N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 agosto 2016
Ordinanza del 19 agosto 2016 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Rao Danilo e Gavasso Ludovico contro INPS e Ministero della difesa. Previdenza e assistenza - Trattamento di quiescenza - Dipendenti militari - Cessazione dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione - Costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS - Esclusione del beneficio della maggiorazione di un terzo per il servizio di volo. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 124, primo comma.(GU n.51 del 21-12-2016 )
CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia Nella persona del giudice Eugenio Musumeci ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio n. 28160 del registro di segreteria della Sezione, riassunto da: Rao Danilo, nato a Genova il 18 agosto 1964 e residente a Montichiari (BS) in via Francesco Bicelli n. 13, codice fiscale RAODNL64M18D969F; Gavasso Ludovico, nato a Schio (VI) il 14 settembre 1961 e residente a Legnano (MI) in via Leonida Bissolati n. 1, codice fiscale GVSLVC61P14I531U; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Polonio (del foro di Padova) ed elettivamente domiciliati a Cinisello Balsamo (MI) in via Benaco n. 5 presso lo studio dell'avv. Ernesto Manfredi (del foro di Monza); Contro l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Milano), nonche' elettivamente domiciliato a Milano in piazza Giuseppe Missori nn. 8/10 presso l'ufficio legale distrettuale dell'INPS stesso; E contro il Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro tempore della 2ª divisione del 1° reparto della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonche' elettivamente domiciliato per tale carica a Roma in viale dell'Esercito n. 186 presso il suddetto ufficio. 1. Con distinti ricorsi notificati tra il 20 maggio ed il 7 giugno 2011 al Ministero della difesa e tra 1° ed il 15 giugno di quello stesso anno all'INPS, nonche' depositati presso questa Sezione l'8 settembre 2011, dieci ex militari dell'Aeronautica (tra i quali i due ricorrenti indicati in epigrafe) hanno domandato che, nella posizione assicurativa che a favore di ciascuno di loro era stata costituita presso l'INPS successivamente alla cessazione del rispettivo rapporto di pubblico impiego, il periodo di servizio di volo da essi svolto alle dipendenze dell'Aeronautica militare stessa venga computato con la maggiorazione di un terzo sancita dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Inoltre i ricorrenti hanno contestato la congruita' dell'onere, preteso dall'INPS, per la ricongiunzione dei contributi previdenziali trattenuti loro in costanza del rispettivo periodo di servizio presso l'Aeronautica militare; e quindi hanno pure domandato che, a quello specifico fine, vengano detratti gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 29/1979, con condanna dell'INPS a riliquidare in melius l'onere di ricongiunzione stesso. Si e' costituito in tutti i giudizi l'INPS, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte e comunque resistendo, anche nel merito, alle domande attoree. Pure il Ministero della difesa si e' costituito, opponendosi anch'esso alle suddette pretese. Previa riunione dei dieci giudizi in questione, con sentenza n. 107/2012 questa Sezione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, nonche' il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad entrambe le domande attoree: indicando per queste ultime, quale giudice munito di giurisdizione, quello ordinario. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto (congiuntamente) appello soltanto sette dei dieci originari ricorrenti, censurando anzitutto il diniego in tema di giurisdizione. Con sentenza n. 996/2014, depositata il 22 luglio di tale anno, la prima sezione giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte ha accolto il suddetto gravame, affermando la giurisdizione della Corte dei conti sulle domande attoree e rimettendo gli atti al giudice di prime cure «per la definizione nel merito della controversia» (pag. 8 della sentenza d'appello). 3. Tuttavia dinanzi a questa Sezione il giudizio e' stato riassunto, con istanza depositata il 18 novembre 2014, esclusivamente dai lavoratori Danilo Rao e Ludovico Gavasso: i quali avevano prestato servizio nell'Aeronautica militare fino al 23 settembre 1999 il Rao e fino al 21 settembre 1997 il Gavasso (pag. 2 del rispettivo ricorso: circostanza incontestata). Con memoria depositata il 14 gennaio 2015 si e' nuovamente costituito l'INPS, reiterando la propria resistenza alle domande di quei due residui attori. Con memoria depositata il 2 marzo di quello stesso anno ha rinnovato la rispettiva costituzione pure il Ministero della difesa, anch'esso opponendosi alle domande proposte dal Rao e dal Gavasso. Con ordinanza n. 38/2015 e' stata sollevata ex officio la questione concernente l'avvenuta formazione (o meno) della res iudicata in riferimento alla statuizione, di cui alla sentenza n. 107/2012, concernente la carenza di legittimazione passiva del Ministero della difesa sulle domande attoree. Assegnato termine ex art. 101 c.p.c., con memoria depositata il 15 ottobre 2015 gli odierni ricorrenti hanno insistito essenzialmente sull'ammissibilita' delle loro domande e sulla fondatezza delle medesime, dolendosi altresi' (in via subordinata) dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 ove interpretato a detrimento delle domande attoree stesse. A quest'ultima eccezione ha replicato l'INPS, con note depositate il 29 di quello stesso mese; mentre il Rao ed il Gavasso hanno controreplicato, con memoria depositata il 17 novembre 2015. Infine all'udienza del 3 dicembre di quello stesso anno la causa e' stata discussa dalle parti e, quindi, questo giudice e' stato investito della decisione: venendo innanzitutto dichiarati estinti d'ufficio, giusta sentenza parziale n. 209/2015, i giudizi originariamente proposti dai cinque lavoratori (diversi dal Rao e dal Gavasso) i quali, pur avendo anch'essi impugnato la sentenza n. 107/2012 di questa Sezione, dopo la riforma di quest'ultima non avevano mai riassunto il rispettivo giudizio. 4. Con la presente ordinanza va dunque circoscritta l'attenzione sui giudizi originariamente proposti dal Rao e dal Gavasso: che sono stati riassunti nel termine di tre mesi sancito dal secondo comma dell'art. 353 c.p.c., a cui e' applicabile la sospensione feriale. 5. Innanzitutto vanno disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'INPS. In particolare deve considerarsi attuale l'interesse ad agire vantato dagli odierni ricorrenti: atteso che «nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale e' configurabile... un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, [a] cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso». E che, «... ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente [ovvero, come nel caso di specie, in virtu' della denegata applicabilita' di una maggiorazione per un dato periodo di servizio], il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento» (Cass. n. 9125/2002; nel medesimo senso, sia pur implicitamente, anche Cass. SS.UU. n. 23734/2006). Parimenti infondata e' l'eccezione di inammissibilita' delle domande attoree, basata sulla previsione di cui alla lettera b) dell'art. 71 del R.D. n. 1038/1933: bastando richiamare in proposito gli allegati 6 - 8 all'originario ricorso del Rao, ossia l'istanza da lui presentata il 13 ottobre 2010 all'INPS e da questi inoltrata all'INPDAP ed al Ministero della difesa il 21 di quello stesso mese; nonche' gli allegati 4 - 6 all'originario ricorso del Gavasso, la cui istanza risulta presentata l'11 novembre 2010 all'INPS e da questi inoltrata all'INPDAP ed al Ministero della difesa il 23 di quello stesso mese. 6. Ancora sul piano pregiudiziale va osservato che la declaratoria di difetto di giurisdizione sulle domande attoree risultava pregiudiziale rispetto a quella concernente la legittimazione a resistere a quelle medesime pretese: legittimazione di cui ha senso disquisire soltanto allorche' una domanda sia stata proposta dinanzi al giudice munito di giurisdizione. Percio' sul piano logico la riforma della sentenza n. 107/2012, mediante la quale era stata declinata la giurisdizione di questa Corte, ha travolto anche la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero della difesa ivi statuita in riferimento alle domande originariamente proposte dal Rao e dal Gavasso; nonche', sia pure pro quota, la correlativa condanna di questi ultimi a rimborsare a quella medesima P.A. le spese di lite del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza teste' richiamata. 7. Venendo dunque a vagliare il merito della primaria domanda attorea, l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 sancisce che «il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennita' mensili, e' aumentato di un terzo». Ed essendo incontestato sul piano fattuale che entrambi gli odierni ricorrenti hanno svolto il predetto servizio di volo ed hanno percepito le connesse indennita' mensili, sul piano squisitamente oggettivo il rispettivo periodo di servizio in Aeronautica militare (dal 2 settembre 1983 al 29 settembre 1999 il Rao e dal 3 settembre 1981 al 21 settembre 1997 il Gavasso) legittimerebbe senz'altro l'applicazione della suddetta maggiorazione di un terzo ai fini pensionistici. Peraltro, poiche' e' incontroverso che ambedue gli odierni ricorrenti siano cessati «... dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianita' di servizio ...», in tale evenienza il primo comma dell'art. 124 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 (applicabile ratione temporis: sia perche' vigente all'epoca in cui cessarono dal servizio i ricorrenti stessi, ossia oltre un decennio prima che quell'articolo venisse abrogato dal comma 12-undecies dell'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010 quale modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sia perche' integralmente richiamato dal comma 1 dell'art. 1861 del decreto legislativo n. 66/2010) prevede che in favore del militare che cessi dal servizio senza diritto a pensione venga costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS. E specifica, altresi', che tale posizione assicurativa sia commisurata al «... periodo di servizio prestato» dal militare stesso. 8. Riguardo a quest'ultima locuzione sussisteva nella giurisprudenza della Corte dei conti, sino a qualche anno fa, un significativo contrasto giurisprudenziale: fronteggiandosi un orientamento che includeva nel «periodo di servizio prestato» anche le maggiorazioni di cui al capo III del titolo II della parte I del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, tra le quali quella di un terzo per il servizio di volo per cui e' lite; ed una tesi con la quale veniva invece negato che quelle maggiorazioni fossero computabili nel costituire la posizione assicurativa presso l'INPS. Tuttavia tale contrasto puo' dirsi ormai composto grazie a due pronunce «gemelle» delle Sezioni Riunite di questa Corte, la n. 8/Q.M./2011 e la n. 11/Q.M./2011: in virtu' delle quali il «servizio prestato» di cui al piu' volte richiamato art. 124 e' stato assimilato a quello effettivo, cioe' senza applicazione di maggiorazioni, anziche' al cosiddetto servizio utile. Infatti quegli arresti del giudice contabile di nomofilachia sono stati recepiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte stessa: bastando richiamare in tal senso le sentenze n. 824/2014, n. 929/2014, n. 934/2014 e n. 1182/2014 della prima sezione centrale, tutte concernenti il servizio di volo ed il correlativo aumento di cui al menzionato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Percio' costituisce ormai diritto vivente il principio secondo cui il servizio di volo viene maggiorato di un terzo soltanto in favore del militare che cessi dal servizio avendo maturato il diritto alla pensione; mentre viene computato in misura esattamente pari al servizio di volo effettivamente prestato, ai fini della posizione assicurativa costituenda ai sensi del piu' volte menzionato art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, qualora quel medesimo militare concluda il rapporto d'impiego senza aver ancora maturato il diritto a pensione. Evidentemente tale soluzione interpretativa condurrebbe al rigetto del primo dei due capi di domanda azionati da ciascuno degli odierni ricorrenti: i quali e' incontroverso che non avessero conseguito il diritto a pensione allorquando, rispettivamente, cessarono dal servizio presso l'Aeronautica militare. 9. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, la circostanza che nel costituire la suddetta posizione assicurativa venga esclusa l'applicazione della maggiorazione per servizio di volo risulta lesiva del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Se nei due paragrafi che precedono e' stata illustrata la rilevanza che tale questione di legittimita' costituzionale riveste rispetto al thema decidendum del presente giudizio, a sostegno della non manifesta infondatezza di detta questione appare innanzitutto evidente come il servizio di volo prestato da un militare di carriera sia (stato) oggettivamente identico tanto nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del servizio stesso, quel militare consegua il diritto a pensione; quanto invece nel caso in cui non maturi quel diritto, perche' il servizio medesimo venga a cessare prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici. Percio', ben diversamente da quanto osservato nella poc'anzi richiamata sentenza n. 1182/2014 della prima sezione giurisdizionale centrale d'appello di questa Corte, la sperequazione della cui legittimita' costituzionale questo giudice qui dubita non costituisce affatto un premio all'ulteriore permanenza in servizio del militare stesso; bensi' equivale, sostanzialmente, ad un'ingiustificata penalizzazione retroattiva per la sua cessazione dal servizio. In altre parole il medesimo servizio di volo, svolto contestualmente da due militari, viene diversamente ed irragionevolmente riqualificato alla luce di una circostanza successiva allo svolgimento del servizio di volo stesso: ossia la permanenza in servizio dell'un militare, fino ad ottenere quindi la pensione, e non dell'altro. Il che equivale, appunto, ad applicare un diverso ed antitetico trattamento normativo a due identiche situazioni sostanziali. 10. Nel ricordare come un analogo contrasto con l'art. 3 della Costituzione abbia gia' indotto il giudice delle leggi a dichiarare (con la sentenza n. 113/2001) la parziale illegittimita' costituzionale del quinto comma del piu' volte ricordato art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, sia consentito soggiungere che ben diverso e' il caso in cui venga attribuito un premio (futuro) per l'eventuale permanenza in servizio del militare stesso: cio' che faceva l'art. 1 della legge n. 42/2000, poi confluito nell'art. 1803 del decreto legislativo n. 66/2010. Oltretutto l'attribuzione del premio in questione era ed e' esplicita, oltreche' non retroattiva: cioe' all'opposto di come invece opererebbe l'art. 124, nell'interpretazione qui censurata. 11. Ne', infine, vale a superare il dubbio di legittimita' costituzionale qui affacciato la considerazione secondo cui quello in argomento equivarrebbe semplicemente ad «... uno dei vari mutamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo e' ancora, il militare passato dal regime pensionistico "pubblico" a quello "privato" ...» (cosi' la sentenza n. 8/Q.M./2011 poc'anzi ricordata): considerazione che, sul piano generale, non dimostra affatto che ciascuna di quelle non meglio precisate diversita' normative sia conforme al dettato costituzionale. Ne', per quanto qui precipuamente interessa, quell'obiter dictum delle Sezioni Riunite di questa Corte va in alcun modo a fugare lo specifico dubbio che forma oggetto della presente ordinanza.
P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n. 28160, dichiara rilevante nel giudizio stesso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 (nell'interpretazione attribuita a tale norma dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, da considerarsi diritto vivente) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «... il periodo di servizio prestato» per il quale costituire la posizione assicurativa presso l'INPS in favore di un militare che abbia svolto servizio di volo di cui all'art. 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica percependo le correlative indennita' mensili e che cessi «... dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione ...» non includa la maggiorazione di un terzo sancita dall'art. 20 stesso; e, per l'effetto: solleva la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, ut supra interpretato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; sospende il presente giudizio sino alla comunicazione della decisione adottanda dalla Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale teste' sollevata; dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Milano nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2015. Il Giudice: Musumeci