COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 10 novembre 2016 

Integrazione al Regolamento di organizzazione  per  il  funzionamento
della Commissione. (Delibera n. 16/428). (16A08168) 
(GU n.273 del 22-11-2016)

 
                           LA COMMISSIONE 
 
  Visto il regolamento di organizzazione per il  funzionamento  della
Commissione di garanzia, adottato nella seduta del 25 novembre 2013 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2013 n. 293; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Al regolamento di  organizzazione  per  il  funzionamento  della
Commissione di garanzia dopo l'art. 11, e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Capo ufficio affari giuridici e contenzioso). - 1. Il
Capo   ufficio   affari   giuridici   e   contenzioso   e'   nominato
dall'Autorita',  su  proposta  del  Presidente,   con   deliberazione
approvata dai due terzi dei componenti. E' scelto  tra  i  funzionari
apicali  di  ruolo  presso  la  Commissione,  in  possesso   di   una
particolare  qualificazione  professionale  e   di   una   comprovata
esperienza pluriennale nelle materie di competenza  dell'Autorita'  e
nel settore contenzioso. L'Autorita' determina,  come  indennita'  di
funzione, la remunerazione annua spettante  al  Capo  Ufficio  Affari
Giuridici e Contenzioso, in conformita' con le  disposizioni  vigenti
in materia. 
  2.  La  nomina  ha  durata  corrispondente  a  quella  del  mandato
dell'Autorita' ed e' rinnovabile. Il Capo ufficio affari giuridici  e
contenzioso continua ad esercitare le funzioni  sino  alla  eventuale
nomina del successore. 
  3. Il Capo Ufficio  Affari  Giuridici  e  Contenzioso,  secondo  le
direttive del Presidente e  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati dall'Autorita': 
    a)  cura  il  contenzioso  della  Commissione,   svolgendo   ogni
attivita' di studio  e  di  istruttoria  funzionale  alla  difesa  in
giudizio dell'Autorita' ed al buon esito del relativo procedimento; 
    b) coadiuva il Presidente, nei rapporti  con  l'Avvocatura  dello
Stato per la gestione del contenzioso dell'Autorita', di concerto con
il Segretario generale e con il Capo di Gabinetto; 
    c) assicura il  coordinamento  con  l'Avvocatura  generale  dello
Stato e con le Avvocature distrettuali dello Stato; 
    d) svolge, ove richiesta, attivita' di  supporto  alle  Direzioni
territoriali del lavoro  che  adottano  l'ordinanza  ingiunzione,  ai
sensi dell'art. 4, commi 4, 4-bis, 4-sexies, della legge n.  146  del
1990, e successive modificazioni, con  particolare  riferimento  agli
atti  necessari  alla  difesa  nel  procedimento  giurisdizionale  di
opposizione all'ordinanza ingiunzione; 
    e) svolge, di concerto con il Segretario generale ed il  Capo  di
Gabinetto,  attivita'  di  assistenza,  consultiva  e   di   supporto
giuridico ai servizi nei quali si articola  l'organizzazione  interna
dell'Autorita',  nella  trattazione  delle  questioni   di   relativa
competenza, ed esprime pareri su specifiche questioni; 
    f) assicura, di concerto con  il  Capo  di  Gabinetto  e  con  il
responsabile  del  Servizio  attivita'  istituzionale,  il   supporto
necessario  a  rafforzare  l'attivita'  di  assistenza   tecnica   ai
commissari, con particolare riferimento all'attivita' deliberativa ed
all'esigenza  di  salvaguardarne  i  contenuti,  in  sede  di  vaglio
giurisdizionale, anche in relazione alle  pronunce  giurisprudenziali
riferite agli istituti disciplinati dalla legge n. 146 del 1990; 
    g) sovrintende, di concerto con il Segretario generale ed il Capo
di Gabinetto, alla predisposizione della Relazione al Parlamento, per
la parte riferita al contenzioso della Commissione.». 
  2. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito  web   istituzionale
dell'Autorita', ed entra in vigore il quindicesimo giorno  successivo
a quello della sua pubblicazione. 
  3. La presente delibera e', altresi', trasmessa ai Presidenti delle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 13, comma 1, lettera n), della legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni. 
    Roma, 10 novembre 2016 
 
                                  Il Presidente: Santoro Passarelli