N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 ottobre  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tributo speciale  per
  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi   -   Ambito   di
  applicazione - Riduzione degli importi del tributo speciale. 
- Legge della Regione Liguria 29 luglio 2016, n. 16 ("Modifiche  alla
  legge regionale 3  luglio  2007,  n.  23  (Disciplina  del  tributo
  speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)"),  artt.
  1, comma 1 (sostitutivo dei commi 2 e 3  dell'art.  3  della  legge
  regionale 3 luglio 2007, n. 23), e 3, comma 2 (aggiuntivo dei commi
  5-bis e 5-ter all'art. 5 della legge regionale 3  luglio  2007,  n.
  23). 
(GU n.45 del 9-11-2016 )
     Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in  Roma,  via
dei  Portoghesi  n.  12  telefax  n.  06.96.51.40.00;  indirizzo  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta delibera del Consiglio dei
ministri adottata nella riunione del 23 settembre 2016, ricorrente; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del presidente della giunta
regionale in carica, con sede in Genova, via Fieschi n. 15, intimata; 
    Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli 1, comma 1 e 3, comma 2 legge della Regione Liguria, del  29
luglio 2016, n. 16, pubblicata nel BUR  n.  15  del  30  luglio  2016
recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  3  luglio  2007,  n.  23
(disciplina del Tributo speciale per il  deposito  in  discarica  dei
rifiuti solidi)». 
    Per violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e)  ed  s)
della Costituzione. 
    Con la legge regionale n. 16.  del  29  luglio  2016  la  Regione
Liguria ha modificato alcune disposizioni della  legge  regionale  n.
23/2007 concernente  la  «Disciplina  del  tributo  speciale  per  il
deposito in discarica dei rifiuti solidi». 
    In particolare: 
        1) l'art. 1, comma 1, sostituisce i commi 2 e 3  dell'art.  3
della legge regionale n. 23/2007 prevedendo che «2. A  decorrere  dal
1° gennaio 2017  il  tributo  e'  determinato  nelle  misure  di  cui
all'Allegato A. 
    3. Il tributo e' applicato alle seguenti tipologie di rifiuti: 
    a) rifiuti inerti diversi da quelli derivanti  da  operazioni  di
costruzione e demolizione; 
    b) rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione; 
    c)  rifiuti  speciali  smaltiti  in  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi; 
    d) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi; 
    e) rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani; 
    f) scarti e sovvalli derivanti da operazioni  di  trattamento  di
rifiuti urbani i cui  standard  tecnico-operativi  siano  conformi  a
quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4; 
    g) scarti e sovvalli derivanti da operazioni  di  trattamento  di
rifiuti speciali non  pericolosi  i  cui  standard  tecnico-operativi
siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale  ai  sensi
dell'art. 4; 
    h) scarti e sovvalli derivanti da operazioni  di  trattamento  di
rifiuti speciali pericolosi i cui  standard  tecnico-operativi  siano
conformi  a  quelli  individuati  dalla  giunta  regionale  ai  sensi
dell'art. 4; 
    i) fanghi palabili di  rifiuti  urbani  conferiti  in  discariche
controllate per rifiuti non pericolosi; 
    j) fanghi palabili di rifiuti speciali  conferiti  in  discariche
controllate per rifiuti non pericolosi; 
    k) fanghi palabili di rifiuti speciali  conferiti  in  discariche
controllate per rifiuti pericolosi; 
    l) rifiuti urbani  e  rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani
avviati ad incenerimento fai quali senza recupero energetico; 
    m) rifiuti speciali avviati  ad  incenerimento  tal  quali  senza
recupero energetico.». 
    2) L'art. 3, comma 2, inserisce i commi 5-bis e 5-ter all'art.  5
della legge regionale n. 23/2007.  In  particolare,  il  nuovo  comma
5-ter dispone «che ai sensi dell'art. 205, comma 3-bis,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, i comuni o unioni di comuni i quali, in base
all'accertamento annuale effettuato dall'Osservatorio  regionale  sui
rifiuti, risultino  aver  superato  nell'anno  precedente  quello  di
imposizione   fiscale,   le   percentuali   obiettivo   di   raccolta
differenziata fissata dalla normativa nazionale, usufruiscono di  una
riduzione degli importi del tributo secondo  la  tabella  di  cui  al
medesimo comma 3-bis, riportata nell'allegato B». 
    Con le suddette  norme  la  Regione  Liguria  ha  ecceduto  dalla
propria competenza invadendo la competenza esclusiva dello  Stato  in
materia di sistema tributario e contabile e  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s)
della Costituzione, come si confida di dimostrare con l'illustrazione
dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1 della legge regionale  n.
16/2016 che sostituisce i  commi  2  e  3  dell'art.  3  della  legge
regionale n. 23/2007, per violazione dell'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) ed s) Cost. 
    L'art. 3,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  23/2007,  come
modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale qui impugnata,
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il  tributo  speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e' determinato  nelle
misure di cui all'allegato A della stessa legge. 
    Il successivo comma 3, come sostituito dal citato  art.  1  della
legge regionale  n.  16/2016,  stabilisce  che  il  predetto  tributo
speciale si applica agli scarti e ai sovvalli di cui alle lettere f),
g) e h) solo qualora siano conformi agli standards  tecnico-operativi
individuati dalla giunta regionale. 
    Tale disciplina si pone in palese contrasto con  quella  prevista
dall'art. 3 della legge n. 549/1995. 
    Si osserva, infatti, che l'ambito  di  applicazione  del  tributo
speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi   e'
compiutamente disciplinato dalla predetta legge statale n. 549 del 28
dicembre 1995, la quale all'art. 3, comma 34, indica esplicitamente i
limiti entro cui e' ammessa la potesta' legislativa regionale. 
    Piu' precisamente, l'art.  3  della  citata  legge,  al  fine  di
favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero  dagli  stessi
di materie prime ed  energia,  istituisce  e  disciplina  il  tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma  24),
devolvendone il gettito alle regioni (comma 27). 
    Il comma 25 dispone che «presupposto dell'imposta e' il  deposito
in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico
dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili»; il comma 40  prevede
che «per i  rifiuti  smaltiti  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero di  energia  o  comunque  classificati  esclusivamente  come
impianti di smaltimento mediante l'operazione  "D10  Incenerimento  a
terra" ai  sensi  dell'allegato  B  alla  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per
gli scarti  ed  i  sovvalli  di  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi  anche  palabili  si
applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo e'  dovuto
nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del
comma 29». 
    Il predetto comma 40, come recentemente modificato dalla legge n.
221 del 28 dicembre 2015 (c.d. collegato ambientale) prevede  dunque,
l'applicazione del tributo in misura ridotta del 20%  per  tutti  gli
scarti e sovvalli derivanti  da  impianti  di  selezione  automatica,
riciclaggio  e  compostaggio  senza   lasciare   alcun   margine   di
discrezionalita'  alla  regione  nel   definire   ulteriori   criteri
tecnico-operativi  ai  fini  dell'applicazione  o  meno  del  tributo
stesso. 
    Il  comma  34  della  legge  n.  549/1995  prevede,  infine,  che
«l'accertamento,  la  riscossione,   i   rimborsi,   il   contenzioso
amministrativo e quanto non  previsto  dai  commi  da  24  a  41  del
presente articolo sono disciplinati con legge della regione». 
    La disciplina del tributo speciale di cui all'art. 3 della  legge
da ultimo citata rientra nella competenza esclusiva dello  Stato,  in
guisa che e' preclusa, se non nei  limiti  riconosciuti  dalla  legge
statale, la potesta' delle regioni di  legiferare  su  tale  imposta.
Infatti essa attiene alle materie del sistema tributario e  contabile
dello Stato e della tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema  rimesse
alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo
comma,  lettere  e),  s)  Cost.  La  normativa  regionale  in   esame
differisce da quella statale al di la' dei limiti da essa consentiti. 
    Infatti,  l'art.  1,  comma  3,  della  legge  n.  23/2007,  come
modificato dalla  legge  regionale  n.  16/2016  qui  impugnata,  nel
prevedere che solo alcune tipologie di rifiuti riportate alle lettere
f), g), ed h) dell'articolo in esame, potrebbero essere sottoposte al
pagamento del tributo  all'atto  del  conferimento  in  discarica  in
misura ridotta,  sulla  base  della  loro  conformita'  a  meno  agli
standard operativi definiti dalla giunta  regionale,  ne  circoscrive
illegittimamente l'ambito di applicazione  in  palese  contrasto  con
quanto previsto dai commi 25, 34 e 40  dell'art.  3  della  legge  n.
549/1996. 
    In merito al tributo speciale di cui all'art. 3  della  legge  n.
549/1995, codesta ecc.ma Corte ha affermato che « (...) la disciplina
sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella  competenza  esclusiva
dello Stato, ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., e che e' preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla  legge
statale, la potesta' delle regioni di legiferare su tale imposta.  Si
tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non  gia'
"proprio" della regione, nel senso di cui al vigente art. 119  Cost.,
senza che in contrario rilevino ne' l'attribuzione del  gettito  alle
regioni  ed  alle  province,  ne'  le  determinazioni   espressamente
attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale  (sentenze
n.  335  del  2005,  v.,  analogamente,  a  proposito   delle   tasse
automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del
2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresi', in generale,  le
sentenze n. 37 e n. 29 del 2004)». (Corte cost. n. 397/2005). 
    Cio'  conferma  l'illegittimita'  della   norma   censurata   per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. 
    Inoltre la norma censurata,  intervenendo  sulla  disciplina  dei
rifiuti,  incide  sulla  «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,
attribuita  alla  competenza  legislativa   esclusiva   dello   Stato
dall'art. 117, secondo comma, lettera s). 
    Secondo   la   costante   giurisprudenza   di    codesta    Corte
costituzionale, la  disciplina  dei  rifiuti  e'  riconducibile  alla
«tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema»,  di  competenza  esclusiva
statale ai sensi dell'art 117, secondo comma, lettera s) Cost., anche
se interferisce con altri interessi e competenze, di  modo  che  deve
intendersi riservato allo Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di
tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma  restando  la
competenza  delle  regioni  alla  cura  di  interessi  funzionalmente
collegati con quelli propriamente ambientali» (tra le molte, sentenze
n. 58/2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012 e n.  244
del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 437 del  2008).  Tale
disciplina inoltre «in quanto rientrante principalmente nella  tutela
dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicita'  dei
settori di intervento, assume una  struttura  complessa,  riveste  un
carattere di pervasivita' rispetto anche alle attribuzioni regionali»
(Corte cost. sentenza n. 249 del 2009)». 
    Nell'ipotesi in  esame,  la  riserva  di  legge  statale  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata
nell'accezione  che  consenta  di  preservare   il   bene   giuridico
«ambiente» dai possibili  effetti  distorsivi  derivanti  da  vincoli
imposti in modo differenziato in ciascuna regione. E, in questo caso,
«una disciplina unitaria rimessa  in  via  esclusiva  allo  Stato  e'
all'evidenza diretta allo scopo di prefigurare un  quadro  regolativo
uniforme degli incentivi  e  disincentivi  inevitabilmente  collegati
alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata  dal
tributo (i cosiddetti "effetti allocativi") sulle  scelte  economiche
di investimento e finanziamento delle imprese  operanti  nel  settore
dei rifiuti e della loro attitudine a  ripercuotersi,  per  l'oggetto
stesso dell'attivita' esercitata da  tali  imprese,  sugli  equilibri
ambientali» (Corte cost. n. 58/2015). 
    Alla luce delle suddette considerazioni, l'art. 1, comma  l,  che
sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge  regionale  Liguria
n. 23 del 2007, circoscrivendo l'ambito di applicazione  del  tributo
per il deposito in discarica dei rifiuti alla conformita' o meno agli
standard operativi definiti dalla giunta  regionale,  esorbita  dalla
competenza che la legge n. 549/1995, all'art.  3,  comma  34  riserva
alla regione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere  e)
ed s). Cost., determinando, altresi', un minor gettito del tributo. 
2. Incostituzionalita' dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n.
16/2016, che inserisce i commi 5-bis e 5-ter all'art. 5  della  legge
regionale n. 23/2007, per violazione dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera s) della Costituzione. 
    L'art. 3, comma 2, inserisce i commi 5-bis  e  5-ter  all'art.  5
della legge regionale n. 23/2007. 
    In particolare, il  nuovo  comma  5-ter  dispone  che  «ai  sensi
dell'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo  n.  132/2006,  i
comuni o unioni di comuni i quali, in base  all'accertamento  annuale
effettuato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti,  risultino  avere
superato, nell'anno precedente a quello di  imposizione  fiscale,  le
percentuali  obiettivo  di  raccolta  differenziata   fissate   dalla
normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi  del
tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3-bis,  riportata
nell'Allegato B». 
    Dunque, il suddetto comma  5-ter  stabilisce  che  i  comuni  che
abbiano superato le percentuali di  raccolta  differenziata,  fissate
dalla normativa nazionale,  possono  usufruire  della  riduzione  del
tributo secondo uno schema  che  viene  riportato  in  allegato  alla
norma. Tale  misura,  tuttavia,  non  prevede  alcun  limite  a  tale
riduzione come invece e' previsto dal comma 3-bis dell'art.  205  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  che,  nel  caso  specifico
della riduzione degli importi,  fa  salvo  l'ammontare  minimo  della
tariffa indicato dal comma 29 dell'art. 3  della  legge  n.  549  del
1995. 
    L'art  3,  comma  29  della  legge  n.   549/1995   dispone   che
«l'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della  regione  entro
il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per  chilogrammo  di
rifiuti conferiti: in misura  non  inferiore  ad  euro  0,001  e  non
superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al  conferimento  in
discarica per i rifiuti inerti  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  21
marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e  non  superiore
ad  euro  0,02582  per  i  rifiuti  ammissibili  al  conferimento  in
discarica per rifiuti non pericolosi  e  pericolosi  ai  sensi  degli
articoli  3  e  4  del  medesimo  decreto.   In   caso   di   mancata
determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio
di ogni anno per l'anno successivo, si intende  prorogata  la  misura
vigente.  Il  tributo  e'   determinato   moltiplicando   l'ammontare
dell'imposta  per  il  quantitativo,  espresso  in  chilogrammi,  dei
rifiuti conferiti  in  discarica,  nonche'  per  un  coefficiente  di
correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle
condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini  della  commisurazione
dell'incidenza sul costo ambientale  da  stabilire  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e della  sanita',  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.». 
    Pertanto, l'art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata, che
inserisce il comma 5-ter,  si  pone  in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. in violazione delle norme  nazionali
interposte di cui all'art. 205, comma 3-bis del  decreto  legislativo
n. 152/2006 e all'art. 3, commi 29 e 34, della legge n. 549/1995  che
prevedono l'ammontare minimo per il tributo speciale per il  deposito
in discarica dei rifiuti a cui non e'  consentita  alcuna  deroga  da
parte delle regioni. 
    Si ribadisce, infatti, che la disciplina del tributo speciale  di
cui all'art. 3 della legge n. 549/1995 rientra  nella  materia  della
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello
Stato, ed e' preclusa, se non nei  limiti  riconosciuti  dalla  legge
statale, la potesta' delle regioni di legiferare su tale imposta. 
    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
propone  il  presente  ricorso  e  confida  nell'accoglimento   delle
seguenti conclusioni. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, comma 1 e 3, comma  2,
della legge Regione Liguria del 29 luglio 2016, n. 16, pubblicata nel
BUR n. 15 del 30 luglio 2016, recante «Modifiche alla legge regionale
3 luglio 2007, n. 23 (disciplina del Tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti  solidi)»,  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. 
    Si producono: 
        1. copia della legge regionale impugnata; 
        2. copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione  del  23   settembre   2016,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
          Roma, 24 settembre 2016 
 
                     Avvocato dello Stato: Guida