MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 novembre 2016 

Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla  determinazione  dei
requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco  prefettizio  del  personale
addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento  e
di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le
modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli  ambiti
applicativi e il relativo impiego,  di  cui  ai  commi  da  7  a  13,
dell'articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (16A08625) 
(GU n.291 del 14-12-2016)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione al testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 3 della legge  n.  94  del  15  luglio  2009,  recante
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare,  i
commi dal 7  al  13  che  autorizzano  e  disciplinano  l'impiego  di
personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'   di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti  la  pubblico  o  in
pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre  2009,  di
attuazione del  predetto  art.  3  della  citata  legge  n.  94/2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  9  ottobre  2009,  n.  235,
recante «Determinazione dei requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco
prefettizio del personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle
attivita' d'intrattenimento e  di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione  e  la
formazione del  personale,  gli  ambiti  applicativi  e  il  relativo
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15  luglio
2009, n. 94»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  31  marzo  2010,
recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6
ottobre  2009,   concernente   determinazione   dei   requisiti   per
l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi
di controllo delle attivita' d'intrattenimento  e  di  spettacolo  in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la
selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e  il
relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3  della  legge
15  luglio  2009,  n.  94»  che  ha  prorogato  l'applicazione  delle
disposizioni transitorie in materia di  corsi  di  formazione  al  31
dicembre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  17  dicembre  2010,
recante   «Proroga   decreto   ministeriale   6   ottobre   2009    -
Regolamentazione dell'impiego del personale  addetto  ai  servizi  di
controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo nei  luoghi
aperti al pubblico»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30
dicembre 2010, n. 304; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  30  giugno  2011,
recante «Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre
2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  20  luglio  2011,  n.
167; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  15  giugno  2012,
recante «Modifiche al decreto del  Ministro  dell'interno  6  ottobre
2009» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2012, n. 166; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  ad  alcune  modifiche   ed
integrazioni del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, al
fine anche di implementarne ulteriormente l'efficacia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 recante
  determinazione   dei   requisiti   per   l'iscrizione   nell'elenco
  prefettizio del personale addetto ai  servizi  di  controllo  delle
  attivita' d'intrattenimento e di spettacolo  in  luoghi  aperti  al
  pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la
  formazione del personale, gli  ambiti  applicativi  e  il  relativo
  impiego, di cui ai commi da 7 a  13  dell'art.  3  della  legge  15
  luglio 2009, n. 94. 
  1. Al decreto  del  Ministro  dell'interno  6  ottobre  2009,  come
modificato dai decreti del Ministro dell'interno , in data  31  marzo
2010, 17 dicembre 2010,  30  giugno  2011  e  15  giugno  2012,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, al comma 3, dopo il primo periodo, e' aggiunto  il
seguente: «Decorsi trenta giorni dalla  presentazione  della  domanda
d'iscrizione, il  personale  puo'  essere  avviato  allo  svolgimento
dell'attivita', nelle more che il  Prefetto  perfezioni  l'iscrizione
all'elenco di cui al comma 1 ovvero formalizzi  il  provvedimento  di
diniego.»; 
    b) all'art.  1,  comma  4,  la  lettera  c)  e'  sostituta  dalla
seguente: «c) non risultino, negli ultimi cinque anni,  denunciati  o
condannati anche con sentenza non definitiva, per uno  dei  reati  di
cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma
2,  del  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,  nonche'  per  uno
dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo
mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo  I,
e titolo XII del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'art.
380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;» 
    c) all'art. 1, comma 4,  dopo  la  lettera  g),  e'  aggiunta  la
seguente lettera: «h) essere in possesso di contratto di  lavoro  con
il gestore delle attivita' di cui al comma 1 ovvero con  il  titolare
dell'istituto di cui al comma 2»; 
    d) all'art.  2,  comma  1,  dopo  le  parole:  «l'attualita'  dei
requisiti» sono aggiunte le seguenti: «Il personale puo' continuare a
svolgere le attivita' di cui all'art. 5 nelle more del  completamento
delle procedure di revisione biennale.»; 
    e) all'art. 4, al comma 1-ter, dopo le  parole:  «responsabilita'
penale, civile e amministrativa,» sono aggiunte le seguenti: «dandone
comunicazione preventiva al Questore competente,»; 
    f) all'art. 4,  al  comma  1-ter,  dopo  l'ultimo  capoverso,  e'
aggiunto  il  seguente:  «L'impiego   di   personale   non   iscritto
nell'elenco con  mansioni  di  supporto,  anch'esso  in  possesso  di
contratto di lavoro subordinato con il gestore delle attivita' di cui
al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2, e'
consentito anche negli ambiti di cui alle  lettere  a),  b),  c)  del
comma 1, alle condizioni e nelle aliquote  stabilite  dai  Protocolli
d'intesa  territoriali  di  cui  all'Accordo  quadro  tra   Ministero
dell'interno e associazioni dei gestori di discoteche e  dei  servizi
di controllo delle attivita' d'intrattenimento e  spettacolo  del  21
giugno 2016; 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 novembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Alfano