N. 197 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2016
Ordinanza dell'11 marzo 2016 della Commissione tributaria provinciale di Firenze sul ricorso proposto da Tognetti Marco contro Regione Toscana. Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tassa automobilistica regionale - Obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. - Legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), art. 8-quater, comma 4, aggiunto dall'art. 33 della legge regionale 14 luglio 2012, n. 35 ("Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alla L.R. n. 59/1996, alla L.R. n. 42/1998, alla L.R. n. 49/1999, alla L.R. n. 39/2001, alla L.R. n. 49/2003, alla L.R. n. 1/2005, alla L.R. n. 4/2005, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 32/2009, alla L.R. n. 21/2010, alla L.R. n. 68/2011").(GU n.41 del 12-10-2016 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE (Sezione 4) Riunita con l'intervento dei signori: Ferrara Mario - Presidente e relatore; Mainini Elisabetta - Giudice; Pompei Patrizia - Giudice, Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2016/2013, spedito il 14 dicembre 2013, avverso cartella di pagamento n. 087 2013 00094777 82 Tas.Automobili 2010; Contro Regione Toscana; Proposto dal ricorrente: Tognetti Marco, via Padre Bruno Fedi n. 8 - 56122 Pisa (PI), difeso da Gnesi Avv. Tessa, via A. Fratti n. 19 - 56100 Pisa (PI). Con ricorso 16 dicembre 2013 il sig. Tognetti Marco impugnava la cartella esattoriale emessa in data 21 settembre 2013 da Equitalia Centro S.p.A. su incarico della Regione Toscana, quale Ente preteso creditore della pretesa tributaria. Rileva parte ricorrente che l'autoveicolo di cui alla controversia in oggetto risulta essere soggetto a fermo amministrativo iscritto in data 13 febbraio 2008 e, come si puo' evincere dal contenuto delle circolari del Ministero Finanze n. 112/98 e n. 2/03, l'iscrizione al P.R.A. del fermo amministrativo e' atto idoneo a provare la temporanea perdita di possesso del bene, con conseguente esonero dall'obbligo di pagamento del bollo automobilistico. Nonostante questo alcune Regioni, come la Regione Toscana, obbliga i proprietari di autoveicoli al pagamento del bollo automobilistico, avvalendosi di norme regionali in contrasto con la normativa nazionale, che violerebbero l'art. 117, comma due, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dei sistema Tributario e l'art. 119, comma due della Costituzione, che subordina la possibilita' per le Regioni e gli Enti locali di stabilire ed applicare tributi, che siano in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. Il ricorrente, produce copia della sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 2012 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della normativa in materia della Regione Marche in relazione a fattispecie identica a quella oggetto del presente ricorso e propone formale istanza perche', questa Commissione tributaria provinciale di Firenze, voglia ritenere non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49/2003, per violazione dell'art. 119 della Costituzione, riportandosi integralmente alle motivazioni esplicitate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Marche n. 20/2011 art. 10, laddove escludeva dall'esonero dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, un autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo. La sentenza n. 288/2012 del 19 dicembre 2012 della Corte costituzionale, cosi si e' pronunciata: "E' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione l'art. 10, legge regionale n. 28 del 2011 della Regione Marche, in quanto, nel disporre l'esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica Regionale, in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi esattoriali. Invero, alla luce del quadro normativa di riferimento, tale tassa si qualifica come tributo proprio derivato rispetto al quale la Regione puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e quindi non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale". La tassa automobilistica e' tributo istituito e regolato dalla legge statale. Disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa e' stata "attribuita" per intero alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504 (riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresi', demandato alle Regioni "la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo" alla suddetta tassa. Lo stesso art. 17, della legge n. 449 del 1997 ha determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore - in base alla potenza effettiva anziche', come in passato, ai cavalli fiscali - ed ha stabilito, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate "con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, (...) per tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura", confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 - di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, "nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi imponi vigenti nell'anno precedente". Per completare il quadro normativo, in cui si colloca la questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo proprio della Regione - che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), e' quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale - e di tributo proprio derivato dalla Regione, che, ai sensi della medesima disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1, dell'art. 24, del decreto legislativo n. 504 del 11992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale. L'art. 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1° marzo 2013, stabilisce, al comma 2, che "Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale"; per poi aggiungere, al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio. Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso "fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale". Cio' posto, la evoluzione della natura della tassa automobilistica - che aveva, originariamente, quale presupposto "la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi" (art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953), e che e' successivamente divenuta, per effetto dell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, tassa sulla proprieta' del veicolo - non incide sulla soluzione della presente questione, poiche' la individuazione delle eventuali ricadute di tale mutata natura sull'ambito di operativita' della norma interposta, non e operazione che possa ritenersi affidata al legislatore regionale, attesa, appunto, la persistente spettanza in capo allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia de qua. Ne consegue che la norma censurata, nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, a parere di questo Giudice, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di Tributi erariali. Pertanto la previsione dell'obbligo di pagamento del tributo anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di fermo amministrativo o giudiziario, porrebbe la norma Regionale in contrasto con la normativa statale di riferimento e conseguentemente con i principi generali del sistema Tributario nazionale, violando l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia del sistema Tributario, e l'art. 119, secondo comma della Costituzione che subordina la possibilita' per le Regioni e gli Enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La questione come sopra specificata si palesa rilevante nella fattispecie concreta, in quanto la norma regionale censurata, nel disporre la esclusione della esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, avrebbe violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87 la Commissione tributaria provinciale di Firenze, ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 8-quater, comma 4 della legge della Regione Toscana n. 49/2003 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953 (Misure in materia Tributaria convertita nella legge 28 febbraio 1983 n. 53) e dell'art. 119 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra analiticamente esposte. Ordina la sospensione del procedimento, per pregiudizialita' costituzionale, con trasmissione, a cura della Segreteria, del fascicolo di ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente sig. Tognetti Marco, nel domicilio eletto, ed al Presidente della Giunta Regionale della Toscana, al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana. Firenze, 5 febbraio 2016 Il Presidente e relatore: Ferrara