui di seguito sviluppate.
2.1. Invero, con riferimento ai Fondi accantonati per €
481.550.477,74 (lettera b), la norma, come visto, specifica che si
tratta di fondi «utilizzabili ... solo a seguito dell'approvazione
del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio
finanziario 2015».
La lettura della disposizione lascia quindi ragionevolmente
intendere che si sia in presenza di fondi cosiddetti liberi, come
definiti dall'art.187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali: essi sono caratterizzati appunto dalla circostanza che il
loro utilizzo, nonche' l'iscrizione in bilancio, non e' consentito
prima dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio
regionale (cfr. art. 186 del TUEL).
Al riguardo, e' fondamentale richiamare i principi espressi nella
sentenza n. 70/2012 di codesta Ecc.ma Corte, in un giudizio nel quale
era stato impugnato dallo Stato il bilancio di previsione di una
Regione, sull'assunto di una violazione degli articoli 81, quarto
comma, 117, secondo comma, lettera e), con riguardo alla materia del
sistema contabile dello Stato, e 117, terzo comma, della
Costituzione, con riguardo ai principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica.
Nel dichiarare la illegittimita' costituzionale delle norme
impugnate, codesta Corte ebbe ad evidenziare che «il risultato non
ancora riconosciuto attraverso l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente viene denominato, secondo la prassi contabile,
"risultato presunto". Esso consiste in una stima provvisoria, priva
di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di
spesa. Nessuna spesa puo' essere accesa in poste di bilancio
correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi
vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente».
Nel caso in esame, ne' la disposizione in esame ne' la nota
integrativa contenuta tra gli allegati al bilancio esplicitano il
vincolo che caratterizza il legame tra entrate e spese a destinazione
vincolata, non consentendo, come indicato dalla citata sentenza n.
70/2012, di individuare con esattezza «i presupposti normativi
dell'utilizzazione in deroga al principio generale del previo
accertamento del risultato di amministrazione complessivo.».
L'«Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015» (Elenco B)
riportato nella nota integrativa, oltre a non essere conforme a
quello previsto dal punto 9.11.4 dell'allegato n. 4/1 al decreto
legislativo n. 118/2011, non consente di ricostruire il vincolo
normativo tra entrate e spese a destinazione vincolata.
Il suddetto elenco, inoltre, mostra un totale diverso dal totale
della parte vincolata del risultato di amministrazione riportato
nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione -
Allegato a), rispettivamente pari a € 821 milioni e € 729 milioni.
Infine, circa l'inesatto utilizzo dell'avanzo di amministrazione
in questione, si evidenzia, inoltre, che la suddetta tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione - Allegato a) indica
nella parte riservata all'«Utilizzo», delle quote vincolate del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, soltanto
l'importo di € 247.598.229,01 per la reiscrizione di economie
vincolate (lettera b) dell'articolo in esame e non anche il ripetuto
importo di € 481.550.477,74 relativo ai fondi di accantonamento
dell'avanzo (lettera b).
Per le suesposte considerazioni, la norma in esame si pone in
evidente contrasto con gli articoli 81, terzo comma («Ogni legge che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte») e
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, laddove riserva
la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza
esclusiva dello Stato.
2.2. Con riferimento all'iscrizione come «Utilizzo avanzo
presunto di amministrazione» del Fondo crediti di dubbia esigibilita'
per € 7.257.741,15 (lettera c), rappresentato come quota accantonata
nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- Allegato a), si deve poi rilevare che, ai sensi del principio
applicato della contabilita' finanziaria 9.2 dell'allegato n. 4/2 al
decreto legislativo n. 118 del 2011, «e quote accantonate del
risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del
verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si
accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la
corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal
vincolo». In particolare, «l'utilizzo della quota accantonata peri
crediti di dubbia esigibilita' e' effettuato a seguito della
cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari
importo il risultato di amministrazione».
Pertanto, l'utilizzo della quota accantonata relativa al Fondo
crediti di dubbia esigibilita' come avanzo presunto di
amministrazione si pone anche qui in palese contrasto con la
disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici recata dal citato
decreto legislativo n. 118/2011, e rappresenta, quindi, una
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, che ne riserva la competenza esclusiva allo Stato,
nonche', conseguentemente, dell'articolo 81, terzo comma, della
Costituzione.
Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che la nota integrativa
afferma che «Nella determinazione del Fondo crediti di dubbia
esigibilita', diretto a contenere i rischi conseguenti da eventuali
mancate coperture finanziarie, l'ente ritiene che non sussistono tali
eventualita' sulle poste contabili oggetto di verifica, in quanto per
le stesse gli accertamenti avvengono tutti per cassa».
Per contro, l'allegato c) al bilancio, concernente la
composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilita', mostra un «accantonamento effettivo» di competenza 2016
positivo, coincidente con l'importo dell'accantonamento del Fondo
crediti di dubbia esigibilita' al 31 dicembre 2015 riportato nella
tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto -
Allegato a) e con l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione
previsto dalla lettera c) dell'articolo in esame.
Inoltre, si rileva che alla voce di entrata «Utilizzo avanzo
presunto di amministrazione» non risultano contabilizzate le
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e integrazioni,
acquisite nel 2013 e nel 2014 dalla Regione Molise per un ammontare
complessivo pari ad € 71.745.187,00, ne' risultano, all'esame
contabile, le altre voci interessate dalla suddetta
contabilizzazione. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, commi 692 e
seguenti, della legge n. 208 del 2015 disciplina puntualmente la
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita'.
Infine, per quanto concerne il pagamento della quota interessi e
della quota capitale delle suddette anticipazioni di liquidita', si
evidenzia che i relativi capitoli di spesa, riguardanti le quote
interessi e le quote capitale (capitoli 54290, 54300, 56253, 56260),
non presentano la necessaria copertura finanziaria per l'intero
triennio, in violazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione.
Conclusivamente, l'art. 9 deve essere dichiarato incostituzionale
sulla base delle argomentazioni che precedono, per la violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e) e dell'art. 81, commi terzo
e quarto della Costituzione.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 9 della legge della
Regione Molise n. 6 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da
delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 30
giugno 2016;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 1° luglio 2016
L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli