N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2016
Ordinanza del 9 giugno 2016 del Tribunale di Genova nel procedimento civile promosso da Edilcave Liguria S.r.l. contro Citta' metropolitana di Genova. Sanzioni amministrative - Continuazione e conseguente cumulo giuridico - Limitazione alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. - Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art. 8, comma 2, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11 (recte: aggiunto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 "Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11).(GU n.43 del 26-10-2016 )
TRIBUNALE DI GENOVA Prima sezione civile In persona del Giudice unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 7625/2015 promossa da: Edilcave Liguria S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Notari Giacomo (partita IVA 00334270097), corrente in Genova, via Carlo Barabino n. 16/10, elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Enrico Peratello (codice fiscale PRTNRC70E03H620L) in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/6, che la difende ed assiste in forza di procura speciale in calce del ricorso parte opponente; contro Citta' Metropolitana di Genova, succeduta ex lege (art. 1, comma 16, legge n. 56/2014) alla Provincia di Genova partita IVA 00949170104 - codice fiscale 80007350103, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dall'avv. Carlo Scaglia (codice fiscale SCGCRL62S15L219B), dall'avv. Valentina Manzone (codice fiscale MNZVNT72P65D969Y) e dall'avv. Lorenza Olmi (codice fiscale LMOLNZ77S63D969B), presso i quali e' elettivamente domiciliata, in Genova, piazzale Mazzini n. 2, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta parte opposta; In fatto Con ricorso depositato in data 16 giugno 2015, la Edilcave Liguria S.r.l. ha svolto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della Citta' Metropolitana di Genova, datata 18 maggio 2015 e notificata in data 18 maggio 2015, n. 80/AS, prot. gen. 41491/2015, con cui «richiamato il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 29/2011/AS del 16 settembre 2011 redatto da agenti dell'Amministrazione provinciale di Genova - ambiente, con il quale in occasione di una verifica documentale inerente la gestione di rifiuti prodotti e smaltiti presso il cantiere sito nel comune di Genova e denominato "rete merci, nodo Genova-Ventimiglia e realizzazione della variante del tracciato del tratto di linea interessato a soluzione dell'interferenza con il nuovo assetto viario di lungomare Canepa, localita' Sampierdarena" si e' rilevata una non corretta compilazione di n. 48 formulari relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi (CER 170504 "terre e ricce da scavo"). In particolare, si e' riscontrato che: a fronte della corretta indicazione del codice di recupero e' stata barrata la casella relativa all'attivita' di smaltimento, in violazione dell'art. 193, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, sanzionato dall'art. 258, comma 5, del medesimo decreto», e' stato ordinato ed ingiunto al sig. Bonelli Giorgio e alla Edilcave Liguria S.r.l., quale obbligata in solido, di pagare la somma complessiva di euro 12.500,00. L'opponente ha dedotto un unico motivo, di asserita violazione dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981, quarto comma, esponendo in fatto che le violazioni contestate attengono alla compilazione di 48 formulari compilati in tre distinte giornate, nel breve volgere di pochi minuti l'uno dall'altro, riferiti allo stesso cantiere e allo stesso produttore, e che il medesimo errore di compilazione del primo formulario risulta essere stato ripetuto nella redazione dei successivi formulari; in considerazione di cio' a parere dell'opponente si e' in presenza di una unica condotta illecita di durata, compiuta in tre giorni distinti, e quindi reiterata per tre volte, come tale sussumibile nella disciplina dell'art. 8-bis, comma 4 della legge n. 689/1981. Facendo applicazione di detta norma (secondo cui che le violazioni amministrative successive alla prima, se commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, non sono valutate ai fini della reiterazione) avrebbero dovuto essere comminate tre sanzioni, ciascuna per l'importo di € 260, per un totale di € 789, anziche' 48 come accaduto. Con decreto reso ai sensi dell'art. 415 del codice di procedura civile, in data 25 giugno 2015 e' stata fissata l'udienza del 29 ottobre 2015 per la discussione e, starne l'istanza dell'opponente, e' stata sospesa l'esecutivita' dell'ordinanza impugnata. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 ottobre 2015 si e' costituita in giudizio la Citta' Metropolitana di Genova, contestando le avverse difese e istanze, chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando in particolare che l'unificazione delle sanzioni prevista dal primo camma dell'art. 8 della legge n. 689/1981 riguarda la sola ipotesi in cui la pluralita' di violazioni discende da un'unica condotta e non opera invece nel caso di condotte distinte, quali quelle in esame, ove l'accettazione del carico di rifiuti accompagnati da un formulario compilato non correttamente si riferisce a 48 distinti trasporti effettuati con modalita' cronologiche distinte le une dalle altre e con carichi e formulari differenti. In sede di discussione e' stata prospettata ex officio la possibile questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente alle parole «in materia di previdenza e assistenza obbligatorie», in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. All'esito della discussione, assunto il provvedimento in riserva, e' stata emessa la presente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 23, terzo comma della legge n. 87/1953. Norma oggetto La norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale prospettata e' l'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, che prevede: «Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», limitatamente alle parole «in materia di previdenza e assistenza obbligatorie», avuto riguardo dell'art. 3 della Costituzione, primo comma, quale parametro di legittimita' costituzionale. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente alle parole «in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e' gia' stato posta al vaglio della Corte costituzionale, da ultimo con l'ordinanza di promovimento n. 139 del 15 aprile 2014 del Consiglio di Stato, sezione prima, e con l'ordinanza n. 48 atto di promovimento del 25 novembre 2014 dal Tribunale di Imperia. In entrambi i casi l'esame della Corte si e' arrestato per la manifesta inammissibilita' della questione come posta, rilevandosi in entrambi i casi (vedi ordinanze n. 36/2015 e n. 270/2015) che «la motivazione dell'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale; che in particolare l'ordinanza non chiarisce quali siano gli esatti termini degli illeciti amministrativi contestati con riferimento alle plurime condotte che hanno dato luogo al provvedimento sanzionatorio impugnato; in particolare, non vengono fornite indicazioni circa le concrete modalita' esecutive delle violazioni, con riferimento alla natura eterogenea delle plurime condotte, al contesto temporale in cui le stesse sono state realizzate e, in definitiva, alla riconducibilita' delle stesse ad un medesimo disegno trasgressivo, come richiesto dalla disposizione impugnata; che - alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - tale carenza costituisce motivo di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della rilevanza, non essendo stati forniti sufficienti elementi che consentano di ritenere che le plurime violazioni contestate siano riconducibili al modello del concorso materiale e possano - in ipotesi - essere unificate sotto il vincolo della continuazione, come disciplinato dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981». Rilevanza La scrivente, avuto riguardo al caso in esame, ritiene che la questione come infra prospettata sia rilevante nella presente fattispecie, ove, a fronte di plurime condotte (il che comporta la inapplicabilita' della disciplina del concorso formale previsto dall'art. 8 della legge n. 689/1981, che richiede l'unicita' dell'azione od omissione produttiva della pluralita' di violazioni, nonche' delle disciplina dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981 invocata dall'opponente, che esplica i suoi effetti solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione) - e' stata comminata la sanzione della somma complessiva di € 12.500,00, comprensiva di € 20,00 per spese di notifica, per la non corretta compilazione di 48 formulari relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi, compilazione e trasporti avvenuti in data 15 dicembre 2010, 16 dicembre 2010 e 2 febbraio 2011. In particolare si evidenzia che i formulari recanti la data del 15 dicembre 2010 risultano redatti in taluni casi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro (ore 8,00, 9,05, 9,15, 10,05, 10,55, 11,35, 13,20, 13,45, 14,30, 15,56), cosi' come quelli del 16 dicembre 2010 (7,00, 7,30, 7,40, 9,00, 9,05, 9,10, 10,20, 10,25, 10,35, 11,00, 11,46, 11,48, 12,00, 