N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2016
Ordinanza del 20 maggio 2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da Keymat Industrie Spa contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II Napoli. Imposte e tasse - Imposta di registro - Atti soggetti a registrazione in termine fisso - Atti dell'autorita' giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio - Atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare - Applicazione dell'imposta in misura proporzionale in luogo dell'imposta in misura fissa prevista per le pronunce di condanna al pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), Tariffa allegata, Parte I, art. 8, lett. c).(GU n.44 del 2-11-2016 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI Sezione 5 Riunita con l'intervento dei signori: Serpone Mario - Presidente; Del Sorbo Vincenzo - Relatore; Aprile Stefano - Giudice, Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 18052/2015, depositato il 31 dicembre 2015, avverso avviso di liquidazione n. 2013001AV0000006870002, registro n. 2013 contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Napoli, proposto dal ricorrente Keymat Industrie S.p.a. - Piazza Matteotti, 7 - 80133 Napoli, difeso da Giampetraglia Lucio - Via Santamaria Cappella Vecchia, 6 - 80129 Napoli. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2015, il Fallimento della S.p.a. Keymat Industrie (in persona del curatore) proponeva opposizione avverso: Avviso di liquidazione n. 2013001AV0000006870002; Ufficio impositore: Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Napoli; Data di notifica: 9 ottobre 2015; Importo complessivo: 68.559,00, Oggetto: in relazione ad un decreto ex art. 98 L.F. (giudizio di opposizione a stato passivo fallimentare - Decreto n. 687 emesso dal Tribunale di Napoli il 30 luglio 2013) l'Ufficio riteneva dovuta l'Imposta di Registro in misura proporzionale (oltre al Bollo e ad oneri accessori). L'istante assumeva a sostegno: 1) che il recupero a tassazione era stato fatto applicando l'imposta di registro proporzionale (1%), mentre invece andava applicata la registrazione a tassa fissa in virtu' dell'art. 8, Parte I, della Tariffa allegata al TUTR che ribadiva il principio che l'imposta di registro proporzionale non si applicava alle controversie relative ad operazioni soggette ad IVA; 2) che i giudizi di opposizione al passivo, siccome di natura endo-fallimentare, non erano soggetti a registrazione, analogamente a come essi non scontavano il contributo unificato di iscrizione a ruolo. L'Agenzia si e' costituita in giudizio, depositando fascicolo e controdeduzioni. In particolare ha evidenziato che la sua pretesa era avallata dall'interpretazione che della norma forniva la Corte di cassazione. Fissata l'udienza per la trattazione (di cui e' stato dato regolare avviso alle parti), sentita l'esposizione del relatore e ammesse le parti alla discussione orale, questa Commissione ritiene di dover sollevare questione di costituzionalita' incidentale della norma di cui alla Tariffa - parte 1 - art. 8, lettera C, allegata al T.U.I.R (decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986) nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, (invece che in misura fissa) gli «Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio ... c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» anche laddove essi si riferiscano ad operazioni assoggettate ad IVA. Premessa Va preliminarmente evidenziato che e' assolutamente pacifico fra le parti che il giudizio di opposizione a stato passivo e' stato intentato per il riconoscimento di un credito relativo ad operazioni soggette ad IVA. Rilevanza della questione e interpretazione della norma Va innanzitutto precisato che la Tariffa, a mezzo della nota 2 in calce all'art. 8 e con riferimento ai soli provvedimenti di condanna, prevede che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art, 40 del testo unico». Pertanto, in relazione agli atti giudiziari la Tariffa prevede una particolare, attuazione del principio (sancito in via generale dall'art. 40 del T.U.I.R.) di alternativita': se un atto da sottoporre a registrazione e' relativo a cessioni/prestazioni soggette ad IVA l'Imposta di Registro non si applica in misura proporzionale bensi' fissa. La S.C., a piu' riprese, in relazione agli atti e provvedimenti giudiziari, ha chiarito che l'imposta agevolata (in misura fissa) prevista dalla nota 2 in calce all'ara 8 della Tariffa, si applica nei soli casi ivi previsti (e cioe' per i soli provvedimenti di condanna di cui alla lettera b, cit.) perche' tale disposizione e' di stretta interpretazione non consentendo quindi applicazioni estensive. V. Cass. n. 1849/2000 - n. 12359/2005 - e da ultimo Cass. n. 14816/2011 (sull'applicabilita' in genere dell'imposta proporzionale v. Cass. n. 10588/2007 e successive sentenze conformi). E' vero che la giurisprudenza di cui sopra si e' formata sotto la disciplina fallimentare vigente prima della novella del decreto legislativo n. 5/2006 (in cui l'opposizione veniva decisa con sentenza) ma non v'e' alcuna ragione per dubitare circa la sua attualita' pur sotto l'odierna disciplina delle opposizioni ex art. 98 L.F.: infatti, anche se il giudizio e' strutturato ora in maniera camerale (e deciso con decreto) e' pacifica la sua natura contenziosa, al punto che anche Ministero della giustizia ha da ultimo precisato (con apposita circolare) che esso sconta l'iscrizione a ruolo con contributo proporzionale, analogo a quello previsto per gli ordinari giudizi di cognizione. Del resto la Tariffa non si riferisce alle sole sentenze bensi' a tutti i provvedimenti che definiscono (anche in maniera parziale) un giudizio. In conclusione il principio dell'alternativita' fra Imposta di Registro Proporzionale ed IVA si applica esclusivamente alle azioni di condanna e non anche a quelle di accertamento come i giudizi di opposizione a stato passivo. Tale intepretazione, proprio perche' assolutamente costante, obbliga questa CTP ad adeguarsi alla stessa; ne' si ritiene che vi siano margini per poter dissentire, anche alla luce delle motivazioni formalmente ineccepibili adottate dalla S.C., in ispecie laddove fa riferimento all'impossibilita' di interpretazioni estensive (ed e' noto altresi' che l'obbligo per i giudici di merito di adeguarsi ai precedenti di legittimita' - laddove costanti - e' stato reso piu' stringente dalle riforme degli ultimi anni che anche se si riferiscono soprattutto all'A.G.O. dettano principi applicabili ad ogni tipo di giurisdizione). Pertanto sulla scorta di tale interpretazione e' evidente che la domanda introduttiva non puo' essere accolta e che il ricorrente Fallimento (ed in solido con esso anche l'altra parte del giudizio ex art. 98, L.F.) e' tenuto al pagamento dell'Imposta di Registro in misura proporzionale (come da Avviso di Liquidazione). Viceversa il dubbio di costituzionalita' (sulla cui non manifesta infondatezza v. appresso), se ritenuto fondato dalla Corte costituzionale condurrebbe a risultato diametralmente opposto ed il ricorrente Fallimento sarebbe tenuto solo al pagamento dell'Imposta in misura fissa (oltre Bollo ed accessori). Sulla non manifesta infonda della questione di legittimita' costituzionale e sulle disposizioni che si ritengono violati Questa CTP dubita della legittimita' della norma di cui sopra in relazione alle disposizioni costituzionali e per i motivi appresso indicati. Art. 3 della Costituzione. Sussiste il dubbio che la norma violi il principio di uguaglianza atteso che appare del tutto irragionevole trattare in maniera differenziata le pronunce di accertamento e quelle di condanna (ovviamente il discorso e' limitato all'esenzione dall'imposta proporzionale laddove si tratti di atti relativi ad operazioni soggette ad IVA). Infatti quando si agisce per ottenere la condanna ad un pagamento, la relativa azione presuppone sempre anche un giudizio di accertamento, che e' addirittura logicamente precedente rispetto alla pronuncia di condanna: si tratta quindi di situazioni con presupposti identici che vengono trattati differentemente dal Legislatore sol perche' la parte ha deciso di non chiedere - almeno non subito - anche la condanna. Se cio' e' vero in linea generale, lo e' a maggior ragione per i giudizi di opposizione allo stato passivo. Qui infatti la peculiarita' dell'accertamento endo-fallimentare comporta l'inammissibilita' di una richiesta (e conseguentemente di una pronuncia) di condanna. In altre parole il creditore non puo' agire per la condanna del Fallimento, ma solo per partecipare alla distribuzione dell'attivo chiedendo di insinuarsi al passivo ed eventualmente opponendosi avverso il provvedimento di esclusione. La sua richiesta e' quindi formalmente di accertamento del credito, ma dal punto di vista sostanziale equivale all'azione di condanna (sia pure con i limiti del concorso) perche' oltre a quell'accertamento egli chiede anche di concorrere sull'attivo. Art. 24 della Costituzione. Si dubita che la norma in esame possa comprimere in maniera ingiustificata il diritto di difesa giurisdizionale costituzionalmente garantito. Come si e' visto la fattispecie concreta qui in esame e' relativa ad un'opposizione allo stato passivo. E' evidente che un creditore non azionera' le sue pretese nel giudizio di opposizione (specialmente laddove vanti importi di notevole entita') perche' a fronte di una ipotetica partecipazione al concorso (credito verosimilmente falcidiato e di molto) sosterra' viceversa un costo certo e di notevole entita' (l'1% della somma vantata). Il discorso e' identico per Fallimento: l'Imposta da pagare rientra fra i crediti «sorti in occasione o in funzione delle procedure» e quindi e' prededucibile ex art. 111, L.F. Come tale costituisce un costo per tutta la Massa dei Creditori che dovra' essere pagato finanche prima dei creditori privilegiati (almeno prima della gran parte dei privilegiati). Quindi anche il Fallimento ha maggiore convenienza a non coltivare alcun giudizio, perche' dall'altro lato l'ammissione al passivo ed il pagamento secondo la percentuale concorsuale, si traduce in un minor costo per la Massa dei restanti creditori. Art. 53 della Costituzione. La norma in esame sembra violare anche il principio di capacita' contributiva. Il creditore per una prestazione/cessione soggetta all'IVA si trova a dover pagare l'Imposta di Registro Progressiva per il solo fatto che e' stato costretto ad agire in ambito endo-fallimentare. Quindi oltre a subire l'inevitabile falcidia concorsuale (e spesso a non ricevere nulla di quanto vantato) egli e' tenuto a pagare imposta che non e' dipesa da una sua attivita' o scelta processuale e che non avrebbe giammai pagato (se non in misura fissa) laddove non vi fosse stato il Fallimento del suo debitore ed avesse potuto agire in via ordinaria. E come si e' visto il pagamento dell'imposta viene chiesto anche al Fallimento (anzi, in caso di accoglimento dell'opposizione il creditore istante avra' diritto al pagamento in prededuzione). Art. 10 della Costituzione. Infine tale situazione sembra violare il principio di concorrenza (garantito anche a livello comunitario) perche' pone il creditore in questione in posizione deteriore rispetto ad un creditore che agisca contro un debitore non fallito.
P. Q. M. La Commissione, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3; 24; 53 e 10 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, lettera C della Tariffa - parte I - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.I.R.) nei termini di cui in motivazione. Per l'effetto dichiara sospeso il presente giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda altresi' per la comunicazione della presente ordinanza (in forma integrale) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone conseguentemente l'immediata trasmissione degli atti (ivi inclusa la documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni) alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Napoli, addi' 20 maggio 2016. Il Presidente: Serpone Il giudice estensore: Del Sorbo