N. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015

Ordinanza del 28 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Energy Group Srl e altri
contro Ministero dello sviluppo economico e GSE - Gestore dei servizi
energetici Spa. 
 
Energia - Tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti
  fotovoltaici di potenza  superiore  a  200  KW  -  Rimodulazione  a
  decorrere dal 1° gennaio 2015. 
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il
  settore  agricolo,  la  tutela   ambientale   e   l'efficientamento
  energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio  e
  lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la  definizione  immediata   di
  adempimenti derivanti dalla  normativa  europea),  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 26, commi 2
  e 3. 
(GU n.42 del 19-10-2016 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                         (Sezione Terza Ter) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 16538 del 2014, proposto da: 
        Energy Group  s.r.l.,  GWT  s.r.l.,  G.P.S.  Termini  Imerese
s.r.l., Imam Ambiente s.r.l., Imam Spv1  s.r.l.,  Imam  Spv2  s.r.l.,
Gavi Energia s.r.l., For s.p.a., T.Erre.  s.r.l.,  Floricola  Roverio
Fratelli di Giacomo e Marco s.s.  agraria,  E.R.I.  Group  1  s.r.l.,
Emilia Solare  s.r.l.,  Egea  New  Energy  s.p.a.,  Ecoenerg  s.r.l.,
Azienda Elettrica  Canavesana  s.r.l.,  B-Energy  s.r.l.,  Az  Energy
s.r.l.,  Ardea  Energia  s.r.l.,  Af  Solar  s.r.l.,  AETBN4  s.r.l.,
Valsiria s.p.a.,  Oli  s.r.l.,  Aelle  Immobiliare  s.r.l.,  Societa'
Agricola Trapani s.r.l., Yama Solar  s.r.l.,  Opera  Energia  s.r.l.,
Societa' Agricola A.F. Serre s.r.l., Sistemi Agro Biologici  Societa'
Agricola s.r.l.,  Stella  Solare  s.r.l.,  Solar  Energy  s.r.l.,  S5
s.r.l., Re Sole 3 s.r.l., Photosfera s.r.l., PCS3 societa' agricola a
r.l., Enne.Pi.Studio FV7 di Rainhard  Crazzolara  e  C  s.a.s.,  Nexa
s.r.l., Mandranova Energia  s.r.l.,  Lazio  s.r.l.  unipersonale,  La
Provana societa' semplice agricola di Schweitzer Paul e  C.,  Menz  &
Gasser s.p.a., Centuria Energy  s.r.l.,  Cantina  Buonivini  Societa'
Agricola  s.r.l.,  Biolchini  Costruzioni  s.r.l.,  Agrinnova  s.r.l.
societa' agricola, Iniziative Agricole di Carlino Giuseppe,  Carmelo,
Maurizio e Massimo (societa'  semplice),  De-Stern  5  s.r.l.,  Gioia
s.r.l., Palo 6 s.r.l., Gioia  2  s.r.l.,  Quintasol  s.r.l.,  Palosol
s.r.l., Lucania s.r.l., Specchiano  s.r.l.,  Masseria  s.r.l.,  Duevb
s.r.l.,  Eu.Ro.Ma.  s.r.l.,  Eternit  Free  3  s.r.l.   unipersonale,
Fattoria Pianetti societa' agricola a r.l., Energy  Green  1  s.r.l.,
E.In.2 Energie Innovative 2 s.r.l., Azienda Agricola  Verduni  s.r.l.
societa' agricola, Societa' agricola Ronco  Fratelli  s.s.,  Societa'
Agricola Podere S.  Luigi  s.s.,  Societa'  agricola  G.G.P.A.  s.s.,
Azienda  Agricola  Ca'  Alta  di  Claudio  Sandri,  Azienda  Agricola
Branchini  societa'  agricola,  Muratori  Luciana  Societa'  Agricola
s.r.l., Societa' agricola Manzoni, Coop. agricola Giuseppe Massarenti
Molinella  societa'  cooperativa,  Societa'  agricola  R.A.M.   s.s.,
Azienda  Agricola  Il  Pioppo  e  La  Piana,  Cooperativa  Lavoratori
Agricoli s.c. a r.l., Alison s.r.l.,  Societa'  agricola  Tensore  di
Ricci s.s., Euroagricola s.s.,  Energy  Clean  s.r.l.,  Energy  Waves
s.r.l.,  Solar  Green  s.r.l.,  Keplero  Uno  s.r.l.,  Carli  Stefano
(impresa individuale), Prugnoli Enrico (impresa individuale), Paesani
Franco (impresa individuale), Alba di Venturi Paolo Vittorio (impresa
individuale), La Torre  s.r.l.,  Torrette  s.r.l.,  Azienda  Agricola
Valvederde  s.a.s.  di  Torroni  Giuseppe  e  C.,  Societa'  agricola
Pratomagno s.s., Azienda agricola  La  Rigossa  di  Ambrosini  Andrea
(impresa individuale), Soldati Anna (impresa  individuale),  Societa'
agricola Campi Verdi di Della  Pasqua  Erio  e  C.  s.a.s.,  Societa'
agricola La Caminada s.n.c. di Sari Giancarlo e C., Azienda  agricola
Corrado De'  Faveri  Tron  (impresa  individuale),  Azienda  agricola
Fioravanti  Onesti  Francesco  e  Alvise  societa'  agricola,   Ciani
Bassetti Claudio (impresa individuale), Societa' agricola  Toffoli  e
Belle'  s.s.,   Azienda   agricola   Girardello   Giovanni   (impresa
individuale), Spigolon Elga (impresa  individuale),  Tessarin  Amedeo
(impresa individuale), Societa'  agricola  Marzia  di  Cuccato  geom.
Giuliano e C. s.s., Avizoo s.n.c. di Pollarini  Silvia  e  C.,  tutti
rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  prof.  Valerio  Onida,  prof.
Barbara  Randazzo  e   prof.   Francesco   Sciaudone,   elettivamente
domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizio Ivo d'Andrea in Roma,
Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9; 
    Contro  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  persona   del
Ministro in carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi  n.  12,
e' domiciliato; 
    GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a.,  n.c.;  sul  ricorso
numero di registro generale 16540 del 2014, proposto da: 
        San Carlo Energia s.r.l., Societa' Solar Energy Parks s.r.l.,
Oria Solare s.r.l., Sun s.r.l., Societa' agricola Varignana di  Sarti
Iader e Sandra s.s., Manuli  Stretch  s.p.a.,  Mondo  Varchi  s.r.l.,
Poggio Macina  societa'  agricola  a  r.l.,  P.V.U.G.  s.r.l.,  Sabin
s.r.l., Fotosintesi 5 s.r.l., Fotosintesi 10 s.r.l., Il Podere Energy
s.r.l., Sea s.r.l., Wind One s.r.l., Fg Energy s.r.l., F.lli  Balsamo
s.r.l., Fratelli Maritan s.s. societa' agricola, Societa'  B1  Energy
s.n.c. di Silvio Bertoni & C., Aua  Solar  s.r.l.,  MTS5  s.r.l.  con
unico socio, Sar Solar s.r.l. con  unico  socio,  Cascina  San  Grato
societa' agricola semplice, Macrosolar s.r.l., Lux 1 s.r.l., Societa'
agricola R&R s.r.l., Societa' agricola  Del  Sole  s.r.l.,  Reno  Gas
Energy s.r.l., Padana Gas Auto  di  Manservisi  Ivano  e  C.  s.a.s.,
Petito  Prefabbricati  s.r.l.,  E.R.I.  Group  s.r.l.,  Della  Vedova
s.r.l., Combigas  s.r.l.,  Cicognani  Fabrizio  impresa  individuale,
Compagnia  per  l'Energia  Rinnovabile   (C.E.R.)   s.r.l.,   Cascina
Scarassera  societa'  agricola  semplice,   Burini   Stella   impresa
individuale, F.A.Zoo Mangimi  s.r.l.,  Frutti  della  Terra  societa'
agricola a r.l., Gaia s.r.l. societa' agricola, Garnell s.r.l.,  Geco
s.r.l., Societa' agricola Gorino Sullam s.s., Immobiliare 4B  s.r.l.,
Imp s.p.a., Med Wind Power 1  s.r.l.,  M.IA.  Energy  s.r.l.,  Molini
Pizzuti s.r.l., Nisino societa' agricola semplice,  Novosole  s.r.l.,
WFL s.r.l., Zeta Polimeri s.r.l., Sun Nrg s.r.l.,  Terrasol  societa'
agricola s.r.l.,  Societa'  Agricola  Giacomazzi  Giovanni,  Luigi  e
Rinaldo s.s.,  Trasporti  Pesanti  di  Storti  Tullio  &  C.  s.r.l.,
Selezione Casillo s.r.l., Seal s.r.l., Vitalizio  s.r.l.,  Sbe-Varvit
s.p.a., Societa' agricola Zerosette a  r.l.,  Sanchi  Elisa  (impresa
individuale), Guala Pack s.p.a., Safta  s.p.a.,  Villa  Energy  Power
s.r.l., Eca  Technology  s.p.a.,  Benifin  s.r.l.,  Ecologica  Sangro
s.p.a., Deco s.p.a., Solar Farm societa' agricola  s.r.l.,  Baldo  di
Vinadio  societa'  agricola  semplice,  Bianchi   Annalisa   (impresa
individuale), Azienda agricola Colleriva Monocchia di Luisa  Marcelli
e C. s.a.s. societa' agricola, Agricolt Brandoni di Brandoni  Tommaso
& C. s.n.c. societa' agricola, Societa' agricola Brandoni  Tommaso  e
Graziano s.s., Elettro Vignoni s.r.l., Azienda  agricola  Del  Poggio
s.n.c. di Pollarini  Aldo  &  C.,  Societa'  agricola  Anqua  s.r.l.,
Azienda agricola Osella  Bernardo  (impresa  individuale),  RF  Solar
s.r.l.,  Anqua  Energia   s.r.l.,   Rossi   Davide   Maria   (impresa
individuale),  Societa'  agricola   Locatelli   Carlo   e   Locatelli
Alessandro e C. s.s., Societa' agricola Marchesina  s.r.l.,  Agricola
Picena s.r.l., Societa' agricola Borgo Paglianetto  s.a.s.  di  Mario
Basilissi & C.,  Azienda  agraria  Conti  Leopardi  di  San  Leopardo
societa' agricola, Costa Livia e  Flaminia  s.s.  societa'  agricola,
Azienda agraria Fratelli Capinera s.s. societa' agricola,  Eko  Music
Group s.p.a., Le Origini societa' agricola s.r.l.,  Marche  Bioenergy
s.r.l., Azienda agricola Montevarmine  di  Polini  Gabriele  (impresa
individuale), Azienda agricola Terra  Fageto  di  Di  Ruscio  Claudio
(impresa individuale), Il Mulino del Sole societa' agricola  a  r.l.,
Mateda s.r.l., Agricola Monticelli s.s. societa'  agricola,  Societa'
agricola Quintili Antonio Dal Savio s.r.l., Toninelli  Fratelli  s.s.
