AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per  uso  umano  «Lisinopril  e  Idroclorotiazide  Mylan».
(16A07085) 
(GU n.234 del 6-10-2016)

 
 
 
        Estratto determina V&A n. 1495 del 20 settembre 2016 
 
    Autorizzazione della variazione: C.I.2.b) Una  o  piu'  modifiche
del riassunto delle caratteristiche del prodotto,  dell'etichettatura
o     del     foglio     illustrativo      di      un      medicinale
generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa
modifica apportata al prodotto di riferimento - Attuazione di  una  o
piu' modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio deve suffragare con nuove  informazioni  complementari  (ad
esempio,  sulla   comparabilita'),   relativamente   al   medicinale:
LISINOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE MYLAN. 
    Numero procedura europea: MT/H/0127/001/WS/011. 
    Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. 
    E' autorizzato  l'aggiornamento  della  sezione  4.4  e  4.5  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni
del foglio illustrativo. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determinazione,   relativamente   al   medicinale    «Lisinopril    e
Idroclorotiazide Mylan», nelle forme e confezioni: 
      A.I.C. n. 041509011 - «20 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in
blister al/al; 
      A.I.C. n. 041509023 - «20 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in
blister al/al; 
      A.I.C. n. 041509035 - «20 mg/12,5 mg compresse» 28×1  compresse
in blister al/al; 
      A.I.C. n. 041509047 - «20 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in
blister pvc/pvdc/al; 
      A.I.C. n. 041509050 - «20 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in
blister pvc/pvdc/al; 
      A.I.C. n. 041509062 - «20 mg/12,5 mg compresse» 28×1  compresse
in blister pvc/pvdc/al. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che  intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere  a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e' esclusivo responsabile  del  pieno  rispetto  dei
diritti  di  proprieta'  industriale  relativi   al   medicinale   di
riferimento  e  delle  vigenti  disposizioni  normative  in   materia
brevettuale. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e'  altresi'  responsabile  del  pieno  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 14, comma  2  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.