N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2016
Ordinanza del 21 settembre 2016 del G.I.P. del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di M. M.. Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare di imputato genitore di prole minorenne - Disciplina. - Codice di procedura penale, art. 275, commi 4 e 4-bis. Processo penale - Misure cautelari - Revoca e sostituzione delle misure - Accertamenti peritali. - Codice di procedura penale, art. 299, comma 4-ter. Processo penale - Misure cautelari - Arresti domiciliari - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte. - Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter. In subordine: Ordinamento penitenziario - Trasferimenti. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), art. 42, commi primo e secondo.(GU n.3 del 18-1-2017 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Il Giudice, dott. Stefano Sernia decidendo sulla richiesta di
concessione degli arresti domiciliari, avanzata in data 15 settembre
2016, nell'interesse di M. M.
Visto il parere contrario del P.M., ha emesso la seguente
ordinanza.
Il M. e' stato condannato, con sentenza emessa da questo GUP in
data 23 giugno 2016 in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni
14 di reclusione, essendo stato ritenuto colpevole dei reati di cui
ai capi O), P), Q) (relativi alla direzione di un'associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e reati fine),
esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, dopo essere stato prosciolto
in udienza preliminare dal delitto di cui all'art. 416-bis del codice
di procedura penale.
L'istanza e' avanzata ai sensi dell'art. 275, comma 4 del codice
di procedura penale, sul presupposto che la convivente del M. non sia
in grado di prendersi cura dei loro comuni figli, a causa degli
impegni di lavoro; si rappresenta altresi' come, essendo stato il M.
trasferito presso la casa circondariale di Melfi, le possibilita' di
colloqui e contatti tra l'imputato ed i congiunti risultino
gravemente compromessi, non avendo la moglie la disponibilita' di un
mezzo di trasporto ne' i mezzi economici per affrontare la trasferta,
sua e dei figli, a Melfi per permettere loro di vedere il padre.
Come conseguenza di cio', come da relazione/certificazione medica
che si allega, la situazione psicologica della figlia M. Y., di
circa, quattro anni di eta', di cui gia' si era rilevata la
compromissione (per tale ragione essendosi giunti ad autorizzare, ex
art. 37, comma 9, regolamento ordinamento penitenziario,
l'ampliamento in maniera significativa del numero dei colloqui
mensili di cui l'imputato poteva godere con i suoi congiunti ed in
primis con la figlia) risulta essersi ulteriormente e gravemente
compromessa, con manifestazioni di grave perdita di serenita',
somatizzazioni del disturbo derivantele dall'impossibilita' di poter
vedere il padre madre, ed accenni di atti autolesionistici, tanto
piu' che di tale situazione ella accusa la madre (anch'essa peraltro
detenuta, sia pure agli arresti domiciliari, per la commissione di
delitti connessi a quelli per cui il M. e' stato condannato).
Va osservato che l'incapacita' del coniuge, non detenuto, ad
accudire la prole, che rileva ai fini dell'operativita' del divieto
di cui all'art. 275, comma 4 del codice di procedura penale, deve
essere «assoluta», atteso che la norma espressamente subordina il
divieto ad una situazione di «assoluta impossibilita'».
Poiche' la moglie del B., pur essendo agli arresti domiciliari,
e' autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione per prestare
attivita' lavorativa presso un'azienda di famiglia di proprieta' dei
di lei genitori, appare logicamente da escludersi sul piano razionale
e probabilistico che essi possano essere cosi' insensibili alle
ragioni dei nipotini e della figlia da non consentirle di tenerli con
se', o di organizzare l'orario di lavoro in termini tali da
consentirle di seguirli.
Come detto, con l'istanza si rappresenta anche come lo stato di
detenzione del M., per di piu' trasferito in un carcere ben lontano
dal luogo di residenza della sua famiglia (non avendo la moglie
neanche la disponibilita' di un'autovettura), ponga seri ostacoli
all'esercizio del diritto di visita, con la conseguenza che i figli
minorenni dell'imputato ne stanno traendo un forte senso di disagio
che, quanto alla figlia minore, avrebbe dato luogo a veri e propri
disturbi psichici con segnali di aggressivita' anche
autolesionistica.
Tuttavia, il problema legato alle conseguenze sullo stato di
salute dei figli minori, derivante dallo stato di detenzione del
genitore, non trova disciplina alcuna nel codice di rito, che e'
attento alle eventuali ripercussioni negative della detenzione sullo
stato di salute del detenuto (cfr. art. 275, comma 4-bis del codice
di procedura penale), ma ignora completamente la rilevanza da
riconoscersi alle ripercussioni che tale condizione di detenzione
possa avere sui suoi famigliari, anche nel caso in cui questi siano
minori di eta'.
A parere di questo giudicante, tale assoluta insensibilita' della
normativa nazionale alla suddetta questione pone un problema di
compatibilita' con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia
con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Ed invero, va osservato che l'art. 3 di detta Convenzione prevede
che:
«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione
dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
altre persone che hanno la sua responsabilita' legale, e a tal fine
essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi
appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento delle
istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilita' dei
fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle
norme stabilite dalle autorita' competenti in particolare nell'ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro personale nonche' l'esistenza di un adeguato
controllo».
Notevole e' l'accento posto sul dovere degli Stati di assicurare
effettivita' e concretezza alla protezione degli interessi del
fanciullo, desumibile gia' dall'art. 3, comma 3 citato, e ribadito
dal successivo art. 4, che detta disposizioni che impegnino gli Stati
contraenti a dare concreta attuazione, sia a livello normativo
generale che a livello di attivita' amministrativa e giudiziaria, i
principi di cui all'art. 3: «Gli Stati parti si impegnano ad adottare
tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari
per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano
tali provvedimenti entro, i limiti delle risorse di cui dispongono e,
se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale».
Appare evidente come la «preminenza dell'interesse del fanciullo»
appaia pero' negata da un sistema che, nel disciplinare il momento
valutativo delle esigenze cautelari nei confronti dei genitori, si
disinteressa completamente della prevenzione delle ricadute che, sul
suo sereno sviluppo e finanche sulla sua salute ed incolumita',
possano avere le decisioni adottate nei confronti dei suoi genitori
dalle autorita' di uno Stato contraente.
Non appare risolutivo, in senso contrario, osservare che l'art. 3
citato opera con riferimento alle «decisioni relative ai fanciulli»
da adottarsi da parte di organi degli Stati contraenti, e non ponga
quindi obblighi agli Stati per quel che attiene il momento
dell'adozione di decisioni aventi un oggetto differente, come ad
esempio lo stato detentivo (e le modalita' di tale detenzione, che
peraltro competono al DAP e non all'autorita' giudiziaria) del
genitore.
In primo luogo, in precedente occasione la Corte ha gia' avuto
modo di ritenere che il principio di preminenza del diritto del
fanciullo impegnasse lo Stato italiano anche ad escludere
l'irrogazione al genitore di pene incidenti sulla sfera giuridica del
minore, senza previa valutazione dell'interesse del minore, che e'
stato quindi dalla Corte ritenuto preminente in via generale e non
solo allorche' occorresse prendere decisioni che riguardassero in via
diretta il minore stesso; il riferimento e' alla nota sentenza n.
07/2013, con cui la Corte ha statuito che: «E' costituzionalmente
illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., part. 569 del codice
penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna
pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di
stato, previsto dall'art. 566, secondo comma, codice penale, consegua
di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo
al Giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore
nel caso concreto. Nella fattispecie in questione, la pena accessoria
incide su una potesta' che coinvolge non soltanto il suo titolare ma
anche, necessariamente, il figlio minore, di modo che puo' ritenersi
giustificabile l'interruzione di quella relatio (sul piano giuridico
se non naturalistico) solo in quanto essa si giustifichi proprio in
funzione degli interessi del minore a vivere e a crescere nell'ambito
della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di
ricevere cura, educazione ed istruzione. Pertanto, non e' conforme al
principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato
dell'art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando
l'interesse del minore, statuisca la decadenza dalla potesta'
genitoriale sulla base di un mero automatismo, che preclude al
Giudice ogni possibilita' di valutazione e di bilanciamento, nel caso
concreto, tra l'interesse stesso e la necessita' di applicare
comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle
caratteristiche dell'episodio criminoso. All'irragionevole
automatismo legale occorre dunque sostituire - quale soluzione
costituzionalmente piu' congrua - una valutazione concreta del
Giudice, cosi' da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul
reato null'altro che il valore di "indice" per misurare la idoneita'
o meno del genitore ad esercitare le proprie potesta'.
La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue
all'automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere affermata
anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all'art. 566,
secondo comma, codice penale, perche' la natura del reato in
questione - non diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 31
del 2012 in relazione al delitto di alterazione di stato previsto
dall'art. 567, secondo comma, codice penale - non implica un giudizio
di necessaria "indegnita'" del genitore. L'illegittimita'
costituzionale deve essere altresi' affermata in relazione all'art.
117, primo comma, Cost., ossia sul versante della necessaria
conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali
assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei
minori. Vengono qui in rilievo, quali norme interposte rispetto al
principio sancito dall'art. 117, primo comma, Cost., una serie di
importanti e del tutto univoci strumenti di carattere pattizio, con i
quali la disciplina oggetto di impugnativa viene a porsi in evidente
ed insanabile contrasto: la Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 3); la Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal
Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa
esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (art. 6). In tale contesto
non sembrano neppure trascurabili le specifiche indicazioni enunciate
dalle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su
una "giustizia a misura di minore", adottate il 17 novembre 2010,
nella 1098 riunione dei delegati dei ministri, posto che, fra gli
altri importanti principi, il documento espressamente afferma che
"Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del
diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo
posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni
che li vedono coinvolti o che l riguardano". Sulla violazione del
principio di ragionevolezza nel caso in cui una norma, ignorando
l'interesse del minore, statuisca la perdita della potesta' sulla
base di un mero automatismo, che preclude al Giudice ogni
possibilita' di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto,
tra l'interesse stesso e la necessita' di applicare comunque la pena
accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche
dell'episodio criminoso, vedi la menzionata sentenza n. 31 del
2012.».
Tali principi appaiono suscettibili di utile applicazione al caso
che qui interessa, in cui il sistema processuale non assegna al
Giudice alcun potere di valutare l'opportunita' di sottoporre
l'imputato alla misura degli arresti domiciliari a seguito di una
ponderata contemperazione e bilanciamento, da un lato, tra i beni
interessi oggetto della tutela cui e' demandata la valutazione di
necessita' della custodia cautelare in carcere (ad esempio pericolo
di reiterazione di determinati delitti, come e' nel caso in oggetto),
e dall'altro l'interesse del fanciullo (nonostante questo sia
definito espressamente detto «prevalente» dalla menzionata
convenzione) a che il genitore sia sottoposto ad una misura cautelare
che non interferisca pesantemente, sin quasi a negarla (in relazione
alle concrete modalita' di esecuzione della misura stessa, dipendenti
dalla scelta del DAP di trasferire il detenuto in istituto carcerario
fuori della regione di residenza della sua famiglia), con la
possibilita' del figlio di mantenere il rapporto con lui, e di non
risentire nella sua salute e nel suo sviluppo, a causa della suddetta
interferenza.
Deve infatti osservarsi che, pur vero che l'art. 9, comma 4 della
Convenzione contempli (legittimandolo) il caso della separazione del
fanciullo dai suoi genitori per l'effetto di una legittima detenzione
di questi ultimi, ciononostante ne' affronta espressamente il caso in
cui da tale detenzione discendano effetti sensibilmente
pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore, ne' pare
volere, per i casi della legittima detenzione, introdurre una deroga
alla tutela dei diritti del fanciullo.
Ed invero, non solo l'art. 6 prevede in via generale che gli
Stati debbano garantire al fanciullo il diritto alla vita (e quindi a
quanto necessario ad assicurarla), ma anche che (art. 6, comma 2):
«Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo», ponendo quindi a carico
degli Stati contraenti la necessita' di operare, anche a livello di
disposizioni normative nei piu' svariati campi, affinche' siano
rimossi - «in tutta la misura del possibile», il che appare implicare
la doverosita' della ricerca di soluzioni alternative a quelle che
nuocciano al minore - gli ostacoli non solo alla sopravvivenza, ma
anche allo sviluppo del minore; laddove, con tutta evidenza, e stante
la filosofia di fondo della Convenzione (che opera per la tutela del
minore come essere umano titolare di diritti inalienabili, tra i
quali il diritto ad uno sviluppo sano ed equilibrato, ma facilmente
pregiudicabili per la sua posizione di debolezza), lo spirito della
Convenzione e' garantire al minore la possibilita' di uno sviluppo,
se non sereno, quanto meno equilibrato perche' posto al riparo da
severe privazioni materiali ed affettive.
Alla individuazione di una soluzione interpretativa rispettosa
della Convenzione e dell'obbligo costituzionale (ex art. 117 Cost.)
di prestarle osservanza, non appare corretto opporre problemi di
ordine pratico, quali il rischio della agevole sottrazione degli
adulti con prole alla misura cautelare carceraria e financo
all'esecuzione della pena (pericolo ipotizzabile sulla base
dell'assunto che tutti i detenuti con figli minori potrebbero, con
qualche fondamento, addurre problemi della prole, non sempre di
agevole verifica, tanto piu' che puo' supporsi che, inevitabilmente,
lo stato di detenzione del genitore comporti inevitabilmente degli
strascichi negativi per il minore stesso).
Invero i problemi di ordine pratico non possono essere assunti a
ragione giustificatrice, perche' l'art. 6 citato impone chiaramente
agli Stati l'obbligo di adottare le soluzioni atti ad affrontarli, e
non puo' scaricarsene il peso sui minori; inoltre, detti problemi
sono tutt'altro che irresolubili gia' a legislazione vigente, atteso
che il Giudice ha in via generale la possibilita' di ricorrere
all'opera di un perito d'ufficio; quale affidabile ausiliario in
grado di verificare, secondo le scienze psichiatriche e dell'eta'
evolutiva, se ed in che misura il minore stia subendo un danno,
potendo cosi' offrire al Giudice gli strumenti per valutare se, in
relazione all'entita' del pregiudizio sofferto dal minore, in una
valutazione comparativistica (il «bilanciamento» evocato dalla
sentenza n. 07/2013 della Corte costituzionale) dei beni interessi
tutelati dalla norma, quello pur «prevalente» del minore non possa e
debba essere, nel concreto, ritenuto necessariamente soccombente -
nella cornice dei valori costituzionali - rispetto, ad esempio, a
quelli di tutela della collettivita' da gravi pericoli (si pensi al
caso in cui il detenuto sia soggetto concretamente pericoloso per la
pubblica o privata incolumita': ad esempio il soggetto che abbia gia'
manifestato istinti omicidi o marcata inclinazione alla violenza, o
l'appartenenza a gruppi terroristici), non dovendo, negli altri casi,
apparire contrario al grado di civilta' raggiunto dall'ordinamento
democratico, il ripudio della detenzione in carcere quale forma
necessaria di cautela ed anche di espiazione della pena: filosofia
che gia' ispira, ad esempio, l'art. 275, comma 4-bis del codice di
procedura penale e l'art. 146, comma 3 del codice penale per quel che
attiene alle condizioni di salute dell'imputato nel caso in cui con
esse sia incompatibile il regime carcerario, e che egualmente ispira,
sempre nell'interesse del minore, l'art. 275, comma 4 del codice di
procedura penale.
Ne' si obbietti che, allo stato, la questione non sarebbe
rilevante mancando un accertamento peritale circa le condizioni di
salute della minore M. Y., e la derivazione della loro compromissione
dalle difficolta' a mantenere il legame col padre a causa del di lui
stato di detenzione; ed invero, in mancanza di una cornice normativa
interna che assegni rilevanza a tale situazione, il Giudice e' privo
del potere di disporre un accertamento sul punto, e lo sarebbe
comunque in quanto l'art. 299, comma 4-ter del codice di procedura
penale - che disciplina gli accertamenti che il Giudice puo' disporre
- fa riferimento solo a quelli che riguardano la persona
dell'imputato, trattandosi di norma al servizio della fattispecie di
cui all'art. 275, comma 4-bis del codice di procedura penale: di
talche' si ravvisa un'ulteriore questione di incostituzionalita',
riguardante appunto l'art. 299, comma 4-ter del codice di procedura
penale.
Come si e' accennato, il problema che interessa la figlia di
quattro anni del M. sorge fondamentalmente in quanto seri ostacoli al
diritto di visita sono posti dal trasferimento di quest'ultimo in un
istituto penitenziario posto in altra regione, e comunque a distanza
di circa 300 km dal luogo di residenza della sua famiglia; non
interessa in questa sede verificare se detto trasferimento possa o
meno essere considerato legittimo, per la semplice ragione che,
quand'anche si trattasse di provvedimento in violazione dei diritti
del detenuto, questo Giudice non e' titolare di alcun potere a
sindacarne la legittimita' ed a rimuoverne gli effetti;
illegittimita', peraltro, che nemmeno risulta allegata dalla parte,
sicche' deve allo stato ritenersi che il trasferimento del M. sia
stato legittimamente disposto per ragioni legate alla sua sicurezza,
o alle necessita' del suo trattamento, o ad altre ragioni oggettive.
Ne' questo Giudice ha il potere di disporre il trasferimento
dell'imputato in un istituto penitenziario posto in questa regione e
comunque vicino al luogo di residenza della famiglia del M.
Invero, il Giudice puo' disporre il trasferimento dell'imputato,
o negare il nulla osta al suddetto trasferimento ove disposto dalle
competenti autorita' penitenziarie, solo per motivi di giustizia,
come previsto dall'art. 85 del regolamento penitenziario di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 in attuazione del
disposto (generico piu' che generale) dell'art. 42, comma 1 della
legge di ordinamento penitenziario; ai sensi dell'art. 85, commi 3 e
4 del regolamento citato, peraltro, e' evidente che per motivi di
giustizia debbano intendersi solo quelli legati al compimento di atti
del processo (o al piu', ad essi strettamente strumentali), non
rientrandovi l'esercizio dei diritti del detenuto in quanto tale,
quali i diritti ai colloqui ed alle visite.
Di conseguenza, questo Giudice e' nell'impossibilita' - a
normativa vigente - di adottare un provvedimento che consenta di
bilanciare e conciliare le ragioni cautelari sottese alla custodia
del M., con le esigenze di tutela dei suoi figli minori, che pure la
Convenzione dei diritti del fanciullo gli impone di considerare; si
appalesa quindi un contrasto tra l'ordinamento giuridico interno e la
norma costituzionale, sotto i seguenti profili:
a) contrasto dell'art. 275, commi 4 e 4-bis del codice di
procedura penale, con l'art. 117 Cost., per violazione degli articoli
3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2 della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in
cui la norma processuale non prevede il divieto della custodia in
carcere dell'imputato genitore di prole minorenne, quando da tale
stato di detenzione cautelare, in relazione anche al luogo di sua
esecuzione ed alle difficolta' che cio' comporta all'esercizio del
diritto di visita ed al mantenimento delle relazioni famigliari,
possa derivare un rilevante nocumento alla sua salute, alla sua
incolumita', o al suo equilibrato sviluppo;
b) contrasto dell'art. 299, comma 4-ter del codice di
procedura penale con l'art. 117 Cost., per violazione degli articoli
3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2 della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in
cui la norma processuale non prevede la possibilita' che il Giudice
esegua accertamenti peritali sugli effetti della detenzione del
genitore sulla salute del figlio minore, e sul suo equilibrato
sviluppo;
c) contrasto dell'art. 275, comma 4 del codice di procedura
penale con l'art. 3 Cost., per irrazionale ed ingiustificata
disparita' di trattamento tra situazioni egualmente contrassegnate
dalla necessita' di cura ed assistenza del minore, prevedendosi il
divieto di custodia cautelare del genitore di prole di eta' inferiore
ai sei anni in caso di impossibilita' a prestare dette cure da parte
dell'altro genitore, e non anche nel caso in cui il minore derivi un
danno diretto alla salute ed alle sue possibilita' di equilibrato
sviluppo dalla custodia cautelare in carcere o dalle modalita' di
esecuzione della custodia carceraria in luogo non vicino a quello di
residenza della sua famiglia;
d) in subordine, contrasto dell'art. 42, comma 1 della legge
n. 354/1975 (Norme di ordinamento penitenziario) con la citata
Convenzione, nella parte in cui non includa, tra le esigenze di
giustizia che legittimino il potere di disporre il trasferimento
dell'imputato, quelle relative alla risoluzione di rilevanti problemi
alla salute, incolumita' o equilibrato sviluppo del figlio minorenne
dell'imputato detenuto, derivanti dalla sua detenzione in luogo non
vicino a quello di residenza della sua famiglia;
e) in estremo subordine, contrasto dell'art. 42, comma 2
della legge n. 354/1975 (Norme di ordinamento penitenziario) con la
citata Convenzione, nella parte in cui consenta il trasferimento
dell'imputato in luoghi di detenzione non prossimi a quelli di'
residenza della famiglia, allorche' vi sia presenza di figli minori.
La rilevanza delle questioni suddette e' manifesta, atteso che
questo Giudice deve decidere su di una richiesta di revoca della
misura della custodia in carcere che, altrimenti, in relazione al
grado ed alla tipologia delle esigenze cautelari, ed al titolo del
reato per cui il M. e' in stato di custodia cautelare, dovrebbe
rigettare, tanto piu' che egli risulta aver gia' violato la misura
degli arresti domiciliari precedentemente concessagli nell'ambito del
presente procedimento, e per tale ragione si trova attualmente in
stato di custodia in carcere per tale ragione.
Cio' comporta il sorgere di un'ulteriore questione di
incostituzionalita' rilevante ai fini della decisione, e cioe' quella
relativa al:
f) contrasto dell'art. 276, comma 1-ter del codice di
procedura penale - che pone un ostacolo indiretto ma logico alla
concessione degli arresti domiciliari a chi si sia vista revocare
detta misura per averla violata nello stesso processo - con l'art.
117 Cost., per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma
2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, ratificata Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176,
nella parte in cui la norma processuale imponga la revoca della
misura degli arresti domiciliari, e frapponga in via logica un
ostacolo alla sua successiva nuova concessione, anche nel caso in cui
detta misura sia stata violata da soggetto la cui prole deriverebbe
un rilevante danno alla salute, all'incolumita' o all'equilibrato
sviluppo, dalla detenzione carceraria del genitore: questione
rilevante perche', anche laddove venissero accolte le altre questioni
prospettate, il Giudice non avrebbe altrimenti a disposizione il
concreto strumento processuale per rilevare ed accertare la
situazione di fatto sottesa all'applicazione delle norme a tutela del
fanciullo.
P.Q.M.