societa' agricola,  Consorzio  cooperativo  Virginia  Trade  societa'
cooperativa, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti prof.  Valerio
Onida,  prof.  Barbara  Randazzo   e   prof.   Francesco   Sciaudone,
elettivamente domiciliati presso lo  studio  dell'avv.  Patrizio  Ivo
d'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9; 
    Contro  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  persona   del
Ministro in carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi  n.  12,
e' domiciliato; 
    GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a.,  n.c.;  sul  ricorso
numero di registro generale 16542 del 2014, proposto da: 
        Cme Energia  s.r.l.,  Societa'  agricola  Zardi  F.lli  s.s.,
Unisol s.r.l., Societa' agricola Tenuta Casali di Casali Valerio & C.
s.s., Societa' agricola Vezzelli Francesco  s.s.,  Societa'  agricola
Serena Energia s.r.l., Societa' agricola Merendi,  Societa'  agricola
Eredi  Chiossi  Adriano  s.s.,  Megawatt  s.r.l.,  Societa'  agricola
Energia dei Piani s.r.l., Societa' agricola I Prati s.s. di Adani  R.
e R.,  Societa'  agricola  Fattoria  Cillo  s.s.,  Societa'  semplice
agricola Vassuri Gianpietro e Massimo, Societa' agricola Ricci  Bitti
Amedeo, Societa' Pretto Adriano Francesco, Societa' Portolani Gianni,
Societa' Pederzoli Massimiliano, Societa' Peruzzi  Silvana,  Societa'
Panzavolta Federico, Societa' Valgimigli Fabio, Umbria Energy s.r.l.,
Edil Energy Esco s.r.l., Ecosuntek s.p.a., Emidi  Stanislao  (impresa
individuale),  Leonardo  Energia  s.r.l.,  Bondife'  2  s.r.l.,  L.N.
Costruzioni s.r.l., Saveplac Trade s.r.l., I.P.S.A. -  Industria  per
la preparazione di prodotti speciali per  l'alimentazione  -  s.p.a.,
Societa'  agricola  L'Albero  Azzurro   s.r.l.,   Societa'   agricola
Forestale  Pianura  Verde  s.r.l.,  Societa'  Agricola  Isola  D'Agri
s.r.l.,  Societa'  agricola  Agrikroton   s.r.l.,   Tulipano   s.r.l.
unipersonale, To.Ma. s.r.l., Solaria  2  s.r.l.,  Solaria  3  s.r.l.,
Solaria 4 s.r.l., Sunfield 12  s.r.l.,  Solaria  1  s.r.l.,  Girasole
Societa'  Agricola  s.r.l.,  PF1.0  s.r.l.,  Vigneto  Murge  Societa'
Agricola s.r.l., Societa' agricola Solarpower  s.r.l.,  Magna  Grecia
Solar s.r.l., Cap4  s.r.l.,  Naturepower  s.r.l.,  Co.In.Fo.  s.r.l.,
Co.In.Fo. Due s.r.l., Agrenenergy s.r.l., Camillo Marcantonio  s.a.s.
di Camillo e Nicola Marcantonio,  Camarc  Energia  1  s.r.l.,  Camarc
Energia 2 s.r.l., Camarc Energia 3 s.r.l., Agosun s.r.l., Umbria Viva
societa' agricola s.r.l., Area 2 s.r.l., Energy Italia 9 s.r.l., Alfa
Solaris s.r.l.,  Mowbray  s.r.l.,  Orchidea  S.r.l.,  Tadino  Energia
s.r.l., Tiresia  s.r.l.,  Gori  Maria  Paola  (impresa  individuale),
Energyproject s.r.l., Rosa s.r.l., Fontanelle s.r.l.,  Mappa  Rotonda
s.r.l., M.M.1  s.r.l.,  Be  Sun  s.r.l.,  Vetrodomus  s.p.a.,  Spring
s.r.l., Solmora s.r.l., Sepaf s.r.l., Societa' agricola Sole di  Raso
s.r.l.,   Rockwell   Energy   s.r.l.   unipersonale,   Riva   s.r.l.,
Piccolamediaimpresa.Com s.r.l., Mega s.r.l., Immobili Solari  s.r.l.,
Immobiliare Quadrifoglio s.r.l., Megara Iblea Solare s.r.l.,  Augusta
Solare s.r.l.,  Energia  Egbm  s.r.l.,  San  Giacomo  Energia  s.r.l.
unipersonale,  Finmoro  s.r.l.,  Societa'  unipersonale  Il  Girasole
s.r.l., Osiride Solar s.r.l., Bouganville Hotel di Triunfo Carmela  &
C.  s.a.s.,  Societa'  unipersonale  Bissy  Energy  s.r.l.,  Societa'
agricola  Fontana  s.s.,  Societa'   agricola   Chiodaroli   Fratelli
Giuseppina Adele, Vincenzino,  Francesco  ed  Ettore  s.s.,  Societa'
agricola Futura s.s., Societa' agricola Tesa s.s. di Veggian Severino
& C., Co.Ser societa' cooperativa agricola a r.l., Societa'  agricola
Corte San Venanzio di Salvagnin Massimo & C. s.s., Societa'  agricola
Porto Felloni di Salvagnin Luciano & C. s.s., Gilberti s.s.  societa'
agricola,  Az.  Agr.  Camerlengo  Gasdia  Maria  di  Federico  Gasdia
(impresa individuale), Societa' agricola Boschi Giovanni  e  Castagna
Giambattista, A.R.P. Agricoltori Riuniti Piacentini societa' agricola
coop.,  Castiglioni  Carla  (impresa  individuale),   Malavasi   Rino
(impresa individuale), Avicola Due B societa' agricola s.s., Societa'
agricola San Felice  s.p.a.,  GEB  Italia  s.r.l.,  Giosole  societa'
agricola s.a.s. di Alessandro  Pasca  di  Magliano  &  C.,  Baccarini
Giovanni (impresa individuale), Zannoni Gianni (impresa individuale),
Societa' agricola Le Querce s.r.l., Societa' agricola Le Betulle s.s,
Societa' agricola  I  Lecci  s.r.l.,  Societa'  Mizar  Agricola  s.s.
agricola, Societa'  agricola  Zootecnica  Annonese  s.r.l.,  Societa'
agricola Vio Antonio & C. s.s., Societa' agricola B&B s.r.l., Marin Anna (impresa individuale, Pretto Mariano (impresa individuale), Azienda agricola Rio Ceronda societa' agricola a r.l., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Valerio Onida, prof. Barbara Randazzo e prof. Francesco Sciaudone, nonche', quanto ai primi venti, anche dall'avv. Lucia Bitto, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizio Ivo d'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9; 
    Contro  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  persona   del
Ministro in carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi  n.  12,
e' domiciliato; 
    GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a.,  n.c.;  sul  ricorso
numero di registro generale 16543 del 2014, proposto da: 
        WeDo Energy s.r.l., Seam &  Noberasco  Green  Effort  s.r.l.,
Seampower  s.r.l.,  Societa'  agricola  Carpineto   Sinello   s.r.l.,
Societa' agricola Colombarone s.s., Giallo Energy s.r.l.,  La  Fenice
di Luigi Randi, Adriano Miola & C. s.s.a., Milanesi s.r.l.,  Societa'
Azienda Agricola Dagna Mirella, Peonia s.r.l., Quantika s.r.l., Argia
s.r.l., Aura Energy s.r.l., Azienda  Valli  di  Adriano  Miola  &  C.
s.s.a., Boldrini s.r.l., Centro Ippico Monzese s.r.l., Dieci Prese di
Maria Antonietta Putti  &  C.  societa'  agricola  s.a.s.,  Ecofortis
s.r.l., Gaia Impianti Ecologici s.r.l., Societa' Azienda Agricola  La
Vedovella, Societa' Azienda Agricola Isabella s.s., Societa'  Azienda
Agricola  Cascina  Marazzo,  Societa'  Azienda  Agricola   Calderoni,
Societa' Azienda  Agricola  Zama  Pasquale  e  Figli  s.s.,  Societa'
Azienda I Gelsi dei Fratelli Lanzoni s.s., Societa' Azienda  Agricola
Il Pilastro di Pezzi s.s., Societa'  Azienda  Agricola  Caron  Pietro
Paolo, Arredo Classic  s.r.l.,  Societa'  Ancarani  Franco,  Societa'
Matassoni Francesco, Societa' Vigna del Sole s.r.l., Manduria Energia
s.r.l., Iulia Energia  s.r.l.,  Cast  Power  s.r.l.,  Flavia  Energia
s.r.l., I  Girasoli  s.r.l.,  Ginosa  Power  s.r.l.,  Venere  Energia
s.r.l., Gravina Power s.r.l., Fabia Energia s.r.l.,  Ens  Solar  Five
s.r.l., Heliospower 1  s.r.l.,  Sun  &  Soil  2  s.r.l.,  Pugliasolar
s.r.l., Puglia 1 s.r.l., Skyglobal - Galileo Energie s.r.l.,  Azienda
Agricola Maroncelli  Ercole,  Societa'  Mancini  Renato,  Mac  Energy
s.r.l., Logicasa s.r.l., Serena Greenpower  s.r.l.,  Tomatis  Lamiere
s.r.l., Area Green Energy s.r.l., Azienda Agricola Lunardi  Giancarlo
(impresa  individuale),  Celtex  s.p.a.,   Solsalento   Tre   s.r.l.,
Solsalento  Sette  s.r.l.,  Rem  Power  Virgilio  s.r.l.,  Rem  Power
Monticelli s.r.l., Rem Power Castelvetro s.r.l., Energy And  Building
s.r.l.,  Green  Moving  s.r.l.,  Rainbow  s.r.l.,  Societa'  agricola
Calcara s.r.l., Rifinizione Delfino s.r.l., Subbifil s.p.a., Societa'
agricola Li Rifi s.r.l., Enersol s.r.l.,  Servizi  Trasporti  s.p.a.,
Fineuro  s.r.l.,  Re-Energy  Sun  s.r.l.,  Azienda  Agricola  Arduini
Petrobelli di Carlo Petrobelli & C. s.s.,  Societa'  agricola  Ghelli
s.s., Societa' agricola Caselle di Prignaca Achille e Francesco s.s.,
Allevamenti Zootecnici Societa' Agricola di Sbarra Piero Emilio e  C.
s.s., Societa' agricola Francescon  Antonio  Carlo  e  Roberto  s.s.,
Cirelli Virginio (impresa individuale), Societa' Agricola Serra Verde
di Zambreri F.lli s.s., Re-Energy Societa' agricola s.r.l., Esse Elle
Laterizi s.r.l., Societa' agricola  Martini  s.r.l.,  Spazzini  Carlo
(impresa individuale), F.lli Bergamaschi Societa' agricola  semplice,
Salomoni Ireno, Lidio e Andrea s.s. agricola, Arvetti Franco e  Fabio
Societa' agricola s.s., Societa' agricola Merighi Lino, Bruno, Enzo e
Dario s.s., Societa' Salari Graziella, Savoia Societa' agricola s.s.,
Societa' Francescon Mauro, Azienda Agricola Il Nettare  di  Lorenzini
Cristiano, Societa' agricola Luce s.r.l., Societa' agricola Lorenzini
Naturamica di Lorenzini Daniele e  Barotti  s.s.,  Societa'  agricola
Savazzi  Bonaventura  e  Massimo  s.s.,   Ortofrutticola   Francescon
Societa' agricola s.s.,  Societa'  agricola  Brazzuolo  di  Marangoni
Paolo s.s., Vecchiolini Societa' agricola  s.s.,  Societa'  Vallenari
Luigi, Societa' Picchietti Maurizio, Mori  Immobiliare  s.r.l.,  Apam
Esercizio s.p.a., tutti rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  prof.
