N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2016

Ordinanza  del  15  luglio  2016  della  Corte  di   cassazione   nel
procedimento civile promosso da Menchini  Gianni  contro  A.R.P.A.  -
Azienda regionale protezione ambiente del Friuli Venezia Giulia. 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Agenzia regionale per  la  protezione  dell'ambiente  (A.R.P.A.)  -
  Direttore  tecnico  scientifico  e   Direttore   amministrativo   -
  Cessazione dall'incarico entro tre mesi dalla data  di  nomina  del
  nuovo Direttore generale. 
- Legge della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  3  marzo  1998,  n.  6
  (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
  - A.R.P.A.), art. 9, comma 6. 
(GU n.49 del 7-12-2016 )
 
                   LA CORTE  SUPREMA DI CASSAZIONE 
                           Sezione lavoro 
 
    Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: 
        dott. Luigi Macioce - Presidente; 
        dott. Giuseppe Napoletano - Relatore Consigliere; 
        dott. Amelia Torrice - Consigliere; 
        dott. Daniela Blasutto - Consigliere; 
        dott. Annalisa Di Paolantonio - Consigliere; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
n. 26621-2014 proposto  da  Menchini  Gianni  C.F.  MNCGNN50A20L483X,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi, 72,  presso  lo
studio dell'avvocato Achille Buonafede, che lo rappresenta e  difende
unitamente  all'avvocato  Luciana  Criaco,  giusta  delega  in  atti,
ricorrente; 
    Nonche' contro A.R.P.A. - Azienda regionale  protezione  ambiente
del Friuli Venezia Giulia C.F. 02096520305, intimata; 
    Nonche' da A.R.P.A. - Azienda regionale protezione  ambiente  del
Friuli  Venezia  Giulia  C.F.  02096520305,  in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  domiciliata  in  Roma,  Piazza  Cavour,
presso  la   Cancelleria   della   Corte   Suprema   di   Cassazione,
rappresentata e difesa dall'avvocato Flaviano De Tina, giusta  delega
in atti, controricorrente e ricorrente incidentale; 
    Nonche' contro Menchini Gianni C.F. MNCGNN50A20L483X, intimato; 
    Contro  Menchini  Gianni  C.F.  MNCGNN50A20L483X,   elettivamente
domiciliato  in  Roma,  Via  Federico  Cesi,  72,  presso  lo  studio
dell'avvocato  Achille  Buonafede,  che  lo  rappresenta  e   difende
unitamente  all'avvocato  Luciana  Criaco,  giusta  delega  in  atti,
controricorrente, 
    Contro A.R.P.A.  -  Azienda  regionale  protezione  ambiente  del
Friuli Venezia Giulia C.F. 02096520305, intimata; 
    Avverso la sentenza n. 271/2014 della Corte d'appello di Trieste,
depositata il 28 luglio 2014, R.G. n. 345/2013; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
4 maggio 2016 dal consigliere dott. Giuseppe Napoletano; 
    Udito l'avvocato Luciana Criaco; 
    Udito il pubblico ministero in persona del Sostituto  Procuratore
Generale  dott.  Renato  Finocchi  Ghersi,  che   ha   concluso   per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 
 
                               Rileva 
 
    La  Corte  d'Appello  di  Trieste,  riformando  le  sentenze  del
Tribunale di Udine,  rigettava  la  domanda  proposta  nei  confronti
dell'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente  del  Friuli
Venezia Giulia (A.R.P.A.) da Menchini Gianni il quale, assunto  dalla
predetta Agenzia regionale con contratto di diritto privato di durata
quinquennale con l'incarico di Direttore  tecnico-scientifico,  aveva
dedotto  che,  in  coincidenza  con   la   nomina   del   commissario
straordinario, subentrato al precedente Direttore generale,  gli  era
stato revocato l'incarico, senza che  l'Agenzia  avesse  motivato  il
relativo  provvedimento,  ed  aveva  chiesto,   previa   declaratoria
dell'illegittimita'  della  risoluzione  del  rapporto,  la  condanna
dell'Agenzia al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale non
patrimoniale; 
    A fondamento del decisum la Corte del merito,  ha  richiamato  la
sentenza n. 3529 del 2013 di questa Corte, secondo la quale  in  tema
di   risoluzione   del   rapporto    di    lavoro    del    Direttore
tecnico-scientifico  e  del  Direttore  amministrativo   dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), l'art. 9, comma
6, della legge regionale Friuli Venezia Giulia del 3 marzo  1998,  n.
6, che prevede la cessazione dell'incarico entro tre mesi dalla  data
di nomina del nuovo Direttore generale (salvo riconferma),  introduce
una fattispecie di estinzione automatica del rapporto, la  cui  ratio
andava individuata nell'intento di assicurare la costante  permanenza
del rapporto fiduciario  fra  Direttore  generale  dell'Agenzia  e  i
suddetti collaboratori, fondato sulla provenienza della nomina  dallo
stesso  soggetto  e  non  sull'esigenza  di  garantire   l'automatico
adeguamento della durata della nomina del dirigente  a  quella  degli
organi  di  indirizzo  politico;  su   questa   premessa   la   Corte
territoriale ha affermato la non necessita' di  una  motivazione  del
provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro; 
    Avverso questa sentenza il Menchini ricorre in  cassazione  sulla
base  di  un'unica   censura;   l'A.R.P.A.   intimata   resiste   con
controricorso  con  il   quale   propone   impugnazione   incidentale
condizionata  assistita  da  un  unico   motivo   cui   resiste   con
controricorso il Menchini. 
    Con l'unico motivo del ricorso principale il Menchini,  deducendo
violazione degli articoli 9, comma 6, della  legge  regionale  Friuli
Venezia Giulia n. 6 del 1989 in relazione all'art. 97 della  Cost.  e
dell'art. 1367 c.c. in relazione al precitato art. 97 c.c.,  sostiene
che la Corte del merito non si e' adeguata alle piu' recenti pronunce
della Corte costituzionale ed in particolare a  quella  di  cui  alla
sentenza n. 224 del 2010 in base alla quale le norme che  contemplano
un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle  funzioni
dirigenziali, sono lesive del principio  di  continuita'  dell'azione
amministrativa che rinviene il suo fondamento nell'art. 97 Cost. 
    Con il ricorso incidentale, deducendosi violazione dell'art.  112
c.p.c. si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe  tenuto  conto
dell'ambiguita' della domanda. 
 
                               Osserva 
 
    La Corte del merito fornisce,  quanto  all'interpretazione  della
domanda in relazione al petitum ed alla causa pretendi, una logica ed
adeguata motivazione nella quale viene sottolineato  che  non  vi  e'
stata mai  incertezza  sull'esatta  individuazione  dell'oggetto  del
contendere essendo chiara  la  relativa  materia  e  non  sussistendo
contestazione sullo svolgimento  dei  fatti  e  sul  contenuto  delle
doglianze nonche' in ordine alla normativa  invocata  dalle  parti  e
destinata a regolare il  rapporto  e  che,  comunque,  il  ricorrente
incidentale non adempie  agli  oneri  di  specificita'  di  cui  agli
articoli 366, n. 6 e 369, n. 4 c.p.c. 
    E' pur vero che, secondo la richiamata pronunzia di questa Corte,
in  tema  di  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  del   Direttore
tecnico-scientifico  e  del  Direttore  amministrativo   dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), l'art. 9, comma
6, della legge regionale Friuli Venezia Giulia del 3 marzo  1998,  n.
6, il quale prevede la cessazione dell'incarico entro tre mesi  dalla
data di nomina  del  nuovo  Direttore  generale  (salvo  riconferma),
introduce una fattispecie di estinzione automatica del  rapporto,  la
cui ratio va  individuata  nell'intento  di  assicurare  la  costante
permanenza   del   rapporto   fiduciario   fra   Direttore   generale
dell'Agenzia e i suddetti collaboratori,  fondato  sulla  provenienza
della nomina dallo stesso soggetto e non sull'esigenza  di  garantire
l'automatico adeguamento della durata della nomina  del  dirigente  a
quella  degli  organi  di  indirizzo  politico:   ed   alla   stregua
dell'orientamento fatto proprio da tale pronunzia detta  disposizione
non si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialita'  e  buon
andamento, poiche' -  in  linea  con  quanto  precisato  dalla  Corte
costituzionale con la sentenza n. 233 del 2006  -  non  riguarderebbe
un'ipotesi di spoil system in senso  tecnico,  dal  momento  che  non
regola  un  rapporto  fondato  sull'intuitus  personae  tra  l'organo
politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo  riceve  ed
e' responsabile verso il primo dell'efficienza  dell'amministrazione,
ma concerne l'organizzazione dell'ente pubblico e mira  a  garantire,
all'interno di esso, la consonanza di impostazione gestionale fra  il
Direttore generale e i direttori tecnico-scientifico e amministrativo
(Cass. n. 3529 del 2013). 
    Tuttavia e' altrettanto vero che con sentenza n. 224 del 2010  la
Corte costituzionale ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,
per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 15, comma  6,  della  legge
della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, secondo cui  il  Direttore
amministrativo  e  il  Direttore  sanitario  delle   aziende   unita'
sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro  tre  mesi
dalla data di nomina del nuovo Direttore generale  e  possono  essere
riconfermati poiche' detta norma contempla un meccanismo di decadenza
automatica e  generalizzata  dalle  suddette  funzioni  dirigenziali,
lesivo del principio di continuita'  dell'azione  amministrativa  che
rinviene il suo fondamento nell'art. 97 Cost. 
    La scelta fiduciaria del Direttore amministrativo, effettuata con
provvedimento ampiamente discrezionale del  Direttore  generale,  non
implica, si e' infatti sottolineato  dal  giudice  delle  leggi,  che
l'interruzione del conseguente rapporto di lavoro possa avvenire  con
il medesimo margine  di  apprezzamento  discrezionale,  poiche',  una
volta instaurato detto rapporto, vengono in  rilievo  altri  profili,
connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione  ospedaliera
alla   continuita'   delle   funzioni   espletate    dal    Direttore
amministrativo,  e,  dall'altro  lato,   alla   tutela   giudiziaria,
costituzionalmente  protetta,   delle   situazioni   soggettive   del
dirigente; la valutazione di  tali  esigenze  determina,  afferma  la
Corte costituzionale, il contrasto della censurata  disposizione  con
il principio costituzionale di buon andamento,  in  quanto  essa  non
ancora l'interruzione del  rapporto  d'ufficio  in  corso  a  ragioni
interne a tale rapporto, che - legate alle modalita'  di  svolgimento
delle  funzioni  del  Direttore  amministrativo  -  siano  idonee  ad
arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuita'
dell'azione amministrativa. 
    Inoltre,  ha  precisato  la  predetta  pronunzia   della   Corte,
l'automatica interruzione  ante  tempus  del  rapporto  non  consente
alcuna   valutazione   qualitativa   dell'operato    del    Direttore
amministrativo,  che  sia  effettuata  con  le  garanzie  del  giusto
procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far valere il  suo
diritto di difesa,  sulla  base  eventualmente  dei  risultati  delle
proprie prestazioni e delle competenze esercitate in  concreto  nella
gestione dei servizi  amministrativi  a  lui  affidati,  e  il  nuovo
Direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni,  connesse
alle pregresse modalita' di svolgimento delle  funzioni  dirigenziali
da  parte  dell'interessato,  idonee  a  fare  ritenere   sussistenti
comportamenti di quest'ultimo suscettibili di integrare la violazione
delle direttive ricevute o  di  determinare  risultati  negativi  nei
servizi di competenza e giustificare, dunque,  il  venir  meno  della
necessaria  consonanza  di  impostazione  gestionale  tra   Direttore
generale e Direttore amministrativo. 
