PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 novembre 2016 

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016.
(Ordinanza n. 415). (16A08331) 
(GU n.280 del 30-11-2016)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento  sismico  in
rassegna; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre  2016  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici del 2016»; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ulteriori interventi urgenti per la continuita' operativa del settore
                             zootecnico 
 
  1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ove necessario,  per
accelerare  la  realizzazione  delle  opere  di   urbanizzazione   al
posizionamento dei moduli abitativi  provvisori  rurali  nonche'  dei
relativi allacci previsti dall'art. 3, commi 3 e 4 dell'ordinanza  n.
399/2016 possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture,  anche
di altri soggetti pubblici. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   1,   in   ragione
dell'estensione e diffusione dei danni subiti  dai  conduttori  degli
allevamenti zootecnici a seguito degli eventi sismici verificatisi il
26 e 30 ottobre 2016, le Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
possono autorizzare, ove necessario, la realizzazione delle opere  di
urbanizzazione utili  per  il  posizionamento  dei  moduli  abitativi
provvisori rurali nonche' dei relativi allacci previste dall'art.  3,
comma 3, dell'ordinanza n. 399/2016 nonche'  la  realizzazione  delle
aree necessarie per  la  messa  in  opera  dei  ricoveri  e  impianti
temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura  degli
animali, nonche' per la conservazione del latte,  previste  dall'art.
7, comma 3, dell'ordinanza n. 393/2016, in deroga  alle  disposizioni
ivi richiamate, anche da  parte  dei  singoli  operatori  danneggiati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
  3. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
singoli  operatori  danneggiati  possono  richiedere   alla   Regione
territorialmente    competente    l'autorizzazione    ad     eseguire
autonomamente gli interventi necessari per la  predisposizione  delle
aree su cui collocare le strutture di cui al comma 2, presentando  la
planimetria    dell'area    interessata.    La    Regione    rilascia
l'autorizzazione  richiesta   fornendo   ai   soggetti   istanti   le
indicazioni  per  la  realizzazione  degli  interventi  necessari  in
relazione al dimensionamento ed  alle  lavorazioni  da  eseguire.  La
medesima  autorizzazione  prevede  l'indicazione  della  tipologia  e
dell'importo massimo delle spese, relative alla  realizzazione  degli
interventi, riconoscibili ai fini del contributo di cui al  comma  4.
Le spese tecniche sono riconosciute  nella  misura  massima  del  10%
dell'importo dei lavori. A seguito dell'autorizzazione da parte della
Regione,  l'operatore  provvede  all'immediata  realizzazione   degli
interventi   secondo   le   prescrizioni   indicate   nel    medesimo
provvedimento. 
  4. In attuazione dell'art. 1, comma 5, della delibera del Consiglio
dei ministri adottata in data  31  ottobre  2016,  in  via  di  prima
applicazione di quanto previsto dall'art. 5,  comma  2,  lettera  e),
della legge n. 225/1992, la Regione  territorialmente  competente  e'
autorizzata a riconoscere ai conduttori degli allevamenti  zootecnici
autorizzati ai sensi del comma 3, un  contributo  a  copertura  delle
spese per la realizzazione degli interventi di cui al  comma  2.  Per
ottenere l'erogazione del  contributo,  al  termine  dei  lavori,  il
singolo  operatore  danneggiato  deve  presentare  alla  Regione   il
progetto delle opere realizzate, il computo delle lavorazioni e delle
spese  effettivamente  sostenute,  nonche'  le  fatture,  anche   non
quietanzate, dei lavori e delle spese tecniche. 
  5. Il contributo di cui al comma 4 e' erogato  in  unica  soluzione
previa   verifica   dell'esecuzione   degli   interventi   e    della
documentazione presentata in conformita' all'autorizzazione regionale
di cui al comma 3. Entro 15 giorni dal pagamento delle spese da parte
della regione il singolo operatore  danneggiato  deve  presentare  le
fatture quietanzate pena la revoca e  la  ripetizione  immediata  del
contributo. 
  6.  La  Regione  territorialmente  competente  assicura   altresi',
avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, il monitoraggio in
corso d'opera della realizzazione degli interventi di cui al comma 2,
verificandone la conformita' al progetto approvato. 
  7. Le Regioni Lazio e Umbria procedono, entro due giorni dalla data
di adozione della presente ordinanza, alla  verifica  dell'attuazione
delle  misure  previste  dai  commi  8,  9  e  10  dell'art.  2   del
decreto-legge  n.  205/2016,  rispettivamente  poste  in  essere,  in
relazione all'esigenza di  fronteggiare  nella  misura  e  nei  tempi
necessari l'aggravamento dei fabbisogni ivi previsti, sulla  base  di
una quantificazione speditiva delle relative esigenze. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 novembre 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio