N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2016
Ordinanza del 13 maggio 2016 della Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile promosso da DEPA Snc di Pacenza Francesco e C., Pacenza Francesco contro AZ Spa e Curatela fallimentare DEPA Snc di Pacenza Francesco. Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione del debitore e dei creditori istanti - Modalita' di esecuzione della notifica dell'atto che non si sia potuto consegnare ne' tramite posta elettronica certificata ne' presso la sede della societa' debitrice (in specie, s.n.c.) - Deposito dell'atto presso la casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese e perfezionamento della notifica nel momento del deposito stesso. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 15, comma terzo, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.(GU n.46 del 16-11-2016 )
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 2^ Sezione Civile Riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. Rita Majore, Presidente; dott. Francesca Romano, consigliere-relatore; dott. Chiara Ermini, Consigliere, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello n. 1196/2015 del RGAC. La Corte d'appello, letti gli atti ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 aprile 2016; Rilevato che: 1. Quanto alla regolarita' della notifica. a. Alla societa': il ricorso per dichiarazione di fallimento, atteso l'esito negativo della notifica via PEC, e' stato effettuato, dopo l'ordine di rinnovazione disposto dal Tribunale in data 21 maggio 2015, a mani presso la sede della societa', via Aldo Capitini, 23, con esito di «omessa notifica perche' sconosciuto al domicilio indicato» (relata del 13 giugno 2015); il 15 giugno successivo l'atto e' stato depositato presso il Comune di Crotone, ai sensi dell'art. 15 della l.f. b. Ai soci illimitatamente responsabili, Pacenza Francesco e De Agazio Claudio: quanto a De Agazio Claudio, una prima notifica a mani, effettuata il 13 giugno 2015 in via 1^ traversa via Vittorio Veneto, 7, registra l'omessa notifica perche' trasferito; una seconda notifica, sempre a mani, del 18 giugno 2015 effettuata in via F. Le Rose, 2, registra «omessa notifica perche' trovato chiuso»; il 22 giugno 2015 viene effettuata notifica ex art. 140 del codice di procedura civile, per temporanea assenza o mancanza dei soggetti abilitati, con affissione alla porta e deposito del plico presso la casa comunale, nonche' con invio, in data 22 giugno, della rar, immesso avviso in cassetta e restituzione per compiuta giacenza. L'iter della notificazione e' dunque regolare, quanto alla consegna dell'atto al suo destinatario. A Pacenza Francesco una prima notifica a mani, del 13 giugno 2015, effettuata in viale Cutro (residenza risultante dal registro delle imprese), risulta «omessa ... per insufficiente indirizzo»; altra notifica a mani, del 18 giugno, in via Aldo Capitini n. 23, sede della societa', risulta «omessa ... perche' trovato chiuso»; una terza, a mani, del 22 giugno 2015, sempre in Via Aldo Capitini, 23, risulta effettuata ex art. 140 con affissione alla porta e deposito presso la casa comunale, e invio della rar, senza immissione in cassetta ed attestazione di irreperibilita'; sulla busta di restituzione dell'avviso v'e' scritto «trasferito». Non e' contestato che il Pacenza abbia la residenza in via Aldo Capitini n. 23; lo stesso afferma che non puo' ricadere e suo danno il fatto di non aver indicato il suo nuovo indirizzo (che sarebbe tale addirittura dal 2013), ma cio' non e' argomento atto a rendere errata la indicazione del luogo, soprattutto alla luce del fatto che precedenti atti sono stati recapitati a quell'indirizzo, coincidente con quello risultante all'anagrafe. Per cui la notifica ex art. 140 del codice di procedura civile in quella sede sarebbe buona (e la renderebbe buona anche per la societa') se non ci fosse quel «trasferito» annotato sulla restituzione dell'avviso, che attesta che quel luogo non ha piu' collegamenti con la persona del notificato e comporta la nullita' della notifica. 