N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 novembre 2016
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 novembre 2016 (della Regione Veneto). Bilancio e contabilita' pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Premi e sanzioni da applicare alle Regioni e agli enti locali in attuazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 - Disciplina delle operazioni di indebitamento e delle operazioni di investimento delle Regioni e degli enti locali - Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali - Concorso alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. - Legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), artt. 1, comma 1, lett. e), 2, 3 e 4.(GU n.52 del 28-12-2016 )
Ricorso proposto dalla Regione Veneto (codice fiscale n.
80007580279 - Partita I.V.A. n. 02392630279), in persona del
Presidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (codice fiscale
ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giunta
regionale del Veneto n. 1717 del 26 ottobre 2016 (all. 1),
rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto,
tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon
(codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura
regionale e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro di
Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370,
posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org).
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso
la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1,
comma 1, lett. e); 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164,
recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, S.O.
Motivi
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. e),
della legge 12 agosto 2016 n. 164, per violazione degli articoli 5,
114, 117, III e IV comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.
L'art. 1 della legge 12 agosto 2016 n. 164, ha modificato l'art.
9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione».
In particolare, il comma 1, lett. e) ha sostituito il comma 4
dell'art. 9, della menzionata legge 24 dicembre 2012, n. 243, il
quale, nell'attuale versione, statuisce che: «Con legge dello Stato
sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si
attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi
agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri
obiettivi».
Tale disposizione appare lesiva degli artt. 5 e 114 Cost. e
mediatamente degli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. Essa, infatti,
attribuisce alla legge dello Stato la determinazione di premi e di
sanzioni da applicare alle Regioni, ai comuni, alle province, alle
citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
in relazione alle disposizioni di cui all'art. 9 della 24 dicembre
2012, n. 243, dirette a disciplinare l'equilibrio dei bilanci delle
Regioni e degli enti locali.
Pur nel rinnovato quadro costituzionale che prevede a carico di
tutte le articolazioni della Repubblica l'obbligo di assicurare
l'equilibrio di bilancio e la sostenibilita' del debito pubblico, la
competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici, nonche' l'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nondimeno
il rapporto ordinamentale tra lo Stato e le autonomie territoriali
costituzionalmente riconosciute non puo' reputarsi alterato al punto
tale da ritenere che le Regioni e gli altri enti locali siano
sottoposti ad una disciplina pedagogica da parte dello Stato,
legittimato a castigare e ricompensare la loro condotta.
Basti leggere il fondamentale art. 114 Cost., che disegna
un'architettura istituzionale che riconosce pari dignita' a tutte le
articolazioni della Repubblica: «la Repubblica e' costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione.»
La previsione di «premi» e «sanzioni», dal sapore «paternalista»,
si fonda su un regime di relazioni tra l'amministrazione dello Stato
e gli enti territoriali non paritetico, ne' rispettoso della autonoma
responsabilita' alla quale anche i secondi sono tenuti. La qual cosa
prima ancora che l'autonomia regionale, lede la stessa dignita'
ordinamentale di detti enti, che sono anch'essi costituenti la
Repubblica.
In via indiretta tale impostazione e' poi idonea a produrre
effetti in danno e non a beneficio del cittadino, il quale verrebbe
mediatamente punito anch'egli, in ragione del solo fatto di risiedere
in un dato ambito territoriale.
E' pur vero che, come ha affermato codesta Ecc.ma Corte, «i
margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e
organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito
agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato,
al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata»
(sentenza n. 219 del 2013; in precedenza, sentenza n. 155 del 2011).
Tuttavia, tale compressione dell'autonomia decisionale degli enti
territoriali non giustifica la previsione di un sistema
premiale/sanzionatorio, dovendo invece limitarsi esclusivamente a
contromisure compensative/sostitutive che non determinino un danno
per il cittadino, ma scindano la sanzione sulla responsabilita'
politica e/o amministrativa dall'interesse che ha la collettivita' di
beneficiare dello stesso trattamento e delle stesse risorse su tutto
il territorio nazionale.
Questa modalita' di governo non ha alcun effetto migliorativo o
di garanzia in termini di funzionamento delle istituzioni
territoriali e di soddisfacimento degli interessi generali sottesi ai
poteri pubblici a queste affidati.
Dunque, un sistema, come quello delineato dalla disposizione in
parola, contraddice l'architettura ordinamentale e, al contempo,
oltrepassa il legittimo potere di intervento dello Stato, in quanto
introduce un sistema «punitivo» in senso proprio e non invece un
sistema di natura meramente compensativa/sostitutiva, nell'interesse
del cittadino.
A sanare tale situazione di illegittimita' non si puo' addurre il
mero richiamo al principio di proporzionalita' il quale non e' in
grado di modificare la natura del sistema premiale/sanzionatorio in
parola. Tale principio, peraltro, e' previsto impropriamente anche
con riguardo al rapporto tra premi e sanzioni e non solo tra sanzioni
e violazioni.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, della legge 12 agosto
2016 n. 164, per violazione degli articoli 117, VI comma, 118, 119 e
81, comma 6 della Costituzione nonche' dell'art. 5, comma 2, lett. b)
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
L'art. 2 della legge 12 agosto 2016 n. 164, ha modificato l'art.
10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione». A tale riguardo,
giova ricordare preliminarmente che tale ultima legge e' una legge
«rinforzata» e «paracostituzionale», in quanto l'art. 81, comma 6,
della Costituzione impone che sia approvata «a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera» e «nel rispetto dei principi
definiti con legge costituzionale».
In particolare la disposizione sospettata di incostituzionalita'
ha sostituito i commi 3 e 4 del menzionato art. 10, i quali, per
effetto della novellazione legislativa, statuiscono che «Le
operazioni di indebitamento di cui al comma 2 (ossia per finanziare
spese di investimento) e le operazioni di investimento realizzate
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in
ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il
rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli
enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima
regione.
Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni
di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle
intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di
solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.»
A tali disposizioni di natura sostanziale e' fatta seguire una
norma attributiva di una competenza attuativa a favore del Presidente
del Consiglio dei ministri. Il comma 5, infatti, dispone che: «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e
modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le
modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere
per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato».
Il previgente comma quinto (Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono
disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo)
aveva formato oggetto di declaratoria di illegittimita'
costituzionale (decisione n. 88/2014) nella parte in cui non
prevedeva la parola «tecnica» dopo le parole «criteri e modalita' di
attuazione».
Nello specifico codesta Ecc.ma Corte, nell'esaminare la potesta'
attuativa riservata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in relazione alle singole disposizioni dell'art. 10 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, aveva rilevato che, con riguardo alla
disciplina del previgente comma quarto inerente al riparto del saldo
negativo tra gli enti territoriali inadempienti, si lasciavano alla
disponibilita' regolatoria del decreto attuativo spazi decisori
involgenti «l'esercizio di un potere tanto di natura meramente
tecnica, quanto di natura discrezionale».
Tale attribuzione di una potesta' di natura discrezionale e non
meramente tecnica e' stata, dunque, considerata violativa dell'art.
117, comma 6, della Cost. nonche' dell'art. 5, comma 2, lett. b)
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a mente del quale e'
riservata alla legge di cui all'art. 81, sesto comma, della
Costituzione la disciplina della «facolta' dei Comuni, delle
Province, delle Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai
sensi dell'art. 119, sesto comma, secondo periodo, della
Costituzione».
Cio' in quanto, se la legge «rinforzata» n. 243/2012 puo'
ricevere attuazione sotto il profilo «tecnico», essa non puo'
delegare la regolamentazione in materia di indebitamento ex art. 119
Cost. (rientrante nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica e percio' non tra le competenze di legislazione esclusiva
dello Stato) a fonti di rango secondario, le quali devono limitare il
proprio ambito di regolazione a statuizioni di natura meramente
tecnica.
Esaminando le disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12
agosto 2016 n. 164 emerge che il novello al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri potra' (rectius, dovra') disciplinare le
modalita', le condizioni e pur anche i contenuti, quantitativi e
qualitativi, delle intese regionali relative alle operazioni di
indebitamento assunte per finanziare spese di investimento e alle
operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Inoltre, per
le ipotesi non rientranti nell'ambito delle menzionate intese,
occorrera' far riferimento a «patti di solidarieta' nazionali», il
cui contenuto verosimilmente sara' conformato proprio dal al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in parola.
Ne consegue che l'attribuzione nella novella legislativa al
Presidente del Consiglio dei ministri di un potere di natura
ampiamente discrezionale e non meramente tecnico-attuativo rinnova la
lesione dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1 e dell'art. 117, comma 6 Cost., con la conseguenza
che l'art. 2, della legge 12 agosto 2016 n. 164 deve ritenersi
costituzionalmente illegittimo.
Illegittimita' che appare ancora piu' evidente ove si consti che
il al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' diretto a
disciplinare non solo le ipotesi di indebitamento di cui all'art. 119
Cost., ma anche la diversa fattispecie delle operazioni di
investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti, la quale se ha senza
dubbio una rilevanza in ordine al raggiungimento dell'equilibrio tra
le entrate e le spese del bilancio, non pare possa formare oggetto di
una disciplina regolatoria addirittura affidata ad una fonte
sublegislativa e in mancanza di criteri teleologici e contenutistici
che la giustifichino.
Il che si riverbera in una lesione dell'autonomia politica,
gestoria, amministrativa e finanziaria delle regioni, con conseguente
violazione degli art. 118 e 119 della Costituzione.
Ma e' altresi' violativo dell'art. 81 della costituzione in
quanto il rinvio a un atto regolamentare elude all'obbligo previsto
dalla stessa norma in quanto attribuisce al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri il compito di «disciplinare i criteri»
volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei
bilanci e la sostenibilita'. Compito per i quali il sesto comma
dell'art. 81 della Costituzione, comunque richiede il passaggio
legislativo con procedura rinforzata.
D'altronde, a sanare le rilevate illegittimita' non puo' essere
addotta la previsione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata,
nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, dell'art. 10 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, laddove risulti la palese violazione
del dettato costituzionale. La leale collaborazione costituisce,
infatti, uno strumento di riequilibrio istituzionale, una «garanzia
procedimentale» non un lenimento alla violazione del quadro del
riparto di competenze tra Stato e Regioni e tra potere legislativo ed
esecutivo.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 agosto
2016 n. 164, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119
e 120 della Costituzione e dell'art. 5, comma 1, lett. g) della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
L'art. 3 della legge 12 agosto 2016 n. 164 ha riscritto
integralmente l'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In
particolare, quest'ultimo si struttura ora in un solo comma, a norma
del quale: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, e
dall'art. 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo
economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo
modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge».
Tale disposizione contiene una peculiare delega legislativa ad
opera della legge «rinforzata», adottata ex art. 81, comma 6 Cost. In
particolare attribuisce genericamente allo Stato la potesta' di
«concorrere al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali»
«in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di
eventi eccezionali», secondo le modalita' che saranno definite con
leggi statali.
Nel fare cio' il legislatore «paracostituzionale» non avrebbe,
pero', dovuto limitarsi a imporre genericamente il rispetto dei
principi stabiliti dalla medesima legge n. 243/2012, ma invece
avrebbe dovuto prevedere espressamente, tra i criteri cui il
legislatore «ordinario» dovra' attenersi, la necessita' di un momento
partecipativo delle Regioni e delle autonomie territoriali.
Cio' in quanto, pur essendo la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale una
materia di competenza esclusiva dello Stato, nondimeno essa si
atteggia alla stregua di una «materia» funzionale, la quale per tale
ragione e' in grado di gettare la propria ombra dispositiva anche in
ambiti materiali attribuiti alla competenza concorrente o esclusiva
delle Regioni. Fino a giungere a poter oscurare l'autonomia
legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, e in materie di
grande momento come ad esempio la salute, il turismo, l'agricoltura.
Con la conseguenza che prevedere moduli di partecipazione e di
concertazione intergovernativa diviene una necessita' al fine di
salvaguardare la legittimita' costituzionale delle disposizioni
adottate sotto il vessillo di tal materia «teleologica». Cosi' come
peraltro sottolineato da codesta Ecc.ma Corte, che ha avuto occasione
di rilevare che la determinazione, da parte dello Stato, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dei livelli
essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale deve svolgersi «attraverso moduli di leale collaborazione
tra Stato e Regione» (sentenza n. 297 del 2012 e n. 65 del 2016).
Nel caso di specie, dunque, il legislatore «paracostituzionale»
ha omesso di indicare al legislatore «ordinario», nell'ambito di tale
peculiare delega e proprio in ragione della particolare
strutturazione della gerarchia delle fonti voluta dall'art. 81, comma
6, Cost., la previsione di un'adeguata partecipazione delle autonomie
territoriali. Soprattutto avuto riguardo ai vasti ed elastici
presupposti di fatto della disposizione, la quale si riferisce
genericamente all'andamento del ciclo economico. Il che consente di
poter applicare la disposizione in parola con un'ampiezza, materiale
e funzionale, davvero estesissima.
Per tali ragioni si deve concludere per la illegittimita'
dell'art. 3 della legge 12 agosto 2016 n. 164, nella parte in cui non
prevede la necessaria partecipazione delle autonomie territoriali,
nell'ambito del procedimento di definizione delle modalita' e dei
presupposti della concorrenza da parte dello Stato al finanziamento
dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, pur ove siano
involti interessi «locali» e pur ove siano interessate competenze
legislative e amministrative regionali. Con conseguente violazione
degli art. 117, commi 3 e 4, 118, 119 e 120 Cost.
Tale disposizione e', inoltre, assunta in violazione dell'art. 5,
comma 1, lett. g) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
ove e' riservato alla legge attuativa dell'art. 81, comma VI, Cost.
la determinazione della disciplina in ordine alle «modalita'
attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico
o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lett. d) del
presente comma, anche in deroga all'art. 119 della Costituzione,
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli
di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.»
Per effetto della disposizione che si contesta viene invece
attribuito ad una legge non «rinforzata» la facolta' di regolamentare
cio' che, per volonta' del legislatore costituzionale, richiede una
legge adottata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera. La qual cosa manifesta un intento elusivo della disciplina di
rango costituzionale, che si riverbera in una lesione della
competenza legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, vista
la sopra menzionata stretta prossimita' tra il contenuto oggetto
della «delega» e le competenze costituzionalmente riconosciute alle
regioni.
Una diversa interpretazione che, nel tentativo di sanare tale
vizio, ritenesse che la peculiare delega operata dalla legge n.
243/2012 faccia riferimento a una legge a sua volta «rinforzata»,
oltre a creare una distonia normativa non sembra ammissibile e si
risolverebbe in un'interpretazione abrogatrice della disposizione di
legge.
Infatti, nessun senso avrebbe avuto adottare una disposizione di
legge che replichi il contenuto dell'art. 5, comma 1, lett. g) della
legge costituzionale n. 1/2012. Ragion per cui se si voglia
attribuire un significato precettivo alla norma in parola non si
potra' che concludere che per la sua illegittimita' costituzionale.
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 12 agosto
2016 n. 164, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119
e 120 della Costituzione e dell'art. 5, comma 2, lett. e) della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
Considerazioni analoghe a quelle enucleate in riferimento al
precedente motivo di impugnazione si possono riproporre con riguardo
all'art. 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164.
Tale disposizione ha interamente novellato l'art. 12 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, rubricato «Concorso delle regioni e degli
enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico». Nello specifico
e' statuito che: «Le regioni, i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso
delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge
dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge.
Fermo restando guanto previsto dall'art. 9, comma 5, gli enti di
cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico,
concorrono alla riduzione del debito del complesso delle
amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con
legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge.»
A tale riguardo codesta Ecc.ma Corte ha rilevato che: «Se e'
innegabile che il concorso alla sostenibilita' del debito nazionale
e' un aspetto fondamentale della riforma, e' anche vero che esso ha
una rilevante incidenza sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti.
S'impone, quindi, l'esigenza di «contemperare le ragioni
dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle
funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenze n.
139 del 2012 e n. 165 del 2011; nello stesso senso, sentenza n. 27
del 2010): e' quindi indispensabile garantire il loro pieno
coinvolgimento».
Cio' esige che la partecipazione regionale e locale debba formare
oggetto di una specifica prescrizione da parte del legislatore
«paracostituzionale», non essendo ammissibile la rimessione della sua
previsione alla discrezionalita' del legislatore «ordinario»
delegato.
La disposizione impugnata appare, dunque, illegittima nella parte
in cui richiama genericamente i principi della medesima legge, senza
prevedere espressamente un coinvolgimento delle autonomie
territoriali e locali nella determinazione delle modalita' di
sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni
pubbliche e delle modalita' di concorrenza alla riduzione del debito
del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
In tal modo si viola, in primo luogo, il principio di leale
collaborazione, e al contempo, l'autonomia finanziaria e
amministrativa regionale, alla luce della incidenza che tali
disposizioni possono avere sul complessivo quadro gestorio,
economico-finanziario e contabile regionale e locale.
Peraltro, anche in questo caso un ulteriore profilo di
illegittimita' e' rinvenibile nella violazione dell'art. 5, comma 2,
lett. c) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a norma del
quale la legge di cui all'art. 81, sesto comma, della Costituzione
deve disciplinare «le modalita' attraverso le quali i Comuni, le
Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni».
Il fatto che il legislatore «paracostituzionale» deleghi a tal
fine il legislatore «ordinario» sembra eludere la riserva di
competenza prevista dalla legge costituzionale e per cio' e' fonte di
illegittimita' costituzionale per se stessa e per l'eventuale legge
statale che venisse adottata in attuazione della delega senza il
rispetto del vincolo procedimentale previsto legge costituzionale n.
1/2012.
Peraltro, come gia' rilevato, una interpretazione adeguatrice che
intendesse il riferimento alla legge dello Stato da parte della legge
n. 243/2012 come un implicito richiamo al vincolo procedimentale di
cui alla legge costituzionale non pare possibile, senza al contempo
affermare la «inutilita'» della disposizione in parola, determinando
una inammissibile interpretazione abrogratice della stessa.
P. Q. M.
La Regione del Veneto chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale
dichiari l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1,
lett. e); 2; 3 e 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164, recante
«Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, S.O per violazione
degli articoli 5, 81, VI comma, 114, 117, III, IV e VI comma, 118,
119 e 120 della Costituzione nonche' dell'art. 5, comma 2, lett. b)
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, dell'art. 5, comma
1, lett. g) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e
dell'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1.
Si depositano:
1) decreto deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.
1717 del 26 ottobre 2016, di autorizzazione a proporre ricorso e
affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale.
Venezia-Roma, 28 ottobre 2016
Avv. Zanon - Avv. Manzi