MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 novembre 2016 

Recepimento della direttiva (UE) n. 2015/653 di modifica  alla  lista
dei codici unionali armonizzati. (16A08641) 
(GU n.293 del 16-12-2016)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; 
  Vista la direttiva n. 2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di  guida,  e,
in particolare, l'Allegato I (Disposizioni relative al Modello UE  di
patenti di guida); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive
modificazioni, recante  «Attuazione  delle  direttive  2006/126/Ca  e
2009/113/ CE concernenti la patente di guida»; 
  Considerato, altresi', l'art. 24 del richiamato decreto legislativo
n. 59 del 2011 che prevede che: «salvo che sia diversamente  disposto
da leggi comunitarie, le direttive che  modificano  gli  allegati  al
presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto  degli  stessi
al progresso scientifico e tecnico  sono  recepite  con  decreti  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  i  Ministri
eventualmente interessati»; 
  Vista la direttiva (UE ) 2015/653 della commissione dei  24  aprile
2015, che, alla luce del progresso tecnico e scientifico, prevede  un
aggiornamento dei  codici  contenuti  nel  citato  Allegato  I  della
direttiva 2006/126/CE; 
  Considerato  che  la   procedura   informatica   finalizzata   alla
sostituzione della  lista  dei  codici  unoniali  armonizzati  potra'
essere portata a termine solo entro il termine ultimo di  recepimento
previsto dalla direttiva (UE) 2015/653; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.
                                 59 
 
  1. All'allegato I, punto 12,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2011, n. 59, la lista dei codici unionali armonizzati  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea 
    CONDUCENTE (motivi medici) 
  01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 
  01.01. Occhiali 
  01.02. Lenti a contatto 
  01.05. Occlusore oculare 
  01.06. Occhiali o lenti a contatto 
  01.07. Aiuto ottico specifico 
  02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 
  03. Protesi/ortosi per gli arti 
  03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori 
  03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori 
  MODIFICHE DEL VEICOLO 
  10. Cambio di velocita' modificato 
  10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione 
  10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato 
  15. Frizione modificata 
  15.01. Pedale della frizione adattato 
  15.02. Frizione manuale 
  15.03. Frizione automatica 
  15.04. Misura per impedire il blocco  o  l'azionamento  del  pedale
della frizione 
  20. Dispositivi di frenatura modificati 
  20.01. Pedale del freno adattato 
  20.03. Pedale  del  freno  adattato  per  essere  usato  col  piede
sinistro 
  20.04. Pedale del freno a scorrimento 
  20.05. Pedale del freno basculante 
  20.06. Freno manuale 
  20.07. Azionamento del freno con una forza massima  di  ...  N  (*)
[ad. esempio: "20.07(300N)"] 
  20.09. Freno di stazionamento adattato 
  20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del
freno 
  20.13. Freno a ginocchio 
  20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura  assistito  da  una
forza esterna 
  25. Dispositivo di accelerazione modificato 
  25.01. Pedale dell'acceleratore adattato 
  25.03. Pedale dell'acceleratore basculante 
  25.04. Acceleratore manuale 
  25.05. Acceleratore a ginocchio 
  25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna 
  25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 
  25.09. Misura per impedire il blocco  o  l'azionamento  del  pedale
dell'acceleratore 
  31. Adattamenti e protezioni dei pedali 
  31.01. Set supplementare di pedali paralleli 
  31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi) 
  31.03. Misura per impedire il blocco  o  l'azionamento  dei  pedali
dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono  azionati  dai
piedi 
  31.04. Fondo rialzato 
  32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore 
  32.01. Sistema  combinato  di  acceleratore  e  freno  di  servizio
controllato tramite una mano 
  32.02. Sistema  combinato  di  acceleratore  e  freno  di  servizio
controllato da una forza esterna 
  33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo 
  33.01. Sistema combinato  di  acceleratore,  freno  di  servizio  e
sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano 
  33.02. Sistema combinato  di  acceleratore,  freno  di  servizio  e
sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani 
  35. Disposizione dei comandi modificata.  (interruttori  dei  fari,
tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.) 
  35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di
sterzo 
  35.03. Comandi azionabili  senza  togliere  la  mano  sinistra  dai
dispositivo di sterzo 
  35.04.  Comandi  azionabili  senza  togliere  la  mano  destra  dal
dispositivo di sterzo 
  35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di
sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e dei freno 
  40. Sterzo modificato 
  40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di  ...  N  (*)  [ad
esempio "40.01 (140N)"] 
  40.05. Volante adattato (a sezione  allargata  e/o  rinforzata,  di
diametro ridotto ecc.) 
  40.06. Posizione adattata del volante 
  40.09. Sterzo controllato tramite piede 
  40.11. Dispositivo di assistenza al volante 
  40.14. Servosterzo alternativo  adattato  controllato  tramite  una
mano  o  un  braccio  Servosterzo  alternativo  adattato  controllato
tramite due mani o due braccia 
  42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati 
  42.02. ispositivo retrovisore adattato 
  42.03. Dispositivo interno  aggiuntivo  che  permette  una  visione
laterale 
  42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi 
  43. Posizione del sedile del conducente 
  43.01. Altezza del  sedile  conducente  che  consente  una  visione
normale e a distanza normale dal volante e dai pedali 
  43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo 
  43.03. Sedile  conducente  con  supporto  laterale  per  una  buona
stabilita' 
  43.04. Sedile conducente dotato di braccioli 
  43.06. Adattamento della cintura di sicurezza 
  43.07. Tipo di cinture di sicurezza  con  supporto  per  una  buona
stabilita' 
  44. Modifiche ai motocicli  (il  codice  deve  essere  indicato  in
dettaglio) 
  44.01. Impianto frenante su una sola leva 
  44.02. Freno della ruota anteriore adattato 
  44.03. Freno della ruota posteriore adattato 
  44.04. Acceleratore adattato 
  44.08. Altezza del sedile tale  da  permettere  al  conducente,  da
seduto,   di   raggiungere   il   cuoio   con   ambedue    i    piedi
contemporaneamente  e  di  tenere  in  equilibrio  il  motociclo   in
posizione di arresto e di stazionamento 
  44.09.  Forza  massima  di  stazionamento  del  freno  della  ruota
anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"] 
  44.10.  Forza  massima  di  azionamento  del  freno   della   ruota
posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)"] 
  44.11. Poggiapiedi adattato 
  44.12. Manubrio adattato 
  45. Solo per motocicli con sidecar 
  46. Solo per tricicli 
  47. Limitata a  veicoli  di  piu'  di  due  ruote  in  cui  non  e'
necessario l'equilibrio dei conducente per l'avviamento, l'arresto  e
lo stazionamento 
  50. Limitata ad uno  specifico  veicolo/numero  di  telaio  (codice
identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con  i
codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche: 
  a: a sinistra 
  b: a destra 
  c: mano 
  d: piede 
  e: nel mezzo 
  f: braccio 
  g: pollice 
  CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO 
  61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora  dopo  l'alba  ad
un'ora prima del tramonto) 
  62. Guida entro un raggio di ... km  dal  luogo  di  residenza  del
titolare o solo nell'ambito della citta'/regione 
  63. Guida senza passeggeri 
  64. Velocita' di guida limitata a ... km/h 
  65. Guida autorizzata solo  se  accompagnato  da  titolare  di  una
patente di categoria almeno equivalente 
  66. Guida Senza rimorchio 
  67. Guida non autorizzata in autostrada 
  68. Niente alcool 
  69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo
alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data
di scadenza e' facoltativa (ad esempio, "69" o "69"(1.1.2016)] 
  QUESTIONI AMMINISTRATIVE 
  70. Sostituzione della patente n.  ...  rilasciata  da  ...  (sigla
UE/sigla  ONU  se  si  tratta  di  un   paese   terzo;   ad   esempio
"70.0123456789.NL") 
  71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta
di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR") 
  73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore
a quattro ruote (B1) 
  78. Limitata a veicoli con cambio automatico 
  79. [...] Limitata a veicoli  conformi  a  quanto  specificato  fra
parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva. 
  79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car 
  79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a  tre  ruote  o
quadriciclo leggero 
  79.03. Limitata a tricicli 
  79.04. Limitata a tricicli ai quali e' agganciato un  rimorchio  la
cui massa limite non supera 750 kg 
  79.05. Motociclo di  categoria  A1  con  un  rapporto  potenza/peso
superiore a 0,1 kW/kg 
  79.06. Veicolo di categoria  BE  nel  quale  la  massa  limite  del
rimorchio supera 3.500 kg 
  80. Limitata  a  titolari  di  patente  di  guida  per  veicoli  di
categoria A del tipo triciclo a motore di eta' inferiore a 24 anni 
  81. Limitata  a  titolari  di  patente  di  guida  per  veicoli  di
categoria A del tipo motociclo a due ruote di  eta'  inferiore  a  21
anni 
  95.  Conducente  titolare  di  CQC  (carta  di  qualificazione  del
conducente) in regola con l'obbligo di idoneita' professionale di cui
alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: "95(1.1.12)"] 
  96. Veicoli di categoria B a cui e' agganciato un rimorchio con una
massa limite superiore a 750 kg quando la  massa  limite  complessiva
supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg 
  97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1  che
rientra nel campo di applicazione del regolamento  (CEE)  n.  3821/85
(**) 
  - Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi  unicamente  per
la circolazione sul territorio dello Stato membro che  ha  rilasciato
la patente. 
    Se un codice si applica a tutte le  categorie  per  le  quali  e'
rilasciata la patente, puo' essere stampato  nello  spazio  sotto  le
voci 9, 10 e 11;» 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. 
    Roma, 4 novembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 3956