N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 agosto 2016
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Attivita' tutoriale nell'ambito del corso di formazione specialistica in medicina generale - Requisiti per lo svolgimento. Sanita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria - Requisiti degli aspiranti. Tutela e sicurezza sul lavoro - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili, accertate nell'ambito dei controlli sulle imprese - Esonero da sanzioni (anche ridotte) in caso di totale adeguamento alle prescrizioni emesse dall'autorita' di controllo. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunita'), artt. 1, comma 2, sostitutivo dell'art. 18, comma 1, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 (Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario); 2, comma 2, sostitutivo dell'art. 24, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale); e 17, comma 3.(GU n.39 del 28-9-2016 )
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge;
Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen,
in persona del Presidente in carica, con sede a Bolzano, piazza
Silvius Magnago n. 1 (palazzo 1) per la declaratoria della
illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei
ministri assunta nella seduta del giorno 28 luglio 2016, degli
articoli 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31
maggio 2016.
Premesse di fatto
In data 31 maggio 2016, sul n. 22 del Bollettino Ufficiale della
Provincia autonoma di Bolzano, e' stata pubblicata la legge 24 maggio
2016, n. 10, intitolata «Modifiche di leggi provinciali in materia di
salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e
pari opportunita'».
In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 1 della
legge contiene modifiche alla legge provinciale 15 novembre 2002, n.
14 recante «Norme per la formazione di base, specialistica e continua
nonche' altre norme in ambito sanitario»; l'art. 2 reca invece
modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, intitolata
«Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»; l'art. 17,
infine, contiene norme in tema di «Razionalizzazione e
semplificazione dei controlli sulle imprese».
Le norme contenute, rispettivamente, negli articoli 1, comma 2,
2, comma 2, e 17, comma 3, della legge bolzanina n. 10/2016 eccedono
le competenze provinciali, invadono quelle statali e sono percio'
violative di previsioni costituzionali: esse vengono pertanto
impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il
conseguente annullamento per i seguenti
Motivi di diritto
A) L'art. 1, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.
Come s'e' detto in premessa, l'art. 1 della legge provinciale
Bolzano n. 10/2016 - d'ora in avanti, per brevita', la legge -
interviene su alcune disposizioni della legge provinciale 15 novembre
2002, n. 14, recante «Norme per la formazione di base, specialistica
e continua nonche' altre norme in ambito sanitario» integrandone o
sostituendone il contenuto.
In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 2
sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale citata
che disciplina il tutorato nell'ambito del corso di formazione
specifica in medicina generale.
Piu' specificamente, il comma 2 della norma che qui si impugna ha
novellato il comma 1 dell'art. 18 della legge citata nel modo che
segue: «I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la
parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera
scelta, convenzionati da almeno sei anni con il Servizio sanitario
nazionale o provinciale e in possesso della titolarita' di un numero
di assistiti almeno pari alla meta' del massimale vigente. I medici
tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai
sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione docente o di
coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a
tal fine istituito» (enfasi aggiunta).
Tale disposizione provinciale contrasta con la normativa statale
di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni - recante attuazione della direttiva 93/16/CE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE - e, precisamente, con l'art. 27, comma 3, il
quale prevede che: «I tutori di cui all'art. 26 - vale a dire i
medici di medicina generale presso il cui studio o ambulatorio
possono svolgersi parte delle attivita' didattiche pratiche e
teoriche nelle quali si articola il corso di formazione specifica in
medicina generale: n.d.r. - sono medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con un'anzianita'
di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale, nonche' possedere la recte: e in possesso della:
n.d.r. - titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno
pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio
professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente
o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale
all'uopo istituito» (enfasi aggiunta).
Dal confronto tra le due disposizioni - quella statale e quella
provinciale - risulta dunque che la Provincia autonoma di Bolzano ha
prescritto per l'assunzione della qualita' di medico tutore ai fini
della formazione specifica in medicina generale il possesso di un
requisito di ordine temporale diverso rispetto a quello prescritto
dalla normativa nazionale richiedendo un periodo di convenzionamento
con il Servizio sanitario nazionale o provinciale inferiore - sei
anni contro dieci - a quello richiesto, a livello nazionale, ai
medici di medicina generale o ai medici pediatri di libera scelta.
Sennonche', la norma statale ha un'evidente valenza di principio
ove si consideri, da un lato, che la durata del periodo di
convenzionamento e' espressiva - e tale e' stata evidentemente
ritenuta dal legislatore - del possesso, da parte del medico, di
competenza ed esperienza professionale adeguate ai fini dello
svolgimento della funzione di tutore nell'ambito dei corsi di
formazione in parola; e, dall'altro, che i medici tutori sono
chiamati ad assolvere compiti assai delicati nel quadro della
formazione specifica in medicina generale.
Si ricorda, sotto tale secondo profilo, che, a norma dell'art. 27
del decreto legislativo n. 368/1999, le attivita' teoriche nelle
quali si articola il corso di formazione specifica in medicina
generale comprendono, tra l'altro, «studio guidato proposto dai
rispettivi tutore» nonche' «sessioni di confronto con i tutori»
(comma 1); inoltre, durante il periodo di formazione di loro
competenza, i medici tutori «eseguono la valutazione del livello di
formazione» esprimendo quindi «giudizi analitici e motivati» sulla
cui base il coordinatore delle attivita' pratiche formula poi un
giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso (comma
4).
La rilevanza del ruolo del medico tutore e' altresi' confermata
dalla circostanza che, essendo l'accesso alle varie fasi in cui il
corso e' articolato subordinato al superamento con esito positivo
della fase svolta in precedenza, «qualora il partecipante alla
formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del
tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo
periodo formativo, lo stesso e' ammesso a frequentare nuovamente il
periodo stesso per una sola volta» (art. 27, comma 5).
E ancora: «Qualora il partecipante alla formazione, sulla base
dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie
attivita' formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per
una parte di un determinato periodo di apprendimento puo' recuperare,
ove ne sussistano le condizioni, nello stesso triennio le attivita'
finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi
mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei
giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita'
formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli
obiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso a
frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel
triennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguito
della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del
partecipante dalla frequenza del corso» (art. 27, comma 6).
Non esistendo alcuna norma che consenta alla Provincia autonoma
di Bolzano di derogare, sotto il profilo in questione, alla normativa
statale, la disposizione provinciale all'esame eccede la competenza
legislativa provinciale in materia di sanita' e assistenza sanitaria
prevista dall'art. 9, n. 10 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, competenza che, come risulta dal
combinato disposto degli articoli 9 e 5 dello statuto di autonomia,
deve - e puo' - svolgersi - solo - «nei limiti ... dei principi
stabiliti dalle leggi dello Stato»: e, consentendo di svolgere il
ruolo di tutore anche a medici di medicina generale o a medici
pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale o provinciale da un numero di anni di poco superiore alla
meta' di quelli previsti dalla legislazione nazionale di riferimento,
viola, anche in ragione dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre
2001, n. 3, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, della
Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della
legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nel
citato art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999.
B) L'art. 2, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.
L'art. 2, comma 2, della legge, parimenti contenuto nel capo I
intitolato «Salute», novella invece l'art. 24 della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, dedicata al «Riordinamento del Servizio sanitario
provinciale», intervenendo, in particolare, su una norma - l'art. 24
- facente parte del capo II del titolo I della legge che, nel quadro
dell'ordinamento del Servizio sanitario provinciale, disciplina
l'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sanitaria.
Segnatamente, il comma 2 della disposizione che qui si impugna
sostituisce come segue il comma 1 dell'art. 24 della legge
provinciale n. 7/2001, rubricato «Contratti a tempo determinato»:
«Per l'espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e
di interesse strategico, il direttore generale dell'azienda sanitaria
puo' conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo
determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di
particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano
svolto attivita' in centri ed enti pubblici o privati o aziende
pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza.
Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di
personale superiore al due per cento della dotazione organica della
dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non
superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo».
Tale disposizione provinciale, nel definire i requisiti per il
conferimento di incarichi dirigenziali, si pone in contrasto con
l'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Questa norma della c.d. seconda riforma sanitaria stabilisce
infatti che «i direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo ... a laureati di particolare e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza» (art. 15-septies, comma 1) (enfasi
aggiunta).
Anche tale disposizione ha valore di principio fondamentale in
materia di tutela della salute posto che i requisiti cui e'
subordinato il conseguimento degli incarichi dirigenziali in parola
sono, nel loro complesso, preordinati a garantire, nel pubblico
interesse, il possesso, da parte degli aspiranti, di quella
«particolare e comprovata qualificazione professionale»
necessariamente richiesta a chi sara' chiamato ad espletare «funzioni
di particolare rilevanza e di interesse strategico» in ambito
sanitario.
L'art. 2, comma 2, della legge provinciale all'esame consente
invece di conferire tali incarichi dirigenziali anche a laureati che,
pur essendo in possesso degli altri requisiti, sono pero' privi di
«esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
diringenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro».
Sotto questo profilo, la norma provinciale che qui si censura
eccede, anche in questo caso, la competenza legislativa provinciale
in materia di sanita' e assistenza sanitaria prevista dall'art. 9, n.
10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
competenza che, come s'e' detto e come risulta dal combinato disposto
degli articoli 9 e 5 dello statuto di autonomia, deve - e puo' -
svolgersi - solo - «nei limiti ... dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato».
Omettendo di menzionare alcuni dei requisiti indispensabili
secondo la disciplina statale e consentendo percio' il conferimento
degli incarichi a tempo determinato in questione anche a chi ne e'
privo, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, della legge
provinciale n. 10/2016, viola, anche in ragione dell'art. 10 della
legge cost. n. 3/2001, il precetto di cui all'art. 117, comma 3,
della Costituzione, per contrasto con principi fondamentali della
legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nel
citato art. 15-septies del decreto legislativo n. 502/1992.
C) L'art. 17, comma 3, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.
L'art. 17 della legge, contenuto nel capo III intitolato
«Lavoro», dopo aver stabilito che «La giunta provinciale adotta, con
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito istituzionale della Provincia, apposite direttive per lo
svolgimento dei controlli sulle imprese sentito il Comitato
provinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro»
(comma 1) e aver poi indicato i criteri in osservanza dei quali tali
direttive dovranno essere formulate (comma 2), cosi' dispone al comma
3: «Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi di
violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e
per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono
emesse le prescrizioni di adeguamento con il relativo termine di
adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per le
quali l'irrogazione della sanzione amministrativa e' condizionata
all'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni».
La norma provinciale in questione demanda dunque al regolamento
di esecuzione della legge l'individuazione delle violazioni
amministrative che non danno luogo a danni irreversibili stabilendo
che, in tali ipotesi, l'autorita' incaricata dei controlli sulle
imprese emetta le prescrizioni di adeguamento atte ad assicurare il
rispetto delle norme violate indicando altresi' il termine entro il
quale l'adeguamento dovra' aver luogo: indi, in caso di inosservanza,
anche parziale, delle prescrizioni impartite, si procede
all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per la
violazione accertata.
Nel silenzio della norma deve percio' ritenersi che, nel caso
contrario di totale adeguamento alle prescrizioni emesse, si
soprassieda invece all'irrogazione di qualsiasi sanzione, sia pure in
misura ridotta, con la conseguenza che, in questa ipotesi,
l'adeguamento ha l'effetto di determinare senz'altro l'estinzione
dell'illecito amministrativo accertato.
In tal modo, pero', tenuto conto del fatto che la Provincia
autonoma di Bolzano non dispone di competenza legislativa esclusiva
in materia di tutela e sicurezza del lavoro e, a fortiori, di
responsabilita' e sanzioni correlate alla inosservanza delle norme
relative e che la competenza legislativa concorrente provinciale e'
circoscritta e limitata alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 9
dello statuto speciale di autonomia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - le quali
riguardano, rispettivamente, l'«apprendistato; libretti di lavoro;
categorie e qualifiche dei lavoratori» (n. 4) e la «costituzione e
funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul
collocamento» (n. 5) - tenuto conto di cio', la disposizione che qui
si censura viola innanzitutto le norme statutarie sopraindicate
eccedendo dalla competenza legislativa provinciale ivi prevista; ma
si pone altresi' in contrasto sia con l'art. 117, comma 2, lettera 1)
della Costituzione sia, come si vedra', con principio fondamentale
della legislazione dello Stato in materia di tutela del lavoro (art.
117, comma 3, della Carta).
La normativa statale di settore, rappresentata dal decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30», prevede,
all'art. 13, rubricato «Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica», che, «in caso di constatata inosservanza
delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro
e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi
provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in
solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4» (comma 2) .
«In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma
pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione
stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa» (comma 3).
Il successivo comma 4 della medesima norma stabilisce infine, per
quanto qui interessa, che «all'ammissione alla procedura di
regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione
delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo
esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e
notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato
in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai
sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando
alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al
comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai
quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di
impugnazione».
Dal complesso delle riportate disposizioni - aventi chiara
valenza di principio in materia di tutela del lavoro e di
responsabilita' derivante dalla violazione delle norme poste a
presidio dell'osservanza dei relativi obblighi - risulta dunque che
l'ottemperanza alla diffida intimata dal personale ispettivo preposto
alla vigilanza sull'osservanza delle norme di legge o del contratto
collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale comporta si'
l'estinzione dell'illecito amministrativo accertato e, di
conseguenza, del procedimento sanzionatorio, ma non esime certo il
trasgressore e l'eventuale obbligato in solido dall'obbligo di pagare
altresi' - e comunque - una somma determinata - sia pure - in misura
ridotta rispetto all'importo della sanzione altrimenti irrogabile in
caso di inottemperanza alla diffida, somma diversamente modulata a
seconda che la sanzione sia stabilita in misura fissa ovvero
variabile.
In altri termini, l'ottemperanza alla diffida comporta unicamente
la riduzione dell'importo della somma dovuta dal trasgressore o
dall'eventuale obbligato in solido a titolo di sanzione ma non esenta
certo dalle conseguenze di ordine sanzionatorio-patrimoniale
derivanti dalla responsabilita' amministrativa accertata.
La norma provinciale che con il presente atto si impugna prevede
invece che si proceda all'irrogazione della sanzione amministrativa
nel solo caso di inosservanza, totale o parziale, della prescrizione
emessa; nell'ipotesi, invece, di adeguamento, l'illecito
amministrativo accertato si estingue senza che il trasgressore o
l'eventuale obbligato in solido siano tenuti al pagamento di alcuna
sanzione, neppure in misura ridotta.
In altri termini, in forza della norma di cui all'art. 17, comma
3, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016, l'ottemperanza alla
prescrizione, escludendo qualsiasi conseguenza di ordine
sanzionatorio-patrimoniale a carico del trasgressore e dell'eventuale
obbligato in solido, esonera totalmente costoro dalla responsabilita'
per l'illecito amministrativo commesso ed accertato.
Tale esonero non puo' pero' essere disposto dal legislatore
provinciale dal momento che, come affermato anche di recente da
codesta Corte (vedi sentenza 11 febbraio 2014, n. 19), «nessuna fonte
regionale puo' introdurre nuove cause di esenzione della
responsabilita' penale, civile o amministrativa, trattandosi di
materia non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale e
riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione».
L'art. 17, comma 3, legge provinciale Bolzano n. 10/2016,
dettando norma che esenta da sanzioni in caso di responsabilita' da
illecito amministrativo conseguente a violazioni di norme in tema di
lavoro e legislazione sociale, viola quindi, eccedendone l'ambito
oggettivo di applicazione, le disposizioni di cui ai nn. 4 e 5
dell'art. 9 dello statuto; disponendo in materia di ordinamento
civile incide sulla riserva di legislazione statale esclusiva al
riguardo stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. (si
rammenta che, secondo codesta Corte, le norme in tema di lavoro
sommerso e irregolare - alla cui emersione e repressione sono tra
l'altro diretti i controlli ispettivi sul lavoro - attengono alla
materia dell'ordinamento civile: cosi' Corte cost. 16 giugno 2005, n.
234); e, nel contempo, contrasta altresi' con i principi fondamentali
della legislazione statale in materia di sanzioni amministrative per
violazione di nonne sulla tutela e sicurezza del lavoro stabiliti
dall'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 ledendo, sotto
questo riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
A cio' si aggiunga che la norma provinciale in esame eccede dalle
competenze attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano anche per un
altro profilo posto che con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti
integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e
sanita'», lo Stato ha si' delegato alle Province autonome l'esercizio
delle funzioni amministrative statali in materia, tra l'altro, di
vigilanza e tutela del lavoro (vedi art. 3, comma 1, decreto del
Presidente della Repubblica n. 197/1980 in connessione con l'art. 3,
n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
474), ma ha anche stabilito che le relative «funzioni amministrative
vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle
direttive emanate dal competente organo statale» (vedi art. 3, comma
5, decreto del Presidente della Repubblica citato).
Le norme e i principi richiamati, sicuramente applicabili anche
alle regioni a statuto speciale e, quindi, anche alle province
autonome, comportano percio' l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 17, comma 3, della legge provinciale all'esame la quale,
prevedendo la possibilita' di estinguere le violazioni amministrative
che non danno luogo a danni irreversibili, accertate nell'ambito dei
controlli sulle imprese, mediante la sola e semplice osservanza delle
prescrizioni di adeguamento impartite senza alcuna conseguenza di
ordine patrimoniale, neppure nella forma del pagamento di una somma
in misura ridotta rispetto all'importo della sanzione amministrativa
astrattamente irrogabile per la violazione accertata, in assenza di
una specifica potesta' legislativa provinciale in materia, eccede
dalle competenze attribuite alla Provincia dall'art. 9, nn. 4 e 5,
dello statuto speciale di autonomia in materia di lavoro nonche' da
quelle alla stessa delegate dalle norme di attuazione di cui all'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980 in materia
di vigilanza e tutela del lavoro; invade la competenza esclusiva
statale stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. in
materia di ordinamento civile, contrasta con i principi fondamentali
della legislazione statale in materia di sanzioni amministrative per
violazione di norme sulla tutela e sicurezza del lavoro recati
dall'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, ledendo, sotto
questo riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1, comma 2, 2,
comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016, come da
delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno
28 luglio 2016.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i
seguenti atti e documenti:
1) attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 28 luglio 2016,
della determinazione di impugnare la legge della Provincia autonoma
di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016 secondo
i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
2) copia della legge regionale impugnata pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31
maggio 2016.
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, 29 luglio 2016
Il vice avvocato generale dello Stato: Mariani