N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2016

Ordinanza del 4 maggio 2016  del  Giudice  di  pace  di  Palermo  nel
procedimento civile promosso  da  De  Vita  Andrea  contro Comune  di
Palermo e Riscossione Sicilia Spa. 
 
Circolazione stradale - Pagamento in misura  ridotta  delle  sanzioni
  amministrative pecuniarie - Esecuzione a mezzo  di  conto  corrente
  bancario (bonifico) o con altri strumenti di pagamento  elettronico
  - Effetto solutorio al momento di accredito dell'importo nel  conto
  corrente dell'ente creditore. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 202, comma 2. 
(GU n.40 del 5-10-2016 )
 
                 UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PALERMO 
 
    Il Giudice di pace, letti gli atti del procedimento n. 13669/2015
e sciolta la riserva di decidere espressa alla udienza del 19  aprile
2016, ha emesso la seguente ordinanza; 
     Rilevato che, alla udienza del 19 aprile 2016 la causa e'  stata
posta in riserva e che alla medesima udienza il procuratore di  parte
attrice  ha  insistito  nella  rimessione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Rilevato che l'oggetto del presente  giudizio,  introdotto  nelle
forme di cognizione con rito ordinario, ha ad oggetto  opposizione  a
cartella esattoriale e che, nello  specifico,  parte  attrice  chiede
emettersi sentenza di annullamento della pretesa  creditoria  di  cui
alla  cartella  esattoriale  deducendo  di  avere  regolarmente,  nei
termini prescritti, proceduto al pagamento di cui alla  sanzione  con
le modalita' del bonifico bancario; 
    Rilevato che, nel caso di specie, parte opposta Comune di Palermo
deduce la legittimita' della procedura  poiche'  il  pagamento  cosi'
come   effettuato   con   bonifico   bancario, e'   da   considerarsi
intempestivo poiche', pur se effettuato nei termini, e' concretamente
pervenuto all'ente dopo la scadenza temporale; 
    Rilevato che l'art.  202  C.d.S.  al  comma  2  prevede  che  «Il
trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio  dal
quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo  di  versamento  in
c/c postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo  di  c/c
bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo
nel  verbale  contestato  o  notificato  devono  essere  indicate  le
modalita' di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti  in
c/c postale o eventualmente in quelle in c/c bancario ovvero mediante
strumenti di pagamento elettronico»; 
    Rilevato che pur prevedendo tale norma la modalita' di pagamento,
con effetto solutorio, oltre che nei modi tradizionali e  quindi  con
pagamento del bollettino in c/c postale con accredito dalla  data  di
pagamento  all'ufficio  postale,  anche  mediante  c/c   bancario   e
elettronico, ragion per cui nel bollettino allegato al caso  concreto
risulta inserito l'IBAN di  riferimento,  essa  nessuna  disposizione
reca in ordine dell'effetto solutorio in  caso  di  effettuazione  di
pagamento con tali mezzi alternativi; 
    Rilevato che l'effetto solutorio che viene riconosciuto  in  tali
casi quando la somma in questione risulta accreditata nella materiale
disponibilita' dell'ente, per come  eccepisce  in  tale  contesto  il
Comune di Palermo, crea una ingiustificata disparita' di  trattamento
tra chi si avvale del versamento in c/c postale e chi invece  intende
avvalersi del mezzo bancario (bonifico) ammesso questo,  come  detto,
dalla norma, riconosciuto  dall'ente  creditore  con  la  descrizione
dell'IBAN, disparita' di trattamento resa piu' evidente  e  tangibile
dalla circostanza obbiettiva che anche in caso di  pagamento  tramite
bonifico bancario si verifica,  immediatamente  dopo  l'effettuazione
della operazione, il contestuale  prelievo  della  valuta  dal  conto
corrente del debitore; 
    Rilevato inoltre che la disparita' di trattamento e  lesione  del
diritto opera anche in relazione ai  diversi  tempi  di  pagamento  a
disposizione tra colui il quale sceglie di effettuare il pagamento  a
mezzo di conto corrente postale che puo' utilizzare  tutto  il  tempo
massimo dei sessanta giorni concesso dalla norma  e  colui  il  quale
invece intendendo utilizzare il mezzo  di  bonifico  bancario,  anche
esso previsto dalla norma,  ha  a  disposizione  un  termine  ridotto
rispetto  a  quanto  stabilito,  non  quantificabile  da  parte   del
debitore,  creando  ad  esso  incertezza  sull'esatto  rispetto   dei
termini, termine peraltro variabile in base ai meccanismi  telematici
dell'istituto erogante, coincidente, in termini di effetto solutorio,
con l'accredito della somma in favore dell'ente creditore  nel  conto
corrente da esso stabilito; 
 
                               P.Q.M. 
 
     Alla luce delle considerazioni  di  cui  sopra  e  ritenendo  la
questione non  manifestamente  infondata  si  solleva  formalmente  e
preliminarmente  al  merito  del  presente  giudizio   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  202,  comma  2,  C.d.S.  per
violazione degli articoli 3 e 24 Costituzione in relazione all'art. 4
comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001. 
    Dispone di  sospendere  la  trattazione  del  presente  fascicolo
mandando la Cancelleria competente per  la  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale per gli adempimenti di  sua  competenza  in
ordine alla questione oggi sollevata. 
    Si comunichi. 
    Palermo, 29 aprile 2016 
 
                   Il Giudice di pace: Pellegrino