N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2016
Ordinanza del 4 maggio 2016 del Giudice di pace di Palermo nel procedimento civile promosso da De Vita Andrea contro Comune di Palermo e Riscossione Sicilia Spa. Circolazione stradale - Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie - Esecuzione a mezzo di conto corrente bancario (bonifico) o con altri strumenti di pagamento elettronico - Effetto solutorio al momento di accredito dell'importo nel conto corrente dell'ente creditore. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 202, comma 2.(GU n.40 del 5-10-2016 )
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PALERMO Il Giudice di pace, letti gli atti del procedimento n. 13669/2015 e sciolta la riserva di decidere espressa alla udienza del 19 aprile 2016, ha emesso la seguente ordinanza; Rilevato che, alla udienza del 19 aprile 2016 la causa e' stata posta in riserva e che alla medesima udienza il procuratore di parte attrice ha insistito nella rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Rilevato che l'oggetto del presente giudizio, introdotto nelle forme di cognizione con rito ordinario, ha ad oggetto opposizione a cartella esattoriale e che, nello specifico, parte attrice chiede emettersi sentenza di annullamento della pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale deducendo di avere regolarmente, nei termini prescritti, proceduto al pagamento di cui alla sanzione con le modalita' del bonifico bancario; Rilevato che, nel caso di specie, parte opposta Comune di Palermo deduce la legittimita' della procedura poiche' il pagamento cosi' come effettuato con bonifico bancario, e' da considerarsi intempestivo poiche', pur se effettuato nei termini, e' concretamente pervenuto all'ente dopo la scadenza temporale; Rilevato che l'art. 202 C.d.S. al comma 2 prevede che «Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in c/c postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di c/c bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti in c/c postale o eventualmente in quelle in c/c bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»; Rilevato che pur prevedendo tale norma la modalita' di pagamento, con effetto solutorio, oltre che nei modi tradizionali e quindi con pagamento del bollettino in c/c postale con accredito dalla data di pagamento all'ufficio postale, anche mediante c/c bancario e elettronico, ragion per cui nel bollettino allegato al caso concreto risulta inserito l'IBAN di riferimento, essa nessuna disposizione reca in ordine dell'effetto solutorio in caso di effettuazione di pagamento con tali mezzi alternativi; Rilevato che l'effetto solutorio che viene riconosciuto in tali casi quando la somma in questione risulta accreditata nella materiale disponibilita' dell'ente, per come eccepisce in tale contesto il Comune di Palermo, crea una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi si avvale del versamento in c/c postale e chi invece intende avvalersi del mezzo bancario (bonifico) ammesso questo, come detto, dalla norma, riconosciuto dall'ente creditore con la descrizione dell'IBAN, disparita' di trattamento resa piu' evidente e tangibile dalla circostanza obbiettiva che anche in caso di pagamento tramite bonifico bancario si verifica, immediatamente dopo l'effettuazione della operazione, il contestuale prelievo della valuta dal conto corrente del debitore; Rilevato inoltre che la disparita' di trattamento e lesione del diritto opera anche in relazione ai diversi tempi di pagamento a disposizione tra colui il quale sceglie di effettuare il pagamento a mezzo di conto corrente postale che puo' utilizzare tutto il tempo massimo dei sessanta giorni concesso dalla norma e colui il quale invece intendendo utilizzare il mezzo di bonifico bancario, anche esso previsto dalla norma, ha a disposizione un termine ridotto rispetto a quanto stabilito, non quantificabile da parte del debitore, creando ad esso incertezza sull'esatto rispetto dei termini, termine peraltro variabile in base ai meccanismi telematici dell'istituto erogante, coincidente, in termini di effetto solutorio, con l'accredito della somma in favore dell'ente creditore nel conto corrente da esso stabilito;
P.Q.M. Alla luce delle considerazioni di cui sopra e ritenendo la questione non manifestamente infondata si solleva formalmente e preliminarmente al merito del presente giudizio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 202, comma 2, C.d.S. per violazione degli articoli 3 e 24 Costituzione in relazione all'art. 4 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001. Dispone di sospendere la trattazione del presente fascicolo mandando la Cancelleria competente per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per gli adempimenti di sua competenza in ordine alla questione oggi sollevata. Si comunichi. Palermo, 29 aprile 2016 Il Giudice di pace: Pellegrino