    Ne' rileva, ha sancito la pronunzia in parola, la circostanza che
la  norma  prevede  la  possibilita'  di  riconferma  del   Direttore
amministrativo:  il  relativo  potere  del  Direttore  generale   non
attribuisce,  infatti,  al  rapporto  dirigenziale   in   corso   con
l'interessato alcuna significativa garanzia, atteso che  dal  mancato
esercizio del predetto potere  la  norma  censurata  fa  derivare  la
decadenza  automatica  senza   alcuna   possibilita'   di   controllo
giurisdizionale. 
    A  tale  conclusione  il  giudice  delle   leggi   e'   pervenuto
osservando, altresi', che la giurisprudenza costituzionale successiva
alla sentenza n. 233 del 2006 ha  effettuato,  in  relazione  ad  una
serie  di  disposizioni  disciplinatrici  dei  rapporti  tra   organi
politici e amministrativi ovvero tra  organi  amministrativi,  talune
puntualizzazioni volte, rispetto  a  quanto  affermato  dalla  citata
sentenza n. 233 del 2006, a valorizzare, in particolare, il principio
di  continuita'  dell'azione  amministrativa  che  rinviene  il   suo
fondamento proprio nell'art. 97 Cost. 
    Si e' cosi' precisato, con la suindicata  giurisprudenza,  che  i
meccanismi  di  decadenza  automatica,   «ove   riferiti   a   figure
dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici  amministrativi
per la cui scelta l'ordinamento non  attribuisce,  in  ragione  delle
loro funzioni, rilievo  esclusivo  o  prevalente  al  criterio  della
personale  adesione  del  nominato  agli  orientamenti  politici  del
titolare dell'organo che nomina, si pongono in contrasto  con  l'art.
97  Cost.,  in  quanto  pregiudicano   la   continuita'   dell'azione
amministrativa,  introducono   in   quest'ultima   un   elemento   di
parzialita',   sottraggono   al    soggetto    dichiarato    decaduto
dall'incarico le garanzie del giusto  procedimento  e  svincolano  la
rimozione del dirigente  dall'accertamento  oggettivo  dei  risultati
conseguiti» (sentenze n. 34 del 2010, n. 351 e n. 161  del  2008,  n.
104 e n. 103 del 2007). 
    In particolare, la Corte, con la sentenza n.  104  del  2007,  ha
affermato, con riferimento proprio alla  legislazione  della  Regione
Lazio, che il  Direttore  generale  di  Aziende  sanitarie  locali  -
nominato,  con  ampio  potere  discrezionale,  dal  Presidente  della
Regione  per   un   periodo   determinato   -   non   puo'   decadere
automaticamente in connessione con l'insediamento del nuovo Consiglio
regionale; e' stata ritenuta, infatti, essere in contrasto con l'art.
97 della Costituzione la previsione della  cessazione  del  soggetto,
cui sia stata affidata tale funzione, dal rapporto di  ufficio  e  di
lavoro con la Regione  «per  una  causa  estranea  alle  vicende  del
rapporto stesso, e  non  sulla  base  di  valutazioni  concernenti  i
risultati aziendali o il raggiungimento  degli  obiettivi  di  tutela
della salute e di funzionamento dei servizi, o -  ancora  -  per  una
delle  altre  cause   che   legittimerebbero   la   risoluzione   per
inadempimento del rapporto». 
    E dunque, avuto riguardo alla fattispecie in esame, emerge che il
petitum  della  domanda  del  Menchini,  pur   sostanziandosi   nella
richiesta del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale,
presuppone l'accertamento della legittimita'  della  risoluzione  del
rapporto avvenuta ai sensi dell'art.  9,  sesto  comma,  della  legge
regionale Friuli Venezia Giulia del 3 marzo 1998, n. 6  -  istitutiva
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente  (A.R.P.A.)  -
il quale prevede testualmente  che:  «1.  Il  Direttore  generale  e'
coadiuvato da un Direttore  tecnico-scientifico  e  da  un  Direttore
amministrativo  che  sono  preposti  a  specifiche   strutture   come
funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione  di  cui
all'art. 10. 2. Il  Direttore  tecnico-scientifico  ed  il  Direttore
amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore
generale e sono  responsabili  nei  confronti  dello  stesso.  3.  Il
Direttore tecnico-scientifico  e'  scelto  tra  i  soggetti  che,  in
possesso del diploma di laurea  in  discipline  tecnico-scientifiche,
abbiano svolto  per  almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di
direzione tecnico-scientifica in materia di tutela ambientale  presso
enti o strutture pubbliche o private. 4. Il Direttore  amministrativo
e' scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma  di  laurea  in
discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno  cinque
anni qualificate attivita' in  materia  di  direzione  amministrativa
presso enti o strutture pubbliche o private. 5. I rapporti di  lavoro
del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo sono
regolamentati in analogia  con  quanto  previsto  dai  commi  4  e  5
dell'art. 7 e con riferimento alla normativa vigente per i  Direttori
sanitario e amministrativo delle Aziende per i servizi  sanitari.  6.
Essi cessano comunque dall'incarico entro  tre  mesi  dalla  data  di
nomina  del  nuovo  Direttore  generale  e  possono   essere,   anche
singolarmente, riconfermati». 
    Pertanto il citato comma 6  dell'art.  9  della  legge  regionale
Friuli Venezia Giulia n. 6 del  1989  stabilisce,  indiscutibilmente,
un'ipotesi  di  decadenza  automatica  con   esonero   da   qualsiasi
specificazione delle ragioni connesse  alle  pregresse  modalita'  di
svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte  dell'interessato  e
come tale sottratto a qualsiasi verifica giurisdizionale. 
    Costituisce  presupposto   indefettibile   dell'esperita   azione
risarcitoria il  previo  accertamento,  sul  piano  oggettivo,  della
illegittimita' della norma sulla interruzione automatica del rapporto
di lavoro: e tale approdo  e'  espressamente  auspicato  nel  ricorso
proposto in sede di legittimita'. 
    Orbene,   ancorche'   sia   stato   ritenuta   dalla   richiamata
giurisprudenza   del   giudice   delle   leggi   la    illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 97 Cost. delle previsioni  di
altre norme regionali di decadenza automatica e  generalizzata  dalle
funzioni dirigenziali, nel caso in esame, non puo',  tuttavia,  farsi
luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma
in questione se non ricorrendo ad una integrazione della  fattispecie
legale  non  consentita  in  questa  sede,  ostandovi  l'insuperabile
dettato letterale e la chiarissima ratio legis. 
    Sussiste, quindi, la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza,
per contrasto con  l'art.  97  Cost.,  espressivo  del  principio  di
continuita'   dell'azione   amministrativa,   della   questione    di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  6,  della   legge
regionale Friuli Venezia Giulia del 3 marzo 1998, n. 6,  nella  parte
in cui prevede una decadenza automatica dalle  funzioni  dirigenziali
dei direttori tecnici ed amministrativi all'indomani della nomina del
nuovo Direttore generale. 
    Si adotta pertanto la  pronunzia  di  rimessione  con  l'adozione
degli incombenti comunicatorii di legge e si dispone la sospensione -
come per legge - del presente procedimento di legittimita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte, visti l'art. 134 Cost. e la legge 11 marzo 1953, n. 87,
art.  23  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   in
riferimento all'art. 97 Cost., e nei sensi di cui alla parte  motiva,
la questione di legittimita'  costituzionale  della  legge  regionale
Friuli Venezia Giulia del 3 marzo 1998, n. 6, art. 9, comma 6. 
    Dispone la sospensione del procedimento n. 26621 del 2014. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Manda alla cancelleria  di  curare  la  notifica  della  presente
ordinanza alle parti del  giudizio  di  legittimita',  al  Presidente
della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e  la  comunicazione
della stessa al Presidente dei Consiglio regionale del Friuli Venezia
Giulia. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2016. 
 
                       Il Presidente: Macioce