N. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 agosto 2016

Ordinanza del  19  agosto  2016  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Rao Danilo e
Gavasso Ludovico contro INPS e Ministero della difesa. 
 
Previdenza e assistenza -  Trattamento  di  quiescenza  -  Dipendenti
  militari - Cessazione dal servizio senza avere acquisito il diritto
  a pensione  -  Costituzione  della  posizione  assicurativa  presso
  l'INPS - Esclusione del beneficio della maggiorazione di  un  terzo
  per il servizio di volo. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092
  (Approvazione del  testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di
  quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 124,
  primo comma. 
(GU n.51 del 21-12-2016 )
 
                           CORTE DEI CONTI 
 
 
         Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia 
 
    Nella persona del giudice Eugenio Musumeci ha emesso la  seguente
ordinanza nel giudizio n. 28160  del  registro  di  segreteria  della
Sezione, riassunto da: 
        Rao Danilo, nato a Genova il 18 agosto  1964  e  residente  a
Montichiari (BS) in via  Francesco  Bicelli  n.  13,  codice  fiscale
RAODNL64M18D969F; 
        Gavasso Ludovico, nato a Schio (VI) il 14  settembre  1961  e
residente a Legnano (MI)  in  via  Leonida  Bissolati  n.  1,  codice
fiscale GVSLVC61P14I531U; 
entrambi rappresentati e difesi  dall'avv.  Alessandra  Polonio  (del
foro di Padova) ed elettivamente domiciliati a Cinisello Balsamo (MI)
in via Benaco n. 5 presso lo studio dell'avv. Ernesto  Manfredi  (del
foro di Monza); 
    Contro l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale),  in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv.
Giulio Peco (iscritto nell'elenco  speciale  annesso  all'albo  degli
avvocati  presso  il  tribunale  di  Milano),  nonche'  elettivamente
domiciliato a Milano in  piazza  Giuseppe  Missori  nn.  8/10  presso
l'ufficio legale distrettuale dell'INPS stesso; 
    E contro il Ministero della difesa, in persona del  ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro  tempore  della  2ª
divisione del 1° reparto della direzione  generale  della  previdenza
militare e della leva, nonche'  elettivamente  domiciliato  per  tale
carica a Roma in  viale  dell'Esercito  n.  186  presso  il  suddetto
ufficio. 
    1. Con distinti ricorsi notificati tra  il  20  maggio  ed  il  7
giugno 2011 al Ministero della difesa e tra 1° ed  il  15  giugno  di
quello stesso anno all'INPS, nonche' depositati presso questa Sezione
l'8 settembre 2011, dieci ex militari dell'Aeronautica (tra i quali i
due ricorrenti indicati  in  epigrafe)  hanno  domandato  che,  nella
posizione assicurativa che a favore di ciascuno  di  loro  era  stata
costituita  presso  l'INPS  successivamente   alla   cessazione   del
rispettivo rapporto di pubblico impiego, il periodo  di  servizio  di
volo da essi svolto alle dipendenze dell'Aeronautica militare  stessa
venga computato con la maggiorazione di un terzo sancita dall'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. 
    Inoltre i ricorrenti hanno contestato la  congruita'  dell'onere,
preteso dall'INPS, per la ricongiunzione dei contributi previdenziali
trattenuti loro in costanza del rispettivo periodo di servizio presso
l'Aeronautica militare; e quindi hanno pure domandato che,  a  quello
specifico fine, vengano detratti gli  interessi  di  cui  al  secondo
comma dell'art. 2 della legge n. 29/1979, con  condanna  dell'INPS  a
riliquidare in melius l'onere di ricongiunzione stesso. 
    Si  e'  costituito  in  tutti   i   giudizi   l'INPS,   eccependo
preliminarmente  il  difetto  di  giurisdizione  di  questa  Corte  e
comunque resistendo, anche nel merito, alle domande attoree. Pure  il
Ministero della difesa si e' costituito, opponendosi  anch'esso  alle
suddette pretese. 
    Previa riunione dei dieci giudizi in questione, con  sentenza  n.
107/2012 questa Sezione ha dichiarato il  difetto  di  legittimazione
passiva  del  Ministero  della  difesa,   nonche'   il   difetto   di
giurisdizione della Corte dei  conti  in  relazione  ad  entrambe  le
domande attoree: indicando per queste ultime, quale giudice munito di
giurisdizione, quello ordinario. 
    2. Avverso tale pronuncia hanno proposto (congiuntamente) appello
soltanto sette dei dieci originari ricorrenti,  censurando  anzitutto
il diniego in tema di giurisdizione. 
    Con sentenza n. 996/2014, depositata il 22 luglio di  tale  anno,
la prima sezione giurisdizionale centrale d'appello di  questa  Corte
ha accolto il suddetto gravame,  affermando  la  giurisdizione  della
Corte dei conti sulle  domande  attoree  e  rimettendo  gli  atti  al
giudice  di  prime  cure  «per  la  definizione  nel   merito   della
controversia» (pag. 8 della sentenza d'appello). 
    3. Tuttavia  dinanzi  a  questa  Sezione  il  giudizio  e'  stato
riassunto, con istanza depositata il 18 novembre 2014, esclusivamente
dai lavoratori  Danilo  Rao  e  Ludovico  Gavasso:  i  quali  avevano
prestato servizio nell'Aeronautica militare fino al 23 settembre 1999
il Rao e fino al 21 settembre 1997 il Gavasso (pag. 2 del  rispettivo
ricorso: circostanza incontestata). 
    Con memoria depositata  il  14  gennaio  2015  si  e'  nuovamente
costituito l'INPS, reiterando la propria resistenza alle  domande  di
quei due residui attori. 
    Con memoria depositata il  2  marzo  di  quello  stesso  anno  ha
rinnovato la rispettiva costituzione pure il Ministero della  difesa,
anch'esso opponendosi alle domande proposte dal Rao e dal Gavasso. 
    Con ordinanza  n.  38/2015  e'  stata  sollevata  ex  officio  la
questione  concernente  l'avvenuta  formazione  (o  meno)  della  res
iudicata in riferimento alla statuizione, di  cui  alla  sentenza  n.
107/2012,  concernente la  carenza  di  legittimazione  passiva   del
Ministero della difesa sulle domande attoree.  Assegnato  termine  ex
art. 101 c.p.c., con  memoria  depositata  il  15  ottobre  2015  gli
odierni ricorrenti hanno insistito essenzialmente sull'ammissibilita'
delle loro domande  e  sulla  fondatezza  delle  medesime,  dolendosi
altresi'  (in  via  subordinata)  dell'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  124  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
1092/1973 ove interpretato a detrimento delle domande attoree stesse.
A quest'ultima eccezione ha replicato l'INPS, con note depositate  il
29 di  quello  stesso  mese;  mentre  il  Rao  ed  il  Gavasso  hanno
controreplicato, con memoria depositata il 17 novembre 2015. 
    Infine all'udienza del 3 dicembre di quello stesso anno la  causa
e' stata discussa dalle parti e,  quindi,  questo  giudice  e'  stato
investito della decisione: venendo  innanzitutto  dichiarati  estinti
d'ufficio,  giusta  sentenza  parziale   n.   209/2015,   i   giudizi
originariamente proposti dai cinque lavoratori (diversi dal Rao e dal
Gavasso) i quali, pur  avendo  anch'essi  impugnato  la  sentenza  n.
107/2012 di questa Sezione,  dopo  la  riforma  di  quest'ultima  non
avevano mai riassunto il rispettivo giudizio. 
    4. Con la presente ordinanza va dunque circoscritta  l'attenzione
sui giudizi originariamente proposti dal Rao e dal Gavasso: che  sono
stati riassunti nel termine di tre mesi  sancito  dal  secondo  comma
dell'art. 353 c.p.c., a cui e' applicabile la sospensione feriale. 
    5.  Innanzitutto  vanno  disattese  le  eccezioni   pregiudiziali
sollevate dall'INPS. 
