MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2016 

Modalita' di concessione della esenzione dal diritto fisso  istituito
dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri
e relativi rimorchi  adibiti  a  trasporti  internazionali  di  cose,
importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e  appartenenti
a persone ivi stabilmente residenti. (16A07484) 
(GU n.244 del 18-10-2016)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, con il  quale
e' istituito un diritto fisso  per  gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi
adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia  ed
appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero; 
  Visto l'art. 2 della predetta legge n.  1146  del  1959,  il  quale
prevede che possono essere concesse, con decreto del Ministro per  le
finanze, d'intesa con quello per i trasporti, riduzioni  o  esenzioni
dal pagamento del diritto fisso, istituito con la medesima legge,  in
esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi o di  convenzioni
internazionali oppure quando  sussiste  reciprocita'  di  trattamento
tributario o per esigenze dei traffici; 
  Visto  l'Accordo  di  stabilizzazione  e  di  associazione  tra  le
Comunita' europee ed  i  loro  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la
Repubblica di Albania, dall'altra, fatto a Lussemburgo il  12  giugno
2006 e ratificato con la legge 7 gennaio 2008, n. 10; 
  Visto l'art. 2-bis della predetta legge n. 10 del  2008,  il  quale
stabilisce che, in esecuzione dell'art. 59 del  predetto  Accordo  di
stabilizzazione e di associazione e dell'art. 13, del protocollo n. 5
all'Accordo medesimo, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 2  della  predetta  legge  n.
1146 del 1959, e' concessa l'esenzione dal  diritto  fisso  istituito
dalla medesima legge n. 1146 del 1959, a trattori stradali, autocarri
e relativi rimorchi  adibiti  a  trasporti  internazionali  di  cose,
importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e  appartenenti
a persone ivi stabilmente residenti; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
trasferendogli le funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 41 del predetto decreto legislativo n. 300  del  1999,
che ha istituito il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
trasferendogli, tra l'altro, le funzioni e i  compiti  del  Ministero
dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione; 
  Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito
dall'art. 2-bis della  predetta  legge  n.  10  del  2008  attraverso
l'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, della  predetta  legge
n. 1146 del 1959; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Esenzione dal diritto fisso 
 
  1. I trattori  stradali,  gli  autocarri  ed  i  relativi  rimorchi
adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente
dalla Repubblica di Albania ed appartenenti a persone ivi stabilmente
residenti, sono esentati dal pagamento del  diritto  fisso  istituito
con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 ottobre 2016 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Padoan          
 
     Il Ministro     
delle infrastrutture 
   e dei trasporti   
       Delrio