N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2016

Ordinanza del 28 giugno 2016  del  Tribunale  di  Livorno  -  Sezione
lavoro nel procedimento civile  promosso  da  Russo  Gabriele  contro
Ministero della salute. 
 
Sanita' pubblica - Indennizzo a favore dei  soggetti  danneggiati  da
  assunzione  di  farmaci,  nella  specie  affetti  da  sindrome   da
  talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della  focomelia
  e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 
- Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti
  da disposizioni legislative e  disposizioni  finanziarie  urgenti),
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
  art. 31, comma 1-bis. 
(GU n.44 del 2-11-2016 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO 
                           Sezione lavoro 
 
    Il Giudice designato,  dott.ssa  Francesca  Sbrana,  nella  causa
iscritta al n. 883/2012 R.G. Aff. Cont. Lavoro, tra  Russo  Gabriele,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Romeo,  e  Ministero  della
salute, rappresentato e difeso da Avvocatura di Stato; 
    a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21  giugno
2016, 
    letti gli atti di causa e preso atto delle istanze delle parti; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con ricorso depositato il 6 luglio 2012 Russo Gabriele ha esposto
di essere affetto dalla nascita da «focomelia con aplocia degli  arti
inferiori, entrambe le mani, distrofia  muscolare  gamba  sinistra  e
aplocia avampiede sinistro»;  di  avere  avanzato  nel  2010  domanda
amministrativa al Ministero  della  salute  al  fine  di  ottenere  i
benefici di cui alla legge n. 244/2007,  allegando  la  madre  essere
stata trattata a base di farmaci contenenti talidomide per placare le
nausee in gravidanza; di avere avuto il  procedimento  amministrativo
esito   negativo,   in   ragione   della   limitazione    legislativa
dell'indennizzo per i danneggiati da talidomide ai nati tra  il  1959
ed il 1965. Parte ricorrente  adiva  quindi  il  Giudice  del  lavoro
chiedendo, «previa ammissione di CTU medico legale, atta a dimostrare
il nesso di causalita' tra la somministrazione  di  talidomide  e  le
conseguenti complicazioni patologiche ed a classificare la  patologia
di  cui  e'  affetto  il  sig.  Gabriele  Russo   all'interno   della
appropriata  Categoria  della  Tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 834/1981, accertare e dichiarare che a
quest'ultimo spetta il diritto a percepire l'indennizzo di  cui  alla
legge n. 244/2007 e 229/2005» e conseguentemente  «dichiarare  tenuto
il Ministero della salute, in persona del  Ministro  pro  tempore,  a
corrispondere l'indennizzo di cui alla legge n. 244/2007 e 229/2005»,
con  ulteriore  accertamento  e  dichiarazione  della  esenzione  del
ricorrente dalla partecipazione alle spese sanitarie ex art. 8  comma
14 e 15 legge n. 537/1993 e  dal  pagamento  della  quota  fissa  per
ricette ex art. 8 comma 16 legge n. 537/93. 
    Il Ministero della salute, costituitosi in giudizio, ha resistito
alle  domande  chiedendone  il   rigetto,   argomentando   circa   la
limitazione della previsione normativa ai nati negli anni dal 1959 al
1965. 
    La causa era istruita, anche mediante espletamento di CTU medica,
e quindi, in esito alla istruttoria, il Giudice,  previa  concessione
di un termine per note alle parti, si riservava  la  decisione  sulla
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  in  corso  di
giudizio. 
    La questione di legittimita' costituzionale risulta  rilevante  e
non manifestamente infondata. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
Sulla rilevanza della questione. 
    In ordine alla rilevanza, si osserva che il presente giudizio non
puo'  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione   della
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  31  comma  1-bis
decreto-legge n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2009 n. 14, nella parte in cui ha previsto che  l'indennizzo
di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n.  229,  riconosciuto
ai soggetti affetti da  sindrome  da  talidomide,  determinata  dalla
somministrazione  dell'omonimo  farmaco,  nelle  forme   dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della macromelia a norma dell'art. 2
comma 363 della legge n. 244/2007, e' limitato ai soggetti  nati  tra
1959 ed il  1965  (recita  invero  il  citato  art.  31  comma  1-bis
«L'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge  24  dicembre
2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome
da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia
e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965»). 
    Il ricorrente, nato nel 1973,  ha  chiesto  venisse  accertato  e
dichiarato il suo diritto  a  percepire  l'indennizzo  in  parola  in
ragione della affezione da sindrome da talidomide nella  forma  della
focomelia, essa causata  dal  trattamento  della  di  lui  madre  con
farmaci a base di talidomide, durante i primi mesi di gestazione. 
    In esito  alla  istruttoria  svolta  e'  risultata  non  solo  la
compatibilita'  delle  affezioni  e   malformazioni   congenite   del
ricorrente con la assunzione di medicinali a base di  talidomide  nei
primi mesi della gestazione della madre  (vedasi  al  riguardo  anche
deposizione testimoniale  assunta),  ma  viepiu'  e'  stato  escluso,
sottoposto a visita il ricorrente,  alla  luce  della  documentazione
medica  in  atti,  nonche'  in  base  ai  criteri  della  letteratura
specialistica e dei dati  scientifici  a  disposizione,  che  possano
sussistere altre  cause  o  concause  nella  genesi  delle  anzidette
affezioni, la assunzione del  talidomide  durante  i  primi  mesi  di
gestazione da parte della madre del ricorrente ponendosi dunque  come
causa di detta patologia, sotto forma di focomelia, ascrivibile  alla
tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
434/1981  (cosi'  relazione  peritale   e   successiva   integrazione
depositata in causa il 10 settembre 2015, nonche'  dichiarazione  del
CTU al verbale di udienza del 19.5.15; vedasi in senso conforme anche
relazione genetica del consulente di parte, datata 7.11.15). 
    Il dettato normativo e' chiaro  nel  limitare  il  riconoscimento
dell'indennizzo ai nati tra il 1959 ed  il  1965  e  preclude  dunque
l'estensione in via esegetica al ricorrente del beneficio per cui  e'
causa. 
    Ne' sussistono i presupposti  per  una  disapplicazione  parziale
dell'art. 31 comma 1-bis decreto-legge n. 207/2008 conv. in legge  n.
14/2009, per contrasto con disposizioni direttamente applicabili  del
diritto  dell'Unione  europea:  invero,   da   un   lato,   l'obbligo
dell'interprete  di  adottare  delle  norme  nazionali  una   lettura
conforme all'obiettivo del diritto dell'Unione  europea  incontra  il
divieto della interpretazione del diritto interno  contra  legem  (v.
sentenza Corte di Giustizia in causa Kiriaki Angelidaki); dall'altro,
l'art. 6 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore  il  1°  dicembre
2009, che pur ha affermato l'assimilazione ai  Trattati  della  Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea  (che,  per  quanto  qui
rileva, al suo art. 21  vieta  «qualsiasi  forma  di  discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o
l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la  lingua,
la religione o le convinzioni  personali,  le  opinioni  politiche  o
di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale,
il patrimonio,  la  nascita,  gli  handicap,  l'eta'  o  le  tendenze
sessuali»)  ha  si'  dotato  l'interprete   dello   strumento   della
disapplicazione del diritto  interno  con  esso  confliggente  (cosi'
anche Corte di Giustizia sentenza 19 gennaio 2010,  Kucukdeveci),  ma
non consente al  giudice  nazionale  di  sostituirsi  al  legislatore
laddove sia stato operato un bilanciamento con altri principi o siano
poste condizioni, dovendo in tal caso la discrezionalita' legislativa
essere unicamente sottoposta al vaglio di costituzionalita'. 
    Ne  deriva  che  la  domanda  di  accertamento  del  diritto  del
ricorrente a percepire l'indennizzo in parola non  si  presenta  allo
stato, ed in assenza di un  intervento  della  Corte  costituzionale,
suscettibile di accoglimento. 
Sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n.  210  del  1992  ha
natura assistenziale, siccome prestazione cui lo Stato e'  tenuto,  a
fronte   di   eventi   generanti   una   situazione    di    bisogno,
nell'adempimento di un dovere di  solidarieta'  (in  tal  senso  gia'
Corte costituzionale nella motivazione della sentenza 6 marzo 2002 n.
38), riconducibile quindi direttamente agli articoli  2  e  32  della
Costituzione, tanto che esso e'  ritenuto  alternativo  alla  pretesa
risarcitoria volta ad ottenere  l'integrale  risarcimento  dei  danni
sofferti  (in  tal  senso,  nella  giurisprudenza   di   legittimita'
costante, Cass., 21 ottobre 2000, n. 13923; Cass., 12 novembre  2003,
n. 17047; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26883 del 10 novembre 2008). 
    D'altronde,   nella    stessa    giurisprudenza    della    Corte
costituzionale   si   e'   riconosciuta   la   natura   assistenziale
dell'indennizzo in parola e piu' volte affermato come la  menomazione
della salute conseguente a trattamenti  sanitari  possa  determinare,
oltre al risarcimento del danno in  base  alla  previsione  dell'art.
2043 del codice civile, «il diritto ad un equo indennizzo,  in  forza
dell'art. 32 in collegamento con l'art. 2 Cost.,  qualora  il  danno,
non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento  di
un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie
(fattispecie alla quale e' stato assimilato il caso in cui  il  danno
sia derivato  da  un  trattamento  sanitario  che,  pur  non  essendo
giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia,  in  base  ad  una  legge,
promossa dalla  pubblica autorita'  in  vista  della  sua  diffusione
capillare nella societa':  sentenza  n.  27  del  1998);  nonche'  il
diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 2  e
38, secondo comma, Cost., a misure di sostegno assistenziale disposte
dal legislatore nell'ambito  della propria discrezionalita' (sentenze
n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del  1996).  La  situazione
giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano  affetti  da
epatite e' riconducibile all'ultima delle ipotesi ora indicate. E  il
legislatore,  nell'esercizio  dei  suoi  poteri   discrezionali,   e'
intervenuto con la legge n. 210 del 1992, prevedendo (tra l'altro) un
indennizzo consistente in una misura di sostegno  economico,  fondato
sulla solidarieta' collettiva garantita ai cittadini, alla strega dei
citati artt.  2  e  38  Cost.,  a  fronte  di  eventi  generanti  una
situazione di  bisogno  (sentenza  n.  342  del  2006,  punto  3  del
Considerato  in  diritto),  misura   che   trova   fondamento   nella
insufficienza  dei  controlli  sanitari   predisposti   nel   settore
(sentenza n. n. 28 del 2009)»; ed  ancora,  piu'  specificamente  con
riguardo all'indennizzo spettante ai soggetti affetti da sindrome  da
talidomide, e' stato chiarito come la  ratio  sia  in  tal  caso  «da
ravvisare nell'immissione in commercio del detto farmaco  in  assenza
di adeguati controlli sanitari sui  suoi  effetti,  sicche'  esso  ha
fondamento  analogo,  se  non  identico,  a  quello   del   beneficio
introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. 
    Nella    sindrome    da     talidomide,     come     nell'epatite
post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti  dai  pazienti  sono
derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e  neppure
incentivati e promossi dall'autorita'  nell'ambito  di  una  politica
sanitaria pubblica. Entrambe le misure  hanno  natura  assistenziale,
basandosi sulla solidarieta' collettiva garantita ai  cittadini  alla
stregua degli  artt.  2  e  38  Cost.»  (cosi'  Corte  costituzionale
sentenza n. 293/2011; vedasi anche Corte costituzionale sentenza gia'
citata, n. 28/2009). 
    Se dunque le scelte  del  legislatore,  nell'esercizio  dei  suoi
poteri  di  apprezzamento  della  qualita',   della   misura,   della
gradualita' e dei modi di erogazione delle provvidenze  da  adottare,
rientrano nella sfera della sua discrezionalita', cio' non sottrae la
discrezionalita' legislativa al vaglio della palese  arbitrarieta'  o
irrazionalita', ovvero alla  verifica  di  costituzionalita'  laddove
tale discrezionalita' si traduca in  una  lesione  della  parita'  di
trattamento o  del  nucleo  minimo  della  garanzia  (sentenze  Corte
costituzionale n. 342 del 2006 e n. 226 del 2000). 
    Dunque, il riconoscimento  dell'indennizzo  in  questione,  cosi'
normativamente  ricostruito  il  fondamento  della   sua   previsione
normativa, pare irragionevolmente escluso, in contrasto con gli artt.
3 e 38 Cost., sulla base della data di nascita, nei confronti di  chi
si trovi nella medesima situazione di persona affetta da sindrome  da
talidomide (sulla sindacabilita' della  discrezionalita'  legislativa
ed  irragionevolezza  del  trattamento  differenziato,  a  fronte  di
«situazioni  sostanzialmente   identiche»   ovvero   di   «situazioni
omogenee» o «comparabili o assimilabili», vedasi sentenze Corte cost.
n. 155 del 2014; n. 108 del 2006; n. 409 del 1998; ed ancora sentenza
n. 215 del 2014). 
    Ed anche  la  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come  la
Convenzione  non  sancisca  un  obbligo  per  gli  Stati  membri   di
realizzare un sistema  di  protezione  sociale  o  di  assicurare  un
determinato livello delle prestazioni assistenziali e  tuttavia,  una
volta che tali prestazioni  siano  state  istituite  e  concesse,  la
relativa disciplina non puo' sottrarsi al giudizio di  compatibilita'
con le norme della Convenzione e,  in  particolare,  con  l'art.  14,
divenendo esso un  trattamento  discriminatorio  ove  non  trovi  una
giustificazione oggettiva  e  ragionevole  (sentenza  Kjeldsen,  Busk
Madsen e Pedersen c. Danimarca, 7 dicembre 1976, serie A n. 23),  si'
che la stessa scelta, che  pure  compete  alle  autorita'  nazionali,
improntata a termini di priorita' e di risorse, non puo'  legittimare
l'attuazione da parte degli Stati contraenti  di  misure  fondate  su
criteri arbitrari o irragionevoli (sentenza Convenzione  europea  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
1° dicembre 2009 G.N. et autres  contro  Italia,  con  cui  la  Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto discriminatorio,  ai  sensi
della norma suddetta, il trattamento differenziato non  assistito  da
giustificazione obiettiva e ragionevole e che non persegua uno  scopo
legittimo   ovvero   in   ipotesi   di   mancanza   di    ragionevole
proporzionalita' tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato). 
    Per  le  medesime  considerazioni,  la  esclusione  dalla  misura
assistenziale, a fronte della medesima situazione di  bisogno  e  del
medesimo  evento  generatore  di  tale  stato  di  bisogno,   siccome
giustificata in ragione della data di nascita del ricorrente, pare  a
questo giudice porsi altresi' in contrasto con l'art. 21 della  Carta
dei diritti fondamentali  dell'Unione,  che  vieta  ogni  trattamento
discriminatorio in ragione dell'eta'. 
    Del  tutto  immotivatamente,  dunque,  la  fattispecie  di  causa
resterebbe priva di tutela nonostante sia stata acquisita  prova  che
la affezione del ricorrente rientri  nella  nozione  di  sindrome  da
talidomide nella forma della focomelia, non  risulti  inoltre  essere
stata effettuata alcuna ricognizione dei farmaci che  contenevano  la
molecola dannosa (ed in che percentuale) e non possa pertanto neppure
essere datato il definitivo ritiro dal commercio della sostanza. 
    Di  tali  circostanze,  invero,  non  solo  non  risulta  fornita
evidenza dal Ministero convenuto, benche' in tal  senso  entrambe  le
parti fossero state sollecitate dal Giudice ad eventuale integrazione
documentale o a fornire informazioni, ma al contrario di tali carenze
pare prendere atto lo stesso legislatore nei lavori preparatori della
XII  Commissione  permanente  igiene  e  sanita'  (vedasi  documento,
verbale della  seduta  del  10  febbraio  2016,  in  atti  acquisito)
discutendo,  anche  sulla  base   dei   dati   recentemente   forniti
dall'Istituto superiore di sanita', degli emendamenti al  disegno  di
legge n. 2016 in  cui  si  prevede  l'ampliamento  della  platea  dei
beneficiari dell'indennizzo di cui all'art.  2  comma  363  legge  n.
244/07  anche  ai  soggetti  nati  fuori  dalla   forbice   temporale
normativamente   prevista   allorche'   tali   soggetti    presentino
malformazioni comunque compatibili  con  la  sindrome  da  talidomide
ovvero possano documentare la sussistenza del nesso di causalita' tra
assunzione del farmaco e sindrome da talidomide. 
    Invero, oltre a darsi evidenza della comune intentio, sottesa  ai
vari  emendamenti,  «di  non  pretermettere   alcuno   dei   soggetti
danneggiati dalla Talidomide», dalla lettura del documento si ha modo
di  ricevere  altresi'  conferma  del  fatto  che  non  e'  possibile
escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a  base
di talidomide anche oltre il  1964,  in  uno  con  la  constatazione,
effettuata dallo stesso ISS, che «questo farmaco  non  e'  stato  mai
completamente  abbandonato»  (vedi  memoria  dell'Istituto  superiore
della sanita' per la Commissione  igiene  e  sanita'  del  Senato,  a
seguito di audizione del 28 gennaio 2016, in atti). 
    Se questo dunque, in estrema sintesi, e' il diritto vivente, pare
che l'art. 31 comma 1-bis decreto-legge n.  207/2008  convertito  con
modifiche in  legge  n.  14/2009,  nell'escludere  dalla  platea  dei
possibili   beneficiari   dell'indennizzo,   connotato   da    natura
assistenziale, i soggetti che, come il ricorrente, risultano  affetti
da sindrome da talidomide sotto forma di focomelia,  in  quanto  nati
fuori dalla finestra temporale fissata dal legislatore, si  ponga  in
aperto contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, la norma in
parola  risultando  fonte  di   una   irragionevole   disparita'   di
trattamento ovvero di un trattamento discriminatorio in ragione della
eta'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
31 comma 1-bis decreto-legge n. 207/2008 conv. con  modificazioni  in
legge n.  14/2009,  nella  parte  in  cui  limita  il  riconoscimento
dell'indennizzo, di cui all'art. 2 comma 363 della legge 24  dicembre
2007 n 244, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della  micromelia  nati
negli anni dal 1959 al 1965; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di  competenza  ed  in
particolare per la notifica della presente ordinanza  alle  parti  in
causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la sua
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Livorno, 28 giugno 2016 
 
                         Il Giudice: Sbrana