N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2016

Ordinanza del 21 settembre 2016 del G.I.P. del Tribunale di Lecce nel
procedimento penale a carico di M. M.. 
 
Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare  di  imputato
  genitore di prole minorenne - Disciplina. 
- Codice di procedura penale, art. 275, commi 4 e 4-bis. 
Processo penale - Misure cautelari  -  Revoca  e  sostituzione  delle
  misure - Accertamenti peritali. 
- Codice di procedura penale, art. 299, comma 4-ter. 
Processo  penale  -  Misure  cautelari  -   Arresti   domiciliari   -
  Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte. 
- Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter. 
In subordine: Ordinamento penitenziario - Trasferimenti. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 42, commi primo e secondo. 
(GU n.3 del 18-1-2017 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE 
           Ufficio del Giudice per le indagini preliminari 
 
    Il Giudice, dott. Stefano Sernia  decidendo  sulla  richiesta  di
concessione degli arresti domiciliari, avanzata in data 15  settembre
2016, nell'interesse di M. M. 
    Visto il  parere  contrario  del  P.M.,  ha  emesso  la  seguente
ordinanza. 
    Il M. e' stato condannato, con sentenza emessa da questo  GUP  in
data 23 giugno 2016 in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni
14 di reclusione, essendo stato ritenuto colpevole dei reati  di  cui
ai capi O),  P),  Q)  (relativi  alla  direzione  di  un'associazione
finalizzata al traffico di  sostanze  stupefacenti,  e  reati  fine),
esclusa l'aggravante  di  cui  all'art.  74,  comma  4,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, dopo essere stato prosciolto
in udienza preliminare dal delitto di cui all'art. 416-bis del codice
di procedura penale. 
    L'istanza e' avanzata ai sensi dell'art. 275, comma 4 del  codice
di procedura penale, sul presupposto che la convivente del M. non sia
in grado di prendersi cura dei  loro  comuni  figli,  a  causa  degli
impegni di lavoro; si rappresenta altresi' come, essendo stato il  M.
trasferito presso la casa circondariale di Melfi, le possibilita'  di
colloqui  e  contatti  tra  l'imputato  ed  i   congiunti   risultino
gravemente compromessi, non avendo la moglie la disponibilita' di  un
mezzo di trasporto ne' i mezzi economici per affrontare la trasferta,
sua e dei figli, a Melfi per permettere loro di vedere il padre. 
    Come conseguenza di cio', come da relazione/certificazione medica
che si allega, la situazione  psicologica  della  figlia  M.  Y.,  di
circa, quattro  anni  di  eta',  di  cui  gia'  si  era  rilevata  la
compromissione (per tale ragione essendosi giunti ad autorizzare,  ex
art.   37,   comma   9,   regolamento   ordinamento    penitenziario,
l'ampliamento  in  maniera  significativa  del  numero  dei  colloqui
mensili di cui l'imputato poteva godere con i suoi  congiunti  ed  in
primis con la figlia)  risulta  essersi  ulteriormente  e  gravemente
compromessa,  con  manifestazioni  di  grave  perdita  di  serenita',
somatizzazioni del disturbo derivantele dall'impossibilita' di  poter
vedere il padre madre, ed accenni  di  atti  autolesionistici,  tanto
piu' che di tale situazione ella accusa la madre (anch'essa  peraltro
detenuta, sia pure agli arresti domiciliari, per  la  commissione  di
delitti connessi a quelli per cui il M. e' stato condannato). 
    Va osservato che l'incapacita'  del  coniuge,  non  detenuto,  ad
accudire la prole, che rileva ai fini dell'operativita'  del  divieto
di cui all'art. 275, comma 4 del codice  di  procedura  penale,  deve
essere «assoluta», atteso che la  norma  espressamente  subordina  il
divieto ad una situazione di «assoluta impossibilita'». 
    Poiche' la moglie del B., pur essendo agli  arresti  domiciliari,
e' autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione per  prestare
attivita' lavorativa presso un'azienda di famiglia di proprieta'  dei
di lei genitori, appare logicamente da escludersi sul piano razionale
e probabilistico che  essi  possano  essere  cosi'  insensibili  alle
ragioni dei nipotini e della figlia da non consentirle di tenerli con
se',  o  di  organizzare  l'orario  di  lavoro  in  termini  tali  da
consentirle di seguirli. 
    Come detto, con l'istanza si rappresenta anche come lo  stato  di
detenzione del M., per di piu' trasferito in un carcere  ben  lontano
dal luogo di residenza della  sua  famiglia  (non  avendo  la  moglie
neanche la disponibilita' di  un'autovettura),  ponga  seri  ostacoli
all'esercizio del diritto di visita, con la conseguenza che  i  figli
minorenni dell'imputato ne stanno traendo un forte senso  di  disagio
che, quanto alla figlia minore, avrebbe dato luogo a  veri  e  propri
disturbi   psichici    con    segnali    di    aggressivita'    anche
autolesionistica. 
    Tuttavia, il problema legato  alle  conseguenze  sullo  stato  di
salute dei figli minori, derivante  dallo  stato  di  detenzione  del
genitore, non trova disciplina alcuna nel  codice  di  rito,  che  e'
attento alle eventuali ripercussioni negative della detenzione  sullo
stato di salute del detenuto (cfr. art. 275, comma 4-bis  del  codice
di  procedura  penale),  ma  ignora  completamente  la  rilevanza  da
riconoscersi alle ripercussioni che  tale  condizione  di  detenzione
possa avere sui suoi famigliari, anche nel caso in cui  questi  siano
minori di eta'. 
    A parere di questo giudicante, tale assoluta insensibilita' della
normativa nazionale alla  suddetta  questione  pone  un  problema  di
compatibilita' con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  in  Italia
con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
    Ed invero, va osservato che l'art. 3 di detta Convenzione prevede
che: 
        «1.  In  tutte  le  decisioni  relative  ai   fanciulli,   di
competenza  delle  istituzioni  pubbliche  o  private  di  assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi
legislativi, l'interesse superiore  del  fanciullo  deve  essere  una
considerazione preminente. 
        2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere,  in  considerazione
dei diritti e dei doveri dei suoi genitori,  dei  suoi  tutori  o  di
altre persone che hanno la sua responsabilita' legale, e a  tal  fine
essi adottano tutti  i  provvedimenti  legislativi  e  amministrativi
appropriati. 
        3. Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento  delle
istituzioni, servizi e istituti  che  hanno  la  responsabilita'  dei
fanciulli e che provvedono alla loro  protezione  sia  conforme  alle
norme stabilite dalle autorita' competenti in particolare nell'ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero  e  la
competenza del loro personale  nonche'  l'esistenza  di  un  adeguato
controllo». 
    Notevole e' l'accento posto sul dovere degli Stati di  assicurare
effettivita'  e  concretezza  alla  protezione  degli  interessi  del
fanciullo, desumibile gia' dall'art. 3, comma 3  citato,  e  ribadito
dal successivo art. 4, che detta disposizioni che impegnino gli Stati
contraenti a  dare  concreta  attuazione,  sia  a  livello  normativo
generale che a livello di attivita' amministrativa e  giudiziaria,  i
principi di cui all'art. 3: «Gli Stati parti si impegnano ad adottare
tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri,  necessari
per  attuare  i  diritti  riconosciuti  dalla  presente  Convenzione.
Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali  essi  adottano
tali provvedimenti entro, i limiti delle risorse di cui dispongono e,
se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale». 
    Appare evidente come la «preminenza dell'interesse del fanciullo»
appaia pero' negata da un sistema che, nel  disciplinare  il  momento
valutativo delle esigenze cautelari nei confronti  dei  genitori,  si
disinteressa completamente della prevenzione delle ricadute che,  sul
suo sereno sviluppo e  finanche  sulla  sua  salute  ed  incolumita',
possano avere le decisioni adottate nei confronti dei  suoi  genitori
dalle autorita' di uno Stato contraente. 
    Non appare risolutivo, in senso contrario, osservare che l'art. 3
citato opera con riferimento alle «decisioni relative  ai  fanciulli»
da adottarsi da parte di organi degli Stati contraenti, e  non  ponga
quindi  obblighi  agli  Stati  per  quel  che  attiene   il   momento
dell'adozione di decisioni aventi  un  oggetto  differente,  come  ad
esempio lo stato detentivo (e le modalita' di  tale  detenzione,  che
peraltro competono  al  DAP  e  non  all'autorita'  giudiziaria)  del
genitore. 
    In primo luogo, in precedente occasione la Corte  ha  gia'  avuto
modo di ritenere che il  principio  di  preminenza  del  diritto  del
fanciullo  impegnasse  lo   Stato   italiano   anche   ad   escludere
l'irrogazione al genitore di pene incidenti sulla sfera giuridica del
minore, senza previa valutazione dell'interesse del  minore,  che  e'
stato quindi dalla Corte ritenuto preminente in via  generale  e  non
solo allorche' occorresse prendere decisioni che riguardassero in via
diretta il minore stesso; il riferimento e'  alla  nota  sentenza  n.
07/2013, con cui la Corte ha  statuito  che:  «E'  costituzionalmente
illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., part.  569  del  codice
penale, nella parte in  cui  stabilisce  che,  in  caso  di  condanna
pronunciata contro il genitore per  il  delitto  di  soppressione  di
stato, previsto dall'art. 566, secondo comma, codice penale, consegua
di diritto la perdita della potesta' genitoriale,  cosi'  precludendo
al Giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore
nel caso concreto. Nella fattispecie in questione, la pena accessoria
incide su una potesta' che coinvolge non soltanto il suo titolare  ma
anche, necessariamente, il figlio minore, di modo che puo'  ritenersi
giustificabile l'interruzione di quella relatio (sul piano  giuridico
se non naturalistico) solo in quanto essa si giustifichi  proprio  in
funzione degli interessi del minore a vivere e a crescere nell'ambito
della  propria  famiglia,  mantenendo  un  rapporto   equilibrato   e
continuativo con ciascuno dei  genitori,  dai  quali  ha  diritto  di
ricevere cura, educazione ed istruzione. Pertanto, non e' conforme al
principio di  ragionevolezza,  e  contrasta  quindi  con  il  dettato
dell'art. 3 Cost., il disposto della norma censurata  che,  ignorando
l'interesse  del  minore,  statuisca  la  decadenza  dalla   potesta'
genitoriale sulla base  di  un  mero  automatismo,  che  preclude  al
Giudice ogni possibilita' di valutazione e di bilanciamento, nel caso
concreto,  tra  l'interesse  stesso  e  la  necessita'  di  applicare
comunque  la  pena  accessoria  in  ragione  della  natura  e   delle
caratteristiche    dell'episodio     criminoso.     All'irragionevole
automatismo  legale  occorre  dunque  sostituire  -  quale  soluzione
costituzionalmente  piu'  congrua  -  una  valutazione  concreta  del
Giudice, cosi'  da  assegnare  all'accertamento  giurisdizionale  sul
reato null'altro che il valore di "indice" per misurare la  idoneita'
o meno del genitore ad esercitare le proprie potesta'. 
    La violazione  del  principio  di  ragionevolezza,  che  consegue
all'automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere affermata
anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all'art. 566,
secondo  comma,  codice  penale,  perche'  la  natura  del  reato  in
questione - non diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 31
del 2012 in relazione al delitto di  alterazione  di  stato  previsto
dall'art. 567, secondo comma, codice penale - non implica un giudizio
di   necessaria   "indegnita'"   del    genitore.    L'illegittimita'
costituzionale deve essere altresi' affermata in  relazione  all'art.
117,  primo  comma,  Cost.,  ossia  sul  versante  della   necessaria
conformazione  del  quadro  normativo  agli  impegni   internazionali
assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione  dei
minori. Vengono qui in rilievo, quali norme  interposte  rispetto  al
principio sancito dall'art. 117, primo comma,  Cost.,  una  serie  di
importanti e del tutto univoci strumenti di carattere pattizio, con i
quali la disciplina oggetto di impugnativa viene a porsi in  evidente
ed insanabile contrasto: la Convenzione sui  diritti  del  fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  in
Italia con legge 27 maggio 1991, n.  176  (art.  3);  la  Convenzione
europea  sull'esercizio  dei  diritti  dei  fanciulli,  adottata  dal
Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa
esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (art. 6). In  tale  contesto
non sembrano neppure trascurabili le specifiche indicazioni enunciate
dalle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su
una "giustizia a misura di minore", adottate  il  17  novembre  2010,
nella 1098 riunione dei delegati dei ministri,  posto  che,  fra  gli
altri importanti principi, il  documento  espressamente  afferma  che
"Gli Stati membri dovrebbero  garantire  l'effettiva  attuazione  del
diritto dei minori a che il loro interesse  superiore  sia  al  primo
posto, davanti ad ogni altra considerazione, in  tutte  le  questioni
che li vedono coinvolti o che l  riguardano".  Sulla  violazione  del
principio di ragionevolezza nel caso  in  cui  una  norma,  ignorando
l'interesse del minore, statuisca la  perdita  della  potesta'  sulla
base  di  un  mero  automatismo,  che  preclude   al   Giudice   ogni
possibilita' di valutazione e di bilanciamento,  nel  caso  concreto,
tra l'interesse stesso e la necessita' di applicare comunque la  pena
accessoria  in  ragione  della   natura   e   delle   caratteristiche
dell'episodio criminoso,  vedi  la  menzionata  sentenza  n.  31  del
2012.». 
    Tali principi appaiono suscettibili di utile applicazione al caso
che qui interessa, in cui  il  sistema  processuale  non  assegna  al
Giudice  alcun  potere  di  valutare  l'opportunita'  di   sottoporre
l'imputato alla misura degli arresti domiciliari  a  seguito  di  una
ponderata contemperazione e bilanciamento, da un  lato,  tra  i  beni
interessi oggetto della tutela cui e'  demandata  la  valutazione  di
necessita' della custodia cautelare in carcere (ad  esempio  pericolo
di reiterazione di determinati delitti, come e' nel caso in oggetto),
e  dall'altro  l'interesse  del  fanciullo  (nonostante  questo   sia
definito   espressamente   detto   «prevalente»   dalla    menzionata
convenzione) a che il genitore sia sottoposto ad una misura cautelare
che non interferisca pesantemente, sin quasi a negarla (in  relazione
alle concrete modalita' di esecuzione della misura stessa, dipendenti
dalla scelta del DAP di trasferire il detenuto in istituto carcerario
fuori  della  regione  di  residenza  della  sua  famiglia),  con  la
possibilita' del figlio di mantenere il rapporto con lui,  e  di  non
risentire nella sua salute e nel suo sviluppo, a causa della suddetta
interferenza. 
    Deve infatti osservarsi che, pur vero che l'art. 9, comma 4 della
Convenzione contempli (legittimandolo) il caso della separazione  del
fanciullo dai suoi genitori per l'effetto di una legittima detenzione
di questi ultimi, ciononostante ne' affronta espressamente il caso in
cui   da   tale   detenzione   discendano    effetti    sensibilmente
pregiudizievoli per la salute e lo  sviluppo  del  minore,  ne'  pare
volere, per i casi della legittima detenzione, introdurre una  deroga
alla tutela dei diritti del fanciullo. 
    Ed invero, non solo l'art. 6 prevede  in  via  generale  che  gli
Stati debbano garantire al fanciullo il diritto alla vita (e quindi a
quanto necessario ad assicurarla), ma anche che (art.  6,  comma  2):
«Gli Stati parti assicurano in  tutta  la  misura  del  possibile  la
sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo», ponendo quindi  a  carico
degli Stati contraenti la necessita' di operare, anche a  livello  di
disposizioni normative  nei  piu'  svariati  campi,  affinche'  siano
rimossi - «in tutta la misura del possibile», il che appare implicare
la doverosita' della ricerca di soluzioni alternative  a  quelle  che
nuocciano al minore - gli ostacoli non solo  alla  sopravvivenza,  ma
anche allo sviluppo del minore; laddove, con tutta evidenza, e stante
la filosofia di fondo della Convenzione (che opera per la tutela  del
minore come essere umano titolare  di  diritti  inalienabili,  tra  i
quali il diritto ad uno sviluppo sano ed equilibrato,  ma  facilmente
pregiudicabili per la sua posizione di debolezza), lo  spirito  della
Convenzione e' garantire al minore la possibilita' di  uno  sviluppo,
se non sereno, quanto meno equilibrato perche'  posto  al  riparo  da
severe privazioni materiali ed affettive. 
    Alla individuazione di una  soluzione  interpretativa  rispettosa
della Convenzione e dell'obbligo costituzionale (ex art.  117  Cost.)
di prestarle osservanza, non  appare  corretto  opporre  problemi  di
ordine pratico, quali il  rischio  della  agevole  sottrazione  degli
adulti  con  prole  alla  misura  cautelare  carceraria   e   financo
all'esecuzione  della  pena   (pericolo   ipotizzabile   sulla   base
dell'assunto che tutti i detenuti con figli  minori  potrebbero,  con
qualche fondamento, addurre  problemi  della  prole,  non  sempre  di
agevole verifica, tanto piu' che puo' supporsi che,  inevitabilmente,
lo stato di detenzione del genitore  comporti  inevitabilmente  degli
strascichi negativi per il minore stesso). 
    Invero i problemi di ordine pratico non possono essere assunti  a
ragione giustificatrice, perche' l'art. 6 citato  impone  chiaramente
agli Stati l'obbligo di adottare le soluzioni atti ad affrontarli,  e
non puo' scaricarsene il peso sui  minori;  inoltre,  detti  problemi
sono tutt'altro che irresolubili gia' a legislazione vigente,  atteso
che il Giudice ha  in  via  generale  la  possibilita'  di  ricorrere
all'opera di un perito  d'ufficio;  quale  affidabile  ausiliario  in
grado di verificare, secondo le  scienze  psichiatriche  e  dell'eta'
evolutiva, se ed in che misura  il  minore  stia  subendo  un  danno,
potendo cosi' offrire al Giudice gli strumenti per  valutare  se,  in
relazione all'entita' del pregiudizio sofferto  dal  minore,  in  una
valutazione  comparativistica  (il  «bilanciamento»   evocato   dalla
sentenza n. 07/2013 della Corte costituzionale)  dei  beni  interessi
tutelati dalla norma, quello pur «prevalente» del minore non possa  e
debba essere, nel concreto, ritenuto  necessariamente  soccombente  -
nella cornice dei valori costituzionali -  rispetto,  ad  esempio,  a
quelli di tutela della collettivita' da gravi pericoli (si  pensi  al
caso in cui il detenuto sia soggetto concretamente pericoloso per  la
pubblica o privata incolumita': ad esempio il soggetto che abbia gia'
manifestato istinti omicidi o marcata inclinazione alla  violenza,  o
l'appartenenza a gruppi terroristici), non dovendo, negli altri casi,
apparire contrario al grado di  civilta'  raggiunto  dall'ordinamento
democratico, il ripudio  della  detenzione  in  carcere  quale  forma
necessaria di cautela ed anche di espiazione  della  pena:  filosofia
che gia' ispira, ad esempio, l'art. 275, comma 4-bis  del  codice  di
procedura penale e l'art. 146, comma 3 del codice penale per quel che
attiene alle condizioni di salute dell'imputato nel caso in  cui  con
esse sia incompatibile il regime carcerario, e che egualmente ispira,
sempre nell'interesse del minore, l'art. 275, comma 4 del  codice  di
procedura penale. 
    Ne' si  obbietti  che,  allo  stato,  la  questione  non  sarebbe
rilevante mancando un accertamento peritale circa  le  condizioni  di
salute della minore M. Y., e la derivazione della loro compromissione
dalle difficolta' a mantenere il legame col padre a causa del di  lui
stato di detenzione; ed invero, in mancanza di una cornice  normativa
interna che assegni rilevanza a tale situazione, il Giudice e'  privo
del potere di disporre  un  accertamento  sul  punto,  e  lo  sarebbe
comunque in quanto l'art. 299, comma 4-ter del  codice  di  procedura
penale - che disciplina gli accertamenti che il Giudice puo' disporre
-  fa  riferimento  solo  a  quelli   che   riguardano   la   persona
dell'imputato, trattandosi di norma al servizio della fattispecie  di
cui all'art. 275, comma 4-bis del  codice  di  procedura  penale:  di
talche' si ravvisa  un'ulteriore  questione  di  incostituzionalita',
riguardante appunto l'art. 299, comma 4-ter del codice  di  procedura
penale. 
    Come si e' accennato, il problema  che  interessa  la  figlia  di
quattro anni del M. sorge fondamentalmente in quanto seri ostacoli al
diritto di visita sono posti dal trasferimento di quest'ultimo in  un
istituto penitenziario posto in altra regione, e comunque a  distanza
di circa 300 km dal  luogo  di  residenza  della  sua  famiglia;  non
interessa in questa sede verificare se detto  trasferimento  possa  o
meno essere considerato  legittimo,  per  la  semplice  ragione  che,
quand'anche si trattasse di provvedimento in violazione  dei  diritti
del detenuto, questo Giudice  non  e'  titolare  di  alcun  potere  a
sindacarne   la   legittimita'   ed   a   rimuoverne   gli   effetti;
illegittimita', peraltro, che nemmeno risulta allegata  dalla  parte,
sicche' deve allo stato ritenersi che il  trasferimento  del  M.  sia
stato legittimamente disposto per ragioni legate alla sua  sicurezza,
o alle necessita' del suo trattamento, o ad altre ragioni oggettive. 
    Ne' questo Giudice ha il  potere  di  disporre  il  trasferimento
dell'imputato in un istituto penitenziario posto in questa regione  e
comunque vicino al luogo di residenza della famiglia del M. 
    Invero, il Giudice puo' disporre il trasferimento  dell'imputato,
o negare il nulla osta al suddetto trasferimento ove  disposto  dalle
competenti autorita' penitenziarie, solo  per  motivi  di  giustizia,
come previsto dall'art. 85 del regolamento penitenziario  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 in attuazione del
disposto (generico piu' che generale) dell'art.  42,  comma  1  della
legge di ordinamento penitenziario; ai sensi dell'art. 85, commi 3  e
4 del regolamento citato, peraltro, e' evidente  che  per  motivi  di
giustizia debbano intendersi solo quelli legati al compimento di atti
del processo (o al  piu',  ad  essi  strettamente  strumentali),  non
rientrandovi l'esercizio dei diritti del  detenuto  in  quanto  tale,
quali i diritti ai colloqui ed alle visite. 
    Di  conseguenza,  questo  Giudice  e'  nell'impossibilita'  -   a
normativa vigente - di adottare  un  provvedimento  che  consenta  di
bilanciare e conciliare le ragioni cautelari  sottese  alla  custodia
del M., con le esigenze di tutela dei suoi figli minori, che pure  la
Convenzione dei diritti del fanciullo gli impone di  considerare;  si
appalesa quindi un contrasto tra l'ordinamento giuridico interno e la
norma costituzionale, sotto i seguenti profili: 
        a) contrasto dell'art. 275, commi 4 e  4-bis  del  codice  di
procedura penale, con l'art. 117 Cost., per violazione degli articoli
3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,  ratificata  e  resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte  in
cui la norma processuale non prevede il  divieto  della  custodia  in
carcere dell'imputato genitore di prole  minorenne,  quando  da  tale
stato di detenzione cautelare, in relazione anche  al  luogo  di  sua
esecuzione ed alle difficolta' che cio'  comporta  all'esercizio  del
diritto di visita ed  al  mantenimento  delle  relazioni  famigliari,
possa derivare un rilevante  nocumento  alla  sua  salute,  alla  sua
incolumita', o al suo equilibrato sviluppo; 
        b)  contrasto  dell'art.  299,  comma  4-ter  del  codice  di
procedura penale con l'art. 117 Cost., per violazione degli  articoli
3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,  ratificata  e  resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte  in
cui la norma processuale non prevede la possibilita' che  il  Giudice
esegua accertamenti  peritali  sugli  effetti  della  detenzione  del
genitore sulla salute  del  figlio  minore,  e  sul  suo  equilibrato
sviluppo; 
        c) contrasto dell'art. 275, comma 4 del codice  di  procedura
penale  con  l'art.  3  Cost.,  per  irrazionale  ed   ingiustificata
disparita' di trattamento tra  situazioni  egualmente  contrassegnate
dalla necessita' di cura ed assistenza del  minore,  prevedendosi  il
divieto di custodia cautelare del genitore di prole di eta' inferiore
ai sei anni in caso di impossibilita' a prestare dette cure da  parte
dell'altro genitore, e non anche nel caso in cui il minore derivi  un
danno diretto alla salute ed alle  sue  possibilita'  di  equilibrato
sviluppo dalla custodia cautelare in carcere  o  dalle  modalita'  di
esecuzione della custodia carceraria in luogo non vicino a quello  di
residenza della sua famiglia; 
        d) in subordine, contrasto dell'art. 42, comma 1 della  legge
n. 354/1975  (Norme  di  ordinamento  penitenziario)  con  la  citata
Convenzione, nella parte in cui  non  includa,  tra  le  esigenze  di
giustizia che legittimino il  potere  di  disporre  il  trasferimento
dell'imputato, quelle relative alla risoluzione di rilevanti problemi
alla salute, incolumita' o equilibrato sviluppo del figlio  minorenne
dell'imputato detenuto, derivanti dalla sua detenzione in  luogo  non
vicino a quello di residenza della sua famiglia; 
        e) in estremo subordine,  contrasto  dell'art.  42,  comma  2
della legge n. 354/1975 (Norme di ordinamento penitenziario)  con  la
citata Convenzione, nella parte  in  cui  consenta  il  trasferimento
dell'imputato in luoghi di  detenzione  non  prossimi  a  quelli  di'
residenza della famiglia, allorche' vi sia presenza di figli minori. 
    La rilevanza delle questioni suddette e'  manifesta,  atteso  che
questo Giudice deve decidere su di  una  richiesta  di  revoca  della
misura della custodia in carcere che,  altrimenti,  in  relazione  al
grado ed alla tipologia delle esigenze cautelari, ed  al  titolo  del
reato per cui il M. e'  in  stato  di  custodia  cautelare,  dovrebbe
rigettare, tanto piu' che egli risulta aver gia'  violato  la  misura
degli arresti domiciliari precedentemente concessagli nell'ambito del
presente procedimento, e per tale ragione  si  trova  attualmente  in
stato di custodia in carcere per tale ragione. 
    Cio'  comporta  il   sorgere   di   un'ulteriore   questione   di
incostituzionalita' rilevante ai fini della decisione, e cioe' quella
relativa al: 
        f)  contrasto  dell'art.  276,  comma  1-ter  del  codice  di
procedura penale - che pone un  ostacolo  indiretto  ma  logico  alla
concessione degli arresti domiciliari a chi  si  sia  vista  revocare
detta misura per averla violata nello stesso processo  -  con  l'art.
117 Cost., per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma
2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, ratificata Italia con legge 27 maggio  1991,  n.  176,
nella parte in cui la  norma  processuale  imponga  la  revoca  della
misura degli arresti  domiciliari,  e  frapponga  in  via  logica  un
ostacolo alla sua successiva nuova concessione, anche nel caso in cui
detta misura sia stata violata da soggetto la cui  prole  deriverebbe
un rilevante danno alla  salute,  all'incolumita'  o  all'equilibrato
sviluppo,  dalla  detenzione  carceraria  del   genitore:   questione
rilevante perche', anche laddove venissero accolte le altre questioni
prospettate, il Giudice non  avrebbe  altrimenti  a  disposizione  il
concreto  strumento  processuale  per  rilevare   ed   accertare   la
situazione di fatto sottesa all'applicazione delle norme a tutela del
fanciullo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1, legge costituzionale n. 1/1948, e 23  della
legge n. 87/1953, dichiara d'ufficio rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di illegittimita' costituzionale relativa: 
        a) al contrasto dell'art. 275, commi 4 e 4-bis del codice  di
procedura penale con l'art. 117 Cost., per violazione degli  articoli
3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,  ratificata  e  resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte  in
cui la norma processuale non prevede il  divieto  della  custodia  in
carcere dell'imputato genitore di prole  minorenne,  quando  da  tale
stato di detenzione cautelare, in relazione anche  al  luogo  di  sua
esecuzione ed alle difficolta' che cio'  comporta  all'esercizio  del
diritto di visita ed  al  mantenimento  delle  relazioni  famigliari,
possa derivare un rilevante nocumento alla salute, alla  incolumita',
o all'equilibrato sviluppo del fanciullo; 
        b) al contrasto dell'art. 299,  comma  4-ter  del  codice  di
procedura penale con l'art. 117 Cost., per violazione degli  articoli
3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,  ratificata  e  resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte  in
cui la norma processuale non prevede la possibilita' che  il  Giudice
esegua accertamenti  peritali  sugli  effetti  della  detenzione  del
genitore sulla salute ed incolumita' del figlio  minore,  e  Sul  suo
equilibrato sviluppo, al fine di derivarne  un  divieto  di  custodia
cautelare in carcere; 
        c)  al  contrasto  dell'art.  275,  comma  4  del  codice  di
procedura penale con l'art. 3 Cost., nella parte in  cui  prevede  il
divieto di custodia cautelare del genitore di prole di eta' inferiore
ai sei anni in caso di impossibilita' a prestare dette cure da  parte
dell'altro genitore, e non anche nel caso in cui il minore derivi  un
danno diretto e rilevante alla salute,  all'incolumita'  personale  o
alle  sue  possibilita'  di  equilibrato  sviluppo   dalla   custodia
carceraria del genitore, o dalle modalita'  di  esecuzione  di  detta
custodia in  luogo  non  vicino  a  quello  di  residenza  della  sua
famiglia; 
        d) in subordine, al contrasto dell'art.  42,  comma  1  della
legge n. 354/1975 (Norme di ordinamento penitenziario) con la  citata
Convenzione, nella parte in cui  non  include,  tra  le  esigenze  di
giustizia che legittimino il  potere  di  disporre  il  trasferimento
dell'imputato, quelle relative alla risoluzione di rilevanti problemi
alla salute, incolumita' o equilibrato sviluppo del figlio  minorenne
dell'imputato detenuto, derivanti dalla sua detenzione in  luogo  non
vicino a quello di residenza della sua famiglia; 
        e) in estremo subordine, al contrasto dell'art. 42,  comma  2
della legge n. 354/1975 (Norme di ordinamento penitenziario)  con  la
citata Convenzione, nella parte  in  cui  consenta  il  trasferimento
dell'imputato in luoghi  di  detenzione  non  prossimi  a  quelli  di
residenza della famiglia, allorche' vi sia presenza di figli minori; 
        f) al contrasto dell'art. 276,  comma  1-ter  del  codice  di
procedura penale - che pone un  ostacolo  indiretto  ma  logico  alla
concessione degli arresti domiciliari a chi  si  sia  vista  revocare
detta misura per averla violata nello stesso processo  -  con  l'art.
117 Cost., per violazione degli articoli 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma
2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in  Italia  con  legge  27
maggio 1991, n. 176, nella parte in cui la norma processuale  imponga
la revoca della misura degli arresti domiciliari, e frapponga in  via
logica un ostacolo alla sua successiva nuova concessione,  anche  nel
caso in cui detta misura sia stata violata da soggetto la  cui  prole
deriverebbe  un  rilevante  danno  alla  salute,  all'incolumita'   o
all'equilibrato sviluppo, dalla detenzione carceraria del genitore. 
    Ordina la notificazione della  presente  ordinanza  al  difensore
dell'imputato, all'imputato, al P.M., e al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due  rami  del
Parlamento. 
    Dispone la successiva trasmissione  della  presente  ordinanza  e
degli atti del procedimento, unitamente  alla  prova  dell'esecuzione
delle notificazioni e delle comunicazioni previste dalla legge,  alla
Corte  costituzionale   per   la   decisione   della   questione   di
costituzionalita' cosi' sollevata. 
    Sospende il sub-procedimento cautelare sino alla decisione  della
Corte costituzionale. 
      Lecce, 21 settembre 2016 
 
                         Il Giudice: Sernia