PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 dicembre 2016 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Campania nelle iniziative  finalizzate  alla  messa  in
sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania  e  Laghetti
di Castelvolturno nel territorio della Regione  Campania.  (Ordinanza
n. 425). (16A09091) 
(GU n.2 del 3-1-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visti in particolare i commi 4-ter e 4-quater del sopra citato art.
5 della legge n. 225/1992, che  prevedono  l'emanazione  di  apposita
ordinanza di  protezione  civile  volta  a  favorire  e  regolare  il
subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria  a
coordinare gli interventi, conseguenti all'evento calamitoso, che  si
rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata
dello  stato  di  emergenza,  con  possibilita'  di   individuazione,
nell'ambito dell'amministrazione  subentrante,  di  un  soggetto  cui
intestare la contabilita' speciale, gia' aperta  per  il  superamento
della medesima emergenza; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge  n.  59/2012,  dove  viene   stabilito   che   per   la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3654 del 1° febbraio 2008, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863  del
31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010,
n. 3891 del 4 agosto 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4021  del
4 maggio 2012; 
  Visto in particolare l'art. 11 della  sopra  citata  ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto  2010,  in
cui al Commissario delegato ai sensi dell'art. 9  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849/2010, e'  demandata  la
realizzazione degli  interventi  urgenti  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei  Laghetti
di Castelvolturno (Caserta); 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012,
con cui la gestione commissariale in materia di bonifiche dei  suoli,
delle falde e  dei  sedimenti  inquinati  e  di  tutela  delle  acque
superficiali della regione Campania e' stata  prorogata,  da  ultimo,
fino al 31 dicembre 2012; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.  11,  dove  e'
stabilito che fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre  effetti
le  disposizioni  di  cui  al  citato  art.  11  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3891  del  4  agosto  2010
nonche' i provvedimenti rispettivamente  presupposti,  conseguenti  e
connessi alle medesime; 
  Visto l'art. 11, comma 3-quinquies, del decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, che ha disposto la proroga, fino al 31 luglio 2016,  del
termine di vigenza delle predette disposizioni; 
  Visto l'art. 7 del decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,
recante «Completamento della riforma  della  struttura  del  bilancio
dello Stato in attuazione dell'art.  40,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, d ella legge  n.  225/1992,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  D'intesa con la regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Campania  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento delle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza  e
bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e  Laghetti  di
Castelvolturno (Caserta), nel territorio della regione  Campania,  di
cui all'art. 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3891/2010. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il dott. Mario Pasquale De  Biase,
gia' commissario delegato ai sensi del citato art. 11, comma 1, della
ordinanza di protezione civile n. 3891/2010 citata  in  premessa,  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
subentro della Regione Campania nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. 
  3. Il  dott.  Mario  Pasquale  De  Biase,  a  cui  e'  riconosciuta
un'indennita'  onnicomprensiva  di  entita'   pari   al   trattamento
economico spettante  ai  dirigenti  regionali  preposti  alle  unita'
operative (UOD) della Regione Campania, posto a carico della  risorse
presenti sulla contabilita' speciale n. 1731, e' autorizzato a  porre
in essere le attivita' occorrenti per  il  proseguimento,  in  regime
ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al  superamento  del
contesto critico in rassegna  secondo  le  modalita'  specificate  in
premessa e  provvede  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai  fini  del  definitivo
trasferimento dei medesimi alla Regione Campania, unitamente ai  beni
ed alle attrezzature utilizzati. 
  4. La Regione Campania  subentra  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi gia' facenti capo alla gestione  commissariale,  nonche'  nei
procedimenti giurisdizionali pendenti  ai  sensi  dell'art.  110  del
codice di procedura civile. 
  5. Il dott. Mario  Pasquale  De  Biase,  per  l'espletamento  delle
iniziative  di  cui  alla  presente  ordinanza  puo'  avvalersi   del
personale gia' operante presso  la  struttura  commissariale  di  cui
all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 3654/2008, nel limite  di  otto
unita' e con la medesima retribuzione gia' in godimento agli  stessi,
con oneri  a  carico  della  contabilita'  speciale  n.  1731,  delle
strutture  organizzative  della  Regione   Campania   nonche'   della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dott. Mario Pasquale De  Biase  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza
e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.  1731,  che  viene
allo stesso intestata fino  al  31  luglio  2019,  salvo  proroga  da
disporsi con successivo provvedimento  previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  dott.  Mario  Pasquale  De  Biase
provvede ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
dettagliata relazione semestrale sullo  stato  di  avanzamento  delle
attivita' condotte per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla
presente ordinanza, con relativo quadro economico. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6
residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dott.  Mario
Pasquale De Biase puo' predisporre un piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art. 5  della  legge  n.  225/1992.  Tale  piano  sara'
oggetto di un accordo di programma da stipulare, ai  sensi  dell'art.
15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e la Regione Campania. 
  8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7,
le risorse residue sulla contabilita'  speciale  sono  trasferite  al
bilancio della Regione  Campania  ovvero,  ove  si  tratti  di  altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  8  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel piano di cui al comma 7. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  11. Il dott. Mario Pasquale De  Biase,  a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il  supermento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio