N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 agosto 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2  agosto  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Attivita'   tutoriale   nell'ambito   del   corso   di   formazione
  specialistica in medicina generale - Requisiti per lo svolgimento. 
Sanita' pubblica -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Incarichi  dirigenziali   conferibili   con   contratti   a   tempo
  determinato  dal  Direttore  generale  dell'Azienda   sanitaria   -
  Requisiti degli aspiranti. 
Tutela e sicurezza sul lavoro - Norme  della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano - Violazioni amministrative che non  danno  luogo  a  danni
  irreversibili, accertate nell'ambito dei controlli sulle imprese  -
  Esonero da sanzioni (anche ridotte) in caso di  totale  adeguamento
  alle prescrizioni emesse dall'autorita' di controllo. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 24  maggio  2016,  n.  10
  (Modifiche di leggi provinciali  in  materia  di  salute,  edilizia
  abitativa   agevolata,   politiche   sociali,   lavoro    e    pari
  opportunita'), artt. 1, comma 2, sostitutivo dell'art. 18, comma 1,
  della legge provinciale 15 novembre  2002,  n.  14  (Norme  per  la
  formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme in
  ambito sanitario); 2, comma 2, sostitutivo dell'art. 24,  comma  1,
  della legge provinciale 5  marzo  2001,  n.  7  (Riordinamento  del
  servizio sanitario provinciale); e 17, comma 3. 
(GU n.39 del 28-9-2016 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen,
in persona del Presidente in  carica,  con  sede  a  Bolzano,  piazza
Silvius  Magnago  n.  1  (palazzo  1)  per  la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio  dei
ministri assunta nella  seduta  del  giorno  28  luglio  2016,  degli
articoli 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma  3,  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31
maggio 2016. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    In data 31 maggio 2016, sul n. 22 del Bollettino Ufficiale  della
Provincia autonoma di Bolzano, e' stata pubblicata la legge 24 maggio
2016, n. 10, intitolata «Modifiche di leggi provinciali in materia di
salute, edilizia abitativa agevolata,  politiche  sociali,  lavoro  e
pari opportunita'». 
    In particolare, ed ai fini che qui interessano,  l'art.  1  della
legge contiene modifiche alla legge provinciale 15 novembre 2002,  n.
14 recante «Norme per la formazione di base, specialistica e continua
nonche' altre norme  in  ambito  sanitario»;  l'art.  2  reca  invece
modifiche alla legge provinciale  5  marzo  2001,  n.  7,  intitolata
«Riordinamento  del  Servizio  sanitario  provinciale»;  l'art.   17,
infine,   contiene   norme   in   tema   di   «Razionalizzazione    e
semplificazione dei controlli sulle imprese». 
    Le norme contenute, rispettivamente, negli articoli 1,  comma  2,
2, comma 2, e 17, comma 3, della legge bolzanina n. 10/2016  eccedono
le competenze provinciali, invadono quelle  statali  e  sono  percio'
violative  di  previsioni  costituzionali:  esse   vengono   pertanto
impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne  sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia  pronunciato  il
conseguente annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
A) L'art. 1, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016. 
    Come s'e' detto in premessa, l'art.  1  della  legge  provinciale
Bolzano n. 10/2016 - d'ora  in  avanti,  per  brevita',  la  legge  -
interviene su alcune disposizioni della legge provinciale 15 novembre
2002, n. 14, recante «Norme per la formazione di base,  specialistica
e continua nonche' altre norme in ambito  sanitario»  integrandone  o
sostituendone il contenuto. 
    In  particolare,  e  per  quanto  qui  interessa,  il   comma   2
sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della  legge  provinciale  citata
che disciplina  il  tutorato  nell'ambito  del  corso  di  formazione
specifica in medicina generale. 
    Piu' specificamente, il comma 2 della norma che qui si impugna ha
novellato il comma 1 dell'art. 18 della legge  citata  nel  modo  che
segue: «I medici tutori sono medici di medicina generale  e,  per  la
parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera
scelta, convenzionati da almeno sei anni con  il  Servizio  sanitario
nazionale o provinciale e in possesso della titolarita' di un  numero
di assistiti almeno pari alla meta' del massimale vigente.  I  medici
tutori devono operare in  uno  studio  professionale  accreditato  ai
sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione  docente  o  di
coordinamento o tutoriale sono iscritti in un  elenco  provinciale  a
tal fine istituito» (enfasi aggiunta). 
    Tale disposizione provinciale contrasta con la normativa  statale
di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368,  e  successive
modificazioni  -  recante  attuazione  della  direttiva  93/16/CE  in
materia  di  libera  circolazione   dei   medici   e   di   reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e  delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
direttiva 93/16/CE - e, precisamente, con  l'art.  27,  comma  3,  il
quale prevede che: «I tutori di cui all'art.  26  -  vale  a  dire  i
medici di medicina  generale  presso  il  cui  studio  o  ambulatorio
possono  svolgersi  parte  delle  attivita'  didattiche  pratiche   e
teoriche nelle quali si articola il corso di formazione specifica  in
medicina  generale:  n.d.r.  -  sono  medici  di  medicina   generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale  con  un'anzianita'
di almeno dieci anni  di  attivita'  convenzionale  con  il  Servizio
sanitario nazionale, nonche' possedere la recte: e in possesso della:
n.d.r. - titolarita' di un numero di assistiti  nella  misura  almeno
pari alla meta'  del  massimale  vigente  e  operare  in  uno  studio
professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione  docente
o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un  elenco  regionale
all'uopo istituito» (enfasi aggiunta). 
    Dal confronto tra le due disposizioni - quella statale  e  quella
provinciale - risulta dunque che la Provincia autonoma di Bolzano  ha
prescritto per l'assunzione della qualita' di medico tutore  ai  fini
della formazione specifica in medicina generale  il  possesso  di  un
requisito di ordine temporale diverso rispetto  a  quello  prescritto
dalla normativa nazionale richiedendo un periodo di  convenzionamento
con il Servizio sanitario nazionale o  provinciale  inferiore  -  sei
anni contro dieci - a  quello  richiesto,  a  livello  nazionale,  ai
medici di medicina generale o ai medici pediatri di libera scelta. 
    Sennonche', la norma statale ha un'evidente valenza di  principio
ove  si  consideri,  da  un  lato,  che  la  durata  del  periodo  di
convenzionamento e'  espressiva  -  e  tale  e'  stata  evidentemente
ritenuta dal legislatore - del possesso,  da  parte  del  medico,  di
competenza  ed  esperienza  professionale  adeguate  ai  fini   dello
svolgimento  della  funzione  di  tutore  nell'ambito  dei  corsi  di
formazione in  parola;  e,  dall'altro,  che  i  medici  tutori  sono
chiamati  ad  assolvere  compiti  assai  delicati  nel  quadro  della
formazione specifica in medicina generale. 
    Si ricorda, sotto tale secondo profilo, che, a norma dell'art. 27
del decreto legislativo n.  368/1999,  le  attivita'  teoriche  nelle
quali si articola  il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale comprendono,  tra  l'altro,  «studio  guidato  proposto  dai
rispettivi tutore» nonche'  «sessioni  di  confronto  con  i  tutori»
(comma  1);  inoltre,  durante  il  periodo  di  formazione  di  loro
competenza, i medici tutori «eseguono la valutazione del  livello  di
formazione» esprimendo quindi «giudizi analitici  e  motivati»  sulla
cui base il coordinatore delle  attivita'  pratiche  formula  poi  un
giudizio complessivo sul profitto del partecipante  al  corso  (comma
4). 
    La rilevanza del ruolo del medico tutore e'  altresi'  confermata
dalla circostanza che, essendo l'accesso alle varie fasi  in  cui  il
corso e' articolato subordinato al  superamento  con  esito  positivo
della fase  svolta  in  precedenza,  «qualora  il  partecipante  alla
formazione, a giudizio del medico  preposto  alla  formazione  o  del
tutore, non abbia conseguito  un  idoneo  apprendimento  nel  singolo
periodo formativo, lo stesso e' ammesso a frequentare  nuovamente  il
periodo stesso per una sola volta» (art. 27, comma 5). 
    E ancora: «Qualora il partecipante alla  formazione,  sulla  base
dei  giudizi  formulati  dai  singoli  medici  preposti  alle   varie
attivita' formative, non abbia raggiunto gli obiettivi  previsti  per
una parte di un determinato periodo di apprendimento puo' recuperare,
ove ne sussistano le condizioni, nello stesso triennio  le  attivita'
finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico  di  obiettivi
mancati. Qualora il partecipante  alla  formazione,  sulla  base  dei
giudizi formulati dai singoli medici preposti  alle  varie  attivita'
formative, non abbia  conseguito  un  idoneo  apprendimento  per  gli
obiettivi di  un  intero  periodo  di  apprendimento,  e'  ammesso  a
frequentare nuovamente il periodo  stesso  per  una  sola  volta  nel
triennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato  a  seguito
della  nuova   ammissione   comporta   l'immediata   esclusione   del
partecipante dalla frequenza del corso» (art. 27, comma 6). 