Valerio Onida, prof. Barbara Randazzo e  prof.  Francesco  Sciaudone,
nonche', quanto ai primi  cinquanta,  anche  dall'avv.  Lucia  Bitto,
elettivamente domiciliati presso lo  studio  dell'avv.  Patrizio  Ivo
d'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9; 
    Contro  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  persona   del
Ministro in carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi  n.  12,
e' domiciliato; 
    GSE  -  Gestore  dei  servizi  energetici   s.p.a.,   n.c.;   per
l'annullamento: 
        del   decreto   ministeriale   16   ottobre   2014,   recante
«Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del
Gestore Servizi Energetici  s.p.a.  delle  tariffe  incentivanti  per
l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici  in  attuazione
dell'art. 26, comma 2, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
        del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, recante  «Modalita'
per  la  rimodulazione  delle  tariffe  incentivanti  per   l'energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione  dell'art.
26, comma 3, lettera b), del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; 
        di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; 
    Previa, in quanto occorra, rimessione alla  Corte  costituzionale
della  questione  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   26,
decreto-legge n. 91/2014, in riferimento agli articoli  3,  41  e  77
della Costituzione, nonche' in riferimento all'art. 117, primo comma,
della Costituzione in relazione all'art. 1 Protocollo n. 1  CEDU,  al
Trattato sulla Carta europea dell'energia; e alle  norme  di  diritto
europeo  comunitario  di  cui  alle  direttive   numeri   2001/77/CE,
2009/28/CE e 2011/7/UE, al  medesimo  Trattato  sulla  Carte  europea
dell'energia  sottoscritto  anche  dall'Unione  europea,  nonche'  al
principio di libera circolazione dei capitali  e  all'art.  63  TFUE,
agli articoli 16, 17  e  37  della  Carta  fondamentale  dei  diritti
dell'UE, nonche' ai principi europei comunitari di  effettivita',  di
certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; 
    Ovvero,  in  alternativa,  per  l'annullamento  degli   anzidetti
provvedimenti «in quanto contrastanti con le norme di diritto europeo
comunitario  direttamente   applicabili   di   cui   alle   direttive
2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, disapplicando l'art. 26, commi  2
e 3, decreto-legge n. 91/2014», 
    Previo, in quanto occorra, rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE. 
    Visti i ricorsi e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate; 
    Relatore nell'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il  cons.  M.A.
di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale; 
I) Rilevato in Fatto 
    Con distinti ricorsi passati per le notificazioni il 19  dicembre
e il 22 dicembre 2014 (ritualmente depositati),  le  societa'  e  gli
imprenditori in epigrafe, nel premettere di essere tutti titolari  di
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW e di  altrettante
convenzioni  ventennali  stipulate  con  il   Gestore   dei   servizi
energetici per il riconoscimento della tariffa incentivante  prevista
per l'energia  elettrica  da  conversione  fotovoltaica  della  fonte
solare, hanno chiesto l'annullamento dei decreti ministeriali del  16
e del 17 ottobre 2014 con cui e' stata data attuazione  all'art.  26,
commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014. 
    Illustrati gli scopi generali  del  regime  di  sostegno  per  la
produzione di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili,  costituente
parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e
nazionali,  ed  evidenziati  i  molteplici  benefici  dell'intervento
pubblico per le piccole e medie imprese agricole, essi hanno  esposto
gli effetti pregiudizievoli  della  «rimodulazione»  degli  incentivi
prevista dall'art. 26, commi 2  e  3,  cit.  e  dai  menzionati  atti
applicativi - venutisi ad aggiungere  ad  altre  misure  penalizzanti
(quali: l'assoggettamento, a partire dal 2011, alla c.d.  Robin  Tax;
l'eliminazione  dal  2014   del   «prezzo   minimo   garantito»;   la
qualificazione, operata dall'amministrazione finanziaria a far  tempo
dal  2013,  degli  impianti  fotovoltaici  come  beni  immobili,  con
applicazione  anche  di  IMU  e   TASI)   -   e   hanno   prospettato
l'illegittimita',  in  via  derivata   e   in   via   autonoma,   dei
provvedimenti impugnati per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    1.  Illegittimita'  derivata  dall'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 per violazione degli articoli 3
e 41 della Costituzione: 
        la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell'art.
26 decreto-legge n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con  i  principi
posti a base  del  sistema  di  incentivazione  (d.lgs.  n.  28/2011,
attuativo della dir. 2009/28/CE), alla luce della drastica  riduzione
della misura degli  incentivi  spettanti  agli  operatori,  non  piu'
correlati  al  «costo  dell'investimento»;  la  legge  avrebbe  cioe'
operato una modifica unilaterale in pejus del  rapporto  contrattuale
(con radicale alterazione dell'equilibrio economico del rapporto  nel
caso  di  ricorso  alla  leva  finanziaria)  e  dunque  con   effetti
sostanzialmente retroattivi (stante l'impatto su rapporti  di  durata
gia' costituiti); di qui, la  violazione  del  legittimo  affidamento
tutelato sia dall'art. 3 sia dall'art. 41  della  Costituzione  (come
ritenuto da pacifica giurisprudenza  costituzionale),  con  ulteriore
irragionevolezza derivante dall'esonero degli  enti  locali  e  delle
scuole previsto dall'art. 22-bis decreto-legge n. 133/2014. 
    2.  Illegittimita'  derivata  dall'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 26 per violazione dell'art. 77 della Costituzione: 
        sarebbero  assenti  i  presupposti  per   il   ricorso   alla
decretazione d'urgenza, tenuto conto delle  finalita'  redistributive
dei commi 2 e 3 dell'art. 26 e dell'inserimento di tali  disposizioni
in  un  decreto-legge  omnibus,  con  insussistenza   di   intrinseca
omogeneita'  e  coerenza   (e   alla   luce   della   non   immediata
applicabilita' di dette disposizioni). 
    3.  Illegittimita'  derivata  dall'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  26  per  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione in relazione all'art. 1, Prot. n. 1, CEDU e al  Trattato
sulla Carta europea dell'energia: 
        le norme  in  questione  violerebbero  sia  l'art.  1,  Prot.
aggiuntivo n. 1, della Convezione europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  nella  cui  sfera
applicativa,  come  individuata  dalla  Corte  europea  dei   diritti
dell'uomo, rientrerebbero anche  i  diritti  di  credito  (l'art.  26
costituirebbe  un'«ingerenza»  non  giustificata  da  una   finalita'
legittima)  sia  l'art.  10  del   Trattato   sulla   Carta   europea
dell'energia. 
    4.  Illegittimita'  derivata  dall'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 26 per violazione degli articoli 11  e  117,  primo  comma,
della Costituzione in forza del  contrasto  con  il  diritto  europeo
comunitario  (dir.  2001/77/CE;  dir.  2009/28/CE;  dir.   2011/7/CE;
Trattato  sulla  Carta  europea  dell'energia,  principio  di  libera
circolazione dei capitali e art. 63 TFUE,  tutti  interpretati  anche
alla luce della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea:
articoli 16, 17 e 37): 
        il sostegno alla produzione di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili  risponderebbe  a  precisi   obblighi   derivanti   dalle
direttive  europee   2001/77   e   2009/28,   disattesi   dal   nuovo
provvedimento legislativo; l'art. 26 si porrebbe infatti in contrasto
con le inerenti disposizioni di dette direttive,  da  interpretare  e
applicare alla luce dei principi comunitari di  effettivita'  nonche'
di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento,  oltre
che  degli  articoli  16  (liberta'  d'impresa),   17   (diritto   di
proprieta') e 37  (tutela  dell'ambiente)  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione; 
        la norma nazionale si porrebbe altresi' in conflitto: 
          i) con il principio di libera  circolazione  dei  capitali,
sancito  dall'art.  63  TFUE,  avendo  introdotto   una   restrizione
cross-border (stante la sua  portata  dissuasiva,  nei  confronti  di
potenziali operatori europei, di investimenti in Italia); 
          ii) con la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta  contro
i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali,  recepita  con
il d.lgs. n. 192 del 2012: il  meccanismo  di  acconti  e  conguaglio
previsto dal comma 2 dell'art. 26  avrebbe  modificato  il  parametro
utilizzato per calcolare l'incentivo (dalla «produzione effettiva»  a
quella «stimata») al solo fine di ritardare i pagamenti nei confronti
dei produttori; tale sistema violerebbe la  menzionata  dir.  2011/7,
applicabile a ogni «transazione commerciale» tra imprese e  pubbliche
amministrazione, incluse quelle derivanti  dalle  convenzioni  e  dai
contratti  «di  diritto  privato»  tra  i  produttori   e   il   GSE;
segnatamente, a fronte di una disciplina che impone il pagamento  nel
termine  massimo  di  30  giorni  (salve  contrarie   pattuizioni   o
giustificazioni   oggettive   dipendenti   dalla   natura   o   dalle
caratteristiche del contratto), con le nuove regole il GSE  potrebbe:
pagare mensilmente solo 1/12 del 90% di quanto stimato  (essendo  «le
stime, in base all'esperienza, [...] inferiori rispetto  ai  dati  di
produzione effettiva»); differire il versamento  del  conguaglio  del
10% di un  periodo  tra  6-18  mesi;  pagare  a  conguaglio,  con  il
menzionato  ritardo,  la  differenza  tra  quanto  stimato  e  quanto
prodotto;  cio'  senza  tener  conto  che  i  tutti  i  contratti  di
finanziamento   e   di   leasing    degli    impianti    fotovoltaici
contemplerebbero rimborsi a  scadenza  mensile  per  importi  stimati
preventivamente  con  riferimento  alla  produzione   del   mese   di
riferimento; 
di qui, la violazione degli articoli 11 e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, impositivi della conformita'  delle  leggi  ai  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    5.    In    alternativa    alle    prospettate    questioni    di
costituzionalita'/compatibilita'   europea   (comunitaria):   diretta
disapplicazione dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014  per  contrasto
con le norme self executing delle direttive gia' richiamate: 
        nel  caso  di  ritenuta  chiarezza,  univocita'  e  immediata
applicabilita'  delle  rilevanti  disposizioni  europee,  l'art.   26
decreto-legge n. 91/2014 sarebbe da  disapplicare,  occorrendo  tener
conto della peculiare natura del «diritto a ricevere gli incentivi» e
della  «coessenzialita'»  di  questo  con  il  «diritto  a   esercire
l'impianto scaturente dall'autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'
nazionale» (poiche' senza incentivi  l'attivita'  produttiva  sarebbe
antieconomica); in particolare, precisato che il legislatore  avrebbe
gia' posto in  essere  un  intervento  correttivo  in  occasione  del
passaggio dal III° al IV° e al  V°  conto  energia  (introduttivi  di
sistemi contingentati e  concorsuali  e  di  incentivi  piu'  modesti
rispetto a quelli del passato), l'art. 13,  dir.  2009/28  (ma  anche
l'art. 6, dir.  2001/77)  consentirebbe  di  riconoscere  un  diritto
«composito» dei produttori di energia fotovoltaica, considerati quali
«operatori strategici del mercato» in virtu'  dell'assoggettamento  a
regime di autorizzazione amministrativa (cio' che troverebbe conferma
nella giurisprudenza europea; Corte giust. UE, sent. 1° luglio  2014,
in causa C-573/12); in questa prospettiva, un intervento  retroattivo
(perche' incidente  su  rapporti  di  durata)  in  pejus  sul  regime
incentivante vanificherebbe l'autorizzazione ottenuta dal  produttore
(consistente  in  un  prius  della  pretesa  economica),  stante   il
limitatissimo campo d'azione del legislatore nazionale;  andrebbe  in
particolare ravvisata  la  natura  non  oggettiva,  sproporzionata  e
discriminatoria dell'art. 26 in  questione  (anche  alla  luce  delle
comunicazioni della Commissione europea degli anni 2010, 2012 e  2013
sul tema dei regimi di sostegno); analoghe considerazioni  varrebbero
per la dir. 2011/7/UE; resterebbe in ogni caso ferma la  possibilita'
di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 
    6.  Illegittimita'  per  la  tardiva   emanazione   del   decreto
ministeriale 17 ottobre 2014 e per incompletezza del quadro normativo
e  amministrativo  nel  cui  ambito  si  sarebbe  dovuta   esercitare
l'opzione imposta ai produttori fra le tre ipotesi  di  cui  all'art.
26, comma 3: 
        indipendentemente dai profili di illegittimita'  derivata,  i
decreti impugnati sarebbero altresi' illegittimi perche' adottati  in
assenza di previa definizione delle condizioni previste dallo  stesso
art. 26, ai commi 5 (accesso a  finanziamenti  bancari  assistiti  da
provvista dedicata o da garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti) e da 7 a 13 (cessioni volontarie parziali  degli  incentivi
ad acquirenti selezionati); quello del 17 ottobre 2014 sarebbe  stato
inoltre  emanato  oltre  il  termine  di  legge,  senza  che  venisse
modificata la data per l'esercizio dell'opzione. 
    In ciascuno  dei  giudizi  si  e'  costituito  in  resistenza  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  ha  depositato   memorie
difensive (il 12 maggio 2015 nei primi tre  giudizi;  il  5  febbraio
2015 e il 28 aprile 2015 nel ric. n. 16543/14 r.g.). 
    Alla suindicata udienza di merito i ricorsi sono stati discussi e
trattenuti in decisione. 
II) Considerato in Diritto 
    Definita con separata  sentenza  parziale,  previa  riunione  dei
ricorsi,  la  questione  relativa  alla  giurisdizione  del   giudice
amministrativo,  osserva  il  Collegio   che   la   soluzione   della
controversia richiede la  preliminare  sottoposizione  dell'art.  26,
decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  al  giudizio  della  Corte
costituzionale. 
    A tale riguardo, possono essere richiamate  (ai  sensi  dell'art.
88, comma 2, lettera d, c.p.a., espressivo del generale principio  di
economia dei mezzi giuridici), tra le altre,  l'ordinanza  25  giugno
2015, n. 8689, e le ordinanze 24 giugno 2015, numeri 8671 e 8674, con
cui  questa  Sezione,  in  analoghe   controversie,   ha   sollevato,
ritenendole  rilevanti  e  non   manifestamente   infondate,   alcune
questioni  relative  all'art.  26  cit.,  previa  illustrazione   del
contesto normativo e degli effetti di detta disposizione. 
    Nel rinviare pertanto all'esposizione, svolta in  tali  pronunce,
dei dati normativi e giurisprudenziali in materia  di  produzione  di
energia  elettrica  da  fonte  solare,  con   specifico   riferimento
all'evoluzione dei cc.dd. conti energia, nella  presente  sede  vanno
ribadite  le  conclusioni  sulla  rilevanza  e  sui  profili  di  non
manifesta  infondatezza  delle  questioni  relative  alle  norme   in
argomento. 
II.1) L'art. 26 decreto-legge n. 91/2014. 
    L'art.  26  concerne  «interventi  sulle   tariffe   incentivanti
dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici»: 
    «1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di  raccolta  ed
erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici, riconosciute in base all'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387,  e  all'art.  25,  comma  10,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate  secondo  le  modalita'
previste dal presente articolo. 
    2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico. 
    3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base  di  una  delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: 
        a)  la  tariffa  e'  erogata  per  un  periodo  di  24  anni,
decorrente  dall'entrata  in  esercizio   degli   impianti,   ed   e'
conseguentemente ricalcolata  secondo  la  percentuale  di  riduzione
indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
        b) fermo restando il periodo  di  erogazione  ventennale,  la
tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di  un
incentivo ridotto  rispetto  all'attuale  e  un  secondo  periodo  di
fruizione  di  un  incentivo  incrementato  in   ugual   misura.   Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli  aventi
titolo all'opzione, un  risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto  all'erogazione  prevista
con le tariffe vigenti; 
        c) fermo restando il periodo  di  erogazione  ventennale,  la
tariffa  e'  ridotta  di   una   quota   percentuale   dell'incentivo
riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per
la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le  seguenti
quantita': 
          1) 6 per cento per gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 
          2) 7 per cento per gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 
          3) 8 per cento per gli  impianti  aventi  potenza  nominale
superiore a 900 kW. 
    In assenza  di  comunicazione  da  parte  dell'operatore  il  GSE
applica l'opzione di cui alla lettera c).». 
    I successivi commi riguardano misure di «accompagnamento» - quali
i finanziamenti bancari (comma 5),  l'adeguamento  della  durata  dei
titoli (comma 6, per il solo caso di scelta dell'opzione sub  lettera
a), l'«acquirente selezionato» (commi da  7  a  10,  12  e  13)  -  e
disposizioni varie sull'operazione in questione. 
    Si puo' cosi' notare: 
        che il comma 2 ha introdotto, a far tempo dal 1° luglio 2014,
un sistema di erogazione delle tariffe  incentivanti  imperniato  sul
meccanismo   acconti-conguaglio   (acconto   pari   al   90%    della
«producibilita' media annua stimata di ciascun impianto» nell'anno di
produzione,  da  versare  in  «rate  mensili  costanti»,  e   in   un
«conguaglio» basato sulla «produzione effettiva» da operare entro  il
30 giugno dell'anno successivo a quello di produzione), meccanismo al
quale e' stata data attuazione col decreto  ministeriale  16  ottobre
2014 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  24  ottobre
2014); 
        che il comma 3  attiene  alla  disciplina  sostanziale  della
rimodulazione (operativa dal 1° gennaio 2015), con ambito applicativo
limitato ai soli «impianti di potenza nominale superiore  a  200  kW»
(l'art. 22-bis, comma 1, decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
ha in seguito operato un'ulteriore restrizione,  prevedendo  che  «le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 6» dell'art. 26 «non si applicano
agli impianti i cui soggetti responsabili erano [alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  decreto-legge  n.  91/2014]
enti locali o scuole»). 
    Secondo  questa  disposizione,  gli  operatori  avrebbero  dovuto
optare entro il 30 novembre 2014 fra  tre  modalita'  alternative  di
rimodulazione: lettera a): estendere  la  durata  dell'incentivazione
sino a 24  anni,  decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto  (con  applicazione  delle  riduzioni  indicate   nella
tabella allegata al decreto-legge n. 91/2014;  allegato  2);  lettera
b): ferma la durata dell'incentivazione (20  anni),  suddividerla  in
due «periodi»: «un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto
rispetto all'attuale» e  «un  secondo  periodo  di  fruizione  di  un
incentivo incrementato in ugual misura» (a tale previsione  e'  stata
data  attuazione  con  il  decreto  ministeriale  17   ottobre   2014
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248  del  24  ottobre  2014);
lettera c): ferma la durata dell'incentivazione (20 anni),  applicare
una riduzione «dell'incentivo riconosciuto alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, per la durata  residua  del  periodo  di
incentivazione», secondo percentuali determinate  in  relazione  alla
potenza (6% per gli impianti con potenza nominale maggiore di  200  e
inferiore a 500 kW; 7% per quelli  con  potenza  superiore  a  500  e
inferiore a 900 kW; 8% per gli impianti con potenza superiore  a  900
kW). 
    La legge ha poi stabilito che in caso di mancato esercizio  della
scelta venisse applicata la riduzione «secca» (terza opzione). 
    Le previsioni dell'art. 26, comma  3,  incidono  sugli  incentivi
percepiti dai titolari degli  impianti  fotovoltaici  aventi  potenza
superiore a 200 kW in base alle convenzioni stipulate con il  GSE  in
attuazione dei vari conti energia: a parte la riduzione  secca  delle
tariffe di cui alla lettera c), avente chiaro  impatto  negativo,  la
lettera a)  opera  un'estensione  della  durata  dell'incentivazione,
portata a 24 anni, con proporzionale riduzione  delle  quote  annuali
(l'allungamento  del  periodo,  oltre  a  comportare  una   differita
percezione degli incentivi, di per se' pregiudizievole, non puo'  non
incidere sui parametri iniziali dell'investimento,  impattando  anche
sui  costi   dei   fattori   produttivi   (durata   degli   eventuali
finanziamenti bancari, dei contratti stipulati per la  disponibilita'
delle aree, assicurazioni, ecc.), mentre la lettera b) determina  una
riduzione  degli  importi  per  il  quadriennio  2015-2019  (tale  da
generare un risparmio di «almeno 600 milioni» di euro  per  l'ipotesi
di adesione di tutti gli interessati all'opzione) e un incremento nel
periodo  successivo  (secondo  l'algoritmo   definito   col   decreto
ministeriale 17 ottobre 2014), senza che  pero'  sia  considerato  il
fisiologico invecchiamento degli impianti, assoggettati nel corso del
tempo a una diminuzione di produttivita'. 
II.2) Rilevanza e non manifesta infondatezza. 
    Si riportano di seguito i passi di  interesse  dell'ordinanza  n.
8689/2015 cit. (parr. 4 ss.). 
    «4. Rilevanza. 
    In ordine alla rilevanza, l'art. 26,  decreto-legge  n.  91/2014,
della cui legittimita' si dubita, e' parametro normativo  necessario,
stante il tenore dei motivi di ricorso,  ai  fini  della  valutazione
della fondatezza della domanda proposta  dai  ricorrenti,  alla  luce
della (incontestata) titolarita' di impianti di produzione di energia
di potenza superiore a 200 kW che fruiscono degli incentivi  previsti
dagli articoli 7, d.lgs. n. 387/2003 e 25, d.lgs. n. 28/2011, oggetto
di convenzioni stipulate con il GSE. 
    La domanda  ha  infatti  a  oggetto  l'annullamento  dei  decreti
ministeriali del 16 ottobre 2014 e del 17 ottobre  2014,  emanati  in
dichiarata applicazione, rispettivamente, del comma 2 e del comma  3,
lettera b), mentre i vizi di legittimita' dedotti in via autonoma (v.
n. 6 ric.) sono logicamente subordinati rispetto a quelli prospettati
in riferimento alle norme di provvista. 
    Sempre in relazione alla rilevanza, il Tribunale osserva  che  le
norme in esame, per il loro contenuto univoco,  non  si  prestano  in
alcun  modo  a  una  interpretazione  costituzionalmente   orientata,
imponendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale  in
relazione agli aspetti di seguito evidenziati. 
    5. Profili di non manifesta infondatezza. 
    5.1.  Violazione  degli  articoli  3  e  41  della  Costituzione:
irragionevolezza,  sproporzione  e  violazione  del   principio   del
legittimo affidamento. 
    Il comma 3 dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 presenta profili
di irragionevolezza e risulta di possibile incompatibilita'  con  gli
articoli   3   e    41    della    Costituzione,    poiche'    incide
ingiustificatamente  sulle  posizioni   di   vantaggio   consolidate,
riconosciute  da  negozi  "di  diritto  privato",  e  sul   legittimo
affidamento dei fruitori degli incentivi. 
    5.1.1. La questione rientra nel tema  dei  limiti  costituzionali
alle leggi di modificazione dei rapporti  di  durata  (e  della  c.d.
retroattivita' impropria,  quale  attributo  delle  disposizioni  che
introducono  "per  il  futuro  una  modificazione  peggiorativa   del
rapporto di durata", con riflessi negativi "sulla posizione giuridica
gia' acquisita dall'interessato"; Corte  costituzionale  sentenza  n.
236/2009). 
    La Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  ricordato  come  nella
propria  giurisprudenza  sia  ormai  "consolidato  il  principio  del
legittimo affidamento  nella  sicurezza  giuridica,  che  costituisce
elemento fondamentale dello Stato di diritto e non puo'  essere  leso
da  disposizioni   retroattive,   che   trasmodino   in   regolamento
irrazionale di situazioni sostanziali  fondate  su  leggi  anteriori"
(sent. n. 236/2009 cit. e giurispr. ivi richiamata). 
    Piu' precisamente, il Giudice delle leggi ha precisato  che  "nel
nostro  sistema  costituzionale  non   e'   affatto   interdetto   al
legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare  in
senso sfavorevole per i beneficiari la  disciplina  dei  rapporti  di
durata, anche se  l'oggetto  di  questi  sia  costituito  da  diritti
soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive,
il limite imposto in materia  penale  dall'art.  25,  secondo  comma,
della  Costituzione).  Unica  condizione  essenziale  e'   che   tali
disposizioni  non   trasmodino   in   un   regolamento   irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da
intendersi  quale  elemento  fondamentale  dello  Stato  di  diritto"
(sentenza n. 64/2014, che cita testualmente la sentenza  n.  264  del
2005, e richiama, in senso conforme, le sentenze n. 236 e n. 206  del
2009). E ha in proposito richiamato "la giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea, che ha sottolineato che una  mutazione
dei rapporti di durata deve ritenersi illegittima quando incide sugli
stessi in modo  'improvviso  e  imprevedibile'  senza  che  lo  scopo
perseguito dal legislatore  imponga  l'intervento  (sentenza  del  29
aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02)" (cosi' sentenza n.  64/2014
cit.). [...]. 
    Piu' in  generale,  sul  tema  dell'efficacia  retroattiva  delle
leggi,  la  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che  il   divieto   di
retroattivita' delle leggi  non  riceve  nell'ordinamento  la  tutela
privilegiata di cui all'art. 25 della Costituzione,  ben  potendo  il
legislatore emanare  norme  retroattive  "purche'  la  retroattivita'
trovi adeguata giustificazione nell'esigenza  di  tutelare  principi,
diritti  e  beni  di  rilievo   costituzionale,   che   costituiscono
altrettanti 'motivi imperativi di interesse generale', ai sensi della
Convenzione  europea  dei  diritti   dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (CEDU)" e con una serie di limiti  generali,  "attinenti
alla salvaguardia, oltre che dei principi  costituzionali,  di  altri
fondamentali  valori  di  civilta'  giuridica,  posti  a  tutela  dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza,  che
si riflette nel divieto di introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti quale  principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto  delle
funzioni  costituzionalmente   riservate   al   potere   giudiziario"
(sentenze n. 160/2013 e n. 209/2010). 
    Tali conclusioni non si discostano  (e  anzi  sembrano  permeate)
dagli esiti raggiunti dalla giurisprudenza della Corte  di  giustizia
UE sull'operativita' del principio di legittimo affidamento  (cui  e'
sotteso quello della certezza del diritto)  nel  campo  dei  rapporti
economici, in relazione al  quale  e'  stato  elaborato  il  criterio
dell'operatore economico "prudente e accorto"  (o  dell'"applicazione
prevedibile"): la possibilita' di far valere la tutela del  legittimo
affidamento e' bensi' "prevista  per  ogni  operatore  economico  nel
quale   un'autorita'   nazionale   abbia   fatto   sorgere    fondate
aspettative", ma non "qualora  un  operatore  economico  prudente  ed
accorto sia in grado di  prevedere  l'adozione  di  un  provvedimento
idoneo a ledere i suoi interessi" (nel caso in cui  il  provvedimento
venga adottato); in tale prospettiva, "gli  operatori  economici  non
possono fare legittimamente affidamento sulla  conservazione  di  una
situazione esistente  che  puo'  essere  modificata  nell'ambito  del
potere discrezionale delle autorita' nazionali" (cfr. punto 53  della
menzionata sentenza della Corte di giustizia 10  settembre  2009,  in
causa C-201/08, Plantanol). 
    Per completezza, si puo' sottolineare come nel campo dei rapporti
tra  privati  e  pubblica  amministrazione  lo   stesso   legislatore
nazionale abbia conferito valenza pregnante all'affidamento. 
    Si considerino le rilevanti innovazioni apportate alla  legge  n.
241/1990 dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  (convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge  11  novembre  2014,  n.  164),
recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle  opere   pubbliche,   la   digitalizzazione   del   Paese,   la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attivita' produttive". 
    Con l'art. 25, comma 1, lettera b-ter),  di  detto  decreto-legge
(lettera aggiunta  dalla  legge  di  conversione)  e'  stato  infatti
modificato l'art. 21-quinquies, comma  1,  legge  n.  241/1990  cit.,
sulla  "revoca  del  provvedimento",  nel  duplice   senso:   a)   di
circoscrivere il  presupposto  del  "mutamento  della  situazione  di
fatto", che per la nuova disposizione deve essere "non prevedibile al
momento  dell'adozione  del   provvedimento";   b)   di   precludere,
nell'ipotesi   di   "nuova   valutazione   dell'interesse    pubblico
originario",  la  revoca  dei  provvedimenti  "autorizzazione  o   di
attribuzione di vantaggi economici" (a efficacia durevole). 
    Cio'  che  costituisce  un  ulteriore   e   significativo   passo
nell'articolato processo di emersione della centralita' del principio
di sicurezza giuridica. 
    5.1.2. Tanto  premesso,  ritiene  il  Collegio  che  in  capo  ai
soggetti titolari di impianti fotovoltaici, fruitori  delle  relative
incentivazioni pubbliche in forza di "contratto di  diritto  privato"
(ex art. 24, d.lgs. n. 28/2011) o  convenzione  (avente  la  medesima
natura [...]) stipulati col GSE, sussista una posizione di  legittimo
affidamento nei sensi innanzi precisati, non essendo mai  emersi  nel
corso  del  tempo  elementi  alla  stregua  dei  quali  un  operatore
"prudente e accorto" avrebbe potuto prevedere (al momento di chiedere
gli incentivi, di decidere se far entrare  in  esercizio  il  proprio
impianto e di stipulare con il  Gestore  il  negozio  che  disciplina
l'erogazione degli incentivi) l'adozione  da  parte  delle  autorita'
pubbliche di misure lesive del diritto agli incentivi stessi. 
    La ratio dell'intervento  pubblico  nel  settore  e'  chiaramente
desumibile dalla rassegna normativa innanzi  riportata  [scil.  nelle
ordinanze  richiamate  in  apertura  del  punto  II]:  attraverso  il
meccanismo dei conti energia il legislatore  nazionale,  in  adesione
alle indicazioni di matrice  europea,  ha  consentito  la  nascita  e
favorito lo sviluppo di un settore di  attivita'  economica  ritenuto
particolarmente importante e, quel che piu' rileva, lo ha  presentato
sin  dalla  sua  genesi  con  caratteristiche  di  "stabilita'"   con
specifico riferimento (non gia' all'accesso agli incentivi, ma)  alla
circostanza che gli stessi, una volta riconosciuti, sarebbero rimasti
invariati per l'intera durata del rapporto. 
    Cio' si desume anzitutto dal contesto  internazionale  di  favore
per la produzione di energia da  fonti  rinnovabili,  tale  da  avere
determinato a  livello  europeo  l'introduzione  di  obiettivi  prima
soltanto indicativi (dir. n.  2011/77)  e  poi  divenuti  obbligatori
(dir. n. 2009/28) e l'individuazione di specifici regimi di  sostegno
per ovviare all'assenza di iniziativa da parte del mercato. 
    In secondo luogo, il legislatore nazionale ha mostrato una  piena
e  convinta  adesione  agli  indirizzi  sovranazionali  di   politica
energetica  e  in  particolare  all'obiettivo  di  promozione   della
produzione energetica da fonti rinnovabili. 
    Sin dal d.lgs. n. 387/2003, e nonostante la  non  obbligatorieta'
dell'obiettivo nazionale, e' stato introdotto un regime  di  sostegno
con incentivi che avrebbero dovuto, tra l'altro, "garantire una  equa
remunerazione dei costi di investimento  e  di  esercizio"  (art.  7,
comma 2, lettera d), tanto  che  i  primi  tre  conti  energia  hanno
chiaramente     enucleato     l'immutabilita'      per      vent'anni
dell'incentivazione riconosciuta al singolo operatore. 
    All'indomani  della  determinante  connotazione  degli  obiettivi
nazionali in termini di  vincolativita',  il  d.lgs.  n.  28/2011  ha
amplificato la percezione di "stabilita'", individuando: 
        a) all'art. 23, tra i  "principi  generali"  dei  "regimi  di
sostegno applicati all'energia prodotta  da  fonti  rinnovabili":  la
predisposizione  di  criteri  e  strumenti  che  promuovessero,   tra
l'altro, "la stabilita' nel  tempo  dei  sistemi  di  incentivazione"
(comma  1);  "la  gradualita'  di  intervento  a  salvaguardia  degli
investimenti effettuati [...]" (comma 2); 
        b) all'art. 24, tra  gli  specifici  "criteri  generali"  dei
meccanismi di incentivazione, quelli indicati al comma 2, lettere b),
c) e  d),  secondo  cui,  rispettivamente,  "il  periodo  di  diritto
all'incentivo e' pari  alla  vita  media  utile  convenzionale  delle
specifiche tipologie di impianto" (il principio si collega  a  quello
dell'"equa remunerazione dei costi di investimento e  di  esercizio",
confermato dalla precedente lettera a), "l'incentivo  resta  costante
per tutto il periodo di diritto"  e  "gli  incentivi  sono  assegnati
tramite contratti di  diritto  privato  fra  il  GSE  e  il  soggetto
responsabile dell'impianto"; 
        c) all'art.  25,  comma  11,  la  clausola  di  salvezza  dei
"diritti acquisiti". 
