N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2016
Ordinanza del 28 giugno 2016 del Tribunale di Livorno - Sezione lavoro nel procedimento civile promosso da Russo Gabriele contro Ministero della salute. Sanita' pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da assunzione di farmaci, nella specie affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. - Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, art. 31, comma 1-bis.(GU n.44 del 2-11-2016 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Sezione lavoro Il Giudice designato, dott.ssa Francesca Sbrana, nella causa iscritta al n. 883/2012 R.G. Aff. Cont. Lavoro, tra Russo Gabriele, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romeo, e Ministero della salute, rappresentato e difeso da Avvocatura di Stato; a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21 giugno 2016, letti gli atti di causa e preso atto delle istanze delle parti; Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 6 luglio 2012 Russo Gabriele ha esposto di essere affetto dalla nascita da «focomelia con aplocia degli arti inferiori, entrambe le mani, distrofia muscolare gamba sinistra e aplocia avampiede sinistro»; di avere avanzato nel 2010 domanda amministrativa al Ministero della salute al fine di ottenere i benefici di cui alla legge n. 244/2007, allegando la madre essere stata trattata a base di farmaci contenenti talidomide per placare le nausee in gravidanza; di avere avuto il procedimento amministrativo esito negativo, in ragione della limitazione legislativa dell'indennizzo per i danneggiati da talidomide ai nati tra il 1959 ed il 1965. Parte ricorrente adiva quindi il Giudice del lavoro chiedendo, «previa ammissione di CTU medico legale, atta a dimostrare il nesso di causalita' tra la somministrazione di talidomide e le conseguenti complicazioni patologiche ed a classificare la patologia di cui e' affetto il sig. Gabriele Russo all'interno della appropriata Categoria della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, accertare e dichiarare che a quest'ultimo spetta il diritto a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 244/2007 e 229/2005» e conseguentemente «dichiarare tenuto il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere l'indennizzo di cui alla legge n. 244/2007 e 229/2005», con ulteriore accertamento e dichiarazione della esenzione del ricorrente dalla partecipazione alle spese sanitarie ex art. 8 comma 14 e 15 legge n. 537/1993 e dal pagamento della quota fissa per ricette ex art. 8 comma 16 legge n. 537/93. Il Ministero della salute, costituitosi in giudizio, ha resistito alle domande chiedendone il rigetto, argomentando circa la limitazione della previsione normativa ai nati negli anni dal 1959 al 1965. La causa era istruita, anche mediante espletamento di CTU medica, e quindi, in esito alla istruttoria, il Giudice, previa concessione di un termine per note alle parti, si riservava la decisione sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata in corso di giudizio. La questione di legittimita' costituzionale risulta rilevante e non manifestamente infondata. Ritenuto in diritto Sulla rilevanza della questione. In ordine alla rilevanza, si osserva che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 comma 1-bis decreto-legge n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, nella parte in cui ha previsto che l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia a norma dell'art. 2 comma 363 della legge n. 244/2007, e' limitato ai soggetti nati tra 1959 ed il 1965 (recita invero il citato art. 31 comma 1-bis «L'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965»). Il ricorrente, nato nel 1973, ha chiesto venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennizzo in parola in ragione della affezione da sindrome da talidomide nella forma della focomelia, essa causata dal trattamento della di lui madre con farmaci a base di talidomide, durante i primi mesi di gestazione. In esito alla istruttoria svolta e' risultata non solo la compatibilita' delle affezioni e malformazioni congenite del ricorrente con la assunzione di medicinali a base di talidomide nei primi mesi della gestazione della madre (vedasi al riguardo anche deposizione testimoniale assunta), ma viepiu' e' stato escluso, sottoposto a visita il ricorrente, alla luce della documentazione medica in atti, nonche' in base ai criteri della letteratura specialistica e dei dati scientifici a disposizione, che possano sussistere altre cause o concause nella genesi delle anzidette affezioni, la assunzione del talidomide durante i primi mesi di gestazione da parte della madre del ricorrente ponendosi dunque come causa di detta patologia, sotto forma di focomelia, ascrivibile alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 434/1981 (cosi' relazione peritale e successiva integrazione depositata in causa il 10 settembre 2015, nonche' dichiarazione del CTU al verbale di udienza del 19.5.15; vedasi in senso conforme anche relazione genetica del consulente di parte, datata 7.11.15). Il dettato normativo e' chiaro nel limitare il riconoscimento dell'indennizzo ai nati tra il 1959 ed il 1965 e preclude dunque l'estensione in via esegetica al ricorrente del beneficio per cui e' causa. Ne' sussistono i presupposti per una disapplicazione parziale dell'art. 31 comma 1-bis decreto-legge n. 207/2008 conv. in legge n. 14/2009, per contrasto con disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione europea: invero, da un lato, l'obbligo dell'interprete di adottare delle norme nazionali una lettura conforme all'obiettivo del diritto dell'Unione europea incontra il divieto della interpretazione del diritto interno contra legem (v. sentenza Corte di Giustizia in causa Kiriaki Angelidaki); dall'altro, l'art. 6 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che pur ha affermato l'assimilazione ai Trattati della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che, per quanto qui rileva, al suo art. 21 vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali») ha si' dotato l'interprete dello strumento della disapplicazione del diritto interno con esso confliggente (cosi' anche Corte di Giustizia sentenza 19 gennaio 2010, Kucukdeveci), ma non consente al giudice nazionale di sostituirsi al legislatore laddove sia stato operato un bilanciamento con altri principi o siano poste condizioni, dovendo in tal caso la discrezionalita' legislativa essere unicamente sottoposta al vaglio di costituzionalita'. Ne deriva che la domanda di accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in parola non si presenta allo stato, ed in assenza di un intervento della Corte costituzionale, suscettibile di accoglimento. Sulla non manifesta infondatezza della questione. L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210 del 1992 ha natura assistenziale, siccome prestazione cui lo Stato e' tenuto, a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno, nell'adempimento di un dovere di solidarieta' (in tal senso gia' Corte costituzionale nella motivazione della sentenza 6 marzo 2002 n. 38), riconducibile quindi direttamente agli articoli 2 e 32 della Costituzione, tanto che esso e' ritenuto alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti (in tal senso, nella giurisprudenza di legittimita' costante, Cass., 21 ottobre 2000, n. 13923; Cass., 12 novembre 2003, n. 17047; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26883 del 10 novembre 2008). D'altronde, nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale si e' riconosciuta la natura assistenziale dell'indennizzo in parola e piu' volte affermato come la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari possa determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell'art. 2043 del codice civile, «il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell'art. 32 in collegamento con l'art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla quale e' stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promossa dalla pubblica autorita' in vista della sua diffusione capillare nella societa': sentenza n. 27 del 1998); nonche' il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 2 e 38, secondo comma, Cost., a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalita' (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996). La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite e' riconducibile all'ultima delle ipotesi ora indicate. E il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, e' intervenuto con la legge n. 210 del 1992, prevedendo (tra l'altro) un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato sulla solidarieta' collettiva garantita ai cittadini, alla strega dei citati artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. n. 28 del 2009)»; ed ancora, piu' specificamente con riguardo all'indennizzo spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, e' stato chiarito come la ratio sia in tal caso «da ravvisare nell'immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicche' esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell'epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorita' nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarieta' collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.» (cosi' Corte costituzionale sentenza n. 293/2011; vedasi anche Corte costituzionale sentenza gia' citata, n. 28/2009). Se dunque le scelte del legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualita', della misura, della gradualita' e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalita', cio' non sottrae la discrezionalita' legislativa al vaglio della palese arbitrarieta' o irrazionalita', ovvero alla verifica di costituzionalita' laddove tale discrezionalita' si traduca in una lesione della parita' di trattamento o del nucleo minimo della garanzia (sentenze Corte costituzionale n. 342 del 2006 e n. 226 del 2000). Dunque, il riconoscimento dell'indennizzo in questione, cosi' normativamente ricostruito il fondamento della sua previsione normativa, pare irragionevolmente escluso, in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., sulla base della data di