N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2016

Ordinanza del 20 maggio 2016 della Commissione tributaria provinciale
di Napoli sul ricorso proposto da Keymat Industrie Spa contro Agenzia
delle entrate - Direzione provinciale II Napoli. 
 
Imposte e tasse - Imposta di registro - Atti soggetti a registrazione
  in termine fisso - Atti dell'autorita' giudiziaria che definiscono,
  anche parzialmente, il giudizio - Atti di accertamento di diritti a
  contenuto patrimoniale - Giudizio di opposizione allo stato passivo
  fallimentare - Applicazione dell'imposta in misura proporzionale in
  luogo dell'imposta in misura fissa  prevista  per  le  pronunce  di
  condanna al  pagamento  di  corrispettivi  o  prestazioni  soggetti
  all'imposta sul valore aggiunto. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131
  (Approvazione  del  Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
  l'imposta di registro), Tariffa allegata, Parte I,  art.  8,  lett.
  c). 
(GU n.44 del 2-11-2016 )
 
           LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI 
                              Sezione 5 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
        Serpone Mario - Presidente; 
        Del Sorbo Vincenzo - Relatore; 
        Aprile Stefano - Giudice, 
    Ha emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  18052/2015,
depositato il 31 dicembre 2015, avverso  avviso  di  liquidazione  n.
2013001AV0000006870002, registro n. 2013 contro Agenzia delle entrate
- Direzione provinciale II di Napoli, proposto dal ricorrente  Keymat
Industrie S.p.a. - Piazza Matteotti, 7  -  80133  Napoli,  difeso  da
Giampetraglia Lucio - Via Santamaria  Cappella  Vecchia,  6  -  80129
Napoli. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con ricorso depositato in data 31 dicembre  2015,  il  Fallimento
della S.p.a. Keymat Industrie (in  persona  del  curatore)  proponeva
opposizione avverso: 
        Avviso di liquidazione n. 2013001AV0000006870002; 
        Ufficio  impositore:  Agenzia  delle  entrate   -   Direzione
provinciale II di Napoli; 
        Data di notifica: 9 ottobre 2015; 
        Importo complessivo: 68.559,00, 
    Oggetto: 
        in relazione ad un decreto  ex  art.  98  L.F.  (giudizio  di
opposizione a stato passivo fallimentare - Decreto n. 687 emesso  dal
Tribunale di Napoli il 30  luglio  2013)  l'Ufficio  riteneva  dovuta
l'Imposta di Registro in misura proporzionale (oltre al  Bollo  e  ad
oneri accessori). 
    L'istante assumeva a sostegno: 
        1) che il recupero a tassazione era  stato  fatto  applicando
l'imposta  di  registro  proporzionale  (1%),  mentre  invece  andava
applicata la registrazione a tassa fissa in virtu' dell'art. 8, Parte
I, della Tariffa allegata al  TUTR  che  ribadiva  il  principio  che
l'imposta  di  registro   proporzionale   non   si   applicava   alle
controversie relative ad operazioni soggette ad IVA; 
        2) che i giudizi di opposizione al passivo, siccome di natura
endo-fallimentare, non erano soggetti a registrazione, analogamente a
come essi non scontavano il  contributo  unificato  di  iscrizione  a
ruolo. 
    L'Agenzia si e' costituita in giudizio, depositando  fascicolo  e
controdeduzioni. In particolare ha evidenziato che la sua pretesa era
avallata dall'interpretazione che della norma  forniva  la  Corte  di
cassazione. 
    Fissata l'udienza per  la  trattazione  (di  cui  e'  stato  dato
regolare avviso alle parti), sentita  l'esposizione  del  relatore  e
ammesse le parti alla discussione orale, questa  Commissione  ritiene
di dover sollevare questione di costituzionalita'  incidentale  della
norma di cui alla Tariffa - parte 1 - art. 8, lettera C, allegata  al
T.U.I.R (decreto del Presidente della Repubblica n.  131/1986)  nella
parte  in  cui  assoggetta  all'imposta  di  registro  nella   misura
proporzionale  dell'1%,  (invece  che  in  misura  fissa)  gli  «Atti
dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria  e  speciale  in  materia   di
controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il  giudizio
... c) di accertamento di diritti  a  contenuto  patrimoniale»  anche
laddove essi si riferiscano ad operazioni assoggettate ad IVA. 
 
                              Premessa 
 
    Va preliminarmente evidenziato che e' assolutamente pacifico  fra
le parti che il giudizio di opposizione  a  stato  passivo  e'  stato
intentato per il riconoscimento di un credito relativo ad  operazioni
soggette ad IVA. 
 
       Rilevanza della questione e interpretazione della norma 
 
    Va innanzitutto precisato che la Tariffa, a mezzo della nota 2 in
calce all'art. 8 e con riferimento ai soli provvedimenti di condanna,
prevede che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis
non sono soggetti all'imposta  proporzionale  per  la  parte  in  cui
dispongono il  pagamento  di  corrispettivi  o  prestazioni  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto  ai  sensi  dell'art,  40  del  testo
unico». 
    Pertanto, in relazione agli atti giudiziari  la  Tariffa  prevede
una particolare, attuazione del principio (sancito  in  via  generale
dall'art.  40  del  T.U.I.R.)  di  alternativita':  se  un  atto   da
sottoporre  a  registrazione  e'  relativo   a   cessioni/prestazioni
soggette ad IVA l'Imposta  di  Registro  non  si  applica  in  misura
proporzionale bensi' fissa. 
    La S.C., a piu' riprese, in relazione agli atti  e  provvedimenti
giudiziari, ha chiarito che l'imposta  agevolata  (in  misura  fissa)
prevista dalla nota 2 in calce all'ara 8 della  Tariffa,  si  applica
nei soli casi ivi previsti (e  cioe'  per  i  soli  provvedimenti  di
condanna di cui alla lettera b, cit.) perche' tale disposizione e' di
stretta   interpretazione   non   consentendo   quindi   applicazioni
estensive. 
    V. Cass. n. 1849/2000 - n. 12359/2005 -  e  da  ultimo  Cass.  n.
14816/2011 (sull'applicabilita' in genere dell'imposta  proporzionale
v. Cass. n. 10588/2007 e successive sentenze conformi). 
    E' vero che la giurisprudenza di cui sopra si e' formata sotto la
disciplina fallimentare  vigente  prima  della  novella  del  decreto
legislativo  n.  5/2006  (in  cui  l'opposizione  veniva  decisa  con
sentenza) ma non v'e'  alcuna  ragione  per  dubitare  circa  la  sua
attualita' pur sotto l'odierna disciplina delle opposizioni  ex  art.
98 L.F.: infatti, anche se il giudizio e' strutturato ora in  maniera
camerale  (e  deciso  con  decreto)  e'  pacifica   la   sua   natura
contenziosa, al punto che  anche  Ministero  della  giustizia  ha  da
ultimo  precisato  (con   apposita   circolare)   che   esso   sconta
l'iscrizione a ruolo con contributo proporzionale, analogo  a  quello
previsto per gli ordinari giudizi di cognizione. 
    Del resto la Tariffa non si riferisce alle sole sentenze bensi' a
tutti i provvedimenti che definiscono (anche in maniera parziale)  un
giudizio. 
    In conclusione il principio dell'alternativita'  fra  Imposta  di
Registro Proporzionale ed IVA si applica esclusivamente  alle  azioni
di condanna e non anche a quelle di accertamento come  i  giudizi  di
opposizione a stato passivo. 
    Tale  intepretazione,  proprio  perche'  assolutamente  costante,
obbliga questa CTP ad adeguarsi alla stessa; ne' si  ritiene  che  vi
siano margini per poter dissentire, anche alla luce delle motivazioni
formalmente ineccepibili adottate dalla S.C., in ispecie  laddove  fa
riferimento all'impossibilita' di interpretazioni  estensive  (ed  e'
noto altresi' che l'obbligo per i giudici di merito di  adeguarsi  ai
precedenti di legittimita' - laddove costanti - e'  stato  reso  piu'
stringente  dalle  riforme  degli  ultimi  anni  che  anche   se   si
riferiscono soprattutto all'A.G.O. dettano  principi  applicabili  ad
ogni tipo di giurisdizione). 
    Pertanto sulla scorta di tale interpretazione e' evidente che  la
domanda introduttiva non puo' essere  accolta  e  che  il  ricorrente
Fallimento (ed in solido con esso anche l'altra parte del giudizio ex
art. 98, L.F.) e' tenuto al pagamento  dell'Imposta  di  Registro  in
misura proporzionale (come da Avviso di Liquidazione). 
    Viceversa il dubbio di costituzionalita' (sulla cui non manifesta
infondatezza  v.  appresso),  se   ritenuto   fondato   dalla   Corte
costituzionale condurrebbe a risultato diametralmente opposto  ed  il
ricorrente Fallimento sarebbe tenuto solo al  pagamento  dell'Imposta
in misura fissa (oltre Bollo ed accessori). 
Sulla  non  manifesta  infonda  della   questione   di   legittimita'
costituzionale e sulle disposizioni che si ritengono violati 
    Questa CTP dubita della legittimita' della norma di cui sopra  in
relazione alle disposizioni costituzionali e per  i  motivi  appresso
indicati. 
 
                     Art. 3 della Costituzione. 
 
    Sussiste il dubbio che la norma violi il principio di uguaglianza
atteso  che  appare  del  tutto  irragionevole  trattare  in  maniera
differenziata le  pronunce  di  accertamento  e  quelle  di  condanna
(ovviamente  il  discorso  e'  limitato  all'esenzione   dall'imposta
proporzionale laddove  si  tratti  di  atti  relativi  ad  operazioni
soggette ad IVA). 
    Infatti  quando  si  agisce  per  ottenere  la  condanna  ad   un
pagamento, la relativa azione presuppone sempre anche un giudizio  di
accertamento, che e' addirittura logicamente precedente rispetto alla
pronuncia di condanna: si tratta quindi di situazioni con presupposti
identici che vengono trattati  differentemente  dal  Legislatore  sol
perche' la parte ha deciso di non chiedere  -  almeno  non  subito  -
anche la condanna. 
    Se cio' e' vero in linea generale, lo e' a maggior ragione per  i
giudizi  di  opposizione  allo  stato   passivo.   Qui   infatti   la
peculiarita'     dell'accertamento     endo-fallimentare     comporta
l'inammissibilita'  di  una  richiesta  (e  conseguentemente  di  una
pronuncia) di condanna. 
    In altre parole il creditore non puo' agire per la  condanna  del
Fallimento, ma solo per partecipare  alla  distribuzione  dell'attivo
chiedendo di  insinuarsi  al  passivo  ed  eventualmente  opponendosi
avverso il provvedimento di esclusione. 
    La sua  richiesta  e'  quindi  formalmente  di  accertamento  del
credito, ma dal punto di vista  sostanziale  equivale  all'azione  di
condanna (sia pure  con  i  limiti  del  concorso)  perche'  oltre  a
quell'accertamento egli chiede anche di concorrere sull'attivo. 
 
                     Art. 24 della Costituzione. 
 
    Si dubita che la norma  in  esame  possa  comprimere  in  maniera
ingiustificata    il    diritto     di     difesa     giurisdizionale
costituzionalmente garantito. 
    Come si e' visto la fattispecie concreta qui in esame e' relativa
ad un'opposizione allo stato passivo. 
    E' evidente che un creditore non azionera'  le  sue  pretese  nel
giudizio  di  opposizione  (specialmente  laddove  vanti  importi  di
notevole entita') perche' a fronte di una ipotetica partecipazione al
concorso (credito verosimilmente falcidiato  e  di  molto)  sosterra'
viceversa un costo certo e di  notevole  entita'  (l'1%  della  somma
vantata). 
    Il discorso e'  identico  per  Fallimento:  l'Imposta  da  pagare
rientra fra i  crediti  «sorti  in  occasione  o  in  funzione  delle
procedure» e quindi e' prededucibile ex art. 111, L.F. 
    Come tale costituisce un costo per tutta la Massa  dei  Creditori
che dovra' essere pagato finanche prima  dei  creditori  privilegiati
(almeno prima della gran parte dei  privilegiati).  Quindi  anche  il
Fallimento ha maggiore convenienza a non  coltivare  alcun  giudizio,
perche' dall'altro lato  l'ammissione  al  passivo  ed  il  pagamento
secondo la percentuale concorsuale, si traduce in un minor costo  per
la Massa dei restanti creditori. 
 
                     Art. 53 della Costituzione. 
 
    La norma in esame sembra violare anche il principio di  capacita'
contributiva. 
    Il creditore per una  prestazione/cessione  soggetta  all'IVA  si
trova a dover pagare l'Imposta di Registro Progressiva  per  il  solo
fatto che e' stato costretto ad agire in ambito endo-fallimentare. 
    Quindi oltre  a  subire  l'inevitabile  falcidia  concorsuale  (e
spesso a non ricevere nulla di  quanto  vantato)  egli  e'  tenuto  a
pagare imposta che non e'  dipesa  da  una  sua  attivita'  o  scelta
processuale e che non avrebbe giammai pagato (se non in misura fissa)
laddove non vi fosse stato il Fallimento del suo debitore  ed  avesse
potuto agire in via ordinaria. 
    E come si e' visto il pagamento dell'imposta viene chiesto  anche
al Fallimento (anzi, in  caso  di  accoglimento  dell'opposizione  il
creditore istante avra' diritto al pagamento in prededuzione). 
 
                     Art. 10 della Costituzione. 
 
    Infine tale situazione sembra violare il principio di concorrenza
(garantito anche a livello comunitario) perche' pone il creditore  in
questione in posizione deteriore rispetto ad un creditore che  agisca
contro un debitore non fallito. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Commissione, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
riferimento agli artt. 3; 24; 53 e 10 della Costituzione la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 8, lettera C della Tariffa -
parte I - allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131 (T.U.I.R.) nei termini di cui in motivazione. 
        Per l'effetto dichiara sospeso il presente giudizio. 
        Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio di cassazione ed al Presidente
del Consiglio dei ministri. 
        Manda altresi' per la comunicazione della presente  ordinanza
(in forma integrale) ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Dispone conseguentemente l'immediata trasmissione degli  atti
(ivi inclusa la documentazione attestante  il  perfezionamento  delle
prescritte notificazioni e comunicazioni) alla Corte costituzionale. 
 
    Cosi' deciso in Napoli, addi' 20 maggio 2016. 
 
                       Il Presidente: Serpone 
 
 
                                      Il giudice estensore: Del Sorbo