N. 283 SENTENZA 22 novembre - 21 dicembre 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Cessione di beni immobili provinciali trasferiti  dallo  Stato  e  da
  amministrazioni statali - Individuazione dei titolari  del  diritto
  di  prelazione  -  Modalita'  di  esternazione  della  volonta'  di
  alienare dell'ente pubblico. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21  gennaio  1987,  n.  2
  (Norme  per  l'amministrazione  del  patrimonio   della   Provincia
  autonoma di Bolzano), art. 20-ter, commi 1, lettere b) e d), e 4. 
-   
(GU n.52 del 28-12-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20-ter,
commi 1, lettere b) e d), e 4, della legge della  Provincia  autonoma
di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 2  (Norme  per  l'amministrazione  del
patrimonio  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano),  promosso   dal
Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento vertente tra  S.Z.  e
A.T. e la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  ordinanza  del  20
febbraio 2015, iscritta al n.  115  del  registro  ordinanze  2015  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,  prima
serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  novembre  2016  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    udito l'avvocato Michele  Costa  per  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Tribunale  ordinario  di  Bolzano   ha   sollevato,   in
riferimento agli artt. 3 e 117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
20-ter, comma 1,  lettere  b)  e  d),  della  legge  della  Provincia
autonoma  di   Bolzano   21   gennaio   1987,   n.   2   (Norme   per
l'amministrazione  del  patrimonio  della   Provincia   autonoma   di
Bolzano), nonche', in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo  comma,
lettera l), Cost., dell'art. 20-ter, comma 4, della  medesima  legge,
nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2007, n.  6
(Modifiche di leggi provinciali in vari settori). 
    1.1.- Il rimettente espone in punto di fatto che: 
    - l'attore ha fatto valere un diritto di riscatto su alcuni fondi
agricoli siti nel Comune di Glorenza; 
    - con delibera del 26 luglio 2004, pubblicata all'albo del citato
Comune dal 26 agosto al 24  settembre  2004,  era  stato  redatto  un
elenco di beni immobili provinciali da alienare comprensivo  di  tali
fondi; 
    - il successivo 18 ottobre 2005 essi erano  stati  venduti  dalla
Provincia autonoma di Bolzano ad altro soggetto,  entrambi  convenuti
nel giudizio a quo; 
    - il 20  novembre  2005  l'attore  aveva  presentato  domanda  di
acquisto di tali fondi, indicando i suoi titoli di preferenza; 
    - con lettera del 26 gennaio 2006  la  Provincia  autonoma  aveva
comunicato all'attore che gli immobili in questione erano gia'  stati
venduti e che aveva presentato domanda oltre il termine fissato dalla
legge provinciale. 
    1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente osserva che il diritto
di riscatto fatto valere dall'attore  e'  previsto  dall'art.  20-ter
della legge provinciale n. 2 del 1987 - introdotto dall'art. 1  della
legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  16  luglio  2002,  n.  9
(Modifiche della legge provinciale 21 gennaio  1987,  n.  2,  recante
"Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia  Autonoma
di Bolzano") - regolante la dismissione degli «ex beni dello  Stato»,
ossia i beni trasferiti alla Provincia autonoma, ai sensi dei decreti
legislativi 2 settembre 1997,  n.  320  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante  modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 22  marzo  1974,  n.  381,  e  delega  alle
province autonome di Trento  e  Bolzano  di  funzioni  amministrative
dello Stato in materia di viabilita') e  21  dicembre  1998,  n.  495
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni  al  D.P.R.  20
gennaio 1973, n. 115,  in  materia  di  trasferimento  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali
dello Stato e della Regione). 
    Tale articolo, in  particolare,  prevede,  al  comma  1,  diverse
"categorie preferenziali" e dispone, al comma  4,  che  i  titoli  di
preferenza devono essere fatti valere, a pena di decadenza, entro tre
mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere. 
    Questa  preferenza  equivarrebbe  a  un  diritto  di  prelazione,
poiche'  con  essa  il  legislatore  provinciale   ha   assegnato   a
determinate categorie di persone, nell'ordine indicato dal  comma  1,
lettere da b) a d), il diritto di  acquistare  i  fondi  agricoli  di
provenienza statale; e perche'  la  disposizione  fa  riferimento  ai
beneficiari del diritto di prelazione agraria regolato dalle leggi 26
maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo  sviluppo  della  proprieta'
coltivatrice)  e  14  agosto  1971,  n.  817  (Disposizioni  per   il
rifinanziamento delle provvidenze per lo  sviluppo  della  proprieta'
coltivatrice). 
    La legge provinciale, tuttavia, regolerebbe tale diritto in  modo
differente  dalla  normativa  statale,  non  corrispondendo  ne'   le
categorie dei beneficiari ne' il loro ordine di preferenza. 
    Ed infatti, ai sensi  dell'art.  20-ter  citato,  il  diritto  di
prelazione  spetta  anche  a  quei  coltivatori  diretti  che,  prima
dell'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 320 del 1997  e  n.
495 del 1998, hanno coltivato i fondi de facto, quindi a  prescindere
dall'esistenza di un rapporto contrattuale  (affitto,  mezzadria,  et
cetera). 
    La legislazione statale, invece, non conoscerebbe tale  categoria
e del pari sconosciuta sarebbe quella degli espropriati  o  dei  loro
successori  legali  prevista  dal  comma   1,   lettera   c),   della
disposizione provinciale. Entrambe queste categorie,  poi,  sarebbero
preferite ai confinanti (contemplati alla lettera d del comma 1). 
    1.2.1.- Fatte tali premesse interpretative, il rimettente osserva
che, alla stregua della legislazione provinciale, la domanda  attorea
dovrebbe essere rigettata, poiche' l'intenzione  di  fare  valere  il
diritto di prelazione sarebbe  stata  manifestata  oltre  il  termine
decadenziale previsto dall'art. 20-ter, comma 4. 
    Per  contro,  in  caso  di  accoglimento   della   questione   di
costituzionalita', la fattispecie andrebbe decisa alla stregua  della
normativa statale: essendo l'attore coltivatore diretto e  confinante
con le particelle controverse,  e  non  essendogli  stata  comunicata
l'intenzione di venderle tramite lettera raccomandata con  avviso  di
ricevimento, sussisterebbero tutti i presupposti per l'esercizio  del
diritto di riscatto previsto dalle leggi n. 590 del 1965 e n. 817 del
1971. 
    Anche  laddove  fosse  fondata  esclusivamente  la  questione  di
costituzionalita'  del  comma   4,   riguardante   la   forma   della
denuntiatio,  la  domanda  attrice  andrebbe  comunque  accolta  alla
stregua  della  legislazione  provinciale,   sussistendo   tutte   le
condizioni  da  questa  fissate  per  l'esercizio  del   diritto   di
prelazione. 
    Il Tribunale ordinario di  Bolzano,  infine,  rileva  che  l'art.
20-ter,  comma  4,  e'  stato  novellato  dall'art.  38  della  legge
provinciale  n.  6  del  2007,  che  ha   introdotto   l'obbligo   di
comunicazione individuale, a mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, nei confronti dei titolari dei diritti di prelazione  di
cui   al   comma   1,   lettere   b)   e    d),    ovverosia    degli
affittuari/coltivatori (anche di fatto) e dei confinanti. 
    Tale modifica, tuttavia, non avrebbe rilievo nel giudizio a  quo,
essendo stata introdotta in epoca successiva alla vendita, che quindi
resterebbe regolata dalla versione originaria del comma 4. 
    1.3.- In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che il legislatore provinciale, con l'art. 20-ter,  commi  1,
lettere b) e d) (ma il discorso varrebbe anche per la lettera  c  non
censurata), e 4, abbia violato, in primo luogo, la competenza statale
in materia di ordinamento civile. 
    Il comma 1, alle lettere b) e c),  individuerebbe,  infatti,  due
categorie (i coltivatori diretti di fatto e gli espropriati e i  loro
successori legali) di  titolari  di  diritti  di  prelazione  agraria
ulteriori rispetto a  quelle  previste  dalla  legislazione  statale,
anteponendole a quella dei confinanti (comma 1, lettera d),  tutelata
dalla legge n. 817 del 1971. 
    Poiche' il diritto di  prelazione  agraria  sarebbe  «un  diritto
potestativo nell'ambito del  diritto  civile»,  le  norme  esaminate,
nella misura in cui disciplinano i beneficiari di tale diritto  e  il
loro ordine di  priorita',  sarebbero  riconducibili  all'ordinamento
civile. 
    Diversamente dovrebbe dirsi con riferimento al comma  1,  lettera
a), che, prevedendo la  cessione  a  enti  pubblici,  recherebbe  una
«norma di carattere giuridico pubblico». 
    Anche il comma  4  sarebbe  ascrivibile  all'ordinamento  civile,
poiche'  prevede   particolari   modalita'   per   la   comunicazione
dell'intenzione di alienare e  fissa  un  termine  di  decadenza  per
l'esercizio del diritto di prelazione. 
    Il Tribunale ordinario di Bolzano, ricorda, a questo  punto  che,
secondo la giurisprudenza della Corte  costituzionale,  l'ordinamento
del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale,
in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio  costituzionale
di eguaglianza, di garantire nel territorio  nazionale  l'uniformita'
della disciplina dettata per i rapporti tra privati. 
    Rammenta  altresi'  il  rimettente   che,   sempre   secondo   la
giurisprudenza costituzionale, puo' ammettersi che leggi  provinciali
dettate nell'esercizio di una competenza primaria regolino aspetti di
diritto privato, nella misura in  cui  cio'  sia  necessario  per  la
disciplina  della  materia  (un  classico  esempio   sarebbe   quello
dell'ordinamento dei masi chiusi). 
    Tale intervento regionale dovrebbe, tuttavia,  essere  rispettoso
del  principio  di   ragionevolezza,   in   quanto   strumentale   al
soddisfacimento del principio di eguaglianza. 
    Cio' posto, osserva il Tribunale  ordinario  di  Bolzano,  da  un
lato, che le norme censurate riguardano solo i diritti di  prelazione
relativi a fondi a destinazione agricola, come si evince dal comma  3
dell'art.  20-ter,  che  esclude  quelli   relativi   alle   zone   a
insediamento  edilizio,  produttivo,  o  di  interesse  turistico   o
collettivo; e, dall'altro, che la Provincia autonoma di  Bolzano,  ai
sensi dell'art. 8, numeri 8) e 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  ha  competenza
legislativa esclusiva nelle  materie  di  «ordinamento  delle  minime
proprieta' colturali, anche agli effetti  dell'art.  847  del  codice
civile» e «agricoltura». 
    A escludere che le norme in  esame  siano  riconducibili  a  tali
competenze regionali, tuttavia, vi sarebbe il rilievo che  esse  sono
dettate  da  una  legge  sull'amministrazione  del  patrimonio  della
Provincia; la disciplina in esame avrebbe solo  «punti  di  contatto»
con l'agricoltura e le minime proprieta' colturali, nella  misura  in
cui al comma 1, lettere b) e d), si fa riferimento  ai  titolari  dei
diritti  di  prelazione  statale  e  si  introduce  la  categoria  di
beneficiari dei coltivatori di fatto, mentre non  vi  sarebbe  alcuna
connessione con riferimento agli espropriati e successori  legali  di
cui alla lettera c). 
    In ogni caso, la normativa provinciale avrebbe  esorbitato  dalle
competenze statutarie per violazione dei principi  di  eguaglianza  e
ragionevolezza. 
    Infatti e in primo luogo,  l'ordine  di  prelazione  ivi  fissato
vedrebbe i confinanti scavalcati dai coltivatori  di  fatto  e  dagli
espropriati e loro successori legali. Il confinante, quindi,  sarebbe
«manifestamente posizionato  peggio  che  nel  resto  del  territorio
nazionale». 
    Ancora, sotto altro profilo, l'affissione all'albo del Comune ove
sono ubicati i beni, prevista  dal  comma  4  dell'art.  20-ter,  non
costituirebbe  una  modalita'  appropriata  di   comunicazione   agli
interessati dell'intenzione di alienare, tanto piu' per i titolari di
diritti di prelazione che, come l'attore, risiedono in un  differente
Comune. Questa forma di pubblicita' sarebbe non conforme al principio
di ragionevolezza, specie se comparata alla  comunicazione  personale
prevista dalla legge statale. 
    La «sproporzione tra la  concessione  di  un  diritto  e  la  sua
pratica  esercitabilita'»  condurrebbe  anche  a   un   irragionevole
«trattamento diseguale rispetto al resto del territorio nazionale». 
    1.4.- Il Tribunale ordinario di  Bolzano,  poi,  ritiene  che  le
considerazioni sopra svolte in punto di ragionevolezza ed eguaglianza
siano idonee,  anche  al  di  fuori  della  logica  competenziale,  a
sorreggere  autonomi  dubbi  di  costituzionalita'   per   violazione
dell'art. 3 Cost. 
    Aggiunge il rimettente, con riferimento al comma 4, che esso, con
intervento successivo irrilevante per la definizione del  giudizio  a
quo,  e'  stato  modificato  proprio  nel  senso  di   prevedere   la
comunicazione individuale ai titolari dei diritti  di  prelazione  ai
sensi delle lettere b) e d) del comma 1. 
    2.- Con memoria depositata presso la cancelleria della  Corte  il
14 luglio 2015, si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di
Bolzano,  eccependo   l'inammissibilita'   e   l'infondatezza   delle
questioni sollevate. 
    2.1.- Dopo avere operato una ricostruzione del  quadro  normativo
di riferimento, la Provincia interveniente eccepisce, in particolare,
l'inammissibilita' del ricorso per difetto di rilevanza. 
    Il diritto di prelazione invocato,  infatti,  si  fonderebbe  sia
sulla lettera b) che sulla lettera d) del comma 1  dell'art.  20-ter,
il che renderebbe irrilevante nel  giudizio  a  quo  la  circostanza,
lamentata dal rimettente, che le categorie di beneficiari dei diritti
di prelazione e l'ordine  di  preferenza  stabilito  dal  legislatore
provinciale per la cessione dei fondi agricoli non rispecchino quelli
previsti dalla normativa statale. 
    2.2.- Le questioni sollevate  sarebbero  comunque  infondate,  in
primo  luogo  perche'  le  norme  censurate  non  sono  riconducibili
all'ordinamento civile. 
    Esse, infatti, non regolerebbero il diritto di prelazione agraria
previsto dalla legislazione statale, ma il trasferimento a  terzi  di
beni di proprieta' della Provincia; tutt'al piu', le norme  in  esame
sarebbero riconducibili alle competenze  provinciali  in  materia  di
ordinamento delle minime unita' colturali e agricoltura. 
    Gli immobili trasferiti dallo  Stato  che  non  sono  d'interesse
della Provincia e  dei  Comuni,  sarebbero,  infatti,  esclusivamente
fondi agricoli lavorati  gia'  da  tempo  da  coltivatori  diretti  o
comunque siti in zone a destinazione agricola. 
    Come osservato dallo stesso rimettente, poi, e'  ammissibile  che
nell'esercizio della propria competenza primaria le leggi provinciali
«tocchino» aspetti di diritto privato, nella misura in cui  cio'  sia
necessario per la disciplina della materia. 
    In secondo luogo, anche i dubbi  di  legittimita'  costituzionale
per violazione dell'art. 3 Cost. sono, secondo la difesa provinciale,
infondati. 
    L'ordine  di   preferenza   previsto   dal   comma   1   terrebbe
adeguatamente conto della realta' agricola esistente in Provincia  di
Bolzano e degli avvenimenti storici che avevano portato agli espropri
di fondi a prezzi irrisori; e cio' renderebbe impossibile un paragone
tra la disciplina statale e quella provinciale. 
    Ne'  sarebbe  irragionevole  o   violativo   del   principio   di
eguaglianza il comma 4, che prevede la comunicazione  dell'intenzione
di vendere mediante affissione all'albo del Comune ove insistono  gli
immobili alienandi. 
    All'epoca dell'approvazione dell'art.  20-ter,  infatti,  per  la
Provincia  sarebbe  stato  pressoche'  impossibile  individuare   gli
effettivi espropriati, non essendo in possesso  della  documentazione
relativa ai procedimenti di esproprio; stesso  ragionamento  andrebbe
fatto per i coltivatori di cui alla lettera b), trattandosi,  spesso,
di coltivatori  di  fatto;  materialmente  molto  difficile,  se  non
impossibile, in assenza del catasto digitale, sarebbe stata anche  la
corretta individuazione dei confinanti. 
    Per tali motivi, dunque, la norma indubbiata avrebbe disposto  la
comunicazione mediante affissione all'albo; la sua estensione a tutte
le categorie previste dall'art. 20-ter sarebbe dovuta all'intento  di
non favorire alcuna di esse. 
    Inoltre, la norma provinciale, nel fissare un termine di tre mesi
per l'esercizio del diritto di  riscatto,  assicurerebbe  una  tutela
superiore a quella apprestata dalla norma statale, che pone  il  piu'
breve termine di trenta giorni. 
    Da ultimo, la Provincia autonoma di Bolzano fa  presente  che  la
legge provinciale n. 6 del 2007 ha modificato il  comma  4  dell'art.
20-ter, prevedendo per alcune categorie la comunicazione individuale,
e che tale modifica sarebbe dovuta al fatto  che  nel  frattempo  era
stato introdotto il catasto digitale, che avrebbe reso  piu'  agevole
l'individuazione dei titolari di diritto di prelazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  ordinario  di  Bolzano   ha   sollevato,   in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
20-ter, comma 1,  lettere  b)  e  d),  della  legge  della  Provincia
autonoma  di   Bolzano   21   gennaio   1987,   n.   2   (Norme   per
l'amministrazione  del  patrimonio  della   Provincia   autonoma   di
Bolzano), perche', con riferimento ai fondi agricoli "ex  beni  dello
Stato" di proprieta' della Provincia, introduce  nuove  categorie  di
beneficiari  del  diritto  di  prelazione  agraria  sconosciute  alla
disciplina statale e fissa un ordine di priorita' diverso  da  quello
previsto da quest'ultima, cosi' invadendo la materia dell'ordinamento
civile. 
    Il Tribunale ha anche sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e
117, secondo comma, lettera  l),  Cost.,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 20-ter, comma 4, della legge provinciale  n.
2 del 1987, nel testo originario antecedente la sostituzione  operata
dall'art. 38 della legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  23
luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in  vari  settori),
perche' prevede,  difformemente  dalla  disciplina  statale,  che  la
comunicazione dell'intenzione di  vendere  i  citati  fondi  agricoli
avvenga a mezzo di affissione all'albo del Comune ove sono ubicati  i
beni e non a  mezzo  di  comunicazione  individuale  ai  titolari  di
diritti di prelazione. 
    In tal modo, secondo il  rimettente,  la  disposizione  censurata
invaderebbe la materia dell'ordinamento civile, cui e' rinconducibile
la regolamentazione delle modalita' di esercizio di tali  diritti,  e
violerebbe il principio di ragionevolezza, perche' appresta una forma
di pubblicita'  non  idonea  a  consentire  la  conoscenza  effettiva
dell'intenzione di vendere,  nonche'  il  principio  di  eguaglianza,
perche' i titolari del diritto di prelazione agraria della  Provincia
autonoma di Bolzano ricevono un trattamento deteriore  rispetto  agli
altri, in assenza di una valida giustificazione. 
    2.-  Prima  di  esaminare  l'ammissibilita'  e  il  merito  delle
questioni  sollevate,  appare   necessario   illustrare,   sia   pure
brevemente,  il  contenuto  delle  disposizioni  censurate  contenute
nell'art. 20-ter (rubricato «Cessione  di  beni  immobili  trasferiti
dallo Stato e da amministrazioni statali») della legge provinciale n.
2 del 1987, articolo che si occupa  della  cessione  degli  "ex  beni
dello Stato", ossia dei beni pervenuti  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano in base ai decreti  legislativi  2  settembre  1997,  n.  320
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni  al  D.P.R.  22
marzo 1974, n. 381, e delega  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  di  funzioni  amministrative  dello  Stato  in  materia   di
viabilita') e 21 dicembre 1998, n. 495  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti  modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973,  n.  115,  in  materia  di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei  beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione). 
    Le norme censurate dal rimettente, da un  lato,  individuano  due
categorie di titolari di diritti di  prelazione  sui  fondi  agricoli
(coltivatori, anche di fatto, e confinanti), e, dall'altro,  regolano
le modalita' di  esternazione  della  manifestazione  della  volonta'
dell'ente pubblico di alienare,  strumentale  all'esercizio  di  tali
diritti. 
    Esse fanno parte di un articolato meccanismo normativo  che,  con
riferimento ai medesimi fondi agricoli, individua un'ulteriore platea
di beneficiari (gli espropriati e i loro successori legali), pone  le
varie categorie di titolari del diritto di  prelazione  agraria,  ivi
comprese quelle riconosciute dalla legislazione statale, in un ordine
decrescente di preferenza e fissa un termine di decadenza trimestrale
per l'esercizio del diritto medesimo. 
    Piu' in particolare, in base al combinato disposto dei commi 1  e
3, i fondi agricoli provinciali che rientrano tra gli "ex beni  dello
Stato" possono essere ceduti nel seguente ordine: a) a enti  pubblici
che destinino i beni al perseguimento dei propri fini istituzionali o
di pubblico interesse; b) ai coltivatori dei fondi (le  «persone  che
dimostrino di avere un diritto di prelazione ai  sensi  della  L.  26
maggio 1965, n. 590»), anche "di fatto" («persone che  dimostrino  di
coltivare il fondo, in qualita'  di  coltivatore  diretto,  da  prima
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21 dicembre 1998,  n.  495,  ovvero
del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320»); c)  agli  espropriati  e  loro
successori legali; d) ai  coltivatori  confinanti  (le  «persone  che
dimostrino di avere un diritto di prelazione ai  sensi  della  L.  14
agosto 1971, n. 817»). 
    Ai  sensi  del  comma  4  (nel  testo  originario),   la   Giunta
provinciale forma, per i beni  immobili  che  intende  cedere,  degli
elenchi distinti per Comuni e tali elenchi  sono  pubblicati  per  30
giorni  all'albo  del  Comune  ove  si  trovano  i  beni  oggetto  di
dismissione; i titolari dei diritti di preferenza di cui alle lettere
b), c) e d) devono manifestare  all'amministrazione  la  volonta'  di
avvalersene, a pena di decadenza, entro tre mesi  dal  termine  della
pubblicazione. 
    3.-   La   Provincia   autonoma   di    Bolzano    ha    eccepito
l'inammissibilita' delle questioni sollevate dal Tribunale  ordinario
di Bolzano per difetto di rilevanza. 
    Secondo la difesa provinciale, il fatto che l'attore nel giudizio
a quo sia  titolare  di  un  diritto  di  prelazione,  tanto  perche'
coltivatore  di   fatto   quanto   perche'   confinante,   renderebbe
irrilevante  la  circostanza,  lamentata  dal  rimettente,   che   la
legislazione provinciale  per  la  cessione  dei  fondi  agricoli  di
proprieta' della Provincia diverga parzialmente da quella statale: la
pronuncia di incostituzionalita' del comma 1, lettere b) e d),  nella
parte in  cui  i  cosiddetti  coltivatori  di  fatto  (lettera  b)  -
unitamente a  quelli  "di  diritto"  (lettera  b)  e  al  pari  degli
espropriati e loro successori legali (lettera c) - sono preferiti  ai
confinanti (lettera d), non sarebbe, infatti, di alcuna utilita'  per
la definizione del giudizio a quo. 
    L'eccezione, per quanto  apparentemente  rivolta  a  entrambe  le
questioni sollevate, in realta' si dirige esclusivamente alla  prima,
avendo ad oggetto le sole disposizioni che individuano i  beneficiari
del diritto di prelazione agraria sui beni provinciali (comma  1),  e
non quella che prevede le modalita' di comunicazione  della  volonta'
dell'amministrazione di dismettere tali beni e il connesso termine di
decadenza per l'esercizio del diritto di prelazione (comma 4). 
    Cosi' circoscritta, l'eccezione e' fondata,  dal  momento  che  -
secondo la  stessa  prospettazione  del  rimettente  -  l'attore  nel
giudizio principale e' titolare di un diritto di  prelazione  sia  in
forza della normativa provinciale (in quanto coltivatore di  fatto  e
confinante con i fondi alienandi) che di quella nazionale (in  quanto
confinante), e nel giudizio a quo  non  si  pone  il  problema  della
preferenza accordata dall'art.  20-ter,  comma  1,  lettera  c)  (non
censurata), agli espropriati rispetto ai confinanti. 
    Pertanto, l'accoglimento della questione di costituzionalita' non
determinerebbe alcuna influenza concreta sul giudizio a quo (sentenze
n. 151 del 2009, n. 337 del 2008, n. 303 e n. 50 del 2007, n. 184 del
2006, n. 249 del 1996, n. 468 e n. 154 del 1994, n. 202 del 1991,  n.
211 del 1984, n. 10 del 1982, n. 113 del 1980, n. 1 del 1977 e n. 122
del 1976; ordinanze n. 147 del 2015, n. 15 del  2014  e  n.  337  del
2011), dovendo il giudice in  ogni  caso  riconoscere  all'attore  un
diritto di prelazione nell'acquisto  dei  fondi  agricoli  venduti  a
terzi dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
    4.- La residua questione di legittimita' costituzionale dell'art.
20-ter, comma 4, della legge provinciale n. 2  del  1987,  nel  testo
originario antecedente la sostituzione  operata  dall'art.  38  della
legge provinciale n. 6 del 2007, e' fondata sotto  il  profilo  della
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. 
    4.1.- A parte i profili di contrasto  con  la  normativa  statale
evidenziati dal rimettente, la disposizione censurata,  disciplinando
le modalita' di esternazione della  volonta'  dell'ente  pubblico  di
alienare i suoi fondi agricoli e il connesso termine di decadenza per
l'esercizio del diritto di prelazione agraria, deve  essere  ascritta
all'ordinamento civile, materia di competenza esclusiva dello Stato. 
    Essa,  infatti,  incide  sulla  scelta   del   contraente   nella
compravendita  dei  fondi  agricoli  provinciali,  e   quindi   sulla
autonomia negoziale sia dei  soggetti  che  si  determinano  al  loro
acquisto (sentenza n. 253 del 2006), titolari o meno del  diritto  di
prelazione,  sia  della  pubblica  amministrazione  che  agisce  iure
privatorum (sentenze n. 269 del 2014, n. 74 del 2012, n. 114 e n.  53
del 2011, n. 45 del 2010, n. 401 del 2007) per la dismissione di beni
patrimoniali disponibili (sentenza n. 247 del 2015). 
    4.2.- Tali conclusioni non  sono  scalfite  dalla  giurisprudenza
costituzionale, invocata dalla Provincia autonoma di Bolzano e citata
dal rimettente, che ammette, in limiti ristretti, norme regionali  di
diritto privato. 
    Con la sentenza n. 352 del 2001, questa Corte  ha  affermato  che
«L'incidenza  sulla  competenza  regionale  del  limite  del  diritto
privato non  opera  [...]  in  modo  assoluto,  in  quanto  anche  la
disciplina  dei  rapporti  privatistici  puo'   subire   un   qualche
adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia
di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che
vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza
(sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992)». 
    Condizioni   imprescindibili,   per   giustificare   l'intervento
regionale sono, dunque: 1) la sua marginalita', 2) la connessione con
una materia di competenza regionale e 3) il rispetto del principio di
ragionevolezza. 
    Nel caso di  specie,  a  difettare  e'  proprio  la  marginalita'
dell'intervento (sentenze n. 295 del 2009, n. 60 del 1968 e n. 6  del
1958),  perche'  le  norme  scrutinate  non  prevedono   adattamenti,
integrazioni o specificazioni della disciplina  statale,  ma  a  essa
derogano in relazione  a  un  profilo  fondamentale  dell'ordinamento
civile, che e' quello della liberta' negoziale. 
    4.3.- Non sono pertinenti, infine, i precedenti di questa  Corte,
invocati dalla Provincia interveniente, in materia  di  maso  chiuso,
la' dove sono state considerate legittime ampie  deroghe  al  diritto
privato funzionali alla disciplina dell'istituto in questione. 
    Tali  deroghe,  infatti,  si  giustificano   in   ragione   della
necessita' di tutelare la specificita' storica  e  sociale  dei  maso
chiuso, e della maggiore estensione della potesta' legislativa  della
Provincia autonoma di Bolzano in questa materia rispetto  alle  altre
sue competenze pure primarie (sentenze n. 173 del 2010, n. 405  e  n.
340 del 1996, n. 691 del 1988, n. 40 e n. 5 del 1957, n. 4 del 1956). 
    5.-  Conclusivamente,  deve  essere  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 20-ter, comma 4, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano n. 2 del 1987, nel testo  originario  antecedente
la sostituzione operata dall'art. 38 della legge provinciale n. 6 del
2007, per violazione dell'art. 117, secondo comma , lettera l), Cost. 
    6.-  Restano  assorbiti  gli  ulteriori  profili  di   violazione
dell'art. 3 Cost. prospettati dal rimettente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20-ter,
comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano  21  gennaio
1987,  n.  2  (Norme  per  l'amministrazione  del  patrimonio   della
Provincia autonoma di Bolzano), nel testo originario  antecedente  la
sostituzione  operata  dall'art.  38  della  legge  della   Provincia
autonoma di  Bolzano  23  luglio  2007,  n.  6  (Modifiche  di  leggi
provinciali in vari settori); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 20-ter, comma 1,  lettere  b)  e  d),  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del  1987,  sollevata,
in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione, dal Tribunale ordinario  di  Bolzano,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO