AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fulvestrant Teva» (16A07610) 
(GU n.252 del 27-10-2016)

 
         Estratto determina n. 1384/2016 del 4 ottobre 2016 
 
    Medicinale: FULVESTRANT TEVA 
    Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. -  Piazzale Luigi Cadorna,  4  -
20123 Milano 
    Confezione 
    «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita»  1  siringa
da 5 ml con ago di sicurezza 
    AIC n. 044085013 (in base 10) 1B1CSP (in base 32) 
    Confezione 
    «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2  siringhe
da 5 ml con ago di sicurezza 
    AIC n. 044085025 (in base 10) 1B1CT1 (in base 32) 
    Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile in siringa preriempita 
    Composizione: Ogni siringa preriempita contiene: 
    Principio attivo: 
      250 mg di fulvestrant 
    Ogni ml contiene 50 mg di fulvestrant 
    Eccipienti: 
      Etanolo (96%) 
      Alcool benzilico 
      Benzil benzoato 
      Olio di ricino raffinato 
    Produzione del principio attivo: 
      Principio attivo: fulvestrant 
    Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (TAPI) - 5 Basel Street, P.O.
Box 3190, Petach Tiqva - 4951033, Israele 
    Sicor Societa' italiana corticosteroidi S.r.l. - Via  Terrazzano,
77 - RHO, Milano - 20017 Italia (produzione e controllo qualita'  del
principio attivo) 
    Sicor  Societa'  italiana  corticosteroidi  S.r.l.  -  Tenuta  S.
Alessandro  -  Santhia,   Vercelli   -   13048   Italia   (produzione
dell'intermedio  17-deacetil  e  controllo  qualita'  del   principio
attivo) 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Fulvestrant Teva e' indicato per il  trattamento  di  donne  in
postmenopausa affette da carcinoma della mammella localmente avanzato
o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi,  in  ricaduta
di malattia durante  o  dopo  terapia  antiestrogenica  adiuvante,  o
progressione di malattia durante terapia con un antiestrogeno. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Fulvestrant Teva e' la seguente: 
      Medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,   da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC  del  farmaco  equivalente   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107
quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul  portale
web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.