DECRETO LEGISLATIVO 11 dicembre 2016, n. 239 

Norma  di  attuazione  dello  Statuto   speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia  di  prelievo  venatorio.
(16G00253) 
(GU n.303 del 29-12-2016)
 
 Vigente al: 13-1-2017  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
279, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia   di   minime   proprieta'
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e, in particolare,
l'articolo 1; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni  dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio 
 
  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti i seguenti: 
  «Tenuto conto del regime riservistico, nel  territorio  provinciale
non e' necessario l'esercizio dell'opzione per  una  delle  forme  di
caccia previste dalla normativa nazionale. 
  La legge provinciale prevede che il  prelievo  di  selezione  degli
ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga  sulla  base  di
adeguati  piani  di  abbattimento  selettivi,   sentito   il   parere
dell'osservatorio faunistico  provinciale,  anche  al  di  fuori  dei
periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale. 
  La legge provinciale, nelle zone da essa  previste,  disciplina  le
condizioni, le modalita' e le procedure  con  le  quali  puo'  essere
consentita ed esercitata l'attivita' venatoria all'interno dei parchi
naturali istituiti  dalla  Provincia,  in  conformita'  alle  vigenti
direttive dell'Unione  europea  e  alle  convenzioni  internazionali,
tenendo conto del regime riservistico». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando