N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015
Ordinanza del 28 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ricamificio Pezzoli S.p.a. contro Ministero dello sviluppo economico e altri. Energia - Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 KW - Rimodulazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 - Modalita' di erogazione. - Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 26, commi 2 e 3.(GU n.43 del 26-10-2016 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 16649 del 2014, proposto dalla Ricamificio Pezzoli
Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe La Rosa, Lorenzo
Bertino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco
Gaetano Scoca in Roma, Via G. Paisiello, 55;
Contro:
Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio
dei ministri, Autorita' per l'energia elettrica e il gas - Aeeg,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei servizi energetici Gse Spa n.c.;
per l'annullamento:
con concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., anche
previa disapplicazione dell'art. 26 decreto-legge 91/2014 o rinvio
incidentale alla Corte costituzionale per l'accertamento e la
dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 26 decreto-legge
91/2014;
del decreto Ministero dello sviluppo economico 16 ottobre
2014, recante «Approvazione delle modalita' operative per
l'erogazione da parte del Gestore servizi energetici s.p.a. delle
tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116»,
del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17
ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe
incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni
nella legge 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i
criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;
della nota pubblicata dal GSE sul proprio sito istituzionale
in data 27 ottobre 2014, com cui sono state rese disponibili le
tabelle dei fattori moltiplicativi, da applicare per il calcolo
dell'incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1° gennaio 2015;
delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe
incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art.
26 della legge n. 116/2014» (cd. legge competitivita') pubblicate sul
sito web del G.S.E.in data 3 novembre 2014;
nonche' di ogni altro atto connesso, preordinato e
consequenziale a quelli impugnati, tra cui, ove occorrer possa,
dell'addendum alle convenzioni originarie, generate con le modalita'
previstie dal par. 3.2 delle istruzioni operative, del parere AEEG 16
ottobre 2014 504/2014/EFR;
nonche' per l'accertamento:
del diritto dell'odierna ricorrente al mantenimento delle
condizioni contrattuali stabilite nella convenzione originariamente
stipulata con il GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante
per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e della
nullita'/inesistenza, e comunque dell'inefficacia ex tunc,
dell'addendum alla convenzione originaria unilateralmente approvata e
imposta dal GSE;
e per la condanna:
dell'amministrazione resistente a non operare alcuna
modifica/integrazione/addendum alla convenzione originaria e a
corrispondere la tariffa incentivante secondo le condizioni, le
modalita' e l'ammontare ivi previsto, nonche' a risarcire tutti i
danni patiti e patendi che verranno liquidati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello
sviluppo economico e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di
Autorita' per l'energia elettrica e il gas - Aeeg;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la
dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Fatto
Con ricorso, spedito per la notifica il 17 dicembre 2014 e
depositato il successivo 30 dicembre, la Ricamificio Pezzoli s.p.a.
ha impugnato i decreti del 16 e del 17 ottobre 2014, le Istruzioni
operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli
impianti fotovoltaici, e altri atti meglio descritti in epigrafe,
tutti adottati ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014,
chiedendone, in via principale, l'annullamento, previa
disapplicazione dell'art. 26 della legge 11 agosto 2014 n. 116 o
rinvio incidentale alla Corte costituzionale per l'accertamento e la
dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 26 decreto-legge
91/2014, nonche' per l'accertamento del diritto dell'odierna
ricorrente al mantenimento delle condizioni contrattuali stabilite
nella convenzione originariamente stipulata con il GSE per il
riconoscimento della tariffa incentivante per la produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica e della nullita'/inesistenza,
e comunque dell'inefficacia ex tunc, dell'addendum alla convenzione
originaria unilateralmente approvata e imposta dal GSE, con
conseguente condanna dell'amministrazione resistente a non operare
alcuna modifica/integrazione/addendum alla convenzione originaria.
Parte ricorrente fonda la richiesta remissione della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 26 della suddetta legge 11
agosto 2014 n. 116 di conversione con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 sulla violazione:
degli articoli 3, 41 Cost. e del legittimo affidamento;
dell'art. 117, comma 1 e 2, lettera m) Cost. e dell'art. 97
Cost. anche con riguardo all'art. 41 della Carta di Nizza;
dell'art. 3 e 97 Cost.;
degli articoli 10 e 117 Cost. per contrasto con la disciplina
e i principi del diritto europeo ed internazionale.
Il Gestore dei servizi energetici si e' costituito con atto
formale il 13 gennaio 2015 e con successiva nota del 15 gennaio 2015
ha ritirato l'atto di costituzione depositato per mero errore
materiale nel presente giudizio.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico si sono costituiti con memoria, depositata il 15
maggio 2015, con la quale hanno eccepito l'inammissibilita' della
domanda di mero accertamento, insistendo sulla legittimita' della
disposizione di cui all'art. 26, decreto-legge 91/2014, illustrandone
le ragioni economiche e valorizzando le misure compensative adottate
nel medesimo provvedimento normativo.
All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato
trattenuto in decisione.
Diritto
1. Con separata sentenza parziale, ai sensi dell'art. 33 comma 1,
del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha definito le
questioni pregiudiziali relative alla giurisdizione del giudice
amministrativo ed all'ammissibilita' dell'azione di accertamento.
Con la presente ordinanza il Tribunale solleva la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, del decreto-legge
91/2014, convertito nella legge 116/2014, il quale ha previsto, per i
soli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW,
come quelli di cui e' titolare la ricorrente, la rideterminazione
degli incentivi in misura ridotta rispetto a quelli attualmente
praticati in base alle convenzioni stipulate dalla ricorrente con il
GSE ed ancora in corso, per violazione degli articoli degli articoli
3 e 41 e del principio del legittimo affidamento; 11 e 117, comma 1,
Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed
internazionali; dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1
del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
dell'art. 77 Cost.
Oggetto della domanda proposta con il ricorso e' l'accertamento
del diritto della ricorrente a non esercitare nessuna delle opzioni
previste dalla norma censurata, mantenendo le condizioni tariffarie
previste dalle convenzioni in essere, nonche' l'annullamento dei
provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 26, comma 3,
decreto-legge 91/2014, previa rimessione alla Corte costituzionale
della questione di legittimita' della disposizione citata.
L'art. 26 citato, rubricato «Interventi sulle tariffe
incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici»,
ha, infatti, previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2015, la
tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza
nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore,
sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro
il 30 novembre 2014:
a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni,
decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e'
conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione
indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la
tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un
incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di
fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi
titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista
con le tariffe vigenti; (100)
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la
tariffa e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo
riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per
la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti
quantita':
1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE
applica l'opzione di cui alla lettera c)».
2. In punto di rilevanza, il Tribunale ritiene che la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge
91/2014, convertito nella legge 116/2014, sia pregiudiziale alla
risoluzione della controversia.
La domanda proposta in giudizio ha, infatti, ad oggetto:
a) l'annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 16 ottobre 2014, recante «Approvazione delle modalita'
operative per l'erogazione da parte del Gestore servizi energetici
s.p.a. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; del decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 17 ottobre 2014, emanato in applicazione
dell'art. 26 comma 3 decreto-legge n. 91/2014, con cui sono stati
individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli
incentivi; della nota pubblicata dal GSE il 27 ottobre 2014 con cui
sono state rese disponibili le Tabelle dei fattori moltiplicativi da
applicare per il calcolo degli incentivi a partire dal 1° gennaio
2015 e delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe
incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art.
26 della legge n. 116/2014» pubblicate dal G.S.E. sul proprio sito
internet in data 3 novembre 2014;
b) l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle
tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di
energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26 comma 3°
lettere a), b) e c) decreto-legge n. 91/2014, del diritto di
conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzioni
stipulate con il G.S.E. e dell'insussistenza del potere del G.S.E. di
applicare l'opzione prevista dall'art. 26 comma 3° lettera c) citato
nel caso di mancato esercizio, entro il 30 novembre 2014, delle
opzioni di scelta previste dalla disposizione in esame.
In ordine alla domanda di accertamento questo Tribunale, con la
sentenza parziale sopra menzionata, a cui rinvia ai sensi dell'art.
88, comma 2, lettera d) c.p.a., si e' pronunciato sulla
ammissibilita' della stessa, trattandosi di tecnica di tutela
consentita dalla natura di diritto soggettivo della situazione
giuridica azionata ed identificabile nella pretesa all'incentivo come
quantificato nelle convenzioni «di diritto privato» menzionate
dall'art. 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 28/2011.
L'azione di accertamento deve, peraltro, ritenersi ammissibile
anche nel caso in cui la posizione giuridica fosse da qualificarsi di
interesse legittimo, ove la predetta tecnica di tutela rappresenti,
come nel caso sub judice, l'unica idonea a garantire una tutela
adeguata ed efficace (cfr. Ad. Pl. 15/2011).
Sempre in relazione alla rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale va evidenziato che, oltre alla domanda di
accertamento, la ricorrente ha proposto una domanda caducatoria
avente ad oggetto atti emanati in attuazione dell'art. 26
decreto-legge n. 91/2014 (la cui conformita' alla Costituzione e'
oggetto di contestazione) che nella fattispecie riveste ruolo e
funzione di norma legittimante l'esercizio del potere amministrativo
estrinsecatosi con l'adozione degli atti impugnati.
In quest'ottica deve essere precisato che il legislatore
dell'emergenza, con l'art. 26 del decreto-legge 91/2014, non
attribuisce all'amministrazione nessun margine di apprezzamento,
fissando, con norma di legge primaria, anche le modalita' con le
quali operare le riduzioni tariffarie spettanti a destinatari ben
individuati (i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale
superiore a 200 KW), cosi' rendendo meramente applicativi i
provvedimenti con i quali l'Amministrazione redigera' le tabelle
contenenti i coefficienti di rimodulazione e le istruzioni operative.
Qualunque sia l'opzione prescelta ed il contenuto dell'attivita'
amministrativa affidata dal legislatore al Ministro dello sviluppo
economico, non verranno meno le riduzioni tariffarie peggiorative
rispetto alle agevolazioni previste nelle convenzioni in essere.
L'opzione sub a) prevede che l'incentivo venga erogato per un
periodo di 24, contro gli attuali 20, ma in misura ridotta in
percentuale variabile in ragione del periodo residuo (25% il 12°
anno, il 23% il 13°, fino al 17% il 19°).
Il prolungamento per quattro anni non compensa della decurtazione
dell'incentivo per il residuo periodo tutti quegli impianti che hanno
un lungo periodo residuo (15-12), senza considerare che l'incentivo
e' commisurato alla vita media degli impianti e che nel tempo
aumentano i costi per il mantenimento in efficienza degli stessi.
L'opzione sub b) e' parimenti peggiorativa ove prevede una
riduzione della tariffa per un primo periodo ed un pari incremento
nel secondo, atteso che il rendimento di tali impianti nei primi anni
di attivita' e' sensibilmente maggiore.
L'opzione sub c) e' manifestamente peggiorativa laddove prevede
un taglio dal 6% all'8% per il residuo periodo di durata
dell'incentivazione.
Ne deriva che la lesione, attualmente riferibile alla posizione
di parte ricorrente, consegue all'immediata operativita'
dell'obbligo, imposto dall'art. 26 comma 3° decreto-legge n. 91/2014,
di scelta di uno dei tre regimi peggiorativi previsti dalla norma.
Dal momento che la lesione consegue alla mera entrata in vigore
della norma, che non necessita per la sua attuazione
dell'intermediazione del potere amministrativo del Ministero o del
Gestore, ove e' previsto che, nell'ipotesi di mancato esercizio
dell'opzione, agli operatori economici si applica la rimodulazione di
cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 26 decreto-legge n.
91/2014, la norma e' autoapplicativa.
Anche l'intervento del GSE, previsto dalla disposizione in esame,
e' finalizzato alla sola quantificazione in concreto, con riferimento
alle percentuali di riduzione gia' fissate dalla norma,
dell'incentivo risultante dall'opzione sub c), applicata in via
imperativa dalla legge, senza lasciare margini ad una autonoma
manifestazione di volonta' nella sua applicazione.
La norma censurata, inoltre, per il suo contenuto univoco,
specifico ed immediatamente lesivo degli interessi economici dei suoi
destinatari non si presta in alcun modo ad una interpretazione
costituzionalmente orientata, imponendo la rimessione della questione
alla Corte costituzionale al fine di valutarne la conformita' al
canone di ragionevolezza e non arbitrarieta'.
Per quanto sopra osservato, pertanto, la questione e' rilevante.
3. Con diverse ordinanze, tutte adottate nella odierna Camera di
consiglio, (v. per tutte ordinanza Tribunale amministrativo regionale
Lazio Sez. III ter n. 8671/2015 su analogo ricorso), si ripercorre la
disciplina dell'incentivazione della produzione di energia elettrica
da fonte solare al fine di meglio illustrare il quadro normativo nel
quale si iscrivono le disposizioni qui impugnate.
A tali ordinanze il Collegio rinvia ai sensi dell'art. 88, comma
2, lettera d), c.p.a., richiamandone i contenuti per quanto qui non
riproposto.
L'art. 26, oggi in esame, reca «interventi sulle tariffe
incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici» (la
disposizione, introdotta con il decreto-legge, e' stata profondamente
modificata nel corso dell'iter di conversione).
Ai fini di un piu' agevole esame, esso puo' essere suddiviso in
quattro parti.
i) ambito applicativo e finalita' (co. 1).
«1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed
erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita'
nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe
incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari
fotovoltaici, riconosciute in base all'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e all'art. 25, comma 10, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalita'
previste dal presente articolo.»
L'intervento si rivolge ai percettori delle tariffe incentivanti
riconosciute in base ai conti energia ed e' ispirato alla duplice
finalita' di «ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed
erogazione degli incentivi», cui e' collegato il comma 2, e di
«favorire una migliore sostenibilita' nella politica di supporto alle
energie rinnovabili».
ii) modalita' di erogazione (co. 2).
«2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1,
con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della
producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno
solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.».
La norma introduce, a far tempo dal 1° luglio 2014, un sistema di
erogazione delle tariffe incentivanti secondo il meccanismo
acconti-conguaglio (acconto del 90% della «producibilita' media annua
stimata di ciascun impianto» nell'anno di produzione, da versare in
«rate mensili costanti», e «conguaglio», basato sulla «produzione
effettiva», entro il 30.6 dell'anno successivo a quello di
produzione).
A tale comma e' stata data attuazione col decreto ministeriale 16
ottobre 2014 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre
2014).
iii) rimodulazione (co. 3).
Il comma 3 contiene le disposizioni oggetto di censura, sopra
riportate, delineando la disciplina sostanziale della rimodulazione,
stabilendone l'operativita' a decorrere dal 1° gennaio 2015.
iii.1) L'ambito soggettivo di applicazione e' piu' ristretto di
quello contemplato dal comma 1, venendo presi in considerazione i
soli «impianti di potenza nominale superiore a 200 kW».
L'art. 22-bis, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(conv., con modif., dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), ha operato
un'ulteriore restrizione, esonerando dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 gli «impianti i cui soggetti
responsabili erano [alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 91/2014] enti locali o scuole».
iii.2) La norma concede agli operatori la possibilita' di optare
entro il 30 novembre 2014 fra tre modalita' alternative:
lettera a): estendere la durata dell'incentivazione sino a 24
anni (decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto),
applicando le riduzioni indicate nella tabella di cui all'All. 2 al
decreto-legge n. 91/2014, sulla base di una proporzione inversa tra
«periodo residuo» (dell'incentivazione) e «percentuale di riduzione».
Sono previsti 8 scaglioni di «periodo residuo», a partire da «12
anni», cui corrisponde una riduzione del 25%, sino a «19 anni e
oltre», cui corrisponde una riduzione del 17%;
lettera b): ferma la durata ventennale dell'incentivazione,
essa viene suddivisa in due «periodi», il primo dei quali «di
fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale» e il secondo
«di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura».
Secondo la disposizione, le relative percentuali (di
rimodulazione) avrebbero dovuto essere emanate entro l'1 ottobre 2014
«in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi
titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista
con le tariffe vigenti».
A tale previsione e' stata data attuazione con il decreto
ministeriale 17 ottobre 2014 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2014, entrato in vigore il 25 ottobre; cfr. art. 2),
che all'all. 1 ha indicato l'algoritmo per determinare l'entita'
della rimodulazione;
lettera c): ferma la durata ventennale dell'incentivazione,
si applica una riduzione «dell'incentivo riconosciuto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del
periodo di incentivazione» secondo percentuali determinate in
relazione alla potenza (6% per gli impianti con potenza nominale
maggiore di 200 e inferiore a 500 kW; 7% per quelli con potenza
superiore a 500 e inferiore a 900 kW; 8% per gli impianti con potenza
superiore a 900 kW).
In caso di mancato esercizio della scelta, la legge prescrive
l'applicazione di questa terza ipotesi sub c).
iv) misure di «accompagnamento» (commi 5-12).
Un altro blocco di disposizioni introduce alcune misure di
«accompagnamento»:
iv.1) finanziamenti bancari (co. 5):
ai sensi del comma 5, il «beneficiario della tariffa
incentivante di cui ai commi 3 e 4 puo' accedere a finanziamenti
bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo
gia' spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato»; tali
finanziamenti «possono beneficiare, cumulativamente o
alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema
bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A.» (CDP); a sua volta, l'esposizione di CDP
e' garantita dallo Stato [...] secondo criteri e modalita' stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze».
A tale disposizione e' stata data attuazione col decreto
ministeriale 29 dicembre 2014 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 2015), che stabilisce, tra l'altro, all'art. 1, che
«e' garantita dallo Stato l'esposizione» di CDP «rappresentata da
crediti connessi ad operazioni di provvista dedicata o di garanzia,
per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa
incentivante», ai sensi del menzionato art. 26, comma 5 (co. 1) e che
la garanzia dello Stato, «concessa a titolo oneroso [...] diretta,
incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta» (co. 2), copre fino
all'80% dell'ammontare.
iv.2) adeguamento della durata dei titoli (co. 6):
in riferimento all'opzione sub lettera a), «Le regioni e gli
enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove
necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata [...], la
validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per
la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti
nel campo di applicazione del presente articolo»;
iv.3) «acquirente selezionato» (commi da 7 a 10, 12 e 13):
la misura concerne tutti «i beneficiari di incentivi
pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili» - non solo, dunque, i produttori da
energia solare -, i quali «possono cedere una quota di detti
incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente
selezionato tra i primari operatori finanziari europei» (co. 7).
L'«acquirente selezionato» subentra ai beneficiari «nei diritti a
percepire gli incentivi», «salva la prerogativa» di Aeggsi «di
esercitare annualmente [...] l'opzione di acquisire tali diritti» per
un importo definito dalla stessa disposizione (co. 8: «a fronte della
corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante,
calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente
all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei
diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la
percezione degli incentivi»).
Essa demanda poi all'AEEG: i) la definizione (entro il
19.11.2014) delle inerenti modalita' attuative, attraverso la
definizione del sistema per gli acquisti e la cessione delle quote
(co. 9); ii) la destinazione «a riduzione della componente A3 degli
oneri di sistema», «nel rispetto di specifici indirizzi», dettati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dell'«eventuale
differenza tra il costo annuale degli incentivi» acquistati
dall'acquirente selezionato e l'importo annuale determinato ai sensi
del comma 8.
Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.
L'art. 26 prevede ancora:
al comma 12, che «alle quote di incentivi cedute ai sensi
delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere
dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma
3»;
al comma 13, che «l'efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 7 a 12 e' subordinata alla verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze della compatibilita' degli effetti
delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini
del rispetto degli impegni assunti in sede europea».
iv.4) Infine, con il comma 11 viene demandato al Governo di
«assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle
disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il
sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei
soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di
finanziamento stipulati».
Da ultimo, giova dare atto che il GSE ha pubblicato nel proprio
sito istituzionale le «Istruzioni operative per gli interventi sulle
tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici» (con data 3
novembre 2014), recanti precisazioni sulle modalita' di applicazione
del nuovo meccanismo.
3.4.3 Gli effetti dell'art. 26, comma 3, del decreto-legge n.
91/2014.
Come si e' visto, le previsioni dell'art. 26, comma 3, incidono
sugli incentivi percepiti, in base alle convenzioni stipulate con il
GSE in attuazione dei vari conti energia, dai titolari degli impianti
fotovoltaici aventi potenza superiore a 200 kW.
Quanto al campo applicativo soggettivo, la platea dei destinatari
della norma costituisce una percentuale ridotta dei soggetti
percettori dei benefici.
Dalle difese dell'amministrazione risulta che gli stessi
costituirebbero una percentuale di circa il 4% del totale degli
impianti incentivati (ca. 9.000 su ca. 198.000), destinatari di
benefici pari al 60% della spesa totale per l'incentivazione (ca. 4,3
mld/anno su ca. 6,8 mld/anno).
Dai dati pubblicati dal GSE nel proprio sito istituzionale
risulta peraltro un numero maggiore di impianti incentivati (al
31.7.2014m 550.785 impianti, per una potenza complessiva di ca.
17,731 MW, dei quali 12.264 con potenza superiore a 200 kW; cfr. sito
internet GSE, sezione «Conto Energia» - «Risultati incentivazione» -
«Totale dei risultati»).
Sotto il profilo oggettivo, ciascuna delle opzioni del comma 3
impatta in senso peggiorativo sulla posizione degli operatori siccome
definita nelle convenzioni di incentivazione, esplicando un effetto
novativo sugli elementi della durata o dell'importo delle tariffe
incentivanti o su entrambi, e tanto anche a non voler tener conto dei
costi di transazione derivanti dalla necessita' di adeguare gli
assetti in essere alla nuova situazione.
E, infatti, a parte la riduzione secca delle tariffe di cui alla
lettera c), avente chiara portata negativa:
l'allungamento della durata divisata dalla lettera a)
(estensione a 24 anni con proporzionale riduzione delle quote
annuali), oltre a comportare una differita percezione degli
incentivi, di per se' (notoriamente) pregiudizievole, non puo' non
incidere sui parametri iniziali dell'investimento, impattando anche
sui costi dei fattori produttivi (si pensi a es. alle attivita' di
gestione, alla durata degli eventuali finanziamenti bancari, dei
contratti stipulati per la disponibilita' delle aree, delle
assicurazioni, ecc.), ferma la necessita' del parallelo adeguamento
dei necessari titoli amministrativi (cfr. comma 6);
la lettera b) determina una riduzione degli importi per il
quadriennio 2015-2019 (tale da generare un risparmio di «almeno 600
milioni» di euro per l'ipotesi di adesione all'opzione di tutti gli
interessati) e un incremento nel periodo successivo (secondo
l'algoritmo definito col decreto ministeriale 17 ottobre 2014):
poiche' l'incentivo e' funzione della produzione, il fisiologico
invecchiamento degli impianti, assoggettati nel corso del tempo a una
diminuzione di produttivita', determina la non recuperabilita' dei
minori importi relativi al periodo 2015-2019, attraverso gli
incrementi delle tariffe riferibili al periodo successivo (nel quale
gli impianti stessi hanno minore efficienza);
4. Le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, del decreto-legge
91/2014, convertito nella legge 116/2014, ove ha previsto la
rideterminazione degli incentivi, per gli impianti fotovoltaici di
potenza superiore ai 200 kw, in misura ridotta rispetto a quelli
attualmente praticati in base alle convenzioni attualmente in essere,
la questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente
infondata sotto i profili di seguito analizzati.
4.1. Violazione degli articoli 3 e 41 Cost.: irragionevolezza,
sproporzione e violazione del legittimo affidamento.
Il comma 3 dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 risulta in
contrasto con gli articoli 3 e 41 Cost. laddove incide
ingiustificatamente sulle consolidate posizioni di vantaggio,
riconosciute da negozi di «diritto privato» e sul legittimo
affidamento dei fruitori degli incentivi.
4.1.1) La questione rientra nel tema dei limiti costituzionali
alle leggi di modificazione dei rapporti di durata e della c.d.
retroattivita' impropria, quale attributo delle disposizioni che
introducono «per il futuro una modificazione peggiorativa del
rapporto di durata», con riflessi negativi «sulla posizione giuridica
gia' acquisita dall'interessato» (C. cost. sentenza n. 236/2009).
La Corte costituzionale ha piu' volte ricordato come nella
propria giurisprudenza sia ormai «consolidato il principio del
legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce
elemento fondamentale dello Stato di diritto e non puo' essere leso
da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento
irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori»
(sent. n. 236/2009 cit. e giurispr. ivi richiamata): «nel nostro
sistema costituzionale non e' affatto interdetto al legislatore di
emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso
sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata,
anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi
perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite
imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione). Unica condizione essenziale e' che tali disposizioni
non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con
riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti,
l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi
quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sent. n.
64/2014, che cita la sentenza n. 264 del 2005, e richiama , in senso
conforme, le sentt. n. 236 e n. 206 del 2009).
In applicazione di questa pacifica massima - integrata dal
riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea secondo cui «una mutazione dei rapporti di durata deve
ritenersi illegittima quando incide sugli stessi in modo «improvviso
e imprevedibile» senza che lo scopo perseguito dal legislatore
imponga l'intervento (sentenza del 29 aprile 2004, in cause C-487/01
e C-7/02)» (cosi' sentenza n. 64/2014 cit.) - la Corte ha, a es.,
escluso l'incostituzionalita' di una normativa diretta alla
«variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai
concessionari di beni demaniali» (con lo scopo di consentire allo
Stato una maggiorazione delle entrate e di rendere i canoni piu'
equilibrati rispetto a quelli pagati a favore di locatori privati),
sul rilievo che tale effetto non era «frutto di una decisione
improvvisa ed arbitraria del legislatore», ma si inseriva «in una
precisa linea evolutiva nella disciplina dell'utilizzazione dei beni
demaniali» (sent. n. 302/2010; v. anche sentenza n. 64/2014, in cui
e' stata giudicata «non irragionevole l'opzione normativa di
rideterminazione del canone sulla base di fasce di utenza commisurate
alla potenza nominale degli impianti di derivazione idroelettrica,
sulla quale si e' assestato nel tempo il legislatore provinciale allo
scopo di attuare un maggiore prelievo al progredire della risorsa
sottratta all'uso della collettivita', nell'ottica della piu' idonea
preservazione delle risorse idriche», alla luce, tra l'altro, del
«dato storico della reiterazione nel tempo dell'intervento normativo
sospettato di illegittimita' costituzionale»).
Cosi' come ha, al contrario, (sentenza Corte costituzionale n.
236/2009) ritenuto incostituzionale la disposizione introduttiva
della graduale riduzione e finale abolizione del periodo di fuori
ruolo del docenti universitari (art. 2, comma 434, legge n. 244/07),
ravvisandone l'irragionevolezza, all'esito del «necessario
bilanciamento» tra il perseguimento della finalita' avuta di mira
dalla norma «e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento
nella sicurezza giuridica, nutrito da quanti, sulla base della
normativa previgente, hanno conseguito una situazione sostanziale
consolidata» (cio' alla luce di una serie di elementi fattuali, quali
le caratteristiche di detta posizione giuridica, «concentrata
nell'arco di un triennio», interessante «una categoria di docenti
numericamente ristretta», non produttiva di «significative ricadute
sulla finanza pubblica», non rispondente «allo scopo di salvaguardare
equilibri di bilancio o altri aspetti di pubblico interesse» e
neppure potendosi definire «funzionale all'esigenza di ricambio
generazionale dei docenti universitari», con sacrificio pertanto
«ingiustificato e percio' irragionevole, traducendosi nella
violazione del legittimo affidamento - derivante da un formale
provvedimento amministrativo - riposto nella possibilita' di portare
a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro
conferite e, quindi, nella stabilita' della posizione giuridica
acquisita»).
Del pari, con sentenza n. 92 del 2013, la Corte costituzionale ha
accolto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38,
commi 2, 4, 6 e 10 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269,
contenente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.
In tale occasione la Corte, dopo avere richiamato la propria
giurisprudenza in materia di legittimita' delle norme destinate ad
incidere su rapporti di durata, ha ricordato che cio' che rileva e',
non soltanto «il generico affidamento in un quadro normativa dal
quale scaturiscano determinati diritti, ma quello specifico
affidamento in un fascio di situazioni (giuridiche ed economiche)
iscritte in un rapporto convenzionale regolato iure privatorum tra
pubblica amministrazione» ed una determinata categoria di soggetti
(nella fattispecie erano i titolari di aziende di deposito di
vetture) secondo una specifica disciplina in ossequio alla quale le
parti hanno raggiunto l'accordo e assunto le rispettive obbligazioni.
La Corte continua affermando che «l'affidamento appare qui, in
altri termini, rivolto non tanto alle astratte norme regolative del
rapporto o alla relativa loro sicurezza quanto piuttosto al concreto
contenuto dell'accordo e dei reciproci e specifici impegni assunti
dalle parti al momento della stipula della convenzione.
Da cio' consegue che il vaglio di ragionevolezza della
trasformazione a cui sono assoggettati i rapporti negoziali di cui
alla disposizione denunciata deve avvenire non sul piano di una
astratta ragionevolezza della volonta' normativa quanto piuttosto
«sul terreno della ragionevolezza complessiva della operazione da
apprezzarsi nel quadro di un altrettanto ragionevole contemperamento
degli interessi che risultano nella specie coinvolti, al fine di
evitare che «una generalizzata esigenza di contenimento della finanza
pubblica possa risultare sempre e comunque, e quasi
pregiudizialmente, legittimata a determinare la compromissione di
diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia
individuali, sia anche collettivi».
La conclusione e' che «la disposizione retroattiva, specie quanto
determini effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggetti
perfetti che trovino la loro base in rapporti di durata di matura
contrattuale o convenzionale - pubbliche o private che siano le parti
contraenti - deve dunque essere assistita da una «causa» normativa
adeguata: intendendosi per tale una funzione della norma che renda
«accettabilmente « penalizzata la posizione del titolare del diritto
compromesso, attraverso contropartite intrinseche allo stesso disegno
normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti.»
Piu' in generale, sul tema dell'efficacia retroattiva delle leggi
la Corte ha reiteratamente affermato che il divieto di retroattivita'
non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25
Cost., ben potendo il legislatore emanare norme retroattive «purche'
la retroattivita' trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di
tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che
costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale»,
ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU)» e con una serie di limiti generali,
«attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali,
di altri fondamentali valori di civilta' giuridica, posti a tutela
dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali
vanno ricompresi il rispetto del principio generale di
ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo
Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento
giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al
potere giudiziario» (sentt. 160/2013 e 209/2010).
Tali conclusioni non si discostano (e anzi sembrano permeate)
dagli esiti raggiunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
sull'operativita' del principio di legittimo affidamento (cui e'
sotteso quello della certezza del diritto) nel campo dei rapporti
economici, in relazione al quale e' stato elaborato il criterio
dell'operatore economico «prudente e accorto»: la possibilita' di far
valere la tutela del legittimo affidamento e' bensi' «prevista per
ogni operatore economico nel quale un'autorita' nazionale abbia fatto
sorgere fondate aspettative», ma non «qualora un operatore economico
prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un
provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi» (nel caso in cui il
provvedimento venga adottato); in tale prospettiva, inoltre, «gli
operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla
conservazione di una situazione esistente che puo' essere modificata
nell'ambito del potere discrezionale delle autorita' nazionali» (cfr.
punto 53, sentenza C. giust. 10 settembre 2009, in causa C-201/08,
Plantanol, cit.).
Per completezza, si puo' sottolineare come nell'ambito della
disciplina generale del procedimento amministrativo lo stesso
legislatore nazionale abbia da ultimo conferito valenza pregnante al
principio dell'affidamento.
Basti considerare le rilevanti innovazioni apportate alla legge
n. 241/90 dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (conv. in legge
con modif., dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive».
Con l'art. 25, comma 1, lettera b-ter), di detto decreto-legge
(lettera aggiunta dalla legge di conversione) e' stato infatti
modificato l'art. 21-quinquies, comma 1, legge n. 241/90 cit., sulla
«revoca del provvedimento», nel duplice senso: a) di circoscrivere il
presupposto del «mutamento della situazione di fatto», che per la
nuova disposizione deve essere «non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento»; b) di precludere, nell'ipotesi di
«nuova valutazione dell'interesse pubblico originario», la revoca dei
provvedimenti (a efficacia durevole) di «autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici».
Cio' che costituisce un significativo passo nell'articolato
processo di emersione della centralita' del principio di sicurezza
giuridica (ne' sembrando fuori luogo pretendere che analogo
atteggiamento, prescritto dal legislatore per le autorita'
amministrative, sia tenuto dallo stesso legislatore, sia pure con gli
ovvi accorgimenti derivanti dalla diversita' delle inerenti
prerogative).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che in capo ai soggetti
titolari di impianti fotovoltaici, fruitori delle relative
incentivazioni pubbliche in forza di contratto stipulato col GSE
(previo riconoscimento delle condizioni per l'erogazione attraverso
specifico provvedimento ammissivo), sussista una posizione di
legittimo affidamento nei sensi innanzi precisati, non essendo mai
emersi nel corso del tempo elementi alla stregua dei quali un
operatore «prudente e accorto» avrebbe potuto prevedere, al momento
di chiedere gli incentivi e di decidere se far entrare in esercizio
il proprio impianto, l'adozione da parte delle autorita' pubbliche di
misure lesive del diritto agli incentivi.
Come desumibile dalla precedente rassegna normativa, nel contesto
internazionale di favore per le fonti rinnovabili e in adesione alle
indicazioni provenienti dall'ordinamento europeo, il legislatore
nazionale ha consentito la nascita e favorito lo sviluppo di un
settore di attivita' economica ritenuto particolarmente importante
per i fini della stessa Unione europea, approntando un regime di
sostegno connotato sin dalla sua genesi dalla «stabilita'», nel senso
che gli incentivi dei conti energia, una volta riconosciuti,
sarebbero rimasti invariati per l'intera durata del rapporto.
Questa caratteristica si ricava anzitutto dal cambio di
impostazione consistito nel passaggio da obiettivi indicativi (dir.
2001/77) a obbligatori (dir. 2009/28) e dalla conferma
dell'autorizzazione agli Stati membri circa il ricorso a misure
incentivanti per ovviare all'assenza di iniziativa da parte del
mercato (regimi di sostegno).
Per parte sua, il legislatore italiano ha mostrato piena e
convinta adesione agli indirizzi sovranazionali, conferendo specifico
risalto alla promozione della produzione energetica da fonti
rinnovabili e, in particolare, dalla fonte solare.
Sin dal decreto legislativo n. 387/03, nonostante la non
obbligatorieta' dell'obiettivo nazionale, e' stato delineato un
regime di sostegno ispirato al rispetto di criteri quale l'«equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio» (art. 7,
comma 2, lettera d), tanto che i primi tre conti energia hanno
chiaramente enucleato l'immutabilita' per vent'anni
dell'incentivazione riconosciuta al singolo operatore.
Il decreto legislativo n. 28/2011 ha amplificato la percezione di
stabilita' nei sensi anzidetti, individuando:
a) all'art. 23, tra i «principi generali» dei regimi di
sostegno alle fonti rinnovabili: «la predisposizione di criteri e
strumenti che promuovano [...] la stabilita' nel tempo dei sistemi di
incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri
strumenti di analoga finalita' e la riduzione degli oneri di sostegno
specifici in capo ai consumatori» (enf. agg.; comma 1); nonche' «la
gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti
effettuati e la proporzionalita' agli obiettivi, nonche' la
flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno, al fine di
tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle
tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica»
(enf. agg.; comma 2);
b) all'art. 24, tra i «criteri generali» dei meccanismi di
incentivazione, quelli indicati al comma 2, lettere b), c) e d),
secondo cui, rispettivamente, «il periodo di diritto all'incentivo e'
pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie
di impianto» (il principio si collega a quello dell'«equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio», confermato
dalla precedente lettera a),«l'incentivo resta costante per tutto il
periodo di diritto» e «gli incentivi sono assegnati tramite contratti
di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto» (enf. agg.);
c) all'art. 25, comma 11, recante clausola di salvezza dei
«diritti acquisiti».
Ed e' significativo che il legislatore delegato utilizzi
ripetutamente i termini «diritto» (all'incentivo) o «diritti».
Ne' decampa dalla linea d'azione sinora esaminata il
decreto-legge n. 145/2013 cit., adottato successivamente alla
conclusione dei conti energia e dunque in un contesto nel quale il
novero dei destinatari delle incentivazioni era ormai definito (o in
via di definizione).
Tale provvedimento, pur muovendo dalla ritenuta «straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare misure» (tra le altre) «per il
contenimento delle tariffe elettriche [...], quali fattori essenziali
di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e
civile e, nel contempo, di rilancio della competitivita' delle
imprese» (v. preambolo), e al dichiarato duplice fine di «contenere
l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi
alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel
medio-lungo termine dagli esistenti impianti», ha tuttavia introdotto
meccanismi di tipo facoltativo e dunque non pregiudizievoli per i
fruitori degli incentivi.
In questa prospettiva, sia gli interventi divisati ex ante, in
corso di vigenza dei conti energia, dal decreto legislativo n.
28/2011 (anticipata cessazione del III conto, in una all'immanente
temporaneita' di IV e V conto, la cui operativita' e' stata
collegata, come si e' visto, al raggiungimento di specifici
obiettivi), sia quelli previsti dal decreto-legge n. 145/2013 ex
post, ossia dopo la chiusura del regime di sostegno, dimostrano come
il legislatore abbia comunque preservato il «sinallagma» tra
incentivi e iniziative in corso.
E infatti il c.d. «boom del fotovoltaico», sotteso alle inerenti
determinazioni delle autorita' pubbliche, per quanto riconducibile al
parametro di esercizio della discrezionalita' consistente nel «tener
conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie
delle fonti rinnovabili» ex art. 23, comma 2, decreto legislativo n.
28/2011, e' stato affrontato con misure operanti pro futuro, perche'
applicabili a impianti non ancora entrati in esercizio (come
attestato dalle riferite vicende giudiziali relative al passaggio dal
III al IV conto), mentre sono state accuratamente evitate scelte
aventi efficacia pro praeterito tempore.