2. Sulla regolarita' della notifica alla societa'. La nullita' della detta notifica in confronto di Pacenza Francesco non riverbera effetti solo in relazione al fallimento di esso come socio illimitatamente responsabile, ma, secondo quanto ritenuto da questa corte, incide anche sulla notifica alla societa'. Poiche' il Pacenza e' il rappresentante della societa', la notifica ad questi, in tale qualita', ma presso la sua residenza, avrebbe reso valida la costituzione del contraddittorio anche in confronto della societa', cui la notifica e' stata effettuata a termini dell'art. 15 l.f.; in relazione a tale norma questa Corte ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale. 3. Il procedimento nella specie seguito risulta difatti del tutto conforme a quello previsto dal comma 3 dell'art. 15 del R.D. 267/1942, a tenore del quale «il ricorso ed il decreto devono essere notificati a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni». Il testo e' quello innovato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, applicabile dal l° gennaio 2013 e quindi al caso in disamina. L'iter prevede delle modalita' in ordine sequenziale, da applicarsi secondo la progressione imposta dalla norma; in primis deve effettuarsi, a cura della cancelleria, la notifica a mezzo PEC, fallita la quale e' la parte a dover provvedere, solo «di persona» presso la sede risultante dal registro delle imprese; ove anche tale modalita' fallisca, la notifica «si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso». Ha ritenuto e ritiene il collegio che tale disposizione si ponga in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione: quanto all'art. 3 perche' essa costituisce un'irragionevole ed immotivata disparita' di trattamento rispetto alle modalita' richieste dall'art. 145 del codice di procedura civile, per la notifica alle societa' non aventi personalita' giuridica, in specie per il caso di mancato reperimento nel luogo indicato dalla legge; quanto all'art. 24 perche', nel prevedere modalita' di notifica che non comportano neanche astrattamente la conoscibilita' della pendenza della procedura, ledono il diritto di difesa del soggetto che ne e' parte. Mette conto di ricordare che la modalita' di notifica teste' indicata si rivolge sia alle imprese esercitate in forma individuale che a quelle esercitate in forma societaria; essa registra significative deviazioni con riguardo all'ipotesi di mancato reperimento del notificato, posto che, com'e' ovvio, nessuna censura puo' porsi al procedimento in esame ove esso risulti perfezionato con le modalita' previste dalla norma nel suo ordine preferenziale, ossia con l'utile invio presso l'indirizzo di posta certificata o con la notifica effettuata solo di persona dall'ufficiale giudiziario (e dunque non per posta e, a seconda dei casi, col sistema previsto per le persone fisiche e/o per le persone giuridiche). Deve segnalarsi che l'inciso contenuto nella norma - secondo il quale deve passarsi alla notifica tradizionale quando la notifica a mezzo pec «non risulta possibile o non ha esito positivo» «per qualsiasi ragione» - sembra rimandare al solo dato oggettivo della mancata ricezione, senza indagare se cio' possa essere addebitabile a fatto del mittente o a fatto del destinatario. Sotto tale profilo, la norma non sembra investire addebiti di sorta nella mancata notifica, limitandosi a registrare il dato della sua omissione; diversamente, ad esempio nell'ipotesi che la mancanza sia addebitabile al notificato, si sarebbe dovuto escludere il passaggio alle forme successive, invece previste quando, «per qualsiasi ragione», si debba ritenere di trovarsi di fronte ad una notifica omessa. Cio' d'altronde risponde alla previsione di cui all'art. 16 del decreto ministeriale n. 44/2011 (emanato in attuazione del decreto legislativo n. 82/2005 e della legge n. 24/2010), nel testo modificato dal decreto ministeriale n. 209/2012, secondo il quale «la comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale». In tal senso la disposizione risulta interpretata sia da giurisprudenza di merito (e sul punto Cassazione Sez. lav. 2 luglio 2014, n. 15070 e 20 maggio 2013, n. 12205, nonche' Corte d'appello Bologna 30 maggio 2014), tutte comprovanti la sufficienza, sia pure con diverse modalita' in relazione ai diversi regimi temporali, ai fini del verificarsi della notifica, della formazione della ricevuta di consegna all'indirizzo, restando del tutto indifferente l'effettiva lettura di quanto trasmesso. Nell'assetto attuale dunque, e vieppiu' in forza di quanto la stessa norma suggerisce con quella dizione «a chiusura», ogni ragione che determini il mancato perfezionamento della notifica equivale ad omessa notifica ed esige il passaggio alla forma successiva, quella della notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario «di persona». Il richiamo alla notifica «di persona» di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 pone subito un primo problema di compatibilita' tra la nuova disciplina e la disposizione di cui all'art. 140 del codice di procedura civile, nel caso in cui si parli di impresa individuale, ossia di notifica ad una persona fisica, sia pure, de iure, solo nella sede della impresa che questa eserciti; l'ufficiale giudiziario dovra' limitarsi, nei casi di mancata consegna nelle ipotesi ivi previste, al mero deposito dell'atto o dovra' predisporre il corredo di incombenti previsti nell'art. 140 del codice di procedura civile (affissione alla porta dell'ufficio ed invio della raccomandata con l'avviso di avvenuto deposito; incombenti sui quali e' intervenuta, proprio in favor del notificato ed a garanzia dell'effettivita' della conoscenza, la sentenza della Consulta n. 3/2010)? In questo caso, tuttavia, si puo' forse ipotizzare la possibilita' di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, e dunque ritenere che, col richiamo alla notifica «di persona», la norma voglia operare un richiamo anche agli incombenti di cui all'art. 140 del codice di procedura civile. E' vero che cio' sembra togliere senso alla innovazione dell'art. 15 l.f., in specie nella parte in cui dispone che alla notifica basta il deposito presso la casa comunale; tuttavia occorre considerare che la disposizione, che si pone certamente come speciale rispetto a quelle delle notifiche ordinarie previste dal codice, contiene in se' entrambi i riferimenti (uno testuale ed uno col metodo del rinvio), si' che essi si pongono sullo stesso piano di validita', non risultando in posizione di reciproca deroga. All'interprete e' percio' possibile ritenere, anche al fine di dirimere il possibile contrasto tra il rinvio all'art. 140 del codice di procedura civile e la dichiarata sufficienza del deposito, che la interpretazione, consentita dal testo e dal sistema dei principi sulle notifiche, possa essere quella gia' segnata dalle sentenza della Consulta (si ribadisce, sempre con riguardo ai soli incombenti a garanzia), individuando cosi' il «deposito» testualmente previsto come una parte del piu' ampio procedimento previsto col richiamo indiretto (tramite l'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/59) all'art. 140 del codice di procedura civile. Non si puo' negare che il problema esista anche con riferimento alla deroga operante rispetto ai luoghi di notifica, poiche' qui il testo della legge preclude qualsiasi diversa interpretazione, richiamando si' le modalita' dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/59 ma limitandone l'espletamento solo presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese. Se tale luogo, in presenza di una crisi dell'impresa, puo' risultare chiuso (come sovente capita di verificare nei procedimenti che sopraggiungono all'esame di' questa Corte), tuttavia un temperamento e' dato dalla sequela degli atti - affissione, deposito ed invio della raccomandata - sebbene resti l'interrogativo sul perche' una simile modalita' non possa e non debba esplicarsi anche in altri luoghi, fatto che ex se non sembra comportare particolari aggravi. Il richiamo alla sede dell'impresa non rende applicabile (o almeno non sembra che renda applicabile) agli imprenditori individuali la modalita' di cui all'art. 143 del codice di procedura civile, posto che vi e' un luogo conosciuto ed ex lege deputato alla notifica (fatto che esclude i presupposti di operativita' della notifica agli irreperibili) presso il quale operare, in ipotesi, la notifica ex art 140 del codice di procedura civile. Nessuno spiraglio interpretativo e' invece possibile per le disposizioni dell'art. 15 l.f. che riguardano le notifiche alla impresa esercitata in forma collettiva e per le quali, invece, e' da escludere che il richiamo coinvolga l'art. 140 del codice di procedura civile. Sono in proposito principi consolidati quelli secondo cui: - a tenore dell'art. 145 del codice di procedura civile, la notifica alle societa' si considera adempiuta con la consegna dell'atto alla stessa presso la sede legale o, «in mancanza», con la consegna alla persona fisica che la rappresenta, sempre che il nominativo, la qualita' e la residenza