MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2016 

Attribuzione di risorse  alla  sezione  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile relativa al rafforzamento della struttura produttiva  per
il finanziamento dei contratti  di  sviluppo  di  cui  al  decreto  9
dicembre 2014. (16A07327) 
(GU n.241 del 14-10-2016)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» (nel seguito Fondo)  ed  e'  destinato,  sulla  base  di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti  e  nel  rispetto  dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento  comunitario,  al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  che  prevede
che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei  requisiti,
delle priorita' e delle  modalita'  attuative  previste  dal  decreto
stesso,  possano  essere  utilizzate  per  il   finanziamento   degli
interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra i quali  gli  interventi  di
cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto, infine, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che,  al
comma 2, prevede che il  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo, di  cui  all'art.  43  del
decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma  1,  lettere  a)  e  b)  del
citato decreto 9  dicembre  2014  che  prevede  che  i  Contratti  di
sviluppo possono avere per oggetto la realizzazione di  programmi  di
sviluppo industriale e programmi di tutela ambientale come  definiti,
rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 del predetto decreto. 
  Visto, altresi', il comma 6 del sopra richiamato art. 4 che prevede
che specifici accordi di  programma,  sottoscritti  dal  Ministero  e
dalle  Regioni,  dagli  enti  pubblici,  dalle  imprese  interessati,
possono destinare una  quota  parte  delle  risorse  disponibili  per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  medesimo   decreto   al
finanziamento di iniziative  di  rilevante  e  significativo  impatto
sulla competitivita' del sistema  produttivo  dei  territori  cui  le
iniziative stesse si riferiscono; 
  Vista la circolare  del  25  maggio  2015,  n.  39257,  di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 3 giugno 2015, n. 126,  recante  chiarimenti  in  merito
alla concessione delle agevolazioni  a  valere  sullo  strumento  dei
contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 9 dicembre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015 riportante modifiche e integrazioni in materia di  Contratti  di
sviluppo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a  finalita'  regionale  2014 -
2020 approvata dalla Commissione europea il  16  settembre  2014  (SA
38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369
del 17 ottobre 2014; 
  Considerata  l'esigenza  di  continuare  a  sostenere,  tramite  lo
strumento dei contratti di sviluppo, la competitivita'  di  specifici
ambiti territoriali o settoriali, attraverso interventi in  grado  di
esercitare  un  significativo  impatto  sullo  sviluppo  del  sistema
produttivo nazionale e sull'occupazione; 
  Considerato che risultano esaurite le risorse finanziarie destinate
al finanziamento  dei  contratti  di  sviluppo  per  il  sostegno  di
iniziative da realizzarsi nei territori delle  Regioni  del  Centro -
Nord; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  copertura  finanziaria   dei
predetti interventi, utilizzando risorse del Fondo ai sensi del sopra
citato art. 17 del decreto 8 marzo 2013; 
  Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la
crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto  degli  impegni
gia'  assunti,  risorse  sufficienti   alla   copertura   finanziaria
dell'intervento; 
  Ritenuto opportuno destinare risorse nella misura di 50 milioni  di
euro, per la prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al  decreto  9
dicembre 2014 da attuare nelle predette Regioni; 
  Ritenuto di destinare il 50% delle predette risorse alle iniziative
oggetto di accordi di  programma  sottoscritti  con  le  Regioni  del
Centro - Nord, ai sensi del richiamato art. 4, comma 6 del decreto  9
dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Una quota pari a euro  50.000.000,00 delle  risorse  disponibili
sulla contabilita'  speciale  n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  e'  destinata  al  finanziamento  dello  strumento   dei
contratti di sviluppo per la realizzazione dei programmi di cui  agli
articoli 5 (Programmi di sviluppo  industriale)  e  6  (Programmi  di
tutela ambientale) del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
9 dicembre 2014 da attuare nelle Regioni del Centro - Nord del Paese. 
  2. La predetta somma e' assegnata all'apposita  sezione  del  Fondo
per il perseguimento delle finalita' di cui  all'art.  23,  comma  2,
lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  destinata  al
«Rafforzamento della struttura produttiva del Paese, il riutilizzo di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma». 
  3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono riservate  per  il
50% alla copertura finanziaria delle iniziative oggetto degli accordi
di programma sottoscritti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto
9 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017 e possono  essere  integrate
dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali
e locali individuate nei singoli accordi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 agosto 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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