N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18  agosto 2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Liguria  -   Trattamento
  economico per il  personale  impegnato  in  attivita'  di  supporto
  diretto ai lavori  dell'Assemblea  legislativa  qualora  la  seduta
  assembleare si protragga oltre le ore ventuno, e per  il  personale
  autista  qualora  il  servizio  termini  dopo  le  ore  ventidue  -
  Riconoscimento del trattamento di trasferta, in luogo di quello per
  lavoro straordinario. 
- Legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8  ("Modifiche  alla
  legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita'  della
  Regione  Liguria  per  l'anno  finanziario   2016)   e   norme   di
  semplificazione"), art. 8, comma 2, aggiuntivo  dell'art.  8-quater
  alla  legge  regionale  17  agosto  2006,   n.   25   (Disposizioni
  sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa  della
  Liguria). 
(GU n.41 del 12-10-2016 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12,  contro  la  Regione
Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore
per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,
comma 2 della L.R. Liguria n. 8 del 21 giugno  2016,  pubblicata  sul
B.U.R. n. 11 del  23  giugno  2016,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della  Regione
Liguria per l'anno finanziario 2016)  e  norme  di  semplificazione»,
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016. 
    Sul B.U.R. Liguria del 23 giugno 2016, n. 11, e' stata pubblicata
la legge regionale 21 giugno 2016,  n.  8,  recante  «Modifiche  alla
legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge  di  stabilita'  della
Regione  Liguria  per   l'anno   finanziario   2016)   e   norme   di
semplificazione». 
    L'art. 8, comma 2 della legge Regione Liguria 21 giugno 2016,  n.
8, cosi' dispone: 
    Dopo l'art. 8-ter della L.R. 25/2006 e successive modificazioni e
integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-quater (Disposizioni in materia di attivita' di  supporto
ai lavori dell'Assemblea legislativa). 
    1. Nel caso di  esaurimento  delle  risorse  disponibili  per  il
lavoro  straordinario  del  personale,  al  fine  di   garantire   il
funzionamento dell'Assemblea legislativa, i compensi  per  il  lavoro
straordinario del personale previamente e formalmente  impegnato  per
le  attivita'  di  assistenza  diretta  in  occasione  delle   sedute
dell'Assemblea consiliare, a partire dalle ore  diciotto  e  comunque
dopo le otto ore di servizio, sono erogati, a carico del bilancio del
Consiglio, nei limiti delle disponibilita' dell'apposito stanziamento
a bilancio a tal fine definito e, comunque, nel rispetto  dei  limiti
contrattualmente previsti. Se la  seduta  si  protrae  oltre  le  ore
ventuno, al personale impegnato nell'attivita' di supporto diretto ai
lavori dell'Assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso  di  trasferta.
Medesimo trattamento di trasferta  viene  riconosciuto  al  personale
autista, anche in caso di missioni inferiori alle  otto  ore,  se  il
servizio termina dopo le ore ventidue». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che tale norma di  legge  sia
censurabile in quanto si pone in contrasto con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l) Cost. nonche' con l'art. 117, comma 3 Cost. 
    Propone, pertanto, questione di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l)  Cost.  e  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Gli ultimi due  periodi  della  norma  in  esame  prevedono  che,
qualora la seduta dell'Assemblea consiliare  regionale  si  protragga
oltre le  ore  ventuno,  al  personale  impegnato  nell'attivita'  di
supporto  diretto  all'attivita'  consiliare  spetti  il  trattamento
previsto  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  in  caso   di
trasferta.  Il  terzo  periodo,  inoltre,  prevede  che  il  medesimo
trattamento di  trasferta  possa  essere  riconosciuto  al  personale
autista, anche in caso di missioni inferiori alle  otto  ore,  se  il
servizio termina dopo le ore ventidue. 
    Dette norme, nel  prevedere  l'attribuzione  del  trattamento  di
trasferta, in luogo del  trattamento  per  lavoro  straordinario,  si
pongono in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera  l)  Cost.  che
riserva  in  via  esclusiva  alla   legge   statale   la   disciplina
dell'«ordinamento  civile»  e,  conseguentemente,  con   il   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    La norma regionale, infatti, disciplina  una  materia  rientrante
nel trattamento economico  da  collegare  all'orario  di  lavoro  dei
dipendenti, riservata alla contrattazione collettiva, con conseguente
contrasto con le disposizioni  contenute  nel  titolo  III  (articoli
40-50) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche),  che  individua  le  procedure  da  seguire  in  sede  di
contrattazione e sancisce  per  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. 