di questa siano indicati nell'atto stesso; - «e' valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa ai riguardo, purche' mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilita' del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale, l'art. 145 del codice di procedura civile, infatti, non consente la notifica alle societa' con le modalita' previste dagli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalita' equivalenti alla notificazione ex art. 140 del codice di procedura civile, essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante» (Cassazione civile, sez. VI, 13 settembre 2011, n. 18762; conformi, tra le altre, Cassazione Civ. 21 aprile 2009, n. 9447 e 7 giugno 2012, n. 9237). Nel caso, invece, si ammette che la notifica avvenga anche in assenza di consegna dell'atto e che si compia col solo deposito presso la casa comunale, ossia con forme che ricalcano quelle dell'art. 140 del codice di procedura civile epurato di tutte le garanzie poste ai fini della conoscenza/conoscibilita' dell'atto. La duplice previsione derogatoria - della esecuzione della notifica di persona presso la sede e del suo perfezionamento, quando tale modalita' non sia fruttuosa, solo col deposito dell'atto - si risolve in una deroga alla diposizione di cui all'art. 145 del codice di procedura civile, introducendo una disparita' di trattamento tra le notifiche «ordinarie» e quelle del processo fallimentare che, a parere del collegio, non appare ne' ragionevole ne' motivata, a cio' non bastando l'urgenza cui la procedura e' improntata, e che gia' giustifica sia la drastica riduzione di termini a difesa, sia la disposizione di cui al 5° comma dell'art. 15 l.f. (in forza della quale, in presenza di particolari ragioni di urgenza, il presidente del Tribunale puo' disporre che decreto e ricorso vengano portati a conoscenza delle parti «con ogni mezzo idoneo», «omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi»). E' peraltro una disparita' di trattamento che va in direzione esattamente opposta a quella sancita da ripetuti insegnamenti della Consulta, intesi a rafforzare le garanzie sulla instaurazione del contraddittorio e sul conseguente diritto di difesa della parte; il mero deposito dell'atto presso la casa comunale non costituisce un mezzo idoneo a rendere conoscibile l'atto al suo destinatario, mancando qualsiasi altra cautela diretta a rendere edotto il notificato, cautela peraltro gia' ampiamente prevista e codificata in altri, e non differenti, casi. Nel caso degli imprenditori collettivi - per il quale, all'interno dell'art. 15 l.f, il richiamo all'art. 140 del codice di procedura civile non e' previsto, ne' e' ipotizzabile in forza dell'ambito applicativo di tale norma, come offerta anche dal giudice di legittimita' - non puo' pertanto operarsi alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, attesa la portata speciale della norma, in forza della quale la notifica dell'istanza diretta alla dichiarazione di fallimento e' validamente eseguita, quando presso la sede non possa effettuarsene la consegna, solo col deposito dell'atto presso la casa comunale, senza che possa farsi luogo ad applicazione analogica degli incombenti di cui all'art. 140 del codice di procedura civile, inapplicabile alla notifica alle societa'. Una tale interpretazione, totalmente additiva, e' preclusa sia dalla specialita' del procedimento che dal testo della disposizione, ed e' comunque contraria a tutti i principi sopra richiamati, che gia' hanno ritenuto inapplicabile alle persone giuridiche il procedimento notificatorio dell'art. 140 del codice di procedura civile, testualmente negato dall'art. 145 del codice di procedura civile proprio perche' inidoneo al suo scopo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche. V'e' da dire che il problema non resta superato dalla possibilita' di eseguire la notifica anche nei confronti della persona fisica legale rappresentante. Anche tralasciando di considerare i dubbi sulla possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata (su cui il lume della Corte sarebbe indispensabile proprio per evitare le diversita' di' pronunce che gia' si registrano) con riguardo all'applicabilita' delle relative norme del codice di procedura, va detto che intanto il luogo della notifica e' solo la sede dell'impresa - ossia un luogo reso gia' problematico proprio dalla crisi della