nascita, nei confronti di chi si trovi nella medesima situazione di persona affetta da sindrome da talidomide (sulla sindacabilita' della discrezionalita' legislativa ed irragionevolezza del trattamento differenziato, a fronte di «situazioni sostanzialmente identiche» ovvero di «situazioni omogenee» o «comparabili o assimilabili», vedasi sentenze Corte cost. n. 155 del 2014; n. 108 del 2006; n. 409 del 1998; ed ancora sentenza n. 215 del 2014). Ed anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali e tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non puo' sottrarsi al giudizio di compatibilita' con le norme della Convenzione e, in particolare, con l'art. 14, divenendo esso un trattamento discriminatorio ove non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole (sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, 7 dicembre 1976, serie A n. 23), si' che la stessa scelta, che pure compete alle autorita' nazionali, improntata a termini di priorita' e di risorse, non puo' legittimare l'attuazione da parte degli Stati contraenti di misure fondate su criteri arbitrari o irragionevoli (sentenza Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali 1° dicembre 2009 G.N. et autres contro Italia, con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto discriminatorio, ai sensi della norma suddetta, il trattamento differenziato non assistito da giustificazione obiettiva e ragionevole e che non persegua uno scopo legittimo ovvero in ipotesi di mancanza di ragionevole proporzionalita' tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato). Per le medesime considerazioni, la esclusione dalla misura assistenziale, a fronte della medesima situazione di bisogno e del medesimo evento generatore di tale stato di bisogno, siccome giustificata in ragione della data di nascita del ricorrente, pare a questo giudice porsi altresi' in contrasto con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che vieta ogni trattamento discriminatorio in ragione dell'eta'. Del tutto immotivatamente, dunque, la fattispecie di causa resterebbe priva di tutela nonostante sia stata acquisita prova che la affezione del ricorrente rientri nella nozione di sindrome da talidomide nella forma della focomelia, non risulti inoltre essere stata effettuata alcuna ricognizione dei farmaci che contenevano la molecola dannosa (ed in che percentuale) e non possa pertanto neppure essere datato il definitivo ritiro dal commercio della sostanza. Di tali circostanze, invero, non solo non risulta fornita evidenza dal Ministero convenuto, benche' in tal senso entrambe le parti fossero state sollecitate dal Giudice ad eventuale integrazione documentale o a fornire informazioni, ma al contrario di tali carenze pare prendere atto lo stesso legislatore nei lavori preparatori della XII Commissione permanente igiene e sanita' (vedasi documento, verbale della seduta del 10 febbraio 2016, in atti acquisito) discutendo, anche sulla base dei dati recentemente forniti dall'Istituto superiore di sanita', degli emendamenti al disegno di legge n. 2016 in cui si prevede l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 legge n. 244/07 anche ai soggetti nati fuori dalla forbice temporale normativamente prevista allorche' tali soggetti presentino malformazioni comunque compatibili con la sindrome da talidomide ovvero possano documentare la sussistenza del nesso di causalita' tra assunzione del farmaco e sindrome da talidomide. Invero, oltre a darsi evidenza della comune intentio, sottesa ai vari emendamenti, «di non pretermettere alcuno dei soggetti danneggiati dalla Talidomide», dalla lettura del documento si ha modo di ricevere altresi' conferma del fatto che non e' possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di talidomide anche oltre il 1964, in uno con la constatazione, effettuata dallo stesso ISS, che «questo farmaco non e' stato mai completamente abbandonato» (vedi memoria dell'Istituto superiore della sanita' per la Commissione igiene e sanita' del Senato, a seguito di audizione del 28 gennaio 2016, in atti). Se questo dunque, in estrema sintesi, e' il diritto vivente, pare che l'art. 31 comma 1-bis decreto-legge n. 207/2008 convertito con modifiche in legge n. 14/2009, nell'escludere dalla platea dei possibili beneficiari dell'indennizzo, connotato da natura assistenziale, i soggetti che, come il ricorrente, risultano affetti da sindrome da talidomide sotto forma di focomelia, in quanto nati fuori dalla finestra temporale fissata dal legislatore, si ponga in aperto contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, la norma in parola risultando fonte di una irragionevole disparita' di trattamento ovvero di un trattamento discriminatorio in ragione della eta'.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 comma 1-bis decreto-legge n. 207/2008 conv. con modificazioni in legge n. 14/2009, nella parte in cui limita il riconoscimento dell'indennizzo, di cui all'art. 2 comma 363 della legge 24 dicembre 2007 n 244, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Livorno, 28 giugno 2016 Il Giudice: Sbrana