N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2016
Ordinanza del 19 aprile 2016 della Commissione tributaria regionale
di Napoli sul ricorso proposto da Orabona Raffaele contro Ministero
dell'economia e delle finanze - Commissione tributaria di Caserta.
Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo tributario -
Importo dovuto in caso di ricorso cumulativo o collettivo -
Determinazione in base alla somma dei contributi previsti per i
singoli atti impugnati, anziche' in base alla somma totale dei
tributi richiesti.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - testo A), art. 14, comma 3-bis,
come modificato dall'art. 1, comma 558 [recte: comma 598, lett. a)]
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2014)"), [in combinato disposto con l'] art. 12, comma 5
[recte: comma 2], del decreto legislativo 31 dicembre 2002 [recte:
1992], n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413).
(GU n.46 del 16-11-2016 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI
Sezione 32
Riunita con l'intervento dei signori:
Notari Alfredo - Presidente e Relatore;
Gallo Sergio - Giudice;
Ucci Pasquale - Giudice,
ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 9568/2015,
depositato il 29 settembre 2015, avverso la sentenza n. 4605/2015,
Sezione 13, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di
Caserta, contro MEF-SEGR.-COMM. Trib. provinciale di Caserta,
proposto dall'appellante: Orabona Raffaele, Via P. Riverso, 7 - 81031
Aversa (CE), difeso da: Iavazzo Loredana, Via Roma P.Co Verde - 81030
Teverola (CE).
Atti impugnati: invito al pagamento n. prot. 3291/14 Contributo
unificato 9568/15.
Svolgimento del processo
Con l'impugnata sentenza la C.T.P. di Caserta rigettava il
ricorso proposto Orabona Raffaele avverso l'invito di pagamento della
residua somma di € 360,00 ad integrazione di contributo unificato
come da epigrafe, invito speditogli dal Ministero delle finanze in
relazione a ricorso tributario presentato presso la stessa C.T.P. di
Caserta.
Il ricorrente aveva dedotto la correttezza del calcolo del
contributo versato in ragione di € 30,00 in ordine al valore di
quella lite, consistente in un'opposizione ad estratto di ruolo
cumulativamente riferito a dieci cartelle, per cui, a suo dire, non
si dovevano tenere in conto partitamente i valori di ciascuna di
quelle, ma la somma complessiva dei medesimi.
Il Ministero delle finanze resistente, instauratosi il
contraddittorio, si era costituito eccependo l'inammissibilita' del
ricorso in quanto presentato avverso un atto non impositivo, nonche'
contestando nel merito l'avverso dedotto.
La C.T.P. di Caserta, previamente delibata l'ammissibilita' del
ricorso in relazione alla ritenuta non tassativita' dell'art. 19,
decreto legislativo n. 546/1992, rilevava che il valore della lite,
da computarsi ai sensi degli articoli 14, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 12, comma 5, decreto
legislativo n. 546/2002, cosi' come modificato dall'art. 1, comma
558, della legge n. 147/2013, eccedeva lo scaglione di € 2.583,00 cui
si era riferito il contribuente ai fini di quel versamento, il quale
ultimo andava quindi integrato nei sensi richiesti dal Ministero
resistente.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Orabona, ribadendo le
doglianze gia' esposte in primo grado e deducendo
l'incostituzionalita' degli articoli 14, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 12, comma 5, decreto
legislativo n. 546/2002, cosi' come modificato dall'art. 1, comma
558, della legge n. 147/2013 rispetto agli articoli 3, 53, 24, 113 e
117, comma 1, Cost., nella parte in cui si prevede che il valore
della lite per il calcolo del contributo unificato venga determinato
per ciascun atto impugnato anche in appello, con conseguente
disparita' di trattamento per l'ipotesi di ricorsi cumulativi come
nella specie.
Egli, tuttavia non chiedeva pronuncia di manifesta infondatezza
della questione di costituzionalita' con i provvedimenti accessori
del caso, ma invocava solo l'annullamento dell'atto contestato in
riforma dell'impugnata sentenza.
Il Ministero appellato, radicatasi la lite nel presente grado, si
costituiva tardivamente resistendo al gravame.
Indi questo collegio ha adottato la deliberazione, come da
dispositivo e motivi qui contenuti, riservandosi all'udienza dell'8
aprile 2016, svoltasi con le formalita' di cui all'art. 34, decreto
legislativo n. 546/1992 nella ricorrenza di ogni requisito previsto
dalla detta norma.
Motivi della decisione
La materia del contendere e' limitata alla mera delibazione di
questa C.T.R. in ordine alla questione di costituzionalita'
prospettata dall'Orabona nei sensi di cui in narrativa, questione
strettamente funzionale alla decisione della causa, in cui appunto si
controverte della legittimita' della pretesa tributaria, per cosi'
dire, atomistica e non cumulativa del contributo unificato per
ciascun atto impugnato, a quanto espressamente previsto dall'art. 14,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
che rimanda all'art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 546/2002,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 558, della legge n.
147/2013.
Orbene va anzitutto premesso che la Corte costituzionale si e'
recentissimamente occupata della questione, per come sollevata dalla
C.T.P. di Campobasso con ordinanza del 7 maggio 2015 con riferimento
agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, comma 1 Cost., quest'ultimo quanto
agli artt. 6 e 13 CEDU, ed ha reso con sentenza n. 78 depositata il 7
aprile 2016, appena un giorno prima dell'udienza tenuta da questa
C.T.R., pronuncia d'inammissibilita' di essa questione in ordine a
ciascuna delle dette norme con argomenti di cui si dara' partitamente
conto nel prosieguo del presente testo.
Cio' detto, va ricordato che la Corte medesima, gia' investita
del problema della definizione della natura giuridica del contributo
unificato, lo ha inquadrato come entrata tributaria erariale ex art.
2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965, si che e'
consentito far riferimento alle numerose pronunce della Corte stessa
in ordine alle caratteristiche proprie dei tributi (cfr., ex multis,
sentt. n. 26/1982; n. 63/1990; n. 2/1995; n. 11/1995; n. 37/1997).
Da cio' il Ministero appellato fa discendere la conseguenza che
al legislatore ordinario resterebbe riservata la piu' ampia autonomia
in ordine all'esigibilita' del contributo unificato, cosi' come nella
determinazione ed individuazione d'ogni altro tributo in quanto tale.
Tale argomento tuttavia non puo' essere condiviso, dacche'
diversamente la discrezionalita' legislativa in materia tributaria
trasmoderebbe in arbitrio, non restando asservita, per come
dev'essere, ai precipui di razionalita', eguaglianza e giustizia che
sono, a tacer d'altro, sottesi agli artt. 3 e 24 Cost., si' che non
si possa in alcun modo legittimare la prospettata equazione fra
natura tributaria del contributo unificato e possibilita' di fissare
ad libitum ogni aspetto della sua esazione (an, quid, quomodo,
quando).
A ben guardare invero la radicalizzazione di un siffatto
approccio interpretativo renderebbe vano lo stesso controllo di
legittimita' della Corte costituzionale perche' consentirebbe a
priori la possibilita' di esigere il contributo unificato ed i
tributi in genere nel piu' dispotico dei modi, senza alcuna
possibilita' di vagliare a riguardo la complessiva scelta del
legislatore ordinario - in particolare nei cennati an, quid, quomodo,
quando - in termini di conformita' al sovraordinato schema di
principi e norme che vi conferiscono istituzionale giustifica.
Nondimeno va subito precisato che la critica appena mossa alla
posizione difensiva del Ministero non implica nel contempo adesione
totale agli argomenti addotti dall'appellante.
Si ravvisa invero manifesta infondatezza in ordine al prospettato
contrasto della disposizione normativa in esame rispetto all'art. 53
Cost., e cio' perche', come correttamente dedotto da esso Ministero,
gli importi del contributo unificato sono calcolati in base al valore
della lite, mentre la capacita' contributiva non attiene alle spese
per i servizi di giustizia, rappresentando piuttosto l'attitudine
soggettiva ad eseguire la prestazione imposta, con riguardo al
presupposto economico cui e' correlata l'obbligazione tributaria e
quindi rispetto all'esistenza di causa giustificativa del prelievo
sulla base di indici rivelatori (v. Corte costituzionale n. 155/2001
e n. 3737/2015).
A riguardo ovviamente soccorrono anche e soprattutto le
specifiche motivazioni leggibili nella sentenza n. 78/2016,
motivazioni riferite al prospettato contrasto della normativa in
oggetto rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., quasi a livello di disposto
congiunto, sotto il profilo del diverso trattamento riservato a
tributi e sanzioni, cosi' come da ordinanza di rimessione della
C.T.P. di Campobasso.
Non si ravvisa invece manifesta infondatezza con riferimento alla
dedotta contrarieta' della normativa di che trattasi rispetto agli
artt. 3 e 24 Cost., essendo innegabile, il dato della costrizione e
del condizionamento del diritto di accesso alla giustizia, reso
indubbiamente piu' disagevole e, per cosi' dire, appesantito dalla
necessita' di corrispondere tanti contributi unificati per quanti
atti impositivi siano da contestarsi in giudizio e non gia' un solo
contributo sulla somma dei corrispettivi valori (ipotesi di
violazione dell'art. 24 Cost.), secondo la logica del cumulo regolata
dall'art. 10 del codice di procedura civile che, come meglio sara'
detto poi, dovrebbe essere applicabile ad ogni altro rito
dell'ordinamento, ivi incluso quello della giustizia amministrativa
(ipotesi di violazione dell'art. 3 Cost.).
Ed invero in dettaglio, per quanto riguarda lo specifico
contrasto con l'art. 24 Cost., va ricordato che la pregnante
formulazione garantistica della detta norma e l'ampio respiro
enunciativo che la rende, nella sua indiscussa solennita', fra le
piu' caratterizzanti dell'ordinamento offrono gia' di per se' una
sicura direttiva ermeneutica nel senso di annettervi il minimo
possibile di lacci e lacciuoli donde il diritto di difesa possa
subire limitazioni o compressioni a qualsiasi livello, se non quelle
strettamente necessarie.
In tale ottica un'esazione di contributo unificato atomistica e
parcellizzata, in deroga al generale criterio del cumulo (ma su cio'
si dira' meglio poi), principio certamente piu' favorevole al
titolare del diritto di azione, non puo' non apparire come un onere
eccessivo, irrazionale e punitivo per chi intenda adire la giustizia
tributaria.
E cio' massimamente nel caso oggetto del presente giudizio, in
cui e' stato impugnato un estratto di ruolo.
Infatti si ricordera' in proposito che la questione
dell'impugnabilita' dell'estratto di ruolo, molto controversa in
giurisprudenza, e' stata da ultimo positivamente risolta dalla
sentenza delle S.U. della Cassazione n. 19704 del 2 ottobre 2015.
Tale pronuncia, con un'interpretazione sistematica
dichiaratamente definita come costituzionalmente orientata, precisa,
fra l'altro, che e' ammissibile il ricorso del contribuente avverso
la cartella e/o il ruolo, pur se quegli, in difetto di notifica a
riguardo, ne sia venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo
rilasciato su sua richiesta, e cio' senza che vi sia d'ostacolo il
disposto dell'ultima parte del terzo comma, dell'art. 19, decreto
legislativo n. 546/1992 per il quale «la mancata notificazione di
atti autonomamente inpugnabili, adottati pretedentemente all'atto
notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo».
Se ne inferisce che l'estratto di ruolo, alla stregua della piu'
recente giurisprudenza teste' menzionata, e' passibile di impugnativa
giudiziale unitaria in quanto tale, non essendovi la necessita' di
dettagliare tante autonome opposizioni per quante cartelle
esattoriali vi siano contemplate.
Cio' dunque integra una ragione ulteriore per ritenere che la
commisurazione del contributo unificato al valore delle singole
cartelle e non alla somma complessiva di quelle stesse rappresenti
non solo una penalizzazione eccessiva del diritto di difesa del
contribuente, vieppiu' nella qualificante valorizzazione conferitavi
dal complesso normativo di cui alla legge n. 212/2000, ma contrasti
con la stessa logica della possibilita' di impugnativa unitaria
dell'estratto di ruolo nei sensi detti.
Ne' sembra aver pregio l'obiezione del Ministero appellato per
cui il pagamento del contributo unificato non costituisce condizione
di ammissibilita' o procedibilita' della domanda (v. Corte cost.,
ordinanza n. 343/2011 e n. 284/2011 ), e cio' perche' sul piano
logico l'inesistenza di un vincolo restrittivo di una facolta' non
attrae di per se' la pedissequa inesistenza di altri vincoli che ben
possono coesistervi in positivo e sul piano giuridico condizionamenti
del diritto di accesso alla giustizia possono essere costituiti da
oneri, economici o non, che lo rendano, come gia' cennato, meno
agevole, pur senza creare implicazioni in termini di sbarramenti
processuali radicali di tipo impeditivo per com'e' proprio delle
categorie dell'ammissibilita' o della procedibilita' dell'azione.
Vi e poi da considerare che non sussiste alcun valido e razionale
motivo per riservare solo alla giustizia tributaria tale jus
singolare nel panorama complessivo dell'ordinamento processuale
italiano, ove impera la regola del cumulo di cui all'art. 10 c.p.c.,
regola quindi contenuta nello schema piu' contiguo a quello del rito
tributario, come indica il disposto dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 546/1992, norma di apertura e di chiusura, al tempo
stesso, della disciplina del medesimo.
Ebbene a tal proposito la sentenza n. 78/2016 della Corte
costituzionale esplicitamente osserva che non vi e' ragione alcuna
per considerare la regola del cumulo di cui all'art. 10 codice di
procedura civile come tertium comparationis cui annettere, per
effetto di ravvisate omogeneita' che in realta' sarebbero
insussistenti, un possibile ricorso all'analogia.
Tale affermazione trae le sue premesse dalla constatazione che
l'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
stabilirebbe criteri diversi per il processo civile, per quello
amministrativo e per quello tributario, per cui, come testualmente
leggesi nella sentenza n. 78/2016, «nel primo per la quantificazione
del contributo ... vengono in rilievo sia la materia che il valore
della controversia; nel secondo ... e' stato adottato il criterio
della differenziazione per materia; nel processo tributario ... il
successivo comma 6-quater stabilisce importi crescenti per scaglioni
di valori delle liti».
Ebbene le differenze divisate dalla Corte non convincono del
tutto questa C.T.R., essenzialmente perche' non si riscontra veridica
la proposizione distintiva fra rito civile e rito amministrativo nel
senso che nel primo vengano in rilievo sia la materia che il valore
della controversia, mentre nel secondo risulti adottato il criterio
della differenziazione per materia.
Pare invece che tanto il processo civile quanto il processo
amministrativo restino regolati dall'art. 113 in discorso sia ratione
materiae che ratione valoris, alla stregua peraltro di un'esegesi
addirittura letterale ed inequivoca di tale norma.
Infatti il comma 6-bis dell'art. 113 cit., che si occupa del
contributo unificato nel rito amministrativo, fa riferimento anche al
valore delle controversie, per come leggesi al punto b), laddove vie
operato testuale rinvio, per le cause relative a rapporti di pubblico
impiego, al comma 3 e, per esso, ai criteri di valore quivi indicati,
e per come leggesi ancora al punto d), che anzi e' cosi'
articolatamente riferito a criteri di valore da legittimare
l'interprete a concludere che esso art. 113 contempla il contributo
unificato nel rito civile e nel rito amministrativo in modo non
dissimile l'uno dall'altro, dacche' in entrambi i casi lo riferisce a
criteri sia di materia che di valore.
Se cio' e' vero, e' vero allo stesso tempo che il rito civile e
quello amministrativo non trovano disciplina diversa nell'ambito
dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002, ma anzi disciplina essenzialmente conforme, per cui ai due
tipi di processo viene riservata sostanziale omogeneita' nella
determinazione del contributo stesso.
Ed anzi, siccome, a quanto correttamente affermato dalla sentenza
n. 78/2016 nei sensi sopra riportati, «nel processo tributario il
successivo comma 6-quater stabilisce importi crescenti per scaglioni
di valori delle liti», e' lecito affermare che tutti e tre i tipi
processuali rimandano, per quanto di ragione, a criteri del valore
per la determinazione del contributo unificato, ma che solo nel rito
tributario non vige la regola del cumulo ex art. 10 codice di
procedura civile che pacificamente si applica anche nel rito
amministrativo nei casi in cui si debba far riferimento appunto ad
essi criteri del valore.
E' dunque lecito considerare che il detto art. 10 debba
opportunamente interpretarsi come precetto di amplissima e generale
portata, pur al di fuori dell'ordinamento processuale civile ove
resta allocato, e cio' per effetto della dimensione espansiva che vi
si deve annettere in relazione alla razionalita' che l'ispira,
permeandone la mens legis assieme alla palese conformita' ad
elementari criteri di giustizia distributiva.
Peraltro, se e' vero che il contributo unificato, come gia'
detto, rinviene la sua ragione giustificativa nella partecipazione
economica alle spese del servizio di giustizia, e' irrazionale
moltiplicare per un solo ricorso tale onere economico del privato
come se avesse fruito di un servizio plurimo commisurato ai singoli
atti impositivi opposti e cioe' come se avesse adito separatamente il
giudice tributario con piu' ricorsi.