stessa e comunque lo stesso luogo nel quale gia' non e andata a buon fine la notifica alla societa' - e, in secondo luogo, che la norma non prevede affatto (come invece fa l'art. 145 del codice di procedura civile) la necessita' della notifica alla persona fisica in difetto di quella alla societa', poiche' questa e invece ritualmente attuata dal deposito presso la casa comunale. In altre parole, la regolarita' del procedimento notificatorio alla societa' resta consumata dal solo deposito dell'atto presso la casa comunale, senza alcuna necessita' di dare conto e notizia di tale incombente, e cio' esclude che debba procedersi alla notifica alla persona fisica del legale rappresentante. Per contro, come detto, l'art. 145 del codice di procedura civile nega validita' alla notifica che non sia stata consegnata nella sede della societa', imponendo, nel caso di impossibilita' (che equivale a mancanza della notifica), la notifica alla persona fisica legale rappresentante, cui si lega tutto il corredo della garanzie di cui all'art. 140 del codice di procedura civile (e della sua forma omologa nel caso di notifica postale), nel caso di specie del tutto mancanti e non sostituite da modalita' che rispondano all'esigenza di' rendere quanto meno conoscibile l'atto. Nemmeno puo' dirsi, almeno a parere di questo collegio, che il procedimento di cui all'art. 15 l.f. legittimamente introduca, con riferimento alle imprese persone giuridiche, una forma di notifica ad irreperibile, ossia una forma analoga a quella dell'art. 143 del codice civile, cui farebbe pensare la sufficienza del deposito dell'atto. La ratio di tale norma e' quella di consentire l'avveramento della notifica nel caso in cui non si disponga di notizie su persone e luoghi utili al fine; in questo caso, invece, si omette di considerare che intanto il luogo e' conosciuto (la sede dell'impresa), sicche' del tutto irragionevole torna a presentarsi una modalita' che: a. non e' conferente rispetto alla situazione cui si applica (nell'art. 143 del codice di procedura civile il mero deposito dell'atto e' motivato dall'inesistenza di luoghi e/o persone cui rimettere il relativo avviso); b. si limita alla sola sede dell'impresa nel contempo escludendo sia l'ultimo comma dell'art. 145 del codice di procedura civile, sia la sequela di attivita' previste dall'art. 140 del codice di procedura civile. Anche in tal caso, dunque, torna ad evidenziarsi, almeno a parere di questa Corte, il duplice profilo della irragionevole disparita' di trattamento e della lesione ai diritto di difesa, connessa al vulnus del contraddittorio derivante da modalita' inidonee alla conoscibilita' dell'atto. Cio' da' conto della non manifesta infondatezza della questione, per la ritenuta contrarieta' della norma ai principi posti negli articoli 3 e 24 della Costituzione. La questione che va sottoposta alla Corte appare inoltre rilevante ai fini della decisione; e' evidente che nel caso di accoglimento della prospettata contrarieta' alle norme costituzionali, il procedimento dovrebbe essere restituito al primo giudice o deciso con l'annullamento tout court della sentenza (a seconda che l'ipotesi si prospetti come nullita', o, come sembra piu' plausibile, come inesistenza della notificazione), mentre in caso diverso dovrebbe essere ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio, con conseguente esame del merito del reclamo.
P. Q. M. La Corte d'appello di Catanzaro; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della Depa Snc di Pacenza Francesco & C e di Pacenza Francesco, proposto da Pacenza Francesco, nella qualita', la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 3, regio decreto n. 267/1942, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, creando un'irragionevole disparita' di trattamento rispetto alle norme ed ai principi in tema di notifiche alle societa', dichiara eseguita la notifica dell'atto che non si sia potuto consegnare presso la sede della societa' col solo deposito presso la casa comunale, incombente inidoneo alla conoscibilita' dell'atto; Dispone che a cura della cancelleria vengano trasmessi gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Dispone la sospensione del presente giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 18/2015 del Tribunale di Crotone. Deliberato in Catanzaro nella Camera di consiglio del 13 maggio 2016. Il Presidente: Majore