AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 16 novembre 2016 

Linee guida n. 6, di attuazione del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle
carenze nell'esecuzione di un precedente  contratto  di  appalto  che
possano  considerarsi  significative  per  la   dimostrazione   delle
circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett.  c)  del
Codice». (Delibera n. 1293). (16A09046) 
(GU n.2 del 3-1-2017)

 
Premessa 
  L'art. 80, comma  13,  del  decreto  legislativo  18.4.2016  n.  50
prevede che l'ANAC, con proprie linee  guida  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  Codice  stesso,  possa
precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare  le  circostanze  di
esclusione in esame e individuare quali carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai
fini  della  medesima  disposizione.  Sulla   base   della   predetta
disposizione  l'Autorita'  ha  predisposto  le  linee  guida  recanti
«Indicazione  dei  mezzi  di   prova   adeguati   e   delle   carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto  di  appalto  che  possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze  di
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice». 
  Al  fine  di  pervenire  all'individuazione  dei  mezzi  di   prova
adeguati,  l'Autorita'  intende  fornire  indicazioni   operative   e
chiarimenti in merito alle fattispecie  esemplificative  indicate  in
via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni  di
competenza.   Cio'   nell'ottica   di   assicurare   l'adozione    di
comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire
certezza agli operatori economici. 
  Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate  nelle
presenti Linee guida non  da'  luogo  all'esclusione  automatica  del
concorrente, ma  comporta  l'obbligo  della  stazione  appaltante  di
procedere alle valutazioni di competenza  in  ordine  alla  rilevanza
ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio
del  potere  discrezionale  alla  stessa  riconosciuto,  secondo   le
indicazioni fornite nel presente documento.  Le  stazioni  appaltanti
possono  attribuire  rilevanza   a   situazioni   non   espressamente
individuate dalle Linee guida, purche' le stesse siano oggettivamente
riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80,  comma
5, lettera c) del Codice e sempre  che  ne  ricorrano  i  presupposti
oggettivi e soggettivi. 
I. Ambito di applicazione 
  1.1 L'art. 80 del codice e, segnatamente, per quel che qui  rileva,
il suo comma 5, lettera c) si applica agli appalti e alle concessioni
nei settori ordinari sia sopra che sotto soglia (art. 36, comma 5) e,
ai sensi dell'art. 136 del Codice, ai settori speciali quando  l'ente
aggiudicatore e' un'amministrazione aggiudicatrice. 
  1.2   Se   l'ente   aggiudicatore   non    e'    un'amministrazione
aggiudicatrice, le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e  la
selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti
in un sistema di qualificazione o che richiedono di partecipare  alle
procedure di selezione possono includere i motivi  di  esclusione  di
cui all'art. 80, alle condizioni stabilite nel richiamato art. 136. 
  1.3 I motivi di esclusione individuati dall'art. 80 del  codice  e,
per quel che qui rileva, il suo, comma 5, lettera c)  sono  presi  in
considerazione anche: 
    a)  ai  fini  della  qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
pubblici (art. 84, comma 4); 
    b) ai fini dell'affidamento dei  contratti  ai  subappaltatori  e
della relativa stipula (art. 80, comma 14); 
    c) in relazione all'impresa ausiliaria nei  casi  di  avvalimento
(art. 89, comma 3); 
    d) ai fini della partecipazione alle gare del contraente generale
(art. 198). 
  1.4 Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice e,  per
quel che qui rileva, il suo comma 5, lettera c) non si applicano alle
aziende o  societa'  sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi
dell'art.  12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.   306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356  o
della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  affidate  a  un  custode  o
amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo
precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11). 
II. Ambito oggettivo 
  2.1 Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma
5, lettera c) del codice gli illeciti  professionali  gravi  tali  da
rendere dubbia l'integrita' del concorrente,  intesa  come  moralita'
professionale, o la sua affidabilita', intesa  come  reale  capacita'
tecnico professionale, nello svolgimento  dell'attivita'  oggetto  di
affidamento. 
2.1.1  Significative  carenze  nell'esecuzione   di   un   precedente
  contratto 
  2.1.1.1 Al ricorrere  dei  presupposti  di  cui  al  punto  2.1  la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale  esclusione
del concorrente, i comportamenti gravi  e  significativi  riscontrati
nell'esecuzione di precedenti contratti, anche  stipulati  con  altre
amministrazioni,   che   abbiano   comportato,   alternativamente   o
cumulativamente: 
    a) la risoluzione anticipata non contestata in  giudizio,  ovvero
confermata all'esito di un giudizio; 
    b) la condanna al risarcimento del  danno  o  ad  altre  sanzioni
quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi
degli articoli 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina. 
  2.1.1.2  Detti  comportamenti  rilevano  se   anche   singolarmente
costituiscono  un  grave  illecito  professionale  ovvero   se   sono
sintomatici di persistenti carenze professionali. 
  2.1.1.3   In   particolare,   assumono    rilevanza,    a    titolo
esemplificativo: 
    1. l'inadempimento di una o  piu'  obbligazioni  contrattualmente
assunte; 
    2. le carenze del prodotto o  servizio  fornito  che  lo  rendono
inutilizzabile per lo scopo previsto; 
    3. l'adozione di comportamenti scorretti; 
    4. il ritardo nell'adempimento; 
    5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione; 
    6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la  fortuita'
dell'evento che da' luogo al ripristino  dell'opera  danneggiata  per
caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa; 
    7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione,  qualunque
omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore  che  ha
determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma  2,
del  codice,  o  della  previgente  disciplina  (art.   132   decreto
legislativo 163/06); 
    8. negli appalti di progettazione o  concorsi  di  progettazione,
qualunque  omissione  o  errore  di   progettazione   imputabile   al
progettista, che ha determinato, nel successivo  appalto  di  lavori,
una modifica o variante, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del codice,
o della previgente disciplina (art. 132 decreto legislativo 163/06). 
  2.1.1.4   Nei   casi   piu'   gravi,   le   significative   carenze
nell'esecuzione di un  precedente  contratto  possono  configurare  i
reati di cui agli articoli 355  e  356  codice  penale  Pertanto,  al
ricorrere  dei  presupposti  previsti  al  punto  2.1,  la   stazione
appaltante deve  valutare,  ai  fini  dell'eventuale  esclusione  del
concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per  i  reati
su richiamati, qualora contengano una condanna  al  risarcimento  del
danno o uno degli altri effetti  tipizzati  dall'art.  80.  Comma  5,
lettera c). I provvedimenti di condanna definitivi  per  detti  reati
configurano, invece, la causa di esclusione  prevista  dall'art.  80,
comma 1, lettera a) del codice. 
2.1.2 Gravi illeciti professionali posti in essere nello  svolgimento
  della procedura di gara 
  2.1.2.1. Al ricorrere dei presupposti  di  cui  al  punto  2.1,  la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale  esclusione
del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente  la
par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi  modo  finalizzati
al  soddisfacimento  illecito  di  interessi   personali   in   danno
dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in
essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente. 
  2.1.2.2. Rilevano, a titolo esemplificativo: 
    1.  quanto  all'ipotesi  legale  del  «tentativo  di  influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli
atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare  le  decisioni
della stazione appaltante in ordine: 
      1.1  alla   valutazione   del   possesso   dei   requisiti   di
partecipazione; 
      1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione; 
      1.3 all'attribuzione dei punteggi. 
    2.  quanto  all'ipotesi  legale  del   «tentativo   di   ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio» i  comportamenti
volti a ottenere informazioni in ordine: 
      2.1 al nominativo degli altri concorrenti; 
      2.2 al contenuto delle offerte presentate. 
    3. Acquista, inoltre, rilevanza, al ricorrere dei presupposti  di
cui al punto 2.1,  la  previsione  di  accordi  con  altri  operatori
economici intesi a falsare la concorrenza. 
  2.1.2.3.  Quanto  alle  ipotesi  legali  del  «fornire,  anche  per
negligenza,  informazioni  false   o   fuorvianti   suscettibili   di
influenzare   le   decisioni   sull'esclusione,   la   selezione    o
l'aggiudicazione» e dell'«omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto  svolgimento  delle  procedure  di  selezione»,  rilevano  i
comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto  2.1  posti
in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a  ingenerare,
nell'amministrazione, un convincimento  erroneo  su  una  circostanza
rilevante  ai  fini  della  partecipazione  o  dell'attribuzione  del
punteggio. La valutazione  della  sussistenza  della  gravita'  della
colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o
la gravita' dei fatti oggetto della dichiarazione omessa,  fuorviante
o falsa e il parametro della  colpa  professionale.  Rientrano  nella
fattispecie, a titolo esemplificativo: 
    1. la presentazione  di  informazioni  fuorvianti  in  ordine  al
possesso dei requisiti  di  partecipazione  o  ad  altre  circostanze
rilevanti ai fini della gara; 
    2. la presentazione di informazioni false relative a  circostanze
diverse  dal  possesso  dei  requisiti   generali   o   speciali   di
partecipazione; 
    3.  l'omissione  di  informazioni   in   ordine   alla   carenza,
sopravvenuta rispetto al  momento  in  cui  e'  stata  presentata  la
domanda, di requisiti o elementi non specificatamente  richiesti  dal
bando  di  gara   ai   fini   della   partecipazione,   ma   indicati
dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le
spiegazioni richieste dalla  stazione  appaltante  nel  caso  in  cui
l'offerta appaia anormalmente bassa. 
  2.1.2.4.  Assumono  rilevanza,  altresi',  tutti  i   comportamenti
contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato  la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto  doloso  o  gravemente
colposo dell'affidatario e la conseguente escussione  della  garanzia
prevista dall'art. 93 del Codice. 
  2.1.2.5. Nei casi piu' gravi, i gravi illeciti professionali  posti
in essere nel corso della procedura di  gara  possono  configurare  i
reati di cui agli articoli 353,  353-bis  e  354  del  codice  penale
Pertanto, al ricorrere dei presupposti  previsti  al  punto  2.1,  la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale  esclusione
del concorrente, i provvedimenti di condanna  non  definitivi  per  i
reati su richiamati. I provvedimenti di condanna definitivi per detti
reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista  dall'art.
80, comma 1, lettera a) del codice. 
2.1.3 Altre situazioni  idonee  a  porre  in  dubbio  l'integrita'  o
  l'affidabilita' dell'operatore economico 
  2.1.3.1 Al ricorrere dei  presupposti  di  cui  al  punto  2.1,  la
stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale  esclusione
del concorrente: 
    1.  i  provvedimenti  di  condanna   divenuti   inoppugnabili   o
confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorita'  Garante
della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette  o
per illeciti antitrust gravi aventi effetti  sulla  contrattualistica
pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto
da affidare. 
    2.  i  provvedimenti  sanzionatori   divenuti   inoppugnabili   o
confermati con sentenza passata in giudicato comminati  dall'ANAC  ai
sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti  nel  Casellario
dell'Autorita' nei confronti degli operatori  economici  che  abbiano
rifiutato  od  omesso,  senza   giustificato   motivo,   di   fornire
informazioni o documenti richiesti dall'Autorita' o che  non  abbiano
ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare  i
requisiti di partecipazione o che,  a  fronte  di  una  richiesta  di
informazione o di esibizione di documenti  da  parte  dell'Autorita',
abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri. 
III. Ambito soggettivo 
  3.1 I gravi  illeciti  professionali  assumono  rilevanza  ai  fini
dell'esclusione  dalla  gara  quando   sono   riferiti   direttamente
all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma
3, del Codice. 
  Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante deve
verificare l'assenza della  causa  ostativa  prevista  dall'art.  80,
comma 5, lettera c) del Codice in capo: 
    - all'operatore economico, quando i gravi illeciti  professionali
sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica; 
    - ai soggetti individuati  dall'art.  80,  comma  3,  del  Codice
quando i comportamenti  ostativi  sono  riferibili  esclusivamente  a
persone fisiche; 
    - al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del
Codice. 
IV. I mezzi di prova adeguati 
  4.1 Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente
all'Autorita', ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico  di
cui all'art. 213, comma 10, del codice: 
    a. i provvedimenti di esclusione dalla  gara  adottati  ai  sensi
dell'art. 80, comma 5, lettera c) del codice; 
    b. i provvedimenti di risoluzione anticipata  del  contratto,  di
applicazione delle penali e di escussione delle garanzie; 
    c. i provvedimenti di condanna al risarcimento del  danno  emessi
in  sede  giudiziale  e  i  provvedimenti  penali  di  condanna   non
definitivi, di cui siano venute a conoscenza, che  si  riferiscono  a
contratti dalle stesse affidati. 
  L'inadempimento    dell'obbligo    di    comunicazione     comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma  13,  del
codice. 
  4.2 La sussistenza delle cause di esclusione in esame  deve  essere
autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.
La  dichiarazione  sostitutiva  ha  ad  oggetto  tutte   le   notizie
astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrita' o l'affidabilita'
del concorrente, essendo  rimesso  in  via  esclusiva  alla  stazione
appaltante il giudizio in ordine alla gravita'  dei  comportamenti  e
alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. 
  4.3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.
81, comma 2, del codice: 
    a. la  verifica  della  sussistenza  delle  cause  di  esclusione
previste dall'art. 80, comma 5, lettera c) e' condotta dalle stazioni
appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art.
213, comma 10, del codice; 
    b. la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non
definitivi per i reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355  e
356 codice penale e' effettuata mediante acquisizione del certificato
dei carichi pendenti riferito  ai  soggetti  indicati  dall'art.  80,
comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo  di
residenza. 
  4.4 La verifica della sussistenza dei carichi pendenti deve  essere
effettuata dalle stazioni appaltanti soltanto nel caso in  cui  venga
dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di  cui
agli articoli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356  c.p  oppure  nel
caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di
detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso. 
  4.5 In caso di provvedimento non definitivo di condanna per i reati
di cui agli articoli 355 e 356 c.p., nelle more  dell'implementazione
della banca dati degli operatori economici,  la  stazione  appaltante
deve acquisire il provvedimento e verificare che lo  stesso  contenga
la condanna al risarcimento  dei  danni  o  altri  effetti  tipizzati
dall'art. 80, comma 5, lettera c) del codice. 
  4.6 Le verifiche riguardanti gli operatori economici di  uno  Stato
membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o  richiesta
dei certificati equivalenti, contemplati dal  sistema  e-certis.  Gli
operatori  non  appartenenti  a  Stati  membri  devono  produrre,  su
richiesta della stazione appaltante, la certificazione corrispondente
o, in assenza, una dichiarazione giurata in  cui  si  attesta  che  i
documenti comprovanti il possesso del requisito di cui  all'art.  80,
comma 5, lettera c) del codice non sono rilasciati o  non  menzionano
tutti i casi previsti. 
  Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare  all'Autorita',  ai
fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art.  213,
comma 10, del Codice  i  provvedimenti  dalle  stesse  adottati  e  i
provvedimenti di condanna emessi in sede giudiziale  con  riferimento
ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere  sull'integrita'
e l'affidabilita' dei concorrenti. 
  L'inadempimento    dell'obbligo    di    comunicazione     comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma  13,  del
Codice. 
  Gli  operatori  economici,  ai  fini  della   partecipazione   alle
procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo
del  modello  DGUE,  tutte  le  notizie   inserite   nel   Casellario
Informatico gestito dall'Autorita' astrattamente idonee  a  porre  in
dubbio la loro integrita' o affidabilita'. 
V. Rilevanza temporale 
  5.1 In caso di sussistenza di una  delle  cause  ostative  previste
dall'art. 80, comma 5, lettera c) del codice il periodo di esclusione
dalle gare non puo' superare  i  tre  anni  a  decorrere  dalla  data
dell'annotazione della notizia  nel  Casellario  informatico  gestito
dall'Autorita'  o,  per  i  provvedimenti  penali  di  condanna   non
definitivi, dalla data del provvedimento. 
  5.2 La stazione appaltante  deve  valutare  l'incidenza  del  tempo
trascorso con riferimento alla gravita' del comportamento  tenuto  in
concreto dal concorrente, alla tipologia di contratto da  affidare  e
alle modalita' di esecuzione dello stesso. 
  5.3 Il periodo  rilevante  deve  essere  conteggiato  a  ritroso  a
partire dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando di  gara.
Resta ferma la rilevanza dei  fatti  commessi  tra  la  pubblicazione
dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione. 
VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali 
  6.1 L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera
c)  deve  essere   disposta   all'esito   di   un   procedimento   in
contraddittorio con l'operatore economico interessato. 
  6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione
deve essere valutata nel rispetto del principio di  proporzionalita',
assicurando che: 
    1.  le  determinazioni   adottate   dalla   stazione   appaltante
perseguano l'obiettivo di assicurare che  l'appalto  sia  affidato  a
soggetti che offrano garanzia di integrita' e affidabilita'; 
    2. l'esclusione sia disposta  soltanto  quando  il  comportamento
illecito incida  in  concreto  sull'integrita'  o  sull'affidabilita'
dell'operatore economico in considerazione della specifica  attivita'
che lo stesso e' chiamato a svolgere in esecuzione del  contratto  da
affidare; 
    3. l'esclusione non sia tale  da  gravare  in  maniera  eccessiva
sull'interessato e sia disposta  all'esito  di  una  valutazione  che
operi un apprezzamento complessivo del candidato  in  relazione  alla
specifica prestazione affidata. 
  6.3 Il requisito della gravita'  del  fatto  illecito  deve  essere
valutato con riferimento all'idoneita'  dell'azione  a  incidere  sul
corretto  svolgimento  della  prestazione  contrattuale  e,   quindi,
sull'interesse  della   stazione   appaltante   a   contrattare   con
l'operatore economico interessato. 
  6.4 La valutazione dell'idoneita'  del  comportamento  a  porre  in
dubbio  l'integrita'  o  l'affidabilita'  del   concorrente   attiene
all'esercizio del potere discrezionale della  stazione  appaltante  e
deve essere effettuata con riferimento alle  circostanze  dei  fatti,
alla tipologia di  violazione,  alle  conseguenze  sanzionatorie,  al
tempo trascorso e alle eventuali  recidive,  il  tutto  in  relazione
all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto. 
  6.5  Il  provvedimento  di  esclusione  deve  essere  adeguatamente
motivato con riferimento agli elementi indicati ai  precedenti  punti
6.2, 6.3 e 6.4. 
VII. Le misure di self-cleaning 
  7.1 Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del codice  e  nei  limiti  ivi
previsti, l'operatore economico e' ammesso a provare di aver adottato
misure sufficienti a dimostrare la  sua  integrita'  e  affidabilita'
nell'esecuzione  del  contratto  oggetto  di  affidamento  nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. 
  7.2  L'adozione  delle  misure   di   self-cleaning   deve   essere
intervenuta entro il  termine  fissato  per  la  presentazione  delle
offerte. Nel DGUE l'operatore economico deve indicare  le  specifiche
misure adottate. 
  7.3 Possono essere considerati idonei a evitare l'esclusione, oltre
alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato  formalmente
e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito: 
    1.  l'adozione  di  provvedimenti  volti  a  garantire   adeguata
capacita'  professionale  dei   dipendenti,   anche   attraverso   la
previsione di specifiche attivita' formative; 
    2. l'adozione di misure  finalizzate  a  migliorare  la  qualita'
delle prestazioni attraverso interventi di  carattere  organizzativo,
strutturale e/o strumentale; 
    3. la rinnovazione degli organi societari; 
    4.   l'adozione   e   l'efficace   attuazione   di   modelli   di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi e l'affidamento a un organismo  dell'ente  dotato
di autonomi poteri di iniziativa  e  di  controllo,  del  compito  di
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli  di  curare  il
loro aggiornamento; 
    5. la dimostrazione che il fatto e' stato commesso nell'esclusivo
interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i  modelli  di
organizzazione e  di  gestione  o  che  non  vi  e'  stata  omessa  o
insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo. 
VIII. Entrata in vigore 
  8.1 Le presenti Linee guida  entrano  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Approvata dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2016 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
                              --------- 
 
    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 dicembre
2016. 
Il Segretario: Esposito