In altri termini fra il contribuire monistico per un ricorso
semplice ed il contribuire plurimo per un ricorso complesso la barra
della razionalita' non puo' che stare nel mezzo, esattamente come
quella che informa di se' il cit. art. 10 e cioe' quella riferita
alla logica del cumulo del valore, per cui una giustizia scomodata
una sola volta con valore intrinsecamente plurimo non puo' equivalere
esattamente ad una giustizia scomodata piu' volte con singoli valori
di corrispondente importo totale.
Tanto altresi' massimamente rileva nell'ambito di un piu'
generale discorso imperniato sui principi dell'art. 3 Cost., per i
quali, com'e' noto, non possono tollerarsi disparita' di trattamento
a parita' di condizioni, si' che colui che ricorre al giudice
tributario non puo' vedersi penalizzato rispetto a chi ricorre al
giudice civile o amministrativo.
Ed invero a tal proposito le determinazioni della Corte
costituzionale per come adottate nella sentenza n. 78/2016
andrebbero, a parere di questa C.T.R., riconsiderate.
E cio' quantomeno perche' testualmente fondate sulla premessa
della disomogeneita' dei tre riti, civile, amministrativo e
tributario, disomogeneita' che non convince quantomeno nei termini
leggibili nella detta sentenza n. 78/2016, laddove si sostiene che il
contributo unificato nel processo civile si determinerebbe in base ai
criteri della materia e del valore della controversia, mentre nel
processo amministrativo solo in base al criterio della materia.
Non sfuggira' dunque ad alcuno che, espunta la premessa della
disomogeneita' nei sensi detti, verra' meno anche la conclusione
sillogistica su cui la sentenza n. 78/2016 testualmente fonda: «In
definitiva - si legge in tale pronuncia - dalla esposta premessa si
ricava implicitamente la difficolta' di individuare un principio o
una fattispecie suscettibile di analogia, utilizzabile nel presente
giudizio quale tertium comparationis».
Potra' quindi essere vero proprio il contrario, e cioe' che da
una corretta premessa di omogeneita' dei tre schemi processuali nei
sensi sopra evidenziati possa e debba ricavarsi l'agevole
individuazione di un criterio analogico ovviamente funzionale ad una
ben diversa soluzione della tematica di che trattasi.
Cio' detto, non meno debole appare a questa C.T.R. il dedotto
profilo di illegittimita' per asserito contrasto con l'art. 113 Cost.
che stabilisce che la tutela giurisdizionale contro gli atti della
pubblica amministrazione e' sempre ammessa, dacche' l'appesantimento
in discorso, per com'e' intuitivo, si traduce immediatamente in una
diminuita possibilita' reattiva avverso atti d'imposizione
tributaria, promananti in quanto tali sempre da soggetti pubblici.
Ed invero, se ben si riflette la non manifesta infondatezza del
profilo di costituzionalita' riferito agli artt. 3 e 24 Cost. nei
termini considerati finisce col radicare, per diretta implicazione
logica a mo' di corollario, la postulabilita' dello stesso discorso
con riferimento al cit. art. 113, ne' piu' ne' meno che nella
dimensione di un rapporto fra genere e specie.
Ne' sarebbe d'ostacolo quanto esposto dalla Corte cost. nella
sentenza n. 78/2016, ove e' detto che «il remittente non avrebbe
chiarito per qual motivo il diritto di difesa sarebbe conculcato dal
meccanismo di determinazione del contributo unificato» cosi' come
fissato per i ricorsi cumulativi, «quasi che la possibilita' di
difendersi fosse legato alla prerogativa di scegliere le modalita'
cumulative anziche' individuali».
Infatti - non mettendo conto, ovviamente, qui considerare le
motivazioni addotte dalla C.T.P. di Campobasso circa il divisato
contrasto con l'art. 24 Cost. - non dovrebbe poter intendersi il
diritto di difesa, al di la' dell'iperbole adoperata dalla Corte
costituzionale nella proposizione appena trascritta, come mera
possibilita' di difendersi.
In particolare - non senza ribadire la precedente notazione di
questa C.T.R. per cui dovrebbe bastare il rilievo dell'appesantimento
del diritto di difesa per configurare un contrasto con l'art. 24
Cost., non certo ipotizzabile solo in casi di abrasione totale del
medesimo, vero essendo, sia sul piano logico che su quello giuridico,
che condizionamenti del diritto di accesso alla giustizia possono
essere costituiti da oneri, economici o non, che lo rendano meno
agevole, pur senza addurvi radicali sbarramenti impeditivi - non
dovrebbe apparire in ipotesi del tutto congruo, in tale ottica,
asserire che un dubbio di legittimita' costituzionale correlato al
detto appesantimento possa risolversi banalmente nella postulazione
di un diritto di difesa legato alla prerogativa di scegliere le
modalita' cumulative anziche' individuali.
E non lo dovrebbe invero, a condizione di serbare dell'art. 24
Cost. una specifica visione qualitativa e quantitativa all'un tempo,
banale essendo - si', stavolta - osservare che il diritto di difesa
non rileva solo in termini di astratta possibilita' di difendersi,
bensi' anche e soprattutto in termini di sua concreta estensione
quantitativa.
Anzi il diritto di difesa come possibilita' di difendersi puo'
dirsi sempre esistito, persino negli Stati assoluti e finanche nelle
tribu' primitive, divenendo poi coessenziale allo Stato di diritto
proprio nella sintetica accezione di acquisito arricchimento di
contenuti e spazi maggiori in un processo storico che ovviamente non
puo' dirsi esaurito.
Non esiste in altri termini un principio ex art. 24 Cost. da
intendersi burocraticamente come diritto di difesa si' anziche' no,
ma piuttosto da intendersi evolutivamente come diritto di difesa
quanto piu' concreto, piu' completo, piu' esteso possibile nel
diritto vivente.
Del pari non dovrebbe apparire del tutto infondato il prospettato
contrasto della normativa in questione con l'art. 117, comma 1, Cost.
e, per esso, con i vincoli derivanti dagli artt. 6, 13 e 18 CEDU, i
quali sanciscono rispettivamente il diritto ad un processo equo, ad
un ricorso effettivo e al divieto di restrizione dei diritti non si
rettamente connessa allo scopo previsto.
Anche rispetto a tali principi tuttavia la sentenza della
Consulta n. 78/2016 non ravvisa contrasti, riproducendo la stessa
argomentazione addotta con riferimento all'art. 24 Cost., peraltro
esaminato in unico contesto con l'art. 113 Cost., pur se la
remittente C.T.P. di Campobasso aveva prospettato a riguardo separati
discorsi.
Anche qui dunque questa C.T.R. auspica che venga adeguatamente
valorizzata la logica della concretezza e dell'effettivita'
contenutistiche del diritto di difesa nella ratio legis sottesa ai
detti artt. 6, 13 e 18 CEDU, che non sono altro che la proiezione
ultranazionale dell'art. 24 Cost. negli stessi termini di cui si e'
detto.
Per tutto quanto precede, la tematica della legittimita'
costituzionale del complessivo disposto di cui, all'art. 14, comma
3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 12,
comma 5, decreto legislativo n. 546/2002, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 558, della legge n. 147/2013, ad avviso di questa
C.T.R., merita di essere riconsiderata, alla stregua degli argomenti
addotti dall'appellante e di altri complementari ex officio judicis
dei quali si e' fatto cenno, nella parte in cui si prevede che il
valore della lite per il calcolo del contributo unificato venga
determinato in via autonoma per ciascun atto impugnato e non
piuttosto complessivamente secondo la regola del cumulo fissata
dall'art. 10 codice di procedura civile - da considerarsi norma di
carattere generale non ristretta all'ambito processuale civile per il
quale e' dettata, attesa la sua specifica aderenza ad indubbi criteri
di logicita' e giustizia -, con conseguente disparita' di trattamento
per l'ipotesi di ricorsi tributari cumulativi come nella specie
rispetto al pedissequo diritto d'azione esercitato nel processo
civile ed in quello amministrativo.
Ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione dell'incidente
di costituzionalita', mentre ai sensi dell'art. 23, comma 4, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sara' notificata
alle parti costituite ed al Presidente dei Consiglio dei ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
P. Q. M.
La commissione cosi' provvede:
a) letti gli artt. 134 e 137 Cost., l'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 12, comma
5, decreto legislativo n. 546/2002, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 558, della legge n. 147/2013, in relazione agli artt. 3, 24,
113 e 117, comma 1 Cost., nei sensi di cui in motivazione;
b) dispone la sospensione del presente giudizio;
c) dispone che, a cura della segreteria, la presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
d) dispone infine l'immediata trasmissione della presente
ordinanza alla Corte costituzionale assieme al fascicolo processuale
nella sua interezza e con la prova delle avvenute e rituali
notificazioni e comunicazioni predette.
Napoli, 19 aprile 2016
Il Presidente estensore: Notari