    In particolare deve considerarsi  attuale  l'interesse  ad  agire
vantato  dagli  odierni  ricorrenti:  atteso  che  «nell'ambito   del
rapporto  giuridico  previdenziale  e'  configurabile...  un  vero  e
proprio diritto del lavoratore assicurato, [a]  cui  corrisponde  uno
specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione
circa la consistenza del credito contributivo in corso». E  che, «...
ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della  mancata  o  non
corretta determinazione da parte dell'ente [ovvero, come nel caso  di
specie, in virtu' della denegata applicabilita' di una  maggiorazione
per un dato periodo di  servizio],  il  lavoratore  ha  un  interesse
qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere  dal
pensionamento,   onde   far   dichiarare   la    lesione    derivante
dall'inadempimento» (Cass. n. 9125/2002; nel medesimo senso, sia  pur
implicitamente, anche Cass. SS.UU. n. 23734/2006). 
    Parimenti infondata  e'  l'eccezione  di  inammissibilita'  delle
domande attoree, basata sulla  previsione  di  cui  alla  lettera  b)
dell'art. 71 del R.D. n. 1038/1933: bastando richiamare in  proposito
gli allegati 6 - 8 all'originario ricorso del Rao, ossia l'istanza da
lui presentata il 13 ottobre 2010  all'INPS  e  da  questi  inoltrata
all'INPDAP ed al Ministero della difesa il 21 di quello stesso  mese;
nonche' gli allegati 4 - 6 all'originario ricorso del Gavasso, la cui
istanza risulta presentata l'11 novembre 2010 all'INPS  e  da  questi
inoltrata all'INPDAP ed al Ministero della difesa  il  23  di  quello
stesso mese. 
    6.  Ancora  sul  piano  pregiudiziale   va   osservato   che   la
declaratoria  di  difetto  di  giurisdizione  sulle  domande  attoree
risultava   pregiudiziale   rispetto   a   quella   concernente    la
legittimazione a resistere a quelle medesime pretese:  legittimazione
di cui ha senso disquisire soltanto allorche' una domanda  sia  stata
proposta dinanzi al giudice munito di giurisdizione. 
    Percio' sul piano logico la riforma della sentenza  n.  107/2012,
mediante la quale era stata  declinata  la  giurisdizione  di  questa
Corte, ha travolto anche la declaratoria di carenza di legittimazione
passiva del Ministero della difesa ivi statuita in  riferimento  alle
domande originariamente proposte dal Rao e dal Gavasso; nonche',  sia
pure pro quota, la correlativa condanna di questi ultimi a rimborsare
a quella medesima P.A. le spese di lite del giudizio di  primo  grado
conclusosi con la sentenza teste' richiamata. 
    7. Venendo dunque a vagliare il  merito  della  primaria  domanda
attorea, l'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
1092/1973 sancisce che «il servizio di volo, prestato con  percezione
delle relative indennita' mensili, e'  aumentato  di  un  terzo».  Ed
essendo incontestato sul piano  fattuale  che  entrambi  gli  odierni
ricorrenti hanno  svolto  il  predetto  servizio  di  volo  ed  hanno
percepito le connesse indennita'  mensili,  sul  piano  squisitamente
oggettivo il rispettivo periodo di servizio in  Aeronautica  militare
(dal 2 settembre 1983 al 29 settembre 1999 il Rao e dal  3  settembre
1981 al 21  settembre  1997  il  Gavasso)  legittimerebbe  senz'altro
l'applicazione della suddetta  maggiorazione  di  un  terzo  ai  fini
pensionistici. 
    Peraltro,  poiche'  e'  incontroverso  che  ambedue  gli  odierni
ricorrenti siano cessati «... dal servizio senza aver  acquistato  il
diritto a  pensione  per  mancanza  della  necessaria  anzianita'  di
servizio ...», in tale evenienza il primo  comma  dell'art.  124  del
medesimo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   1092/1973
(applicabile ratione temporis: sia perche' vigente all'epoca  in  cui
cessarono dal servizio i ricorrenti stessi, ossia oltre  un  decennio
prima che  quell'articolo  venisse  abrogato  dal  comma  12-undecies
dell'art. 12 del decreto-legge  n.  78/2010  quale  modificato  dalla
legge  di  conversione  n.  122/2010,   sia   perche'   integralmente
richiamato dal comma 1 dell'art.  1861  del  decreto  legislativo  n.
66/2010) prevede che in favore del militare che  cessi  dal  servizio
senza diritto a pensione venga costituita una posizione  assicurativa
nell'assicurazione generale  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
superstiti  gestita  dall'INPS.  E  specifica,  altresi',  che   tale
posizione assicurativa sia commisurata al «...  periodo  di  servizio
prestato» dal militare stesso. 
    8.   Riguardo   a   quest'ultima   locuzione   sussisteva   nella
giurisprudenza della Corte dei conti, sino  a  qualche  anno  fa,  un
significativo   contrasto   giurisprudenziale:   fronteggiandosi   un
orientamento che includeva nel «periodo di servizio  prestato»  anche
le maggiorazioni di cui al capo III del titolo II della parte  I  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973,  tra  le  quali
quella di un terzo per il servizio di volo per cui e'  lite;  ed  una
tesi con la quale  veniva  invece  negato  che  quelle  maggiorazioni
fossero computabili nel costituire la posizione  assicurativa  presso
l'INPS. 
    Tuttavia tale contrasto puo' dirsi ormai composto  grazie  a  due
pronunce «gemelle» delle Sezioni  Riunite  di  questa  Corte,  la  n.
8/Q.M./2011 e la n. 11/Q.M./2011: in virtu' delle quali il  «servizio
prestato»  di  cui  al  piu'  volte  richiamato  art.  124  e'  stato
assimilato  a  quello  effettivo,   cioe'   senza   applicazione   di
maggiorazioni, anziche' al cosiddetto servizio utile. Infatti  quegli
arresti del giudice contabile di  nomofilachia  sono  stati  recepiti
dalle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte stessa:  bastando
richiamare in tal senso le sentenze  n.  824/2014,  n.  929/2014,  n.
934/2014  e  n.  1182/2014  della  prima  sezione   centrale,   tutte
concernenti il servizio di volo ed il correlativo aumento di  cui  al
menzionato art. 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
1092/1973. 
    Percio' costituisce ormai diritto vivente  il  principio  secondo
cui il servizio di volo viene maggiorato  di  un  terzo  soltanto  in
favore del militare che cessi dal servizio avendo maturato il diritto
alla pensione; mentre viene computato in misura esattamente  pari  al
servizio di volo effettivamente prestato,  ai  fini  della  posizione
assicurativa costituenda ai sensi del piu' volte menzionato art.  124
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1092/1973,  qualora
quel medesimo militare concluda  il  rapporto  d'impiego  senza  aver
ancora maturato il diritto a pensione. 
    Evidentemente  tale  soluzione  interpretativa   condurrebbe   al
rigetto del primo dei due capi di domanda azionati da ciascuno  degli
odierni  ricorrenti:  i  quali  e'  incontroverso  che  non  avessero
conseguito  il  diritto  a  pensione  allorquando,   rispettivamente,
cessarono dal servizio presso l'Aeronautica militare. 
    9. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, la circostanza che  nel
costituire  la  suddetta   posizione   assicurativa   venga   esclusa
l'applicazione della  maggiorazione  per  servizio  di  volo  risulta
lesiva  del  principio  di  uguaglianza  sancito  dall'art.  3  della
Costituzione. 
    Se nei  due  paragrafi  che  precedono  e'  stata  illustrata  la
rilevanza che tale questione di legittimita'  costituzionale  riveste
rispetto al thema decidendum del presente giudizio, a sostegno  della
non manifesta infondatezza di  detta  questione  appare  innanzitutto
evidente come il servizio di volo prestato da un militare di carriera
sia  (stato)  oggettivamente  identico  tanto  nel   caso   in   cui,
successivamente allo svolgimento del servizio stesso,  quel  militare
consegua il diritto a pensione; quanto invece nel  caso  in  cui  non
maturi quel diritto, perche' il servizio  medesimo  venga  a  cessare
prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici. 
