MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2016 

Misure tecniche per garantire il rispetto  dei  periodi  di  chiusura
delle catture di pesce spada. (16A08089) 
(GU n.266 del 14-11-2016)

 
 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21  dicembre  2006,  n.
1967 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del
regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
1626/1994; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20  novembre  2009,  n.
1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per  garantire
il rispetto delle  norme  della  politica  comune  della  pesca,  che
modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed
in particolare l'art. 102; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile  2011,  n.  404  recante  le  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla  politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE
del Consiglio; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013)8635  del  6
dicembre  2013,   recante   il   piano   d'azione,   concordato   con
l'Amministrazione italiana, per garantire  il  rispetto  delle  norme
della politica comune della pesca; 
  Vista la raccomandazione ICCAT n. 13-04, recante misure di gestione
per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  giugno  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  162  del  15  luglio
2015, recante l'attuazione delle misure 14, 15 e  16  del  richiamato
piano d'azione, in materia di gestione della pesca  del  pesce  spada
nel Mediterraneo; 
  Visto di decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante
l'istituzione dell'Elenco nazionale  delle  imbarcazioni  autorizzate
alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'art. 3,  comma  1,
del predetto decreto ministeriale 3 giugno 2015; 
  Visto il decreto ministeriale  28  luglio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del  7  settembre
2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105  recante  «Regolamento  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del  4  settembre
2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  par  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione, al  Sottosegretario  di  Stato  on.le  Giuseppe
Castiglione; 
  Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione  europea
che  prevede  il  principio  di  precauzione  come  fondamento  della
politica ambientale comunitaria; 
  Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato  disposto
del paragrafo  5  della  citata  raccomandazione  ICCAT  n.  13-04  e
dell'art. 4, comma 5, lettera a), del citato decreto  ministeriale  3
giugno 2015, nel periodo dal 1°  ottobre  (incluso)  al  30  novembre
(incluso), e' fatto divieto di pescare,  anche  in  via  accidentale,
nonche' detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare,  esemplari  di
pesce spada; 
  Considerato, altresi',  che,  in  ossequio  al  paragrafo  6  della
richiamata raccomandazione ICCAT n. 13-04, le parti contraenti devono
assicurare la massima effettivita' del predetto  periodo  di  divieto
relativo alle catture (bersaglio e/o accidentali) di pesce spada; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di procedere all'emanazione di
ulteriori  diposizioni  tecniche  atte  a  garantire  un'ancor   piu'
efficace  implementazione  tanto  delle  predette  misure  del  piano
d'azione, quanto delle  richiamate  disposizioni  internazionali,  al
fine di consolidare il vigente quadro normativo nazionale di  cui  al
sopra citato decreto ministeriale 3 giugno 2015; 
  Ritenuto, in particolare, di dover porre in essere misure idonee ad
assicurare la massima effettivita' del predetto  periodo  di  divieto
relativo alle catture (bersaglio e/o  accidentali)  di  pesce  spada,
limitando, nel corso del  medesimo  arco  temporale,  la  cattura  di
specie bersaglio diverse dal  pesce  spada,  nonche'  il  novero  dei
sistemi e/o attrezzi da pesca impiegabili a tali fini; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Nel periodo dal 1° ottobre (incluso) al 30  novembre  (incluso),
e'  fatto  divieto  di  pescare   (catture   «bersaglio-target»   e/o
«accessorie-bycatch»), detenere a bordo, trasbordare ovvero  sbarcare
esemplari della specie «alalunga» (Thunnus alalunga). 
  2. Durante il medesimo periodo di cui al  precedente  comma  1,  e'
vietato l'utilizzo del «palangaro derivante - LLD», per  il  prelievo
di qualsiasi altra specie bersaglio. 
  3. Il divieto di cui al precedente comma  2  non  si  applica  alle
catture della specie tonno rosso (Thunnus thynnus), effettuate  dalle
sole unita' munite di  permesso  speciale  per  l'esercizio  di  tali
attivita' di pesca, con l'utilizzo del sistema «palangaro». 
  4. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto,
sono punite ai sensi delle leggi vigenti. 
  Il presente decreto e' divulgato attraverso il  sito  internet  del
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e
l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 settembre 2016 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2649