DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2016 

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
adottata con la delibera del 25 agosto  2016,  in  conseguenza  degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre  2016
hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria. (16A07808) 
(GU n.256 del 2-11-2016)

 
 
 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 31 ottobre 2016 
 
  Visto l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107, del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'articolo 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo  giorno  dalla  data
del  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito
il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
hanno colpito il territorio delle regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e
Abruzzo"; 
  Considerato che  nei  medesimi  territori  delle  regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche, e Umbria che sono stati colpiti dagli  eventi  sismici
del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, a partire dalle ore 07.40 del 30
ottobre 2016 si sono verificati ulteriori forti terremoti; 
  Considerato che i predetti eventi hanno  determinato  un  ulteriore
aggravamento della situazione di criticita' conseguente  agli  eventi
del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, impattando  in  gran  parte  sui
territori  e  le  popolazioni  gia'  colpiti,  nonche'  sul  Servizio
nazionale di  protezione  civile  gia'  attivamente  impegnato  nella
gestione dei medesimi eventi, causando crolli, situazioni di pericolo
per l'incolumita'  delle  persone  e  rinnovati,  forti  disagi  alla
popolazione interessata; 
  Tenuto  conto  che  tali  fenomeni  sismici  hanno   provocato   il
coinvolgimento  di  persone,  ulteriori  crolli,  l'interruzione  dei
servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni  di
vita e operative nelle zone interessate; 
  Considerato  che  nei  territori  interessati   e'   operativo   il
dispositivo di intervento del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato  come
previsto nelle ordinanze emanate  dal  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile in attuazione della richiamata deliberazione del 25
agosto 2016; 
  Considerato, altresi', che tale dispositivo  si  e'  immediatamente
attivato per rimodularsi allo  scopo  di  fronteggiare  le  nuove  ed
ulteriori esigenze sopravvenute; 
  Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo  del  Dipartimento
della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo  di  cui
trattasi ed avvalendosi delle misure  emergenziali  gia'  adottate  a
seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresi',  di
adottare  i  necessari  ed  ulteriori  provvedimenti  con  la  dovuta
tempestivita'; 
  Ravvisata, altresi' l'esigenza di  disporre  prime  misure  urgenti
finalizzate  a  consentire  la  continuita'  operativa,   in   regime
transitorio, delle  attivita'  economiche  danneggiate  dagli  eventi
sismici in rassegna, sulla base di una quantificazione speditiva  dei
fabbisogni in  soli  termini  di  numero  e  tipologia  di  attivita'
interessate; 
  Ritenuto  di  dover,  conseguentemente,  integrare   i   precedenti
stanziamenti gia' deliberati il 25 agosto ed il  27  ottobre  scorsi,
dell'ulteriore  somma  di  40  milioni  di  euro,   allo   scopo   di
incrementare le disponibilita'  finanziarie  per  la  gestione  delle
attivita' di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a  seguito
degli eventi del 30 ottobre; 
  Considerato  che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Sentite le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  30
ottobre 2016, prot. n. UC/TERAG16/57857; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi sismici in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'articolo 5, comma 1, della  citata  legge  24  febbraio
1992, n. 225 e successive modificazioni, per la  dichiarazione  dello
stato di emergenza, potendosi, quindi,  procedere  all'estensione  al
nuovo evento del  30  ottobre  delle  disposizioni  gia'  adottate  a
seguito dell'evento del 24 agosto; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli  effetti
dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto  2016,
sono estesi in conseguenza degli  ulteriori  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il  territorio  delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento  della  protezione
civile assicura il necessario raccordo con  il  dispositivo  gia'  in
essere  per  fronteggiare  gli  eventi   precedenti,   opportunamente
rimodulato, e il Servizio nazionale della protezione civile opera  ai
sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le  Ordinanze
adottate ai sensi di quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  della
legge  n.  225/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   con
riferimento all'evento di cui alle delibere richiamate in premessa  e
nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3. 
  3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle
more della ricognizione in ordine  agli  effettivi  e  indispensabili
fabbisogni, ad integrazione di quanto gia' stabilito  nelle  delibere
richiamate in premessa,  si  provvede  nel  limite  di  un  ulteriore
stanziamento di euro 40 milioni a valere sul Fondo per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza  di
tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di  soccorso
e assistenza  alla  popolazione,  le  ulteriori  ordinanze  del  Capo
Dipartimento sono  adottate  per  i  trenta  giorni  successivi  alla
presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della  citata
legge n. 225 del 1992. 
  5. Con le ordinanze di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento  e'
altresi' autorizzato, in via di prima applicazione di quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, lettera e) della citata legge  n.  225  del
1992, a disciplinare l'attuazione di prime misure urgenti finalizzate
a consentire la continuita' operativa, in regime  transitorio,  delle
attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici in
rassegna, sulla base di una quantificazione speditiva dei  fabbisogni
in soli termini di  numero  e  tipologia  di  attivita'  interessate,
mediante la realizzazione di strutture temporanee  da  realizzarsi  a
cura di  soggetti  attuatori  appositamente  individuati  nell'ambito
delle componenti e strutture operative del Servizio  nazionale  della
protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,  comma
1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto  2016.  La  presente  delibera
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2016 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Renzi