    Ed  e'  significativo  che  il  legislatore   delegato   utilizzi
ripetutamente i termini "diritto" (all'incentivo) o "diritti". 
    In terzo luogo, il decreto-legge n. 145/2013 ha rafforzato questo
convincimento,   essendo   stato   adottato   successivamente    alla
conclusione del sistema dei conti energia e dunque in un contesto nel
quale il  novero  dei  destinatari  delle  incentivazioni  era  ormai
definito (o in via di definizione). 
    Tale provvedimento, pur muovendo  dalla  ritenuta  "straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare  misure"  (tra  le  altre)  "per  il
contenimento delle tariffe elettriche [...], quali fattori essenziali
di progresso e opportunita' di arricchimento economico,  culturale  e
civile e,  nel  contempo,  di  rilancio  della  competitivita'  delle
imprese" (v. preambolo), e al dichiarato duplice fine  di  "contenere
l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche  degli  incentivi
alle energie rinnovabili  e  massimizzare  l'apporto  produttivo  nel
medio-lungo  termine  dagli  esistenti   impianti",   ha,   tuttavia,
introdotto   meccanismi   di   tipo   facoltativo   e   dunque    non
pregiudizievoli per i fruitori degli incentivi. 
    In questa prospettiva, sia gli interventi divisati  ex  ante,  in
corso di vigenza dei conti energia,  dal  d.lgs.  n.  28/2011,  quali
l'anticipata cessazione del III° conto e la connotazione di immanente
temporaneita' dei due conti successivi (la cui operativita' e'  stata
collegata, come si e' visto, al raggiungimento di specifici obiettivi
indicati negli  inerenti  provvedimenti),  sia  quelli  previsti  dal
decreto-legge n. 145/2013 ex post, ossia dopo la chiusura del  regime
di sostegno, dimostrano come lo  stesso  legislatore  abbia  comunque
preservato il "sinallagma" tra incentivi e iniziative imprenditoriali
in corso. 
    E infatti, l'incontestato "boom del  fotovoltaico"  sotteso  alle
inerenti  determinazioni  delle  autorita'  pubbliche,   puntualmente
elevato dall'art. 23, comma 2,  d.lgs.  n.  28/2011  a  parametro  di
esercizio della discrezionalita' nella  parte  in  cui  individua  la
finalita'  di   "tener   conto   dei   meccanismi   del   mercato   e
dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili",  e'  stato
affrontato con misure operanti  pro  futuro,  perche'  applicabili  a
impianti non  ancora  entrati  in  esercizio  (come  attestato  dalle
riferite  [nelle  ridette  ordinanze  cui  si  fa   rinvio]   vicende
giudiziali relative al passaggio dal III° al IV° conto), mentre  sono
state accuratamente evitate scelte aventi  efficacia  pro  praeterito
tempore. 
    In altri termini, anche l'anticipata cessazione del  III°  conto,
ancorche'  abbia  prodotto  effetti  negativi  nei  confronti   degli
investitori  che  avessero  intrapreso  attivita'  preliminari   allo
svolgimento della  propria  iniziativa,  non  ha  tuttavia  messo  in
discussione il "patto" stipulato con gli interessati,  consentendo  a
ciascun  operatore  non  ancora  "contrattualizzato"   di   ponderare
consapevolmente e adeguatamente il  merito  economico  della  propria
iniziativa e di assumere le conseguenti determinazioni. 
    E' pertanto possibile ravvisare il vulnus arrecato dall'art.  26,
comma 3, in esame al  "diritto  all'incentivo"  e  al  principio  del
legittimo affidamento, stante  l'imprevedibilita',  da  parte  di  un
soggetto "prudente e accorto", titolare di un incentivo ventennale  a
seguito dell'adesione a uno dei conti energia, delle modificazioni in
pejus del rapporto. 
    5.1.3. Le precedenti considerazioni  non  paiono  superate  dagli
elementi addotti dalla parte pubblica al fine di escludere che l'art.
26 abbia dato  vita  a  un  "regolamento  irrazionale  di  situazioni
sostanziali fondate su leggi anteriori"  (quale  aspetto  sintomatico
dell'incostituzionalita' della disposizione), potendo dubitarsi della
ragionevolezza e proporzionalita' dell'intervento. 
    L'art. 23, decreto-legge n. 91/2014, rubricato  "Riduzione  delle
bollette elettriche a favore dei clienti forniti  in  media  e  bassa
tensione", prevede quanto segue: 
        "1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione  degli
oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici,  i
minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da  24  a  30  del
presente  decreto-legge,  laddove  abbiano  effetti   su   specifiche
componenti tariffarie, sono destinati alla  riduzione  delle  tariffe
elettriche dei clienti di energia elettrica in media  tensione  e  di
quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW,
diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. 
        2. Alla  stessa  finalita'  sono  destinati  i  minori  oneri
tariffari conseguenti dall'attuazione dell'art. 1, commi da  3  a  5,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013  n.   145,   convertito,   con
modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
        3. Entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto-legge,  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica,  il  gas  e  il   sistema   idrico   adotta   i
provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi  1  e  2,
garantendo  che  i  medesimi  benefici  siano   ripartiti   in   modo
proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i
benefici previsti agli stessi commi 1 e  2  non  siano  cumulabili  a
regime con le agevolazioni in materia di oneri generali  di  sistema,
di  cui  all'art.  39  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.". 
    Ora, non sono certo contestabili gli scopi complessivi  avuti  di
mira  dal  legislatore,  che  intende  "pervenire  a  una  piu'  equa
distribuzione degli oneri  tariffari  fra  le  diverse  categorie  di
consumatori elettrici", distribuendo tra costoro "i minori oneri  per
l'utenza" derivanti, tra le altre, dalle misure dell'art.  26  e,  in
ultima analisi, alleggerendo i costi  dell'energia  elettrica  per  i
"clienti [...] in media  tensione  e  [...]  in  bassa  tensione  con
potenza  disponibile  superiore  a  16,5  kW,  diversi  dai   clienti
residenziali e dall'illuminazione pubblica". 
    Sennonche', tale obiettivo -  oltre  a  non  sembrare  del  tutto
consonante con la finalita'  specificamente  declinata  dal  comma  1
dell'art. 26, nel senso  di  "favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di supporto alle energie rinnovabili", non  risultando
in particolare chiaro il nesso tra la "migliore sostenibilita'  nella
politica di supporto  alle  energie  rinnovabili"  e  la  "piu'  equa
distribuzione degli oneri tariffari" tra gli utenti -  e'  perseguito
attraverso una "leva" che appare irragionevole e sproporzionata. 
    Il reperimento delle necessarie risorse  finanziarie  e'  infatti
attuato attraverso una modificazione unilaterale e  autoritativa  dei
rapporti in essere, di cui e' dubbia di per se'  la  proporzionalita'
rispetto all'obiettivo avuto di mira, tenuto conto del rango e  della
natura  degli  scopi  del  regime  di  sostegno  (basti   por   mente
all'evocazione, da parte della  dir.  n.  2001/77,  delle  norme  del
Trattato UE sulla tutela dell'ambiente), e che  comunque  non  appare
bilanciata da adeguate misure compensative (art. 26, commi 5 e  ss.),
con ulteriore profilo di irragionevolezza. 
    Quanto ai  "finanziamenti  bancari"  (comma  5),  e'  sufficiente
rilevare - in disparte gli aspetti  collegati  all'onerosita'  per  i
beneficiari dei meccanismi  ipotizzati  e  ai  costi  di  transazione
comunque derivanti dall'impalcatura giuridico-finanziaria  dei  nuovi
contratti - che la garanzia dello Stato non  copre  l'intero  importo
dell'eventuale operazione finanziaria  (sino  all'80%  dell'ammontare
dell'"esposizione creditizia [...] di CDP nei confronti della  banca"
o della "somma liquidata da CDP alla banca garantita") e che comunque
si tratta di "finanziamenti" non automatici (residuando uno spazio di
apprezzamento circa i requisiti dei beneficiari finali, che devono  a
es. essere soggetti "economicamente e finanziariamente sani", e circa
il "merito di credito"; cfr. articoli 1 e 2 decreto  ministeriale  29
dicembre 2014). 
    Ne' presenta natura compensativa l'adeguamento della  durata  dei
titoli  autorizzatori  (comma  6),  che  costituisce  piuttosto   una
conseguenza necessitata - peraltro,  non  priva,  in  se',  di  costi
aggiuntivi - della protrazione del periodo di incentivazione oltre  i
venti anni nel caso di scelta dell'opzione di cui al comma 3, lettera
a). 
    Quanto  all'"acquirente  selezionato"  (commi  da  7  a  12),  va
osservato come lo stesso legislatore  sia  consapevole  della  natura
solo eventuale della misura, tenuto conto dell'art. 26, comma 13, che
ne subordina  l'efficacia  "alla  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  della  compatibilita'  degli  effetti
delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza  pubblica  ai  fini
del rispetto degli impegni assunti in sede europea". 
    Verifica tanto piu' stringente alla luce del relativo  ambito  di
applicazione, non riservato ai soli produttori da  fonte  solare,  ma
esteso a tutti i percettori di incentivi per la produzione di energia
da fonti rinnovabili. 
    In ogni caso, ferma l'impossibilita' di apprezzarne compiutamente
il contenuto in assenza delle necessarie disposizioni  attuative  (si
pensi, a es., al comma 9, lettera d [...]), anche  qui  e'  posto  un
limite quantitativo agli incentivi cedibili (80%), mentre non  paiono
disciplinate   le   conseguenze   sui   rapporti   di   finanziamento
eventualmente accesi dai produttori di energia (i  quali,  attraverso
la cessione, intendano monetizzare immediatamente l'incentivo). 
    La possibilita' di  un  recesso  anticipato  del  produttore  dal
contratto di finanziamento sembra in effetti presa in  considerazione
dal comma 11, che reca pero' un impegno per il Governo  assolutamente
generico ("assumere ogni iniziativa utile  a  dare  piena  esecuzione
alle disposizioni del presente articolo,  inclusi  eventuali  accordi
con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale
dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali  dai  contratti  di
finanziamento stipulati"). 
    5.1.4.  In  considerazione  di  quanto  detto,  e  all'esito  del
bilanciamento tra l'interesse perseguito dal legislatore e la lesione
dei diritti dei fruitori  delle  agevolazioni,  emerge  la  possibile
irragionevolezza e la possibile assenza di proporzionalita', ai sensi
dell'art. 3 della Costituzione, delle norme dell'art.  26,  comma  3,
decreto-legge n. 91/2014 (come convertito dalla legge  n.  116/2014),
apparendo altresi' violato anche l'art. 41 della  Costituzione,  alla
luce  dell'irragionevole  effetto  della  frustrazione  delle  scelte
imprenditoriali   attraverso   la   modificazione   degli    elementi
costitutivi  dei  rapporti  in  essere  come   contrattualizzati   o,
comunque, gia' negoziati. 
