REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1 giugno 2016, n. 9 

  Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in  materia
di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
(GU n.50 del 10-12-2016)

(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006,  n.
6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione  e  la
tutela dei  diritti  di  cittadinanza  sociale),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1.   Le    attivita'    socioassistenziali,    socioeducative    e
sociosanitarie  erogate  nell'ambito  del  sistema  integrato  e  gli
operatori  preposti  al  loro  svolgimento  sono   disciplinati   con
deliberazione della  Giunta  regionale,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 6/2006, e'
inserito il seguente: 
  «1-bis.   Le   attivita'   socioassistenziali,   socioeducative   e
sociosanitarie  erogate  nei  servizi  e  nelle  strutture  a   ciclo
residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche  e  private  e  gli
operatori  preposti  al  loro  svolgimento  sono   disciplinati   dai
regolamenti attuativi dell'art. 31, comma 7.». 
  3. Dopo il comma 10 dell'art. 36 della legge regionale  n.  6/2006,
sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis.  Nelle  more  dell'adozione  dei   regolamenti   attuativi
dell'art. 31, comma 7, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della legge regionale 1° giugno 2016, n. 9, nei  servizi  di  cui  ai
commi 1 e  1-bis,  possono  essere  assunti  per  lo  svolgimento  di
attivita' educative previste dal decreto del Ministro della sanita' 8
ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per  l'individuazione
della figura e  del  relativo  profilo  professionale  dell'educatore
professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502), e le  attivita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca   16   marzo   2007
(Determinazione delle classi  delle  lauree  universitarie),  per  la
Classe di laurea  in  scienze  dell'educazione  e  della  formazione,
esclusivamente  operatori  in  possesso  del  diploma  di  laurea  di
educatore professionale e del diploma  di  laurea  appartenente  alla
classe L-19. La previsione  di  cui  al  periodo  precedente  non  si
applica nel caso di procedure di affidamento degli interventi  e  dei
servizi del sistema integrato che prevedono clausole sociali  per  il
riassorbimento degli operatori di cui ai commi 10-ter e 10-quater. 
  10-ter.  Nelle  more  della  predisposizione   di   un   piano   di
riqualificazione professionale, da adottarsi ai  sensi  del  comma  7
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
regionale n. 9/2016, sono  inclusi  tra  gli  operatori  che  possono
svolgere le funzioni previste dal decreto del Ministro della  sanita'
8 ottobre 1998, n. 520 e le attivita' di cui al decreto del  Ministro
dell'universita' e della ricerca 16  marzo  2007  per  la  Classe  di
laurea in scienze dell'educazione e della formazione,  gli  operatori
in possesso di diploma di laurea anche a indirizzo non educativo che,
alla data del 31 dicembre 2015, abbiano maturato almeno due  anni  di
esperienza lavorativa nello svolgimento di tali funzioni e  attivita'
nell'ambito del sistema integrato e nei servizi di cui ai commi  1  e
1-bis. 
  10-quater. Nelle more della definizione del  profilo  di  animatore
sociale e del relativo livello di formazione previsto  dal  comma  5,
nonche'  della  predisposizione  di  un  piano  di   riqualificazione
professionale, da adottarsi ai sensi del comma  7  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.
9/2016, sono inclusi  tra  gli  operatori  che  possono  svolgere  le
funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso  di  diploma
di scuola media superiore ovvero inferiore  che,  alla  data  del  31
dicembre  2015,  abbiano  rispettivamente  maturato  una   esperienza
lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello  svolgimento  delle
funzioni di animatore o di educatore  nel  sistema  integrato  e  nei
servizi di cui ai commi 1 e 1-bis. 
  10-quinquies. Gli operatori privi di titolo di cui ai commi  10-ter
e 10 quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale
n. 9/2016,  sono  privi  del  requisito  di  anzianita'  di  servizio
previsto,  accedono  ai  corsi  di   formazione   previsti   per   le
corrispondenti figure professionali. 
  10-sexies. Gli  operatori  privi  di  titolo  di  cui  al  comma  2
dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni
in materia  di  valorizzazione  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
regionale  delle  professioni  sanitarie  e  della   professione   di
assistente sociale, in materia  di  ricerca  e  conduzione  di  studi
clinici,  nonche'  in  materia  di  personale  operante  nel  sistema
integrato di interventi  e  servizi  sociali),  e  gli  operatori  in
possesso del  titolo  attestante  l'acquisizione  di  competenze  nei
processi di assistenza  alla  persona  partecipano  ai  percorsi  per
l'acquisizione  della   qualifica   di   operatore   socio-sanitario,
diversificati in relazione all'esperienza lavorativa  e  al  percorso
formativo, promossi dalla Regione e possono concorrere,  fino  al  30
giugno 2019, al mantenimento dei livelli assistenziali  svolgendo  le
mansioni indicate nei regolamenti regionali di cui all'art. 31, comma
7. Dall'1 luglio 2019 le  prestazioni  di  assistenza  di  base  alla
persona sono erogate solo da operatori in possesso della qualifica di
operatore socio-sanitario o di operatore socio-sanitario  con  modulo
di formazione complementare in assistenza sanitaria.». 
  4. Per le finalita' previste dal comma 10-quater dell'art. 36 della
legge regionale n. 6/2006, come aggiunto dal comma 3, e'  autorizzata
la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15
(Politiche per  il  lavoro  e  la  formazione  professionale)  e  sul
Programma n. 3  (Sostegno  all'occupazione)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2016-2018. 
  5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si  provvede
mediante storno di pari importo  per  l'anno  2017,  a  valere  sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e  sul
Programma n. 2 (Interventi per la disabilita') - Titolo n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2016-2018. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Data a Trieste, addi' 1° giugno 2016 
 
                            SERRACCHIANI 
 
  (Omissis)