AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Onilaq» (16A06965) 
(GU n.229 del 30-9-2016)

 
      Estratto determina V&A n. 1388/2016 del 13 settembre 2016 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  ONILAQ,
anche nella forma e confezione: «5% smalto  medicato  per  unghie»  1
flacone in vetro da 1,25 ml con accessori (30 limette per unghie,  30
tamponi  detergenti,  10  applicatori),  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A., con sede legale e domicilio
fiscale in Milano (MI), Via dell'Annunciata, 21, CAP  20121,  Italia,
Codice fiscale 01539990349. 
    Confezione: «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da
1,25 ml con accessori (30 limette per unghie, 30 tamponi  detergenti,
10 applicatori) 
    AIC n. 041906025 (in base 10) 17YVV9 (in base 32) 
    Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie 
    Composizione: 100 ml contengono: 
      Principi attivi: Amorolfina cloridrato 5,574 g (Amorolfina base
5,0 g) 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 041906025 - «5% smalto medicato per unghie»  1
flacone in vetro da 1,25 ml con accessori (30 limette per unghie,  30
tamponi detergenti, 10 applicatori) 
    Classe di rimborsabilita': «C bis» 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 041906025 - «5% smalto medicato per unghie»  1
flacone in vetro da 1,25 ml con accessori (30 limette per unghie,  30
tamponi detergenti, 10 applicatori) - OTC: medicinale non soggetto  a
prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.