    Cio' in quanto, e riassuntivamente: il  sistema  degli  incentivi
perde la sua stabilita' nel tempo nonostante lo stesso sia stato gia'
individuato e  predeterminato  in  una  convenzione  o  contratto  di
diritto privato; gli investimenti effettuati non sono  salvaguardati;
viene meno l'equa remunerazione  degli  investimenti  effettuati;  il
periodo di tempo per la percezione  dell'incentivo,  invariato  nella
misura complessiva, viene  prolungato  indipendentemente  dalla  vita
media convenzionale degli impianti (lettera a);  l'incentivo  non  e'
piu' costante per tutto il  periodo  di  diritto,  ma  si  riduce  in
assoluto per  tutto  il  periodo  residuo  (lettera  c)  o  varia  in
diminuzione nell'ambito del  ventennio  originario  di  durata  della
convenzione (lettera a) o per cinque anni (lettera b). 
    5.2. Violazione degli articoli  11  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione in relazione all'art. 1,  Protocollo  addizionale  n.  1
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali e all'art. 6, par. 3, Trattato UE. 
    Il comma 3 dell'art. 26  decreto-legge  n.  91/2014  si  pone  in
rapporto di possibile incompatibilita' anche con gli  articoli  11  e
117,  comma  1,  della  Costituzione  in   relazione,   quali   norme
interposte, all'art. 1, Protocollo addizionale n. 1, alla Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (di cui e' stata  autorizzata  la  ratifica  e  disposta
l'esecuzione con legge 4 agosto 1955, n. 848) e all'art. 6,  par.  3,
Trattato  UE,  che  introduce  nel  diritto  dell'Unione  "in  quanto
principi generali", i "diritti fondamentali" garantiti dall'anzidetta
Convenzione. 
    Secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei   diritti
dell'uomo detto art. 1 - che  afferma  il  principio  di  "protezione
della proprieta'", ammettendo al  contempo  l'adozione  delle  misure
legislative "ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei  beni  in
modo conforme all'interesse generale" - conferisce  protezione  anche
ai diritti di credito (e alle aspettative legittime; si veda, tra  le
altre, Maurice c. Francia [GC], del  6  ottobre  2005,  n.  11810/03,
parr. 63 e ss.), reputando ammissibili le "interferenze"  (ingerenze)
da parte  della  pubblica  autorita'  in  presenza  di  un  interesse
generale (cfr. Arras e altri c. Italia, n. 17972/07, 14 febbraio 2012
e 14 maggio 2012, final, parr. 77-79). 
    In questa prospettiva, l'ingerenza costituita  dalla  sottrazione
di parte dei crediti spettanti ai  produttori  di  energia  in  forza
delle convenzioni stipulate con il GSE non appare giustificata ed  e'
in contrasto con il principio  di  proporzionalita',  non  risultando
l'intervento ablatorio adeguatamente bilanciato  dalla  finalita'  di
diminuire le tariffe elettriche in  favore  di  alcune  categorie  di
consumatori. 
    5.3.  Ulteriore  violazione  degli  articoli   3   e   41   della
Costituzione: disparita'  di  trattamento  ed  ulteriori  profili  di
irragionevolezza e sproporzione. 
    E'  dubbia  la   costituzionalita'   dell'art.   26,   comma   3,
decreto-legge n. 91/2014, rispetto  all'art.  3  della  Costituzione,
eventualmente anche in  relazione  all'art.  41  della  Costituzione,
nella parte in cui prevede che la rimodulazione si applichi  soltanto
agli "impianti di potenza nominale  superiore  a  200  kW"(recte:  ai
soggetti fruitori di tariffe  incentivanti  per  l'energia  elettrica
prodotta da tali impianti). 
    5.3.1.  Tale  restrizione  del  campo  applicativo  comporta   la
creazione, nell'insieme  dei  titolari  degli  impianti  fotovoltaici
incentivati, di due sottoinsiemi di imprese  distinte  in  base  alla
"potenza nominale" (dell'impianto), destinatarie  di  un  trattamento
differenziato. 
    A dire della parte pubblica le ragioni di tale  scelta  sarebbero
da ricondurre essenzialmente alla circostanza che i  soggetti  incisi
dalla rimodulazione, pur costituendo un'esigua percentuale  (4%)  del
totale di quelli agevolati, fruirebbero di benefici pari alla maggior
parte della spesa totale per l'incentivazione. 
    In disparte l'esattezza del dato numerico, questa  considerazione
non integra, tuttavia, un profilo idoneo a sorreggere  la  contestata
differenziazione di  trattamento  e,  in  particolare,  la  deteriore
disciplina riservata a  quelli  di  maggiori  dimensioni,  occorrendo
tener  conto  delle  modalita'   di   funzionamento   delle   tariffe
incentivanti. 
    La relativa entita' dipende infatti dalla  quantita'  di  energia
prodotta, sicche' e'  evenienza  del  tutto  normale,  e  insita  nel
sistema, che i soggetti dotati di piu' elevata capacita'  produttiva,
fruendo di incentivi proporzionati, possano assorbire un ammontare di
benefici piu' che proporzionale rispetto al relativo numero. 
    In altri termini, nel regime  di  sostegno  delineato  dai  conti
energia rileva la quantita' dell'energia prodotta, non gia' il numero
dei produttori, con la  conseguenza  che  misure  dirette  a  colpire
soltanto alcuni di  costoro  sortiscono  l'effetto  di  differenziare
posizioni giuridiche omogenee. 
    Le precedenti considerazioni dimostrano al contempo un  ulteriore
aspetto di possibile  irragionevolezza  delle  misure  in  argomento,
foriere di un  trattamento  peggiorativo  per  alcuni  produttori  in
assenza di adeguata causa giustificativa, non risultando  percepibili
le ragioni di interesse pubblico poste a base della distinzione. 
    La  sussistenza  dei  vizi  innanzi  indicati   pare   avvalorata
dall'ulteriore  esonero   disposto   dall'art.   22-bis,   comma   1,
decreto-legge n.  133/2014  cit.  in  favore  degli  impianti  i  cui
soggetti responsabili erano, alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del decreto-legge n.  91/2014,  "enti  locali  o
scuole": la norma opera infatti un distinguo fondato sulla  peculiare
qualita'  dei  percettori  dei  benefici,   indipendentemente   dalla
quantita' di energia prodotta. 
    5.3.2. Altro profilo di discriminazione si desume dal trattamento
degli  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica   da   fonti
rinnovabili diverse dal solare. 
    Nell'ambito dell'art. 26 il legislatore prende in  considerazione
anche tali soggetti nella parte relativa all"«acquirente selezionato"
(commi 7 e ss.). 
    Sennonche',  non  si  comprendono  le   ragioni   del   deteriore
trattamento dei  produttori  da  fonte  solare  rispetto  agli  altri
percettori di incentivi, parimenti finanziati dagli utenti attraverso
i cc.dd. oneri generali di sistema (e dunque con il versamento  delle
componenti della bolletta elettrica A3 o assimilate). 
    5.3.3. La creazione di categorie differenziate sembra determinare
anche un vulnus alla concorrenza e  una  lesione  della  liberta'  di
iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione dei produttori  di
energia  elettrica  destinatari  dell'art.  26,  comma  3,  i  quali,
ancorche' in un contesto economico connotato dal  sostegno  pubblico,
vedono pregiudicata la possibilita' di operare sul mercato a  parita'
di condizioni con gli altri produttori da fonte solare  e,  piu',  in
generale, di energia rinnovabile. 
    Sotto questo profilo risultano pertanto lesi gli articoli 3 e  41
della Costituzione. 
    5.4. Violazione dell'art. 77 della Costituzione. 
    Secondo  la  Corte  costituzionale  "la   preesistenza   di   una
situazione  di  fatto  comportante  la  necessita'  e  l'urgenza   di
provvedere tramite  l'utilizzazione  di  uno  strumento  eccezionale,
quale  il  decreto-legge,  costituisce  un  requisito  di   validita'
dell'adozione di tale atto, la cui mancanza  configura  un  vizio  di
legittimita' costituzionale del medesimo, che  non  e'  sanato  dalla
legge di conversione" (sent. n. 93 del 2011). 
    Essa precisa anche che il relativo sindacato "va  [...]  limitato
ai casi di  'evidente  mancanza'  dei  presupposti  di  straordinaria
necessita' e urgenza richiesti dall'art.  77,  secondo  comma,  della
Costituzione o di 'manifesta irragionevolezza o  arbitrarieta'  della
relativa valutazione'" (v., tra le altre, sentenza n. 10/2015). 
    Ai  fini  della  relativa  indagine  la  Corte  ha  rimarcato  la
centralita' dell'elemento  dell'"evidente  estraneita'"  della  norma
censurata rispetto alla materia disciplinata  da  altre  disposizioni
del  decreto-legge  in  cui  e'  inserita,  dovendo   risultare   una
"intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal
punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale
e finalistico. La urgente necessita' del provvedere  puo'  riguardare
una pluralita'  di  norme  accomunate  dalla  natura  unitaria  delle
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento  di  fronteggiare
situazioni  straordinarie  complesse  e  variegate,  che   richiedono
interventi oggettivamente  eterogenei,  afferenti  quindi  a  materie
diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi  urgenti
a situazioni straordinarie venutesi a determinare" (sent. n.  22/2012
nonche' sentenze numeri 128/2008 e 171/2007). 
    Cio' in quanto "l'inserimento di norme eterogenee  all'oggetto  o
alla finalita' del decreto spezza il legame logico-giuridico  tra  la
valutazione fatta dal  Governo  dell'urgenza  del  provvedere  ed  'i
provvedimenti provvisori con forza di  legge'"  di  cui  all'art.  77
della Costituzione, con l'ulteriore precisazione che "il  presupposto
del 'caso' straordinario di necessita' e urgenza  inerisce  sempre  e
soltanto  al  provvedimento  inteso  come  un  tutto  unitario,  atto
normativo fornito di  intrinseca  coerenza,  anche  se  articolato  e
differenziato  al  suo  interno»  e   ponendosi   "la   scomposizione
atomistica   della   condizione   di   validita'   prescritta   dalla
Costituzione [...] in contrasto  con  il  necessario  legame  tra  il
provvedimento legislativo  urgente  ed  il  'caso'  che  lo  ha  reso
necessario, trasformando il decreto-legge in una  congerie  di  norme
assemblate soltanto da mera casualita' temporale". 
    In tale ottica, la Corte ha conferito rilievo anche all'art.  15,
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, che "pur non avendo, in se'  e
per se', rango costituzionale,  e  non  potendo  quindi  assurgere  a
parametro di legittimita' in un  giudizio  davanti  a  questa  Corte,
costituisce esplicitazione della ratio implicita  nel  secondo  comma
dell'art. 77 della Costituzione,  il  quale  impone  il  collegamento
dell'intero decreto-legge  al  caso  straordinario  di  necessita'  e
urgenza, che ha indotto  il  Governo  ad  avvalersi  dell'eccezionale
potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione
da parte del Parlamento" (sent. n. 22/2012 cit., in cui e'  preso  in
esame anche il preambolo dell'atto sottoposto a scrutinio). 
    Ora, premesso che ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 400/88
cit.  i  decreti-legge  sono   presentati   per   l'emanazione   "con
l'indicazione, nel  preambolo,  delle  circostanze  straordinarie  di
necessita' e di urgenza che ne giustificano  l'adozione",  mentre  il
comma 3 sancisce che "i decreti devono contenere misure di  immediata
applicazione e il loro contenuto deve essere  specifico,  omogeneo  e
corrispondente al titolo", il dubbio di  costituzionalita'  dell'art.
26, comma 3, decreto-legge n. 91/2014 insorge  con  riferimento  alla
circostanza che, pur rinvenendosi nel  titolo  del  decreto-legge  n.
91/2014 il riferimento al "rilancio e [al]lo sviluppo delle  imprese"
e al "contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche",  nel
preambolo del provvedimento non si rinviene  tuttavia  esplicitazione
di tali punti. 
    Risulta infatti presa in considerazione unicamente (con  riguardo
alla materia in esame) "la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni volte a superare alcune criticita'  ambientali,
alla  immediata  mitigazione  del  rischio   idrogeologico   e   alla
salvaguardia  degli  ecosistemi,  intervenendo  con   semplificazioni
procedurali, promuovendo  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica negli usi  finali  dell'energia  nel  settore  pubblico  e
razionalizzando le procedure in materia di impatto  ambientale"  (gli
altri enunciati del preambolo riguardano la straordinaria  necessita'
e urgenza di  adottare  "disposizioni  finalizzate  a  coordinare  il
sistema   dei   controlli   e   a   semplificare    i    procedimenti
amministrativi",  di   "prevedere   disposizioni   finalizzate   alla
sicurezza alimentare dei cittadini", di  adottare  "disposizioni  per
rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante  dell'economia
nazionale, e  la  competitivita'  del  medesimo  settore  [...]";  di
adottare  "disposizioni  per  semplificare  i  procedimenti  per   la
bonifica e la messa in  sicurezza  dei  siti  contaminati  e  per  il
sistema di  tracciabilita'  dei  rifiuti,  per  superare  eccezionali
situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani,
nonche' di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in
materia   ambientale,   dall'appartenenza   dell'Italia    all'Unione
europea"). 
    Il testo e' poi articolato in un titolo unico (tit. I "misure per
la crescita economica") e in 3 capi  ("disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore agricolo"; "disposizioni urgenti per l'efficacia
dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione  di
procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi
derivanti  dall'appartenenza   all'unione   europea";   "disposizioni
urgenti per le imprese"). 
    L'art. 26 e' contenuto nel capo III, "disposizioni urgenti per le
imprese", insieme a una serie di articoli  omogenei  (da  23  a  30),
effettivamente attinenti al tema della "piu' equa distribuzione degli
oneri tariffari fra le diverse categorie  di  consumatori  elettrici"
(cosi' l'art. 23 cit., che individua gli articoli da 24  a  30  quali
generatori di "minori oneri per l'utenza"),  ma  in  un  contesto  di
norme del tutto eterogenee (cfr. articoli 18 ss). 
    Appare  dunque  carente  l'elemento  finalistico,  non  sembrando
ravvisabile  "l'intento  di  fronteggiare  situazioni   straordinarie
complesse  e  variegate,  che  richiedono  interventi  oggettivamente
eterogenei,  afferenti  quindi  a  materie  diverse,  ma  indirizzati
all'unico  scopo  di   approntare   rimedi   urgenti   a   situazioni
straordinarie venutesi a determinare". 
    Sotto altro profilo, esso contiene anche misure che non sono  "di
immediata applicazione", come sancito dall'art. 15, comma 3, legge n.
400/1988,  essendo  sufficiente  considerare  le   menzionate   norme
sull'"acquirente  selezionato"  e  sul  recesso  dai   contratti   di
finanziamento (commi da 7 a 12). 
    5.5. Profili di non manifesta infondatezza dell'art. 26, comma 2,
in relazione agli articoli  3,  41,  77  e  117,  primo  comma  della
Costituzione. 
    L'art. 26, comma 2, decreto-legge n.  91/2014,  interviene  sulle
modalita' di corresponsione delle tariffe  incentivanti,  prevedendo,
"dal secondo semestre 2014", che il GSE le eroghi "con  rate  mensili
costanti, in misura pari al 90 per cento della  producibilita'  media
annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare  di  produzione",
con effettuazione  del  "conguaglio,  in  relazione  alla  produzione
effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo". 
    Il decreto ministeriale 16 ottobre 2014, nel dare  attuazione  al
comma  2,  sancisce,  all'allegato  1  (punto  1.1),  che   ai   fini
dell'individuazione  del  "valore  della   rata   di   acconto",   la
"producibilita' media annua" sia determinata sulla base: 
        della  c.d.  "produzione   storica",   qualora   disponibile,
consistente nelle "ore di produzione del  singolo  impianto  relative
all'anno precedente": nelle "Istruzioni  operative"  del  3  novembre
2014 il Gestore precisa che tale criterio si applica  "qualora  siano
disponibili le misure  valide  relative  a  tutti  i  mesi  dell'anno
precedente"; 
        della c.d. "stima regionale", consistente in una "stima delle
ore di produzione regionali": sempre nelle  Istruzioni  si  chiarisce
che qualora le anzidette "misure  valide  riferite  a  tutti  i  mesi
dell'anno precedente" non siano disponibili, si applica  il  criterio
del "numero di ore annue medie, definite in funzione della regione in
cui e' localizzato l'impianto"), sulla base  della  Tabella  1  ("Ore
equivalenti medie per Regione - anno 2014"). 
    In relazione a questa disposizione possono essere  richiamate  le
considerazioni sviluppate ai precedenti punti 5.1  e  5.4,  potendosi
dubitare della sua compatibilita' con gli articoli 3, 41 e  77  della
Costituzione. 
    Essa, oltre a risentire della medesima  eterogeneita'  ipotizzata
con riferimento al comma 3, incide parimenti su rapporti in corso  di
esecuzione, definendo autoritativamente le  modalita'  di  attuazione
dell'obbligazione  di  pagamento  degli  incentivi   incombente   sul
Gestore. 
    Il comma 2 modifica infatti le condizioni contrattuali in essere,
sostituendo il criterio della "produzione effettiva" - fondato dunque
su un dato di realta' (le modalita' di erogazione delle tariffe per i
vari conti energia si basano sulla misure dell'energia prodotta; cfr.
a es. art. 6, comma 4, decreto ministeriale 5 luglio 2012; si ricorre
a criteri suppletivi, quale la "producibilita' attesa", nel  caso  di
mancata comunicazione delle misure; cfr. art.  5.3,  all.  A,  delib.
Aeeg n. 181/10 del 20 ottobre 2010, in riferimento al III°  conto)  -
con quello della "producibilita' media annua" (a sua volta  supplito,
in assenza di "misure  valide",  dalle  "ore  equivalenti  medie  per
Regione"), senza considerare che il singolo beneficiario ha  acceduto
al regime di sostegno confidando nella possibilita' di disporre di un
flusso di cassa commisurato all'effettiva produzione, sulla base  del
quale  provvedere  alle  proprie  esigenze   di   tipo   finanziario,
continuative (es.  rimborso  dei  finanziamenti)  o  contingenti  che
siano. 
    In altri termini, anche questa misura comporta un'alterazione dei
rapporti giuridici in corso, e, con  riferimento  al  primo  anno  di
operativita'  del  meccanismo,   un   pregiudizio   economico   certo
(consistente  nella  ritardata  percezione  del  10%   dell'incentivo
spettante, qualificato dalla legge in termini di "conguaglio"). 
    Sicche' il raggiungimento  di  quella  che  pare  essere  la  sua
dichiarata finalita' - "ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta
ed erogazione degli incentivi" (art. 26, comma 1) - avviene a scapito
del fruitore degli incentivi, che  non  e'  messo  in  condizione  di
acconsentire al mutamento delle  condizioni  alle  quali  avviene  la
regolazione delle partite economiche del rapporto. 
    Si puo' aggiungere in proposito che il duplice effetto del  comma
2  -  pagamenti  non  commisurati  alla  produzione  e,  soprattutto,
differita corresponsione  del  10%  per  il  primo  anno  -  pare  in
contrasto col canone di tempestivita' dei pagamenti desumibile  dalla
direttiva 2011/7/UE (v. cons. 3),  laddove  stabilisce  che  in  ogni
"transazione commerciale"  tra  imprese  e  pubblica  amministrazione
(cfr. art. 2, par. 1), il periodo di pagamento non deve  superare  il
termine di "trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte  del
debitore della fattura o di una richiesta equivalente  di  pagamento"
(ovvero decorrenti dalla data  di  conclusione  della  "procedura  di
accettazione o di verifica" diretta ad accertare la conformita' delle
merci o dei servizi al contratto; cfr. art. 4, par. 3;  termine  che,
secondo il successivo par. 6, puo' essere superato solo al  ricorrere
di un espresso patto contrario e  di  una  giustificazione  oggettiva
dipendente dalla "natura particolare del contratto o  da  talune  sue
caratteristiche");   e   cio'   indipendentemente    dalla    diretta
riferibilita' alla  categoria  delle  "transazioni  commerciali"  dei
rapporti che si inscrivono nell'ambito  delle  sovvenzioni  pubbliche
(tenuto  anche  conto,  con  riguardo  al  caso   in   esame,   della
pariteticita'  delle  posizioni  di   Gestore   e   di   beneficiario
dell'incentivo).». 
III) 
    Tanto   premesso,   il   Collegio   ritiene   rilevanti   e   non
manifestamente infondate le esposte questioni di costituzionalita' e,
per l'effetto, sospende il  giudizio,  mandando  alla  Segreteria  di
trasmettere alla Corte la presente ordinanza, unitamente a copia  dei
ricorsi, di notificarla alle parti  in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' di  comunicarla  ai  Presidenti  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter: 
        a)  visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11  marzo  1953,  n.
87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale: 
          dell'art.  26,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  91/2014,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.  116/2014,  in
relazione agli articoli 3, 11, 41,  77  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione,  nonche'  1  del  Protocollo  addizionale  n.  1   alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali e 6, paragrafo  3,  del  Trattato  UE,  secondo
quanto specificato in motivazione; 
          dell'art.  26,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  91/2014,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.  116/2014,  in
relazione  agli  articoli  3,  41,  77  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione nonche' 2 e 4 della direttiva 2011/7/UE, secondo  quanto
specificato in motivazione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        c) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
        d) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del  Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  25
giugno e 29 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Mario Alberto di Nezza, consigliere, estensore; 
        Maria Grazia Vivarelli, consigliere. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                                L'estensore: di Nezza