PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 gennaio 2017 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Campania nelle iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20  ottobre
2015 hanno colpito il territorio della medesima  regione.  (Ordinanza
n. 429). (17A00261) 
(GU n.12 del 16-1-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  novembre  2015
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
nei giorni dal 14 al 20 ottobre  2015  hanno  colpito  il  territorio
della  regione  Campania,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 16 maggio  2016  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato fino al 31 ottobre 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10  febbraio  2016
con la quale, nel quadro del fabbisogno quantificato complessivamente
in € 38.000.000,00, e' stato integrato di €  8.000.000,00,  a  valere
sul Fondo per  le  emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  5,  comma
5-quinquies, della citata legge n. 225 del 1992, lo  stanziamento  di
risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio  dei
ministri del 6 novembre 2015 sopra citata, per la prosecuzione  degli
interventi necessari per  il  superamento  del  contesto  critico  in
rassegna; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 298 del 17 novembre 2015, n. 303 del 3  dicembre  2015,  n.
334 dell'11 aprile 2016 e n. 369 del 10 agosto 2016; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note della Regione Campania del 23 novembre 2016 e del  1°
dicembre 2016; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Campania  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  dirigente  del  Genio
civile di Benevento - Presidio di protezione civile,  dott.  Giuseppe
Travia,  e'   individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  Regione  Campania   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta  giorni  dalla  data  di  trasferimento
della documentazione di cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna.
Egli provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario  delegato  nominato
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n.  298  del  17  novembre  2015
provvede, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  sulla  Gazzetta  ufficiale,  a   trasferire   al
dirigente di  cui  al  comma  2,  tutta  la  documentazione  tecnica,
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della Regione Campania,  nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  dirigente  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
tecnico, amministrativo-contabili ad essi connessi,  con  le  risorse
disponibili   sulla   contabilita'   speciale   aperta    ai    sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
298 del 17 novembre 2015, che viene al medesimo intestata fino al  31
dicembre 2017, salvo proroga da disporsi con  apposito  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
di cui al comma 2, puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Campania,  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 gennaio 2017 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio