AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 26 ottobre 2016 

Linee guida n. 4, di attuazione del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  recanti  «Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria,
indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di
operatori economici». (Delibera n. 1097). (16A08182) 
(GU n.274 del 23-11-2016)

 
Premessa 
  Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art.  36,  comma
7, del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (di  seguito
«Codice») che affida  all'ANAC  la  definizione  delle  modalita'  di
dettaglio per  supportare  le  stazioni  appaltanti  nelle  attivita'
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia  di  rilevanza
europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle  indagini  di
mercato  nonche'  la  formazione  e  gestione  degli  elenchi   degli
operatori economici. 
1. Oggetto e ambito di applicazione 
  1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del  Codice  e  le  presenti
linee guida si applicano alle  stazioni  appaltanti  -  ad  eccezione
delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di  diritti  speciali
ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito
definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice -  (di  seguito  solo
stazioni  appaltanti),  che  intendono  affidare  lavori  servizi   e
forniture di importo inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  del
Codice: 
    a)  nei  settori  ordinari,  ivi  inclusi  i  servizi   attinenti
all'architettura e all'ingegneria e i servizi  sociali  e  gli  altri
servizi specifici elencati all'allegato IX; 
    b) nei settori speciali, in quanto compatibili. 
  1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti  speciali
ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
importo inferiore alla  soglia  comunitaria,  rientranti  nell'ambito
definito dagli  articoli  da  115  a  121,  applicano  la  disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in  particolare  quelli
di  non  discriminazione  in  base  alla  nazionalita',  parita'   di
trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza. 
  1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
(di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  cccc)  del  Codice)  e  di
negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del  Codice),
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in  materia  di
contenimento della spesa nonche' la  normativa  sulla  qualificazione
delle stazioni appaltanti e  sulla  centralizzazione  e  aggregazione
della committenza. Per il ricorso a tali strumenti  si  applicano  le
medesime  condizioni  di  trasparenza,  pubblicita'   e   motivazione
descritte nelle presenti linee guida. 
  1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio  della
propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle
semplificate,  qualora  le  esigenze  del  mercato  suggeriscano   di
assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del
Codice. 
  1.5 Le stazioni appaltanti verificano  se  per  un  appalto  o  una
concessione di dimensioni inferiori alle soglie di  cui  all'art.  35
del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in  conformita'
ai criteri elaborati  dalla  Corte  di  giustizia,  quali,  a  titolo
esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza  economica  e
la tecnicita' dell'intervento,  le  caratteristiche  del  settore  in
questione (si veda la Comunicazione della Commissione europea  2006/C
179/02),   relativa   al   diritto   comunitario   applicabile   alle
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate  dalle
direttive  «appalti  pubblici»).  Per  l'affidamento  di  appalti   e
concessioni  di  interesse   transfrontaliero   certo   le   stazioni
appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano  mezzi
di pubblicita' atti a garantire  in  maniera  effettiva  ed  efficace
l'apertura del mercato alle imprese estere. 
    
============ 
Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice  e  le  presenti  Linee
guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture  di
cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti. 
Le imprese pubbliche e i soggetti titolari  di  diritti  speciali  ed
esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi  di  importo
inferiore alla soglia comunitaria,  rientranti  nell'ambito  definito
dagli articoli da 115 a 121, applicano la  disciplina  stabilita  nei
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere  conforme  ai
principi dettati dal Trattato UE. 
Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e  di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle  vigenti  disposizioni
in materia di contenimento della spesa  nonche'  la  normativa  sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla  centralizzazione  e
aggregazione della committenza. 
Le  stazioni  appaltanti  possono  discrezionalmente  ricorrere  alle
procedure  ordinarie  anziche'  a   quelle   dell'art.   36   decreto
legislativo 50/2016. 
Per   l'affidamento   di   appalti   e   concessioni   di   interesse
transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano  le  procedure
di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicita' atti  a  garantire
in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle  imprese
estere. 
============ 
 
2. Principi comuni 
  2.1 L'affidamento e l'esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture
secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  all'art.  36   decreto
legislativo 50/2016, ivi compreso  l'affidamento  diretto,  avvengono
nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30,  comma  1,  decreto
legislativo 50/2016 e, in particolare nel rispetto  dei  principi  di
economicita',   efficacia,   tempestivita',    correttezza,    libera
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,   proporzionalita',
pubblicita', nonche' del principio di rotazione. 
  2.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato
art.  36  decreto  legislativo  50/2016,   le   stazioni   appaltanti
garantiscono in aderenza: 
    a) al principio di economicita', l'uso ottimale delle risorse  da
impiegare nello svolgimento della  selezione  ovvero  nell'esecuzione
del contratto; 
    b) al principio di  efficacia,  la  congruita'  dei  propri  atti
rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse  pubblico  cui
sono preordinati; 
    c) al principio di tempestivita', l'esigenza di non  dilatare  la
durata del procedimento di selezione del  contraente  in  assenza  di
obiettive ragioni; 
    d) al principio di correttezza, una condotta leale ed  improntata
a buona fede,  sia  nella  fase  di  affidamento  sia  in  quella  di
esecuzione; 
    e)   al   principio   di    libera    concorrenza,    l'effettiva
contendibilita'   degli   affidamenti   da   parte    dei    soggetti
potenzialmente interessati; 
    f)  al  principio  di  non  discriminazione  e  di   parita'   di
trattamento, una valutazione equa ed  imparziale  dei  concorrenti  e
l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione  delle
offerte e nella loro valutazione; 
    g) al principio di trasparenza e pubblicita',  la  conoscibilita'
delle procedure di gara, nonche' l'uso di strumenti che consentano un
accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 
    h) al principio di proporzionalita',  l'adeguatezza  e  idoneita'
dell'azione rispetto alle finalita' e all'importo dell'affidamento; 
    i) al principio di rotazione, il  non  consolidarsi  di  rapporti
solo  con  alcune   imprese,   favorendo   la   distribuzione   delle
opportunita' degli operatori economici di  essere  affidatari  di  un
contratto pubblico. 
  2.3  Le   stazioni   appaltanti   tengono   conto   delle   realta'
imprenditoriali  di  minori   dimensioni,   fissando   requisiti   di
partecipazione e criteri di  valutazione  che,  senza  rinunciare  al
livello qualitativo delle prestazioni, consentano  la  partecipazione
anche  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,  valorizzandone  il
potenziale. 
  2.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli  obblighi  di
trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui  risultati
della procedura di affidamento contiene  l'indicazione  dei  soggetti
che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati  (art.
36, comma 2, lettera b) e c) del Codice). 
  2.5 Gli affidamenti di servizi e  forniture  di  importo  inferiore
alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari
o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai  sensi
dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor  prezzo,
purche' ricorrano le condizioni ivi disposte,  (si  vedano  anche  le
Linee  guida  n.  2  in  materia  di  «Offerta  economicamente   piu'
vantaggiosa»). 
 
============ 
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  secondo
le procedure semplificate di  cui  all'art.  36  decreto  legislativo
50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono  nel  rispetto
dei principi di economicita', efficacia, tempestivita',  correttezza,
libera     concorrenza,     non     discriminazione,     trasparenza,
proporzionalita', pubblicita', nonche' del principio di  rotazione  e
di tutela dell'effettiva possibilita' di partecipazione delle  micro,
piccole e medie imprese.Tutti gli atti della procedura sono  soggetti
agli  obblighi  di  trasparenza   previsti   dall'art.   29   decreto
legislativo 50/2016.Gli affidamenti di servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 decreto legislativo  50/2016
ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di  euro  possono
essere  aggiudicati,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma   4,   decreto
legislativo 50/2016,  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  purche'
ricorrano le condizioni ivi disposte.  ============ 
 
3. L'affidamento  e  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture
importo inferiore a 40.000,00 euro 
  3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture  di
importo inferiore a 40.000,00 euro puo' avvenire tramite  affidamento
diretto, adeguatamente  motivato,  o,  per  i  lavori  anche  tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1,  let.  gggg)  del
Codice, in conformita' all'art.  36,  comma  2,  decreto  legislativo
50/2016. 
  3.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro,  da  realizzare
in  amministrazione  diretta,   sono   individuati   dalla   stazione
appaltante a cura del responsabile unico del procedimento. 
  3.1 L'avvio della procedura 
  3.1.1 Al fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art.  30  decreto  legislativo  50/2016   e   delle   regole   di
concorrenza, la  stazione  appaltante  puo'  acquisire  informazioni,
dati, documenti  volti  a  identificare  le  soluzioni  presenti  sul
mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali
affidatari. 
  3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero
con atto a  essa  equivalente  secondo  l'ordinamento  della  singola
stazione appaltante. In applicazione dei principi  di  imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre  ovvero
l'atto   a   essa   equivalente   contiene,   almeno,   l'indicazione
dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche
delle opere, dei beni,  dei  servizi  che  si  intendono  acquistare,
l'importo massimo stimato dell'affidamento e  la  relativa  copertura
contabile, la procedura che si  intende  seguire  con  una  sintetica
indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori
economici  e  delle  offerte   nonche'   le   principali   condizioni
contrattuali. 
  3.1.3 In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine  diretto
di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti  di  modico  valore
per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo  della
fornitura, si puo' procedere a  una  determina  a  contrarre  o  atto
equivalente   che   contenga,   in   modo   semplificato,   l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta  e
il possesso dei requisiti di carattere generale. 
 
============ 
Per i lavori, servizi e forniture di importo  inferiore  a  40.000,00
euro, la procedura prende avvio con la determina a  contrarre  ovvero
con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro,  l'indicazione
della procedura che si vuole seguire con  una  sintetica  indicazione
delle  ragioni.  Il  contenuto  dei   predetti   atti   puo'   essere
semplificato in determinate situazioni,  come  nel  caso  dell'ordine
diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti  di  modico
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo
della fornitura.  ============ 
 
  3.2 I requisiti generali e speciali 
  3.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso  dei  requisiti
di carattere generale di cui all'art.  80  d.lg.50/2016  nonche'  dei
requisiti minimi di: 
    a)  idoneita'  professionale.  In  proposito,   potrebbe   essere
richiesto  all'operatore  economico  di  attestare  l'iscrizione   al
Registro  della  Camera  di  commercio,  industria,   agricoltura   e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto,  capace  di  attestare  lo
svolgimento delle  attivita'  nello  specifico  settore  oggetto  del
contratto; 
    b) capacita'  economica  e  finanziaria.  Al  riguardo,  potrebbe
essere richiesta la dimostrazione  di  livelli  minimi  di  fatturato
globale,  proporzionati  all'oggetto  dell'affidamento  tali  da  non
compromettere la possibilita' delle micro, piccole e medie imprese di
risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la
partecipazione anche di imprese di nuova  costituzione,  puo'  essere
richiesta  altra  documentazione   considerata   idonea,   quale   un
sufficiente  livello  di  copertura  assicurativa  contro  i   rischi
professionali; 
    c) capacita'  tecniche  e  professionali,  stabiliti  in  ragione
dell'oggetto  e  dell'importo  dell'affidamento,   quali   a   titolo
esemplificativo,  l'attestazione   di   esperienze   maturate   nello
specifico  settore,  o  in  altro  settore   ritenuto   assimilabile,
nell'anno  precedente  o  in  altro  intervallo  temporale   ritenuto
significativo ovvero  il  possesso  di  specifiche  attrezzature  e/o
equipaggiamento tecnico. 
  L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione  SOA  per  la
categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente  per  la
dimostrazione   del   possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 
    
 
============ 
L'operatore economico  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di
carattere generale di cui all'art.  80  decreto  legislativo  50/2016
nonche' dei requisiti speciali richiesti dalla  stazione  appaltante.
L'eventuale possesso dell'attestato  di  qualificazione  SOA  per  la
categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente  per  la
dimostrazione   del   possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico/finanziaria e tecnico/professionale.  ============ 
 
  3.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di
motivazione 
  3.3.1  In   ottemperanza   agli   obblighi   di   motivazione   del
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241
e  al  fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza,  la   stazione
appaltante   motiva   adeguatamente    in    merito    alla    scelta
dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da  parte
dell'operatore economico selezionato dei  requisiti  richiesti  nella
determina  a  contrarre  o  nell'atto  ad  essa  equivalente,   della
rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la  stazione
appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative
offerte dall'affidatario, della congruita'  del  prezzo  in  rapporto
alla qualita' della prestazione, nonche' del rispetto  del  principio
di rotazione. 
  3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente  sancito
dall'art.  36,  comma  1,  decreto  legislativo  50/2016  fa  si  che
l'affidamento al contraente uscente  abbia  carattere  eccezionale  e
richiede  un  onere  motivazionale  piu'  stringente.   La   stazione
appaltante motiva tale scelta in considerazione o  della  riscontrata
effettiva assenza di alternative ovvero del  grado  di  soddisfazione
maturato  a  conclusione   del   precedente   rapporto   contrattuale
(esecuzione a regola d'arte, nel  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi
pattuiti) e  in  ragione  della  competitivita'  del  prezzo  offerto
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore  di  mercato  di
riferimento, anche tenendo conto della qualita' della prestazione. 
  3.3.3    L'onere    motivazionale     relativo     all'economicita'
dell'affidamento e al  rispetto  dei  principi  di  concorrenza  puo'
essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi
di spesa forniti da due o piu' operatori economici. 
  3.3.4 Per affidamenti di modico  valore,  ad  esempio  inferiori  a
1.000 euro, o per affidamenti effettuati  nel  rispetto  di  apposito
regolamento (ad esempio regolamento di  contabilita')  gia'  adottato
dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari  e
nazionali  in  materia  di  affidamento  di  contratti  pubblici,  la
motivazione puo' essere espressa in forma sintetica. 
 
============ 
La stazione appaltante motiva adeguatamente  in  merito  alla  scelta
dell'affidatario.La  motivazione  puo'  essere  espressa   in   forma
sintetica nei casi indicati al paragrafo 3.3.4. delle presenti  Linee
guida.Il rispetto del principio di  rotazione  espressamente  sancito
dall'art.  36,  comma  1,  decreto  legislativo  50/2016  fa  si  che
l'affidamento al contraente uscente  abbia  carattere  eccezionale  e
richieda un onere motivazionale piu' stringente.  
============ 
 
  3.4 La stipula del contratto 
  3.4.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula  del
contratto per gli affidamenti di importo inferiore a  40.000,00  euro
puo' avvenire mediante corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere,  anche  tramite  posta
elettronica certificata  o  strumenti  analoghi  negli  Stati  membri
ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su  mercati
elettronici. 
  3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del  Codice  non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35  giorni  per  la
stipula del contratto. 
============ 
La stipula del contratto avviene nel rispetto delle  disposizioni  di
cui all'art. 32, comma 10 lettera b) e comma 14, decreto  legislativo
50/2016. 
============ 
 
4. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e  inferiore  a  150.000,00
euro e per l'affidamento di  contratti  di  servizi  e  forniture  di
importo superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 
  4.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice i lavori
di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00
euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari  o  superiore  a
40.000,00  euro  e  inferiore  alle  soglie  europee  possono  essere
affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base  di
indagini di mercato o tramite  elenchi  di  operatori  economici  nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 
  La  stazione  appaltante  puo'   eseguire   i   lavori   anche   in
amministrazione diretta,  fatta  salva  l'applicazione  della  citata
procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. 
  4.2 La procedura prende avvio con la determina a  contrarre  ovvero
con atto a  essa  equivalente  secondo  l'ordinamento  della  singola
stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui
al punto 3.1.2. 
  4.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi: 
    a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di  elenchi
per la selezione di operatori  economici  da  invitare  al  confronto
competitivo; 
    b) confronto competitivo tra gli operatori economici  selezionati
e invitati e scelta dell'affidatario; 
    c) stipulazione del contratto. 
  4.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori 
  4.1.1  In  via  preliminare,  si  indica  l'opportunita'   che   le
amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio  ordinamento,  di
un regolamento in cui vengono disciplinate: 
    a)  le  modalita'  di  conduzione  delle  indagini  di   mercato,
eventualmente distinte per fasce di importo; 
    b)  le  modalita'  di  costituzione  dell'elenco  dei  fornitori,
eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; 
    c) i criteri di scelta dei  soggetti  da  invitare  a  presentare
offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei
fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato  elettronico  delle
pubblica amministrazione o altri  strumenti  similari  gestiti  dalle
centrali di committenza di riferimento. 
  4.1.2 L'indagine di mercato e' preordinata  a  conoscere  l'assetto
del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati,  le
relative   caratteristiche   soggettive,   le   soluzioni    tecniche
disponibili,  le  condizioni  economiche   praticate,   le   clausole
contrattuali  generalmente  accettate,  al  fine  di  verificarne  la
rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale  fase
non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo  invito
alla procedura. 
  Durante lo svolgimento delle indagini di  mercato  il  responsabile
unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati  al
principio di correttezza e buona fede, non rivelando le  informazioni
fornite dagli operatori consultati. 
  4.1.3 Le indagini di  mercato  sono  svolte  secondo  le  modalita'
ritenute piu' convenienti dalla  stazione  appaltante,  differenziate
per importo e complessita' di  affidamento,  secondo  i  principi  di
adeguatezza e proporzionalita', anche tramite  la  consultazione  dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri  o  delle  altre
stazioni  appaltanti,   nonche'   di   altri   fornitori   esistenti,
formalizzandone   i   risultati,   eventualmente   ai   fini    della
programmazione  e  dell'adozione  della  determina  a   contrarre   o
dell'atto equivalente, avendo cura di escludere  quelle  informazioni
che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato
di riferimento. La stazione  appaltante  deve  comunque  tener  conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
  4.1.4  La  stazione  appaltante  assicura  l'opportuna  pubblicita'
dell'attivita' di esplorazione del mercato, scegliendo gli  strumenti
piu' idonei in ragione della rilevanza del contratto per  il  settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilita', da  valutare
sulla base di parametri non solo economici. A tal  fine  la  stazione
appaltante pubblica un  avviso  sul  profilo  di  committente,  nella
sezione «amministrazione  trasparente»  sotto  la  sezione  «bandi  e
contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicita'. La durata  della
pubblicazione e' stabilita in ragione della rilevanza del  contratto,
per un periodo minimo identificabile in  quindici  giorni,  salva  la
riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a  non
meno di cinque giorni. 
  4.1.5  L'avviso  indica  almeno  il  valore  dell'affidamento,  gli
elementi  essenziali  del  contratto,  i   requisiti   di   idoneita'
professionale, i requisiti minimi di capacita'  economica/finanziaria
e le capacita' tecniche  e  professionali  richieste  ai  fini  della
partecipazione,  il  numero  minimo  ed  eventualmente   massimo   di
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione
degli  operatori  economici,  le  modalita'  per  comunicare  con  la
stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di  mercato  la
stazione appaltante si puo' riservare la facolta' di  procedere  alla
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di  cui  sara'
data successiva notizia. 
  4.1.6  La  stazione  appaltante  puo'  individuare  gli   operatori
economici  da  invitare,  selezionandoli  da  elenchi   appositamente
costituiti, secondo le modalita' di  seguito  individuate,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera  b),  del  Codice.  Gli  elenchi  sono
costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale  e'  rappresentata
la volonta' della stazione appaltante  di  realizzare  un  elenco  di
soggetti da cui possono essere  tratti  i  nomi  degli  operatori  da
invitare. L'avviso e' reso  conoscibile  mediante  pubblicazione  sul
profilo del committente nella sezione  «amministrazione  trasparente»
sotto la sezione «bandi e contratti», o altre forme  di  pubblicita'.
L'avviso indica i requisiti generali di moralita' di cui all'art.  80
del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalita'
di selezione degli operatori  economici  da  invitare,  le  eventuali
categorie  e  fasce  di  importo  in  cui  l'amministrazione  intende
suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi  richiesti  per
l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria  o  fascia
di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti  puo'  essere
facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da  parte
dell'amministrazione  allegati  all'avviso  pubblico,   eventualmente
facendo ricorso  al  DGUE.  L'eventuale  possesso  dell'attestato  di
qualificazione   SOA   per   la   categoria   dei   lavori    oggetto
dell'affidamento e' sufficiente per la dimostrazione del possesso dei
requisiti di capacita' economico/finanziaria e  tecnico/professionale
richiesti. 
  4.1.7 L'iscrizione degli operatori economici interessati  provvisti
dei requisiti richiesti e' consentita  senza  limitazioni  temporali.
L'operatore economico attesta  il  possesso  dei  requisiti  mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita' alle  previsioni  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico e'  tenuto
a informare tempestivamente  la  stazione  appaltante  rispetto  alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei  requisiti  secondo
le modalita' fissate dalla stessa. 
  4.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze
di  iscrizione  nel  termine  di  trenta   giorni   dalla   ricezione
dell'istanza. 
  4.1.9 La stazione appaltante  prevede  le  modalita'  di  revisione
dell'elenco, con cadenza prefissata - ad esempio semestrale  -  o  al
verificarsi   di   determinati   eventi,   cosi'   da   disciplinarne
compiutamente modi e tempi di variazione  (i.e.  cancellazione  degli
operatori  che  abbiano  perduto  i  requisiti   richiesti   o   loro
collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La  trasmissione  della
richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti  puo'  avvenire
via PEC e, a sua volta, l'operatore economico  puo'  darvi  riscontro
tramite PEC. 
  La  stazione  appaltante  esclude,  altresi',  dagli  elenchi   gli
operatori economici che secondo  motivata  valutazione  della  stessa
stazione appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o  che  hanno
commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della   loro   attivita'
professionale. Possono  essere  del  pari  esclusi  quegli  operatori
economici che non presentano offerte a  seguito  di  tre  inviti  nel
biennio. 
  4.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito
web della stazione appaltante. 
  4.1.11  Gli  elenchi  di  operatori  economici   vigenti,   possono
continuare ad essere utilizzati dalle  stazioni  appaltanti,  purche'
compatibili con il Codice e con le presenti linee guida,  provvedendo
nel caso alle opportune revisioni. 
 
============ 
Le  amministrazioni  possono  dotarsi,  nel  rispetto   del   proprio
ordinamento, di un regolamento in cui  vengono  disciplinate:  a)  le
modalita' di conduzione  delle  indagini  di  mercato,  eventualmente
distinte per fasce  di  importo;  b)  le  modalita'  di  costituzione
dell'elenco dei fornitori, eventualmente  distinti  per  categoria  e
fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare  a
presentare offerta.Lo  svolgimento  delle  indagini  di  mercato  non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla
procedura.Le indagini di mercato sono  svolte  secondo  le  modalita'
ritenute piu' convenienti dalla  stazione  appaltante,  differenziate
per importo e complessita' di  affidamento,  secondo  i  principi  di
adeguatezza e proporzionalita', anche tramite  la  consultazione  dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico propri  o  delle  altre
stazioni appaltanti, nonche' di altri fornitori esistenti.La stazione
appaltante  assicura  l'opportuna   pubblicita'   dell'attivita'   di
esplorazione del mercato, scegliendo gli  strumenti  piu'  idonei  in
ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico  di
riferimento e della sua contendibilita'.La stazione  appaltante  puo'
individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche
da elenchi appositamente costituiti, a seguito  di  avviso  pubblico,
secondo le modalita' indicate nei paragrafi 1.1.6  e  seguenti  delle
presenti Linee guida. Gli operatori economici invitati  posseggono  i
requisiti  generali  di  moralita'  di  cui  l'art.  80  del  decreto
legislativo 50/2016 ed i requisiti  speciali  richiesti  dall'avviso.
L'eventuale possesso dell'attestato  di  qualificazione  SOA  per  la
categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e' sufficiente  per  la
dimostrazione   del   possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico/finanziaria e tecnico/professionale.  
============ 
 