13,26, 13,50, 14,00, 14,10, 14,55, 15,17, 15,20, 15,35) nonche' del 2 febbraio 2011 (7,30, 7,36, 7,37, 9,00, 9,12, 9,17, 9,50, 10,16, 10,40, 10,42, 11,00, 11,37, 11,50, 13,00, 13,15, 14,17, 14,20). Tenuto conto del brevissimo lasso temporale intercorrente fra la compilazione dei formulari come sopra indicati, attesa la coincidenza del produttore dei rifiuti, dell'area di provenienza, e tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso fra la redazione dei verbali, ben puo' ritenersi che essi siano frutto di un medesimo disegno; se il cumulo giuridico fosse applicabile al caso in esame, la sanzione complessiva irrogabile potrebbe in concreto essere notevolmente inferiore a quella irrogata, in quanto, anche a considerare le condotte illecite come compiute autonomamente una dall'altra, avuto riguardo ai tre diversi giorni, la sanzione massima aumentata sino al triplo per effetto della continuazione potrebbe essere notevolmente ridotta (posto che la sanzione prevista dall'art. 258, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 va da € 260 a € 1550 e che e' stata applicata la sanzione complessiva di € 12.500, ottenuta moltiplicando la sanzione nel minimo per il numero - 48 - di violazioni riscontrate); pertanto l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della disposizione censurata potrebbe comportare l'eventuale annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato e/o la riduzione della sanzione applicata. Per tali ragioni, la scrivente ritiene soddisfatto il requisito della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata. Non manifesta infondatezza L'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle sanzioni amministrative, contenente «Modifiche al sistema penale», ha introdotto nel sistema sanzionatorio amministrativo il cumulo giuridico corrispondente a quello previsto per le pene dall'art. 81 del codice penale, ossia il concorso formale al primo comma, e successivamente al secondo comma, la continuazione, in particolare disponendo «(I) ... chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione: soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. (II) Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posta in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», e percio' limitando la continuazione, e il conseguente cumulo giuridico delle pene, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (vedi, fra le altre la sentenza di Cassazione 21 giugno 2010, n. 19659, che richiama la costante giurisprudenza che ha ritenuto l'inapplicabilita' del «concorso materiale» fuori del caso predetto). Circa la non manifesta infondatezza della questione, la scrivente fa proprie le considerazioni gia' svolte dal Consiglio di Stato nella recente ordinanza dell'aprile 2014 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, del cui esito si e' gia' riferito; in particolare in tale pronuncia e' stato ripercorso l'excursus storico della disciplina penale relativa agli istituti del cumulo giuridico e dell'assorbimento delle sanzioni in determinati casi di concorso di illeciti, dal codice penale del 1889, fino alla riforma dell'art. 81 del codice Rocco, attuata con l'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che, sostituendo il testo dell'art. 81 del codice penale con quello vigente, ha previsto il sistema del cumulo giuridico sia per il concorso formale sia per la continuazione ed ha esteso quest'ultima al caso di piu' violazioni di diverse disposizioni di legge («Concorso formale. Reato continuato. (I) E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge (II). Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. (III) Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti»). E' stato evidenziato che la finalita' delle disposizioni trascritte e' quella di non pervenire a pene complessive spropositate quando la pluralita' di reati consiste pur sempre in una medesima azione od omissione, in un medesimo fatto secondo la terminologia del 1889 (concorso formale), o in una condotta, o comportamento, diretta a un unico fine (continuazione). Nel percorrere l'iter di approvazione della legge n. 689 del 1981, pare opportuno evidenziare che il disegno di legge n. 339, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre 1980, prevedeva all'art. 6 - intitolato «Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative» - soltanto il concorso formale: «Salvo che diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo». Il testo fu soppresso dal Senato (testo trasmesso alla Camera il 17 giugno 1981) essendo stato ritenuto superfluo - a quanto si legge ne resoconto della seduta della IV commissione della Camera del 22 luglio 1931 - perche' la disposizione era ricavabile dai principi generali; ma fu ripristinato dalla Camera, nella seduta del 10 settembre 1981 della IV commissione, sempre con la previsione del cumulo giuridico per il concorso formale di illeciti. In tale testo e' stato emanato l'art. 8 della legge n. 689 del 1981. Il cumulo giuridico per la continuazione fu introdotto dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti, tra l'altro, in materia previdenziale, nel quadro della lotta all'evasione contributiva, allo scopo di evitare una pesantezza delle sanzioni che avrebbe potuto scoraggiare gli evasori a mettersi in regola (seduta della Camera del 24 gennaio 1986). Ne e' risultato l'attuale secondo comma dell'art. 8, secondo cui «Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma» (per il concorso formale) «soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie»; e la limitazione e' dovuta a null'altro che alla circostanza che la normativa in esame atteneva alla materia previdenziale, senza nessuna riconsiderazione del sistema sanzionatorio generale. Cosi' ricostruito il quadro normativo, sovviene alla scrivente il dubbio che la limitazione, cosi' introdotta, della continuazione alle sole violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie crei un'irrazionale disparita' di trattamento, tra chi appunto commetta violazioni in materia previdenziale e assistenziale e chi commetta illeciti amministrativi in altre materie. Pur non dubitando del fatto che rientri nella discrezionalita' del legislatore differenziare all'interno del sistema sanzionatorio il trattamento del concorso d'illeciti - prevedendo il cumulo giuridico delle sanzioni per il solo concorso formale e non anche per l'illecito continuato o viceversa (per quanto la mancata previsione della continuazione gia' nel testo originario della legge n. 689 del 1981 sembri essere stata piuttosto casuale che voluta) - e neppure che il legislatore abbia la facolta' di sottrarre al beneficio del cumulo giuridico, assoggettandole al cumulo materiale, sanzioni prescritte per violazioni in una determinata materia, nella quale ritenga sussistenti ragioni per usare un particolare rigore, tuttavia permane il dubbio se il legislatore possa, introducendo in una legge recante la disciplina generale sulla repressione degli illeciti amministrativi, con una legge settoriale, un istituto parimenti generale di mitigazione delle sanzioni qual e' la continuazione, limitarlo alla sola materia considerata dalla legge settoriale, cosi' immotivatamente escludendolo da tutte le altre; tanto piu' che la continuazione, come istituto di mitigazione delle sanzioni appunto in linea di principio e salvo ragionevoli eccezioni, e' valida per la generalita' delle leggi repressive. Ancora: pur prendendo atto che la Corte costituzionale nell'ordinanza sopra indicata - benche' abbia dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione come prospettata - ha parimenti rilevato la inammissibilita' della stessa osservando che «un intervento come quello invocato dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalita' del legislatore nel configurare trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni, nonche' per l'assenza di soluzione costituzionalmente obbligate (ordinanza n. 280 del 1999 , n. 23 del 1995, n. 468 del 1989)», la scrivente auspica una riconsiderazione della questione alla luce delle argomentazioni svolte nella presente sede. Da un lato si osserva che l'esclusione del cumulo formale alla continuazione non sembra essere motivato da discrezionalita' del legislatore, che ben potrebbe sottrarre una determinata materia alla disciplina generale della continuazione, purche' tale scelta sia motivata da una ratio di tutela di particolari beni giuridici, che renda opportuno un maggior rigore sanzionatorio; l'attuale disciplina sembra riconducibile piuttosto ad un intervento casuale, originato da una riforma settoriale, che comporta una differenziazione immotivata e incoerente con il sistema; d'altra parte si rileva che i richiami al legislatore svolti dalla stessa Corte costituzionale in due precedenti ordinanze (n. 468/1989 e n. 23/1995, volti alla formulazione di una disciplina organica, relativa all'accertamento e alla contestazione della continuazione, non sarebbero altrimenti comprensibili - se non presupponendo la condivisione della medesima opportunita' di rimeditazione in oggi rappresentata, in ragione del dubbio di costituzionalita' della predetta normativa. Con riferimento al dubbio di costituzionalita' prospettato in questa sede, lo scrutinio della Corte ben potrebbe avere come oggetto l'opportunita' della scelta compiuta dal legislatore in relazione al principio di ragionevolezza. Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. «La ragionevolezza si manifesta anche come non arbitrarieta', quando la scelta legislativa sia sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente ovvero non si presenti come costituzionalmente intollerabile» (si confronti sentenza n. 206 del 1999). Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra premesso, la scrivente nutre dubbi di legittimita' costituzionale in merito alla non arbitrarieta' della previsione normativa che applica il cumulo formale con riferimento ad un unico settore normativo, anziche' prevedere una disciplina organica, con la conseguente esclusione del medesimo trattamento sanzionatorio a fattispecie analoghe. La stessa Corte ha gia' ritenuto che «Il sindacato di ragionevolezza puo' consistere anche in una valutazione circa la proporzionalita', la congruita', l'adeguatezza, l'eccessivita', l'equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo, misura) rispetto al fine perseguito. In questi casi il criterio del giudizio di ragionevolezza non si risolve nei termini di una valutazione di conformita', quanto piuttosto in termini di non difformita'/accettabilita'/plausibilita' di una certa scelta legislativa.». In tal senso si era espressa anche la sentenza n. 1130 del 1988 che stabiliva che «il giudizio di' ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti». La sentenza n. 14 del 1964, sull'espropriazione delle imprese elettriche, e' fra le prime a esemplificare la valutazione di ragionevolezza; in essa, sia pure per escluderli, si menzionano i criteri di illogicita', arbitrarieta' o contraddittorieta': «Per potere affermare che la legge denunziata non risponda a fini di utilita' generale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, bisognerebbe che risultasse: che l'organo legislativo non abbia compiuto un apprezzamento di tali fini e dei mezzi per raggiungerli o che questo apprezzamento sia stato inficiato da criteri illogici, arbitrari o contraddittori ovvero che l'apprezzamento stesso si manifesti in palese contrasto con i presupposti di fatto. Ci sarebbe anche vizio di legittimita' se si accertasse che la legge abbia predisposto mezzi assolutamente inidonei o contrastanti con lo scopo che essa doveva conseguire ovvero se risultasse che gli organi legislativi si siano serviti della legge per realizzare una finalita' diversa da quella di utilita' generale che la norma costituzionale addita». Il maggiore rigore dovuto alla mancata previsione del cumulo formale alla continuazione, salvo nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, non supera a parere della scrivente il vaglio di plausibilita' richiesto dal principio di ragionevolezza: non sembra infatti rinvenibile alcuna ratio giustificatrice della differenziazione delle conseguenze sanzionatorie stabilite, che renda adeguato e congruo lo strumento deterrente rispetto alla riprovevolezza del comportamento punito. In ragione di tali principi, si puo' ritenere che la ragionevolezza assurga a parametro di coerenza di una norma al sistema, al quadro normativo o ai principi generali del sistema stesso. Nella sentenza n. 84 del 1997, la Corte ha affermato: «La semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno del singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema». Alla luce di quanto sopra illustrato permane il dubbio in capo alla scrivente che in ipotesi quali quella oggetto del presente procedimento, caratterizzate da plurime condotte tenute in un breve arco temporale violative della medesima disposizione di legge l'inapplicabilita' della continuazione e del regime del concorso formale non sia coerente al sistema sanzionatorio nel suo complesso, posto che la limitazione della continuazione alla sola materia di previdenza e assistenza obbligatorie non sembra aderente al principio di ragionevolezza.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87/1953; Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, limitatamente alle parole «in materia di previdenza e assistenza obbligatorie», in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria: a) di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di darne comunicazione ai signori Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Senato della Repubblica; b) di notificare la presente ordinanza alle parti del presente giudizio. Cosi' deciso in Genova, li' 9 giugno 2016 Il Giudice: Scarzella