In altri termini, anche l'anticipata cessazione del III conto,
ancorche' abbia prodotto effetti negativi nei confronti degli
investitori che avessero intrapreso attivita' preliminari alla
realizzazione della propria iniziativa, non ha messo in discussione
il «patto» stipulato con gli interessati, salvaguardando la posizione
dei titolari degli incentivi e consentendo a ciascun operatore non
ancora «contrattualizzato» di ponderare consapevolmente e
adeguatamente il merito economico della propria iniziativa e di
assumere le conseguenti determinazioni.
E' pertanto possibile ravvisare il vulnus arrecato dall'art. 26,
comma 3, in esame al «diritto all'incentivo» e al principio del
legittimo affidamento degli operatori (stante l'imprevedibilita' da
parte di un soggetto «prudente ed accorto», titolare di un incentivo
ventennale a seguito dell'adesione a uno dei conti energia, delle
modificazioni in pejus del rapporto).
4.1.2) Le precedenti considerazioni non paiono superate dagli
elementi addotti dalla parte pubblica al fine di escludere che l'art.
26 abbia dato vita a un «regolamento irrazionale di situazioni
sostanziali fondate su leggi anteriori» (quale aspetto sintomatico
dell'incostituzionalita' della disposizione), potendo dubitarsi della
ragionevolezza e proporzionalita' dell'intervento.
L'art. 23 decreto-legge n. 91/2014, rubricato «Riduzione delle
bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa
tensione», prevede quanto segue:
«1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione degli
oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i
minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del
presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche
componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe
elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di
quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW,
diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalita' sono destinati i minori oneri
tariffari conseguenti dall'attuazione dell'art. 1, commi da 3 a 5,
del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con
modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i
provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2,
garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo
proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i
benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a
regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema,
di cui all'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».
Ora, non sono certo contestabili gli scopi avuti di mira dal
legislatore, che intende «pervenire a una piu' equa distribuzione
degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori
elettrici», distribuendo tra costoro «i minori oneri per l'utenza»
generati anche dalle misure dell'art. 26 e, in ultima analisi,
alleggerendo i costi dell'energia elettrica per i «clienti [...] in
media tensione e [...] in bassa tensione con potenza disponibile
superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e
dall'illuminazione pubblica».
Sennonche', tale obiettivo - oltre a non sembrare del tutto
consonante con la finalita' specificamente declinata dal comma 1
dell'art. 26 nel senso di «favorire una migliore sostenibilita' nella
politica di supporto alle energie rinnovabili», non risultando in
particolare chiaro il nesso tra tale «migliore sostenibilita'» e la
«piu' equa distribuzione degli oneri tariffari» tra gli utenti - e'
perseguito attraverso una «leva» che consiste in un'operazione
redistributiva irragionevole e sproporzionata.
Il reperimento delle necessarie risorse finanziarie e' infatti
attuato attraverso una modificazione unilaterale e autoritativa dei
rapporti in essere, di cui e' dubbia di per se' la proporzionalita'
rispetto all'obiettivo avuto di mira dal legislatore, tenuto conto
del rango e della natura degli scopi del regime di sostegno (basti
por mente all'evocazione, da parte della dir. 2001/77, delle norme
del Trattato sull'Unione europea sulla tutela dell'ambiente), e che
comunque non appare bilanciata da adeguate misure compensative (art.
26, commi 5 e ss.), con ulteriore profilo di irragionevolezza.
Quanto ai «finanziamenti bancari» (co. 5), e' sufficiente
rilevare - in disparte gli aspetti collegati all'onerosita' per i
beneficiari dei meccanismi ipotizzati e ai costi di transazione
comunque derivanti dall'impalcatura giuridico-finanziaria dei nuovi
contratti - che la garanzia dello Stato non copre l'intero importo
dell'eventuale operazione finanziaria (sino all'80% dell'ammontare
dell'«esposizione creditizia [...] di CDP nei confronti della banca»
o della «somma liquidata da CDP alla banca garantita») e che comunque
si tratta di «finanziamenti» non automatici (residuando uno spazio di
apprezzamento circa i requisiti dei beneficiari finali, che devono a
es. essere soggetti «economicamente e finanziariamente sani», e circa
il «merito di credito»; cfr. articoli 1 e 2 decreto ministeriale 29
dicembre 2014).
Ne' presenta natura compensativa l'adeguamento della durata dei
titoli autorizzatori (co. 6), che costituisce piuttosto una
conseguenza necessitata della protrazione del periodo di
incentivazione oltre i venti anni nel caso di scelta dell'opzione di
cui al comma 3, lettera a).
Quanto all'«acquirente selezionato» (commi da 7 a 12), va
osservato come lo stesso legislatore attribuisca alla misura una
portata solo eventuale, tenuto conto dell'art. 26, comma 13, che ne
subordina l'efficacia «alla verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze della compatibilita' degli effetti
delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini
del rispetto degli impegni assunti in sede europea».
Verifica tanto piu' stringente alla luce del relativo ambito di
applicazione, non riservato ai soli produttori da fonte solare, ma
esteso a tutti i percettori di incentivi per la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
In ogni caso, ferma l'impossibilita' di apprezzarne compiutamente
il contenuto in assenza delle necessarie disposizioni attuative (si
pensi, a es., al comma 9, lettera d, che demanda all'Autorita' di
«stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale
costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto di cessione
da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della
tipologia e della localizzazione degli impianti»), anche qui e' posto
un limite quantitativo agli incentivi cedibili (80%), mentre non
paiono disciplinate le conseguenze sui rapporti di finanziamento
eventualmente accesi dai produttori (i quali, attraverso la cessione,
intendano monetizzare immediatamente l'incentivo).
La possibilita' di un recesso anticipato del produttore dal
contratto di finanziamento sembra in effetti presa in considerazione
dal comma 11, che reca pero' un impegno generico per il Governo
(«assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle
disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il
sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei
soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di
finanziamento stipulati»).
4.1.3 Da quanto detto, e all'esito del bilanciamento tra
l'interesse perseguito dal legislatore e la lesione dei diritti dei
fruitori delle agevolazioni, emerge l'irragionevolezza e l'assenza di
proporzionalita', ai sensi dell'art. 3 Cost., delle norme dell'art.
26 comma 3 decreto-legge n. 91/2014, come convertito dalla legge n.
116/2014, apparendo altresi' violato anche l'art. 41 Cost., alla luce
dell'irragionevole effetto della frustrazione delle scelte
imprenditoriali attraverso la modificazione degli elementi
costitutivi dei rapporti in essere come contrattualizzati o,
comunque, gia' negoziati.
Cio' in quanto, riassuntivamente:
il sistema degli incentivi perde la sua stabilita' nel tempo
nonostante lo stesso sia stato gia' individuato e predeterminato in
una convenzione o contratto di diritto privato (art. 24 comma 2
lettera D decreto legislativo n. 28/2011);
gli investimenti effettuati non sono salvaguardati;
viene meno l'equa remunerazione degli investimenti
effettuati;
il periodo di tempo per la percezione dell'incentivo,
invariato nella misura complessiva, viene prolungato
indipendentemente dalla vita media convenzionale degli impianti
(lett. a); l'incentivo non e' piu' costante per tutto il periodo di
diritto, ma si riduce in assoluto per tutto il periodo residuo (lett.
c) o varia in diminuzione nell'ambito del ventennio originario di
durata della convenzione (lett. a) o per cinque anni (lett. b).
4.2 Il comma 3 viola inoltre l'art. 117, comma 1, Cost. in
relazione, quali norme interposte, all'art. 1, Prot. addizionale n.
1, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (di cui e' stata autorizzata la ratifica e
disposta l'esecuzione con legge 4 agosto 1955, n. 848) e all'art. 6,
par. 3, Trattato sull'Unione europea, che introduce nel diritto
dell'Unione «in quanto principi generali», i «diritti fondamentali»
garantiti dall'anzidetta Convenzione.
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo detto art. 1 - che afferma il principio di «protezione
della proprieta'», ammettendo al contempo l'adozione delle misure
legislative «ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in
modo conforme all'interesse generale» - conferisce protezione anche
ai diritti di credito (e alle aspettative legittime; v., ex plur.,
Maurice comma Francia [GC], del 6 ottobre 2005, n. 11810/03, parr. 63
e ss.), reputando ammissibili le «interferenze» (ingerenze) da parte
della pubblica autorita' in presenza di un interesse generale (cfr.
Arras e altri comma Italia, n. 17972/07, 14 febbraio 2012 e 14 maggio
2012, final, parr. 77-79: 78.).
In questa prospettiva, l'ingerenza costituita dalla sottrazione
di parte dei crediti spettanti ai produttori di energia in forza
delle convenzioni stipulate con il GSE non appare giustificata ed e'
in contrasto con il principio di proporzionalita', non risultando
l'intervento ablatorio adeguatamente bilanciato dalla finalita' di
diminuire le tariffe elettriche in favore di alcune categorie di
consumatori.
4.3 Ulteriore violazione degli articoli 3 e 41 Cost.: disparita'
di trattamento ed ulteriori profili di irragionevolezza e
sproporzione.
E' dubbia la costituzionalita' dell'art. 26, comma 3,
decreto-legge n. 91/2014, rispetto all'art. 3 Cost., eventualmente
anche in relazione all'art. 41 Cost., nella parte in cui prevede che
la rimodulazione si applichi soltanto agli «impianti di potenza
nominale superiore a 200 kW» (recte: ai soggetti fruitori di tariffe
incentivanti per l'energia elettrica prodotta da tali impianti).
4.3.1) Tale restrizione del campo applicativo comporta la
creazione, all'interno dell'insieme dei titolari degli impianti
fotovoltaici incentivati, di due sottoinsiemi di imprese distinte in
base alla «potenza nominale» (dell'impianto), destinatarie di un
trattamento differenziato.
A dire della parte pubblica le ragioni di tale scelta sarebbero
da ricondurre essenzialmente alla circostanza che i soggetti incisi
dalla rimodulazione, pur costituendo un'esigua percentuale (4%) del
totale di quelli agevolati, fruirebbero di benefici pari al 60% della
spesa totale per l'incentivazione (ca. 4,3 mld/anno su ca. 6,8
mld/anno).
In disparte l'esattezza del dato numerico, questa considerazione
non integra tuttavia un profilo idoneo a sorreggere la contestata
differenziazione di trattamento e, in particolare, il deteriore
trattamento disposto per quelli di maggiori dimensioni, occorrendo
tener conto delle modalita' di funzionamento delle tariffe
incentivanti.
La relativa entita' dipende infatti dalla quantita' di energia
prodotta, sicche' e' evenienza del tutto normale, e insita nel
sistema, che i soggetti dotati di piu' elevata capacita' produttiva,
fruendo di incentivi proporzionati, possano assorbire un ammontare di
benefici piu' che proporzionale rispetto al loro numero.
In altri termini, nel regime di sostegno delineato dai conti
energia rileva la quantita' dell'energia prodotta, non gia' il numero
dei produttori, con la conseguenza che misure dirette a colpire
soltanto alcuni di costoro sortiscono l'effetto di differenziare
posizioni giuridiche omogenee.
Le precedenti considerazioni dimostrano al contempo l'ulteriore
irragionevolezza delle misure, foriere di un trattamento deteriore
per alcuni produttori in assenza di adeguata causa giustificativa,
non risultando percepibili le ragioni di interesse pubblico poste a
base della distinzione.
La sussistenza dei vizi innanzi indicati pare avvalorata
dall'ulteriore esonero disposto dall'art. 22-bis, comma 1,
decreto-legge n. 133/14 cit. in favore degli impianti i cui soggetti
responsabili erano, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 91/2014, «enti locali o scuole», norma
che infatti opera un distinguo fondato sulla peculiare qualita' dei
percettori dei benefici, indipendentemente dalla quantita' di energia
prodotta.
4.3.2) Altro profilo di discriminazione si desume dal trattamento
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili diverse dal solare.
Nell'ambito dell'art. 26 il legislatore prende in considerazione
anche tali soggetti nella parte relativa all'«acquirente
selezionato».
Sennonche', non si comprendono le ragioni del deteriore
trattamento dei produttori da fonte solare rispetto agli altri
percettori di incentivi parimenti finanziati dagli utenti attraverso
i cc.dd. oneri generali di sistema (e dunque con il versamento delle
componenti della bolletta elettrica A3 o assimilate).
4.3.3) La creazione di categorie differenziate determina anche un
vulnus alla concorrenza e una lesione della liberta' di iniziativa
economica ex art. 41 Cost. dei produttori di energia elettrica
destinatari dell'art. 26, comma 3, i quali, ancorche' in un contesto
economico connotato dal sostegno pubblico, vedono pregiudicata la
possibilita' di operare sul mercato a parita' di condizioni con gli
altri produttori da fonte solare e, piu', in generale, di energia
rinnovabile. Sotto questo profilo, pertanto, risultano lesi gli
articoli 3 e 41 Cost..
5.4. Violazione art. 77 Cost.
Secondo la Corte costituzionale «la preesistenza di una
situazione di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di
provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale,
quale il decreto -legge, costituisce un requisito di validita'
dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di
legittimita' costituzionale del medesimo, che non e' sanato dalla
legge di conversione» (sent. n. 93 del 2011).
Essa precisa anche che il relativo sindacato «va [...] limitato
ai casi di «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria
necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o
di «manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' della relativa
valutazione»».
Ai fini della relativa indagine la Corte ha rimarcato la
centralita' dell'elemento dell'«evidente estraneita'» della norma
censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni
del decreto-legge in cui e' inserita, dovendo risultare una
«intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal
punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale
e finalistico. La urgente necessita' del provvedere puo' riguardare
una pluralita' di norme accomunate dalla natura unitaria delle
fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare
situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono
interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie
diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti
a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sent. n. 22/2012,
nonche' sentt. nn. 128/2008 e 171/2007).
Cio' in quanto «l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o
alla finalita' del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la
valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i
provvedimenti provvisori con forza di legge»» ex art. 77 Cost., con
l'ulteriore precisazione che «il presupposto del «caso» straordinario
di necessita' e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento
inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca
coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno» e
ponendosi «la scomposizione atomistica della condizione di validita'
prescritta dalla Costituzione [...] in contrasto con il necessario
legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo
ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di
norme assemblate soltanto da mera casualita' temporale» (Corte Cost.
n. 22/2012).
In tale ottica, la Corte ha conferito rilievo anche all'art. 15,
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, che «pur non avendo, in se' e
per se', rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a
parametro di legittimita' [...], costituisce esplicitazione della
ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone
il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di
necessita' e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi
dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza
previa delegazione da parte del Parlamento» (sent. n. 22/2012).
Ora, premesso che ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge n.
400/88, i decreti-legge sono presentati per l'emanazione «con
l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di
necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione», mentre il
comma 3 sancisce che «i decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo», il dubbio di costituzionalita' dell'art.
26, comma 3 decreto-legge n. 91/2014, insorge in relazione alla
circostanza che, pur rinvenendosi nel titolo del decreto-legge n.
91/2014 il riferimento al «rilancio e [al]lo sviluppo delle imprese»
e al «contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche», nel
preambolo del provvedimento non si rinviene tuttavia esplicitazione
di tali punti.
Risulta, infatti, presa in considerazione unicamente (con
riguardo alla materia in esame) «la straordinaria necessita' e
urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticita'
ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e
alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni
procedurali, promuovendo interventi di incremento dell'efficienza
energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico e
razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale» (gli
altri enunciati del preambolo riguardano la straordinaria necessita'
e urgenza di adottare «disposizioni finalizzate a coordinare il
sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti
amministrativi», di «prevedere disposizioni finalizzate alla
sicurezza alimentare dei cittadini», di adottare «disposizioni per
rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia
nazionale, e la competitivita' del medesimo settore [...]», di
adottare «disposizioni per semplificare i procedimenti per la
bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il
sistema di tracciabilita' dei rifiuti, per superare eccezionali
situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani,
nonche' di adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in
materia ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea»).
Il testo e' poi articolato in un titolo unico (tit. I «misure per
la crescita economica») e in 3 capi («disposizioni urgenti per il
rilancio del settore agricolo»; «disposizioni urgenti per l'efficacia
dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di
procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'unione europea»; «disposizioni
urgenti per le imprese»).
L'art. 26 e' contenuto nel capo III, «disposizioni urgenti per le
imprese», insieme a una serie di articoli omogenei (da 23 a 30)
effettivamente al tema della «piu' equa distribuzione degli oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici» (cosi'
l'art. 23 cit., che individua gli articoli da 24 a 30 quali
generatori di «minori oneri per l'utenza»), ma in un contesto di
norme tra di loro del tutto eterogenee (cfr. articoli 18 e seguenti).
Appare dunque carente l'elemento finalistico richiesto dalla
Corte costituzionale, non sembrando ravvisabile «l'intento di
fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che
richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a
materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi
urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare».
Sotto altro profilo, esso contiene anche misure che non sono «di
immediata applicazione», come sancito dall'art. 15, comma 3, legge n.
400/88, essendo sufficiente considerare le menzionate norme
sull'«acquirente selezionato» e sul recesso dai contratti di
finanziamento (commi da 7 a 12).
6. Profili di non manifesta infondatezza dell'art. 26, comma 2,
in relazione agli articoli 3, 41, 77 e 117, 1° comma Cost.
L'art. 26, comma 2, decreto-legge n. 91/2014, interviene sulle
modalita' di corresponsione delle tariffe incentivanti, prevedendo,
«dal secondo semestre 2014», che il GSE le eroghi «con rate mensili
costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media
annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione»,
con effettuazione del «conguaglio, in relazione alla produzione
effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo».
Il decreto ministeriale 16 ottobre 2014, nel dare attuazione al
comma 2, sancisce, all'all. 1 (punto 1.1), che ai fini
dell'individuazione del «valore della rata di acconto», la
«producibilita' media annua» sia determinata sulla base:
della c.d. «produzione storica», qualora disponibile,
consistente nelle «ore di produzione del singolo impianto relative
all'anno precedente»: nelle «Istruzioni operative» del 3.11.2014 il
Gestore precisa che tale criterio si applica «qualora siano
disponibili le misure valide relative a tutti i mesi dell'anno
precedente»;
della c.d. «stima regionale», consistente in una «stima delle
ore di produzione regionali»: sempre nelle Istruzioni si chiarisce
che qualora le anzidette «misure valide riferite a tutti i mesi
dell'anno precedente» non siano disponibili, si applica il criterio
del «numero di ore annue medie, definite in funzione della regione in
cui e' localizzato l'impianto»), sulla base della Tabella 1 («Ore
equivalenti medie per Regione - anno 2014»).
In relazione a questa disposizione possono essere richiamate le
considerazioni sopra sviluppate, potendosi dubitare della sua
compatibilita' con gli articoli 3, 41 e 77 Cost.
Essa, oltre a risentire della medesima eterogeneita' ipotizzata
con riferimento al comma 3, incide parimenti su rapporti in corso di
esecuzione, definendo autoritativamente le modalita' di attuazione
dell'obbligazione di pagamento degli incentivi incombente sul
Gestore.
Il comma 2 modifica infatti le condizioni contrattuali in essere,
sostituendo il criterio della «produzione effettiva» - fondato dunque
su un dato di realta' (le modalita' di erogazione delle tariffe per i
vari conti energia si basano sulla misure dell'energia prodotta; cfr.
a es. art. 6, comma 4, decreto ministeriale 5.7.2012; si ricorre a
criteri suppletivi, quale la «producibilita' attesa», nel caso di
mancata comunicazione delle misure; cfr. art. 5.3, all. A, delib.
Aeeg n. 181/10 del 20 ottobre 2010, in riferimento al III° conto) -
con quello della «producibilita' media annua» (a sua volta supplito,
in assenza di «misure valide», dalle «ore equivalenti medie per
Regione»), senza considerare che il singolo beneficiario ha acceduto
al regime di sostegno confidando nella possibilita' di disporre di un
flusso di cassa commisurato all'effettiva produzione, sulla base del
quale provvedere alle proprie esigenze di tipo finanziario,
continuative (es. rimborso dei finanziamenti) o contingenti che
siano.
In altri termini, anche questa misura comporta un'alterazione dei
rapporti giuridici in corso, e, con riferimento al primo anno di
operativita' del meccanismo, un pregiudizio economico certo
(consistente nella ritardata percezione del 10% dell'incentivo
spettante, qualificato dalla legge in termini di «conguaglio»).
Sicche' il raggiungimento di quella che pare essere la sua
dichiarata finalita' - «ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta
ed erogazione degli incentivi» (art. 26, comma 1) - avviene a scapito
del fruitore degli incentivi, che non e' messo in condizione di
acconsentire al mutamento delle condizioni alle quali avviene la
regolazione delle partite economiche del rapporto.
Si puo' aggiungere in proposito che il duplice effetto del comma
2 - pagamenti non commisurati alla produzione e, soprattutto,
differita corresponsione del 10% per il primo anno - pare in
contrasto col canone di tempestivita' dei pagamenti desumibile dalla
direttiva 2011/7/UE (v. cons. 3), laddove stabilisce che in ogni
«transazione commerciale» tra imprese e pubblica amministrazione
(cfr. art. 2, par. 1), il periodo di pagamento non deve superare il
termine di «trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento»
(ovvero decorrenti dalla data di conclusione della «procedura di
accettazione o di verifica» diretta ad accertare la conformita' delle
merci o dei servizi al contratto; cfr. art. 4, par. 3; termine che,
secondo il successivo par. 6, puo' essere superato solo al ricorrere
di un espresso patto contrario e di una giustificazione oggettiva
dipendente dalla «natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche»); e cio' indipendentemente dalla diretta
riferibilita' alla categoria delle «transazioni commerciali» dei
rapporti che si inscrivono nell'ambito delle sovvenzioni pubbliche
(tenuto anche conto, con riguardo al caso in esame, della
pariteticita' delle posizioni di Gestore e di beneficiario
dell'incentivo).
Tanto premesso, il Collegio ritiene rilevanti e non
manifestamente infondate le esposte questioni di costituzionalita',
relative all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 26 decreto-legge
n. 91/2014 agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte
solare, aventi potenza superiore a 200 kW, che fruiscano di
incentivazioni in atto ai sensi dei Conti Energia.
Il giudizio e' di conseguenza sospeso per la rimessione delle
questioni suddette all'esame della Corte costituzionale, mandando
alla segreteria di trasmettere alla Corte la presente ordinanza,
unitamente al ricorso, di notificarla alle parti in causa e al
Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicarla ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter);
visti gli articoli 134 Cost., 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1
e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3 del
decreto-legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77 e
117, comma 1 della Costituzione, nonche' 1, Protocollo Addizionale n.
1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea
secondo quanto specificato in motivazione;
dispone la sospensione del presente giudizio;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni e
notificazioni;
ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25
giugno 2015, 29 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente;
Mario Alberto di Nezza, consigliere;
Anna Maria Verlengia, consigliere, estensore.
Il Presidente: Daniele
L'estensore: Verlengia