MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 settembre 2016 

Integrazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli
interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree
interessate da situazioni di crisi industriali, di cui alla legge  15
maggio 1989, n. 181. (16A08063) 
(GU n.268 del 16-11-2016)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi industriale complessa e gli interventi
nei casi  di  situazioni  di  crisi  industriali  diverse  da  quelle
complesse  che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9  e
10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura
degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale
complessa e determinati i criteri per la definizione  e  l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  15
maggio  1989,  n.  181  in  favore  di  programmi   di   investimento
finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai
sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83
del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  83  del
2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016,  in  corso  di  registrazione,  recante  l'individuazione   dei
territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi  alle
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
    a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione
di rilevanza strategica per  il  rilancio  della  competitivita'  del
sistema produttivo, anche tramite  il  consolidamento  dei  centri  e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
    b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
    c) la promozione della presenza internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte  contabilita'  speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione  di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per  gli  interventi,
anche di natura non  rotativa,  cofinanziati  dall'Unione  europea  o
dalle regioni, e che per  ciascuna  delle  finalita'  del  Fondo  sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del decreto-legge n.  83  del  2012,  sono  state  individuate  le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto  salvo  il  rispetto  dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative  previste  dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento  degli
interventi  non  abrogati  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  7,   del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche; 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato  per  l'Italia,   adottato   con
decisione della Commissione  europea  C(2014)  8021  finale,  del  29
ottobre 2014; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 finale del 23 giugno  2015,  successivamente  modificato
con decisione C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015; 
  Visto in particolare l'Asse III-Competitivita'  PMI,  Azione  3.2.1
«Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa
delle  attivita'  produttive,  finalizzati  alla  mitigazione   degli
effetti  delle  transizioni  industriali  sugli  individui  e   sulle
imprese» del sopra richiamato Programma operativo nazionale  «Imprese
e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  che  include  negli   strumenti
attuativi dell'Azione gli interventi di cui alla citata legge n.  181
del 1989; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma
operativo  nazionale  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020   FESR,
approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura  scritta  il  16
dicembre 2015; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al  Fondo  per
la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del  predetto  art.  27
del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  pari  a  euro  73.022.417,67,
destinate al finanziamento degli interventi  per  il  rilancio  delle
aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15  maggio  1989,
n. 181, sono state attribuite alla sezione del Fondo per la  crescita
sostenibile  di  cui  all'art.  23,  comma   2,   lettera   b),   del
decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Considerato che successivamente all'adozione del  predetto  decreto
ministeriale 19 marzo 2015 sono affluite al  Fondo  per  la  crescita
sostenibile  ai  sensi  del  citato  comma  10   dell'art.   27   del
decreto-legge  n.  83  del  2012  ulteriori   somme   pari   a   euro
5.914.155,00, che sono pertanto anch'esse da attribuire alla  sezione
del Fondo per la crescita sostenibile sopra  menzionata,  per  essere
destinate al finanziamento degli interventi  per  il  rilancio  delle
aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15  maggio  1989,
n. 181; 
  Ritenuto di dover comunque integrare le predette risorse,  al  fine
di disporre di un'adeguata dotazione finanziaria  a  copertura  degli
interventi di cui alla legge  15  maggio  1989,  n.  181,  realizzati
nell'ambito degli accordi di programma previsti  dal  citato  decreto
ministeriale 9 giugno 2015; 
  Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per  la
crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto  degli  impegni
gia' assunti,  risorse  sufficienti  per  procedere  all'integrazione
suddetta nella misura di 80 milioni di euro; 
  Ritenuto, altresi', necessario, nell'ambito  dell'attuazione  della
sopra richiamata  Azione  3.2.1  del  Programma  operativo  nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, attivare gli interventi di
cui alla legge n. 181 del 1989 nelle regioni in ritardo  di  sviluppo
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La somma di euro 5.914.155,00 affluita al Fondo per la  crescita
sostenibile ai sensi dell'art. 27, comma  10,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' attribuita alla sezione  del  Fondo  relativa
alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del  medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012, per essere destinata agli interventi di
riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da
situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989,  n.
181. 
  2. Una quota pari a euro 80.000.000,00  delle  risorse  disponibili
nella contabilita'  speciale  n.  1201  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile e'  attribuita  alla  sezione  del  Fondo  relativa  alla
finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, ad integrazione  delle  risorse  destinate  agli
interventi di  cui  alla  legge  15  maggio  1989,  n.  181,  per  la
riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da
situazioni di crisi industriali. 
  3. Le risorse finanziarie di cui al comma  2  sono  riservate  agli
interventi di riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree
interessate da situazioni di  crisi  industriali  disciplinati  dagli
appositi accordi di programma di cui al decreto ministeriale 9 giugno
2015 menzionato nelle premesse. 
  4. Una quota pari a euro 80.000.000,00 delle risorse del  Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020  FESR,  Asse
III-Competitivita' PMI, e' assegnata  agli  interventi  di  cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181, disciplinati dagli appositi accordi  di
programma di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015,  relativi  ad
aree localizzate nelle regioni in ritardo  di  sviluppo  (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  Nell'ambito  della  dotazione
finanziaria  di   cui   al   presente   comma,   euro   30.000.000,00
(trentamilioni/00)  sono  riservati  all'area  di  crisi  industriale
complessa di Taranto. 
  5. La ripartizione delle risorse  complessivamente  destinate  agli
interventi di cui alla legge 15  maggio  1989,  n.  181,  cosi'  come
disciplinati dal decreto ministeriale 9 giugno 2015,  tra  interventi
inseriti  in  accordi  di  programma  relativi  ad  aree   di   crisi
industriale complessa, interventi inseriti in  accordi  di  programma
relativi ad aree di crisi industriale non complessa  e  programmi  di
investimento  da   agevolare   tramite   procedura   valutativa   con
procedimento a sportello, e' approvata dal  Ministro  dello  sviluppo
economico,  anche  tenuto  conto  dei  fabbisogni   prevedibili   per
l'attuazione degli interventi e degli oneri di cui all'art. 3,  comma
4, del decreto 31 gennaio 2013 citato nelle premesse. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 settembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2646