Visti gli articoli 1, legge costituzionale n. 1/1948, e 23 della
legge n. 87/1953, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente
infondata la questione di illegittimita' costituzionale relativa:
a) al contrasto dell'art. 275, commi 4 e 4-bis del codice di
procedura penale con l'art. 117 Cost., per violazione degli articoli
3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2 della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in
cui la norma processuale non prevede il divieto della custodia in
carcere dell'imputato genitore di prole minorenne, quando da tale
stato di detenzione cautelare, in relazione anche al luogo di sua
esecuzione ed alle difficolta' che cio' comporta all'esercizio del
diritto di visita ed al mantenimento delle relazioni famigliari,
possa derivare un rilevante nocumento alla salute, alla incolumita',
o all'equilibrato sviluppo del fanciullo;
b) al contrasto dell'art. 299, comma 4-ter del codice di
procedura penale con l'art. 117 Cost., per violazione degli articoli
3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2 della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in
cui la norma processuale non prevede la possibilita' che il Giudice
esegua accertamenti peritali sugli effetti della detenzione del
genitore sulla salute ed incolumita' del figlio minore, e Sul suo
equilibrato sviluppo, al fine di derivarne un divieto di custodia
cautelare in carcere;
c) al contrasto dell'art. 275, comma 4 del codice di
procedura penale con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il
divieto di custodia cautelare del genitore di prole di eta' inferiore
ai sei anni in caso di impossibilita' a prestare dette cure da parte
dell'altro genitore, e non anche nel caso in cui il minore derivi un
danno diretto e rilevante alla salute, all'incolumita' personale o
alle sue possibilita' di equilibrato sviluppo dalla custodia
carceraria del genitore, o dalle modalita' di esecuzione di detta
custodia in luogo non vicino a quello di residenza della sua
famiglia;
d) in subordine, al contrasto dell'art. 42, comma 1 della
legge n. 354/1975 (Norme di ordinamento penitenziario) con la citata
Convenzione, nella parte in cui non include, tra le esigenze di
giustizia che legittimino il potere di disporre il trasferimento
dell'imputato, quelle relative alla risoluzione di rilevanti problemi
alla salute, incolumita' o equilibrato sviluppo del figlio minorenne
dell'imputato detenuto, derivanti dalla sua detenzione in luogo non
vicino a quello di residenza della sua famiglia;
e) in estremo subordine, al contrasto dell'art. 42, comma 2
della legge n. 354/1975 (Norme di ordinamento penitenziario) con la
citata Convenzione, nella parte in cui consenta il trasferimento
dell'imputato in luoghi di detenzione non prossimi a quelli di
residenza della famiglia, allorche' vi sia presenza di figli minori;
f) al contrasto dell'art. 276, comma 1-ter del codice di
procedura penale - che pone un ostacolo indiretto ma logico alla
concessione degli arresti domiciliari a chi si sia vista revocare
detta misura per averla violata nello stesso processo - con l'art.
117 Cost., per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma
2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27
maggio 1991, n. 176, nella parte in cui la norma processuale imponga
la revoca della misura degli arresti domiciliari, e frapponga in via
logica un ostacolo alla sua successiva nuova concessione, anche nel
caso in cui detta misura sia stata violata da soggetto la cui prole
deriverebbe un rilevante danno alla salute, all'incolumita' o
all'equilibrato sviluppo, dalla detenzione carceraria del genitore.
Ordina la notificazione della presente ordinanza al difensore
dell'imputato, all'imputato, al P.M., e al Presidente del Consiglio
dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del
Parlamento.
Dispone la successiva trasmissione della presente ordinanza e
degli atti del procedimento, unitamente alla prova dell'esecuzione
delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge, alla
Corte costituzionale per la decisione della questione di
costituzionalita' cosi' sollevata.
Sospende il sub-procedimento cautelare sino alla decisione della
Corte costituzionale.
Lecce, 21 settembre 2016
Il Giudice: Sernia