    Il CCNL, del 14 settembre 2000 del personale del  comparto  delle
regioni e  delle  autonomie  locali  disciplina  dettagliatamente  la
fattispecie e prevede, all'art.  38,  comma  5,  la  possibilita'  di
attribuire anche compensi per lavoro straordinario notturno (dalle 22
alle ore 6 del giorno successivo). 
    La suddette previsioni  regionali,  pertanto,  costituiscono  una
deroga sia alle disposizioni contrattuali sul lavoro straordinario  e
sia a quelle sul trattamento di trasferta. 
    La Corte ha piu' volte affermato che, essendo stato  il  rapporto
di impiego di tali lavoratori contrattualizzato  dal  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001, la sua disciplina,  ivi  inclusa  quella
delle varie componenti  della  retribuzione,  rientra  nella  materia
dell'«ordinamento  civile»,  riservata  alla   competenza   esclusiva
statale (sentenze n. 290 del 2012 e n. 339 e n. 77 del 2011). 
    In particolare,  con  la  sentenza  n.  77  del  2011,  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale che
riconosceva, a  favore  di  una  categoria  di  personale  regionale,
un'indennita' in aggiunta al normale trattamento economico e, con  la
sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimita' di altra disposizione  che
attribuiva  a  determinati  dipendenti   regionali   un   trattamento
accessorio in luogo di quello precedentemente goduto. 
    Inoltre  la  Corte  ha  costantemente  ricondotto  alla   materia
dell'«ordinamento civile» la disciplina sui rimborsi  spese  e  sulla
indennita' di trasferta, quali componenti del «trattamento economico»
del  dipendente  pubblico  regionale   che   quindi   rientra   nella
regolamentazione del contratto  di  diritto  privato  che  lega  tali
dipendenti  «privatizzati»  all'ente  di  appartenenza,  dichiarando,
conseguentemente, l'illegittimita'  della  norma  regionale  che  era
intervenuta in materia (sentenza n. 77 del 2011). 
    La materia e' pertanto, come detto, riconducibile  alla  potesta'
del legislatore statale e percio' sottratta al legislatore regionale,
anche in relazione  ai  rapporti  di  impiego  dei  dipendenti  delle
Regioni. 
    La norma in esame, dunque, contrastando con le disposizioni sopra
richiamate della normativa statale e contrattuale, viola l'art.  117,
lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza  esclusiva
dello Stato «l'ordinamento civile» e, quindi i  rapporti  di  diritto
privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). 
2)  Violazione  dell'art.  117,  terzo  comma   Cost.   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    La norma  in  esame,  prevedendo  l'attribuzione  di  un  diverso
emolumento, determina un maggiore onere finanziario: cio' comporta la
lesione dei  principi  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, che il terzo comma  dell'art.  117  Cost.,  riservata  alla
competenza statale e cui la  Regione,  pur  nel  rispetto  della  sua
autonomia, non puo' derogare. 
    La disciplina generale del trattamento economico  dei  dipendenti
pubblici, contenuta nel gia' citato titolo III (articoli  40-50)  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche) e la  disciplina  contenuta  nel  titolo  V  del  medesimo
decreto legislativo (articoli 58-61) che dispone un  controllo  della
spesa, sono volte appunto a garantire il contenimento del livello  di
spesa pubblica. 
    Codesta Corte  ha  piu'  volte  rilevato  che  «Invero,  come  ha
chiarito questa Corte, "... la spesa per il  personale,  per  la  sua
importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita'
interna (data la sua rilevante entita'),  costituisce  non  gia'  una
minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della  spesa  di
parte corrente, con la conseguenza che le  disposizioni  relative  al
suo   contenimento   assurgono   a   principio   fondamentale   della
legislazione statale"» (sentenza n. 69  del  2011,  che  richiama  la
sentenza n. 169 del 2007) (sentenza n. 108 del 2011). 
    La norma in esame pertanto viola i suddetti principi imponendo un
aumento del costo del lavoro. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
    1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri  10  agosto
2016. 
 
        Roma, 12 agosto 2016 
 
                   Avvocato dello Stato: Galluzzo