    Percio', ben diversamente  da  quanto  osservato  nella  poc'anzi
richiamata sentenza n. 1182/2014 della prima sezione  giurisdizionale
centrale d'appello  di  questa  Corte,  la  sperequazione  della  cui
legittimita' costituzionale questo giudice qui dubita non costituisce
affatto un premio all'ulteriore permanenza in servizio  del  militare
stesso;  bensi'  equivale,  sostanzialmente,   ad   un'ingiustificata
penalizzazione retroattiva per la sua  cessazione  dal  servizio.  In
altre parole il medesimo servizio di volo, svolto contestualmente  da
due militari, viene diversamente ed  irragionevolmente  riqualificato
alla luce di una circostanza successiva allo svolgimento del servizio
di volo stesso: ossia la permanenza  in  servizio  dell'un  militare,
fino ad ottenere  quindi  la  pensione,  e  non  dell'altro.  Il  che
equivale, appunto, ad applicare un diverso ed antitetico  trattamento
normativo a due identiche situazioni sostanziali. 
    10. Nel ricordare come un analogo contrasto con  l'art.  3  della
Costituzione abbia gia' indotto il giudice delle leggi  a  dichiarare
(con  la   sentenza   n.   113/2001)   la   parziale   illegittimita'
costituzionale del quinto comma del piu' volte ricordato art. 124 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, sia  consentito
soggiungere che ben diverso e' il caso in  cui  venga  attribuito  un
premio (futuro) per l'eventuale permanenza in servizio  del  militare
stesso: cio'  che  faceva  l'art.  1  della  legge  n.  42/2000,  poi
confluito nell'art. 1803 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    Oltretutto l'attribuzione del  premio  in  questione  era  ed  e'
esplicita, oltreche'  non  retroattiva:  cioe'  all'opposto  di  come
invece opererebbe l'art. 124, nell'interpretazione qui censurata. 
    11. Ne', infine,  vale  a  superare  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale qui affacciato la considerazione secondo cui quello in
argomento equivarrebbe semplicemente ad «... uno dei  vari  mutamenti
di regime cui era soggetto, e in parte  lo  e'  ancora,  il  militare
passato dal regime pensionistico "pubblico" a quello  "privato"  ...»
(cosi' la sentenza n. 8/Q.M./2011 poc'anzi ricordata): considerazione
che, sul piano generale, non dimostra affatto che ciascuna di  quelle
non meglio precisate diversita' normative  sia  conforme  al  dettato
costituzionale.  Ne',  per  quanto   qui   precipuamente   interessa,
quell'obiter dictum delle Sezioni Riunite di questa Corte va in alcun
modo a fugare lo specifico dubbio che forma  oggetto  della  presente
ordinanza. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Lombardia, non definitivamente pronunciando in relazione al  giudizio
n. 28160, dichiara rilevante nel giudizio stesso e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma
dell'art.  124  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
1092/1973 (nell'interpretazione attribuita a tale norma dalle Sezioni
Riunite della Corte dei conti, da considerarsi  diritto  vivente)  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede
che «... il periodo di servizio prestato» per il quale costituire  la
posizione assicurativa presso l'INPS in favore  di  un  militare  che
abbia svolto servizio di volo di cui all'art. 20 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica percependo le correlative  indennita'
mensili e che cessi  «...  dal  servizio  senza  aver  acquistato  il
diritto a pensione ...» non includa  la  maggiorazione  di  un  terzo
sancita dall'art. 20 stesso; e, per l'effetto: 
        solleva la questione di legittimita' costituzionale del primo
comma dell'art. 124 del decreto del  Presidente  della  Repubblica n.
1092/1973, ut supra interpretato, in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione; 
        dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla
Corte costituzionale; 
        sospende il presente giudizio sino alla  comunicazione  della
decisione adottanda dalla Corte  costituzionale  sulla  questione  di
legittimita' costituzionale teste' sollevata; 
        dispone che la presente ordinanza sia notificata alle  parti,
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        dispone  che  la  presente  ordinanza   sia   comunicata   al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
    Cosi' deciso a Milano nella Camera di consiglio  del  3  dicembre
2015. 
 
                        Il Giudice:  Musumeci