    Non esistendo alcuna norma che consenta alla  Provincia  autonoma
di Bolzano di derogare, sotto il profilo in questione, alla normativa
statale, la disposizione provinciale all'esame eccede  la  competenza
legislativa provinciale in materia di sanita' e assistenza  sanitaria
prevista  dall'art.  9,  n.  10  dello  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, competenza che, come  risulta  dal
combinato disposto degli articoli 9 e 5 dello statuto  di  autonomia,
deve - e puo' - svolgersi - solo  -  «nei  limiti  ...  dei  principi
stabiliti dalle leggi dello Stato»: e,  consentendo  di  svolgere  il
ruolo di tutore anche a  medici  di  medicina  generale  o  a  medici
pediatri di libera scelta convenzionati  con  il  Servizio  sanitario
nazionale o provinciale da un numero di anni di poco  superiore  alla
meta' di quelli previsti dalla legislazione nazionale di riferimento,
viola, anche in ragione dell'art. 10 della  legge  cost.  18  ottobre
2001, n.  3,  il  precetto  di  cui  all'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione,  per  contrasto  con  i  principi  fondamentali   della
legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti  nel
citato art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999. 
B) L'art. 2, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016. 
    L'art. 2, comma 2, della legge, parimenti contenuto  nel  capo  I
intitolato «Salute», novella invece l'art. 24 della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, dedicata al «Riordinamento del Servizio sanitario
provinciale», intervenendo, in particolare, su una norma - l'art.  24
- facente parte del capo II del titolo I della legge che, nel  quadro
dell'ordinamento  del  Servizio  sanitario  provinciale,   disciplina
l'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sanitaria. 
    Segnatamente, il comma 2 della disposizione che  qui  si  impugna
sostituisce  come  segue  il  comma  1  dell'art.  24   della   legge
provinciale n. 7/2001, rubricato  «Contratti  a  tempo  determinato»:
«Per l'espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza  e
di interesse strategico, il direttore generale dell'azienda sanitaria
puo' conferire incarichi, mediante la stipula di  contratti  a  tempo
determinato e  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo,  a  laureati  di
particolare e comprovata  qualificazione  professionale  che  abbiano
svolto attivita' in centri ed  enti  pubblici  o  privati  o  aziende
pubbliche o private e che non godano del trattamento  di  quiescenza.
Tali incarichi non possono essere  assegnati  ad  un  contingente  di
personale superiore al due per cento della dotazione  organica  della
dirigenza. I contratti  hanno  durata  non  inferiore  a  due  e  non
superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo». 
    Tale disposizione provinciale, nel definire i  requisiti  per  il
conferimento di incarichi dirigenziali,  si  pone  in  contrasto  con
l'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
    Questa norma della  c.d.  seconda  riforma  sanitaria  stabilisce
infatti che «i direttori generali  possono  conferire  incarichi  per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza  e  di  interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto  di  lavoro  esclusivo  ...  a  laureati  di  particolare  e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto  attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in  funzioni
dirigenziali  apicali  o  che  abbiano  conseguito  una   particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano  del
trattamento  di  quiescenza»  (art.  15-septies,  comma  1)   (enfasi
aggiunta). 
    Anche tale disposizione ha valore di  principio  fondamentale  in
materia  di  tutela  della  salute  posto  che  i  requisiti  cui  e'
subordinato il conseguimento degli incarichi dirigenziali  in  parola
sono, nel loro  complesso,  preordinati  a  garantire,  nel  pubblico
interesse,  il  possesso,  da  parte  degli  aspiranti,   di   quella
«particolare    e    comprovata     qualificazione     professionale»
necessariamente richiesta a chi sara' chiamato ad espletare «funzioni
di  particolare  rilevanza  e  di  interesse  strategico»  in  ambito
sanitario. 
    L'art. 2, comma 2, della  legge  provinciale  all'esame  consente
invece di conferire tali incarichi dirigenziali anche a laureati che,
pur essendo in possesso degli altri requisiti, sono  pero'  privi  di
«esperienza  acquisita  per  almeno  un   quinquennio   in   funzioni
diringenziali  apicali  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro». 
    Sotto questo profilo, la norma provinciale  che  qui  si  censura
eccede, anche in questo caso, la competenza  legislativa  provinciale
in materia di sanita' e assistenza sanitaria prevista dall'art. 9, n.
10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige  approvato  con
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,
competenza che, come s'e' detto e come risulta dal combinato disposto
degli articoli 9 e 5 dello statuto di autonomia,  deve  -  e  puo'  -
svolgersi - solo - «nei limiti ... dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato». 
    Omettendo  di  menzionare  alcuni  dei  requisiti  indispensabili
secondo la disciplina statale e consentendo percio'  il  conferimento
degli incarichi a tempo determinato in questione anche a  chi  ne  e'
privo, la disposizione di  cui  all'art.  2,  comma  2,  della  legge
provinciale n. 10/2016, viola, anche in ragione  dell'art.  10  della
legge cost. n. 3/2001, il precetto di  cui  all'art.  117,  comma  3,
della Costituzione, per contrasto  con  principi  fondamentali  della
legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti  nel
citato art. 15-septies del decreto legislativo n. 502/1992. 
C) L'art. 17, comma 3, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016. 
    L'art.  17  della  legge,  contenuto  nel  capo  III   intitolato
«Lavoro», dopo aver stabilito che «La giunta provinciale adotta,  con
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito istituzionale della Provincia,  apposite  direttive  per  lo
svolgimento  dei  controlli  sulle  imprese   sentito   il   Comitato
provinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro»
(comma 1) e aver poi indicato i criteri in osservanza dei quali  tali
direttive dovranno essere formulate (comma 2), cosi' dispone al comma
3: «Con regolamento di esecuzione  sono  individuate  le  ipotesi  di
violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e
per le quali, in caso di  accertamento  di  una  violazione,  vengono
emesse le prescrizioni di adeguamento  con  il  relativo  termine  di
adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per  le
quali l'irrogazione della  sanzione  amministrativa  e'  condizionata
all'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni». 
    La norma provinciale in questione demanda dunque  al  regolamento
di  esecuzione  della   legge   l'individuazione   delle   violazioni
amministrative che non danno luogo a danni  irreversibili  stabilendo
che, in tali ipotesi,  l'autorita'  incaricata  dei  controlli  sulle
imprese emetta le prescrizioni di adeguamento atte ad  assicurare  il
rispetto delle norme violate indicando altresi' il termine  entro  il
quale l'adeguamento dovra' aver luogo: indi, in caso di inosservanza,
anche   parziale,   delle   prescrizioni   impartite,   si    procede
all'irrogazione  della  sanzione  amministrativa  prevista   per   la
violazione accertata. 
    Nel silenzio della norma deve percio'  ritenersi  che,  nel  caso
contrario  di  totale  adeguamento  alle  prescrizioni   emesse,   si
soprassieda invece all'irrogazione di qualsiasi sanzione, sia pure in
misura  ridotta,  con  la  conseguenza  che,   in   questa   ipotesi,
l'adeguamento ha l'effetto  di  determinare  senz'altro  l'estinzione
dell'illecito amministrativo accertato. 
    In tal modo, pero', tenuto  conto  del  fatto  che  la  Provincia
autonoma di Bolzano non dispone di competenza  legislativa  esclusiva
in materia di tutela  e  sicurezza  del  lavoro  e,  a  fortiori,  di
responsabilita' e sanzioni correlate alla  inosservanza  delle  norme
relative e che la competenza legislativa concorrente  provinciale  e'
circoscritta e limitata alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art.  9
dello  statuto  speciale  di  autonomia  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670  -  le  quali
riguardano, rispettivamente, l'«apprendistato;  libretti  di  lavoro;
categorie e qualifiche dei lavoratori» (n. 4) e  la  «costituzione  e
funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo  sul
collocamento» (n. 5) - tenuto conto di cio', la disposizione che  qui
si censura  viola  innanzitutto  le  norme  statutarie  sopraindicate
eccedendo dalla competenza legislativa provinciale ivi  prevista;  ma
si pone altresi' in contrasto sia con l'art. 117, comma 2, lettera 1)
della Costituzione sia, come si vedra',  con  principio  fondamentale
della legislazione dello Stato in materia di tutela del lavoro  (art.
117, comma 3, della Carta). 
    La  normativa  statale  di  settore,  rappresentata  dal  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione  delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e  di  lavoro,  a
norma dell'art. 8 della legge 14  febbraio  2003,  n.  30»,  prevede,
all'art. 13,  rubricato  «Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
verbalizzazione unica», che,  «in  caso  di  constatata  inosservanza
delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di  lavoro
e legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo  rilevi
inadempimenti dai  quali  derivino  sanzioni  amministrative,  questi
provvede a diffidare  il  trasgressore  e  l'eventuale  obbligato  in
solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,
alla  regolarizzazione  delle  inosservanze  comunque   materialmente
sanabili,  entro  il  termine  di  trenta  giorni   dalla   data   di
notificazione del verbale di cui al comma 4» (comma 2) . 
    «In  caso  di  ottemperanza  alla  diffida,  il  trasgressore   o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una  somma
pari all'importo della sanzione  nella  misura  del  minimo  previsto
dalla legge ovvero nella misura pari  ad  un  quarto  della  sanzione
stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla
scadenza del termine di cui al comma  2.  Il  pagamento  dell'importo
della  predetta  somma   estingue   il   procedimento   sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di  diffida  e  a  condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa» (comma 3). 
    Il successivo comma 4 della medesima norma stabilisce infine, per
quanto  qui  interessa,  che  «all'ammissione   alla   procedura   di
regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3,  nonche'  alla  contestazione
delle violazioni amministrative di cui all'art.  14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del  personale  ispettivo
esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento  e
notificazione, notificato al trasgressore e  all'eventuale  obbligato
in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
        a) gli esiti dettagliati dell'accertamento,  con  indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; 
        b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti  sanabili  ai
sensi del comma 2; 
        c) la possibilita' di estinguere  gli  illeciti  ottemperando
alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione; 
        d)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti   non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida  nei  casi  di  cui  al
comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta  ai
sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
        e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi  ai
quali  proporre  ricorso,   con   specificazione   dei   termini   di
impugnazione». 
    Dal  complesso  delle  riportate  disposizioni  -  aventi  chiara
valenza  di  principio  in  materia  di  tutela  del  lavoro   e   di
responsabilita'  derivante  dalla  violazione  delle  norme  poste  a
presidio dell'osservanza dei relativi obblighi - risulta  dunque  che
l'ottemperanza alla diffida intimata dal personale ispettivo preposto
alla vigilanza sull'osservanza delle norme di legge o  del  contratto
collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale  comporta  si'
l'estinzione   dell'illecito   amministrativo   accertato    e,    di
conseguenza, del procedimento sanzionatorio, ma non  esime  certo  il
trasgressore e l'eventuale obbligato in solido dall'obbligo di pagare
altresi' - e comunque - una somma determinata - sia pure - in  misura
ridotta rispetto all'importo della sanzione altrimenti irrogabile  in
caso di inottemperanza alla diffida, somma  diversamente  modulata  a
seconda  che  la  sanzione  sia  stabilita  in  misura  fissa  ovvero
variabile. 
    In altri termini, l'ottemperanza alla diffida comporta unicamente
la riduzione dell'importo  della  somma  dovuta  dal  trasgressore  o
dall'eventuale obbligato in solido a titolo di sanzione ma non esenta
certo  dalle   conseguenze   di   ordine   sanzionatorio-patrimoniale
derivanti dalla responsabilita' amministrativa accertata. 
    La norma provinciale che con il presente atto si impugna  prevede
invece che si proceda all'irrogazione della  sanzione  amministrativa
nel solo caso di inosservanza, totale o parziale, della  prescrizione
emessa;   nell'ipotesi,   invece,    di    adeguamento,    l'illecito
amministrativo accertato si estingue  senza  che  il  trasgressore  o
l'eventuale obbligato in solido siano tenuti al pagamento  di  alcuna
sanzione, neppure in misura ridotta. 
    In altri termini, in forza della norma di cui all'art. 17,  comma
3, della legge provinciale Bolzano n.  10/2016,  l'ottemperanza  alla
prescrizione,   escludendo   qualsiasi    conseguenza    di    ordine
sanzionatorio-patrimoniale a carico del trasgressore e dell'eventuale
obbligato in solido, esonera totalmente costoro dalla responsabilita'
per l'illecito amministrativo commesso ed accertato. 
    Tale esonero non  puo'  pero'  essere  disposto  dal  legislatore
provinciale dal momento che,  come  affermato  anche  di  recente  da
codesta Corte (vedi sentenza 11 febbraio 2014, n. 19), «nessuna fonte
regionale  puo'   introdurre   nuove   cause   di   esenzione   della
responsabilita'  penale,  civile  o  amministrativa,  trattandosi  di
materia non  disciplinata  dagli  statuti  di  autonomia  speciale  e
riservata alla competenza esclusiva del legislatore  statale  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione». 
    L'art.  17,  comma  3,  legge  provinciale  Bolzano  n.  10/2016,
dettando norma che esenta da sanzioni in caso di  responsabilita'  da
illecito amministrativo conseguente a violazioni di norme in tema  di
lavoro e legislazione sociale,  viola  quindi,  eccedendone  l'ambito
oggettivo di applicazione, le disposizioni  di  cui  ai  nn.  4  e  5
dell'art. 9 dello  statuto;  disponendo  in  materia  di  ordinamento
civile incide sulla riserva  di  legislazione  statale  esclusiva  al
riguardo stabilita dall'art. 117,  comma  2,  lettera  l)  Cost.  (si
rammenta che, secondo codesta Corte,  le  norme  in  tema  di  lavoro
sommerso e irregolare - alla cui emersione  e  repressione  sono  tra
l'altro diretti i controlli ispettivi sul  lavoro  -  attengono  alla
materia dell'ordinamento civile: cosi' Corte cost. 16 giugno 2005, n.
234); e, nel contempo, contrasta altresi' con i principi fondamentali
della legislazione statale in materia di sanzioni amministrative  per
violazione di nonne sulla tutela e  sicurezza  del  lavoro  stabiliti
dall'art. 13 del  decreto  legislativo  n.  124/2004  ledendo,  sotto
questo riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost. 
    A cio' si aggiunga che la norma provinciale in esame eccede dalle
competenze attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano anche per un
altro  profilo  posto  che  con  il  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 gennaio 1980, n.  197,  recante  «Norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige   concernenti
integrazioni  alle  norme  di  attuazione  in  materia  di  igiene  e
sanita'», lo Stato ha si' delegato alle Province autonome l'esercizio
delle funzioni amministrative statali in  materia,  tra  l'altro,  di
vigilanza e tutela del lavoro (vedi art.  3,  comma  1,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 197/1980 in connessione con l'art.  3,
n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  1975,  n.
474), ma ha anche stabilito che le relative «funzioni  amministrative
vengono esercitate  dagli  organi  provinciali  in  conformita'  alle
direttive emanate dal competente organo statale» (vedi art. 3,  comma
5, decreto del Presidente della Repubblica citato). 
    Le norme e i principi richiamati, sicuramente  applicabili  anche
alle regioni a  statuto  speciale  e,  quindi,  anche  alle  province
autonome,   comportano   percio'   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 17, comma 3, della legge provinciale  all'esame  la  quale,
prevedendo la possibilita' di estinguere le violazioni amministrative
che non danno luogo a danni irreversibili, accertate nell'ambito  dei
controlli sulle imprese, mediante la sola e semplice osservanza delle
prescrizioni di adeguamento impartite  senza  alcuna  conseguenza  di
ordine patrimoniale, neppure nella forma del pagamento di  una  somma
in misura ridotta rispetto all'importo della sanzione  amministrativa
astrattamente irrogabile per la violazione accertata, in  assenza  di
una specifica potesta' legislativa  provinciale  in  materia,  eccede
dalle competenze attribuite alla Provincia dall'art. 9, nn.  4  e  5,
dello statuto speciale di autonomia in materia di lavoro  nonche'  da
quelle alla stessa delegate dalle norme di attuazione di cui all'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980 in  materia
di vigilanza e tutela del  lavoro;  invade  la  competenza  esclusiva
statale stabilita dall'art.  117,  comma  2,  lettera  l),  Cost.  in
materia di ordinamento civile, contrasta con i principi  fondamentali
della legislazione statale in materia di sanzioni amministrative  per
violazione di norme  sulla  tutela  e  sicurezza  del  lavoro  recati
dall'art. 13 del decreto  legislativo  n.  124/2004,  ledendo,  sotto
questo riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1, comma  2,  2,
comma 2, e 17, comma 3,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016, come da
delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno
28 luglio 2016. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1) attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  28  luglio  2016,
della determinazione di impugnare la legge della  Provincia  autonoma
di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016  secondo
i termini e per le motivazioni di cui  alla  allegata  relazione  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
        2) copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31
maggio 2016. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
 
      Roma, 29 luglio 2016 
 
           Il vice avvocato generale dello Stato: Mariani