  4.2 Il confronto competitivo 
  4.2.1 Una volta conclusa l'indagine di  mercato  e  formalizzati  i
relativi  risultati,  ovvero  consultati  gli  elenchi  di  operatori
economici,  la   stazione   appaltante   seleziona,   in   modo   non
discriminatorio gli operatori da invitare,  in  numero  proporzionato
all'importo e alla rilevanza del contratto  e,  comunque,  in  numero
almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina
a contrarre ovvero  dell'atto  equivalente.  La  stazione  appaltante
tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento. 
  4.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera  b),  del  Codice  la
stazione appaltante e' tenuta al rispetto del principio di  rotazione
degli inviti, al fine di favorire la  distribuzione  temporale  delle
opportunita' di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente
idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con  alcune
imprese. Pertanto,  l'invito  all'affidatario  uscente  ha  carattere
eccezionale e deve essere adeguatamente motivato  avuto  riguardo  al
numero ridotto  di  operatori  presenti  sul  mercato,  al  grado  di
soddisfazione  maturato  a  conclusione   del   precedente   rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto  dei  tempi  e
dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del
mercato di riferimento. 
  4.2.3 Nel caso in cui non sia possibile  procedere  alla  selezione
degli operatori  economici  da  invitare  sulla  base  dei  requisiti
posseduti, la stazione appaltante  puo'  procedere  al  sorteggio,  a
condizione che cio' sia stato debitamente  pubblicizzato  nell'avviso
di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In
tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto,  con
adeguati strumenti di pubblicita', la data e il luogo di espletamento
del sorteggio,  adottando  gli  opportuni  accorgimenti  affinche'  i
nominativi degli operatori economici  selezionati  tramite  sorteggio
non vengano resi noti, ne' siano accessibili,  prima  della  scadenza
del termine di presentazione delle offerte. 
  4.2.4 La stazione appaltante puo' invitare il numero  di  operatori
che ritiene piu' confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella
determina a contrarre o nell'atto equivalente - purche' superiore  al
minimo previsto dall'art. 36 del Codice. 
  4.2.5 La stazione appaltante invita  contemporaneamente  tutti  gli
operatori    economici     selezionati     compreso     eventualmente
l'aggiudicatario uscente a presentare offerta  a  mezzo  PEC  ovvero,
quando cio' non sia  possibile,  tramite  lettera  in  conformita'  a
quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure  mediante  le
specifiche modalita' previste dal singolo mercato elettronico. 
  4.2.6 L'invito contiene tutti  gli  elementi  che  consentono  alle
imprese di formulare un'offerta informata e  dunque  seria,  tra  cui
almeno: 
    a)  l'oggetto  della  prestazione,  le  relative  caratteristiche
tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; 
    b) i requisiti generali,  di  idoneita'  professionale  e  quelli
economico-finanziari/tecnico-organizzativi    richiesti    per     la
partecipazione  alla  gara  o,  nel  caso  di   operatori   economici
selezionati da un elenco, la  conferma  del  possesso  dei  requisiti
speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco; 
    c) il termine di presentazione  dell'offerta  ed  il  periodo  di
validita' della stessa; 
    d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
    e) il criterio  di  aggiudicazione  prescelto,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 95 del Codice.  Nel  caso  si  utilizzi  il
criterio  del  miglior  rapporto  qualita'/prezzo,  gli  elementi  di
valutazione e la relativa ponderazione; 
    f) la misura delle penali; 
    g) l'indicazione dei termini e delle modalita' di pagamento; 
    h) l'eventuale richiesta di garanzie; 
    i) il nominativo del RUP; 
    j) la volonta' di avvalersi della facolta' prevista dell'art. 97,
comma 8, decreto legislativo 50/2016, purche' pervengano almeno dieci
offerte valide, con  l'avvertenza,  che  in  ogni  caso  la  stazione
appaltante valuta la conformita' di ogni  offerta,  che  in  base  ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 
    k)  lo  schema  di  contratto  ed  il  capitolato   tecnico,   se
predisposti; 
    l)   il   criterio   di   aggiudicazione   prescelto,   motivando
adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo,
di cui all'art. 95, comma 4, del Codice. 
  4.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che  dal  seggio
di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono  essere  tenute
in forma pubblica, ad  eccezione  della  fase  di  valutazione  delle
offerte tecniche, e le relative attivita' devono essere verbalizzate. 
  4.2.8 Il possesso  dei  requisiti,  autocertificati  dall'operatore
economico nel corso della procedura,  e'  verificato  dalla  stazione
appaltante secondo le modalita' di cui ai commi 5 e  6  dell'art.  36
decreto  legislativo  50/2016.  La  verifica  e'   obbligatoria   nei
confronti del solo aggiudicatario, salva la facolta' per la  stazione
appaltante di effettuare verifiche nei confronti di  altri  soggetti,
conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
 
============ 
La stazione  appaltante  e'  tenuta  al  rispetto  del  principio  di
rotazione degli inviti. L'invito all'affidatario uscente ha carattere
eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.Nel caso in cui  non
sia possibile procedere alla selezione degli operatori  economici  da
invitare sulla base dei requisiti posseduti, la  stazione  appaltante
puo'  procedere  al  sorteggio,  a  condizione  che  cio'  sia  stato
debitamente  pubblicizzato  nell'avviso  di  indagine  esplorativa  o
nell'avviso di costituzione dell'elenco.La stazione appaltante invita
contemporaneamente  tutti  gli   operatori   economici   selezionati.
L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle  imprese  di
formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno  quelli
indicati al paragrafo 4.2.6. delle presenti Linee guida. La  stazione
appaltante   verifica   il   possesso   dei   requisiti   da    parte
dell'aggiudicatario. La stazione appaltante puo' effettuare verifiche
nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente
ai principi in materia di autocertificazione di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.  
============ 
 
  4.3 La stipula del contratto 
  4.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice  la  stipula  del
contratto avviene, a pena di nullita',  con  atto  pubblico  notarile
informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica  secondo  le  norme
vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,   in   forma   pubblica
amministrativa  a  cura   dell'Ufficiale   rogante   della   stazione
appaltante   o   mediante   scrittura   privata    ovvero    mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite  posta  elettronica  certificata  o
strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
  4.3.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b),  del  Codice  e'
esclusa l'applicazione del termine dilatorio  di  35  giorni  per  la
stipula del contratto. 
  4.3.3 Al fine di garantire pubblicita' e  trasparenza  dell'operato
della stazione  appaltante,  quest'ultima  a  esito  della  procedura
negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura  di  gara,
previste  dalla  normativa  vigente,   tra   le   quali   gli   esiti
dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati,  motivando
adeguatamente sulle scelte effettuate. 
 
============ 
La stipula del contratto avviene nel rispetto delle  disposizioni  di
cui all'art. 32, comma 10 lettera b) e comma 14, decreto  legislativo
50/2016.  
============ 
 
5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di
importo pari o  superiore  a  euro  150.000,00  euro  e  inferiore  a
1.000.000,00 euro 
  5.1 L'art. 36, comma 2,  lettera  c),  del  Codice  dispone  che  i
contratti di lavori di importo pari o  superiore  a  euro  150.000,00
euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati  secondo
le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6,  del  Codice,  con
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati  sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
  5.2 La procedura delineata  ricalca  quella  dettata  all'art.  36,
comma 2, lettera b), del Codice ed esplicitata al paragrafo  4  delle
presenti linee guida, con l'estensione a dieci del numero  minimo  di
operatori economici da invitare al  confronto  competitivo.  Valgono,
pertanto, le osservazioni e  le  indicazioni  fornite  nei  paragrafi
precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I
requisiti di capacita' economico/finanziaria e  tecnico/professionale
sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria  e
classifica   da   definire   in   ragione    dei    lavori    oggetto
dell'affidamento. 
  5.3 Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00
di euro e i rischi insiti (per  definizione)  nella  possibilita'  di
affidare  tramite  procedura  negoziata  una  porzione  ragguardevole
dell'intero mercato  degli  appalti  di  lavori,  appare  tanto  piu'
necessaria l'individuazione  di  meccanismi  idonei  a  garantire  la
trasparenza  della  procedura  e  la  parita'  di  trattamento  degli
operatori  economici.  In  particolare  si   richiamano   gli   oneri
motivazionali  gia'  esplicitati  nei   paragrafi   precedenti.   Per
affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni
appaltanti motivano il mancato  ricorso  a  procedure  ordinarie  che
prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. 
  5.4 Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10,  si  applica  il  termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 
 
============ 
La procedura per l'affidamento di lavori servizi e forniture  di  cui
all'art. 36, comma 2, lettera c) decreto legislativo 50/2016  e'  del
tutto simile a quella di cui all'art. 36, comma 2, lettera  b),  come
esplicitata al paragrafo 4 delle presenti Linee  guida.  L'invito  e'
rivolto  ad  almeno  dieci   operatori.I   requisiti   di   capacita'
economico/finanziaria   e   tecnico/professionale   sono   comprovati
dall'attestato di qualificazione SOA per categoria  e  classifica  da
definire  in  ragione   dei   lavori   oggetto   dell'affidamento.Per
affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni
appaltanti motivano il mancato  ricorso  a  procedure  ordinarie  che
prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.  
============ 
 
  Approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016. 
    Roma, 26 ottobre 2016 
 
                                  Il Presidente: Cantone 
 
Depositato presso la segreteria del Consiglio  in  data  10  novembre
2016 
Il segretario: Esposito