N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2016

Ordinanza  del  3  giugno  2016  del  Tribunale   di   Grosseto   nei
procedimenti civili riuniti promossi da Danone Spa  contro  Logitrans
Srl e Logipi Srl. 
 
Trasporto - Autotrasporto - Corrispettivo del vettore che ha eseguito
  un servizio di trasporto per incarico di altro vettore, a sua volta
  obbligato nei confronti di  un  altro  vettore  o  del  mittente  -
  Previsione di un'azione diretta per il pagamento del  corrispettivo
  nei confronti di tutti coloro che hanno  ordinato  il  trasporto  -
  Responsabilita' solidale di coloro che hanno ordinato il  trasporto
  nei  limiti  delle  prestazioni   ricevute   e   della   quota   di
  corrispettivo pattuita, salvo azione di rivalsa nei confronti della
  propria parte contrattuale. 
- Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni  per  il
  riassetto  normativo  in  materia  di   liberalizzazione   regolata
  dell'esercizio dell'attivita' di  autotrasportatore),  art.  7-ter,
  aggiunto dall'art. 1-bis, comma 2, lett. e),  del  decreto-legge  6
  luglio  2010,  n.  103  (Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la
  regolarita' del servizio pubblico  di  trasporto  marittimo  ed  il
  sostegno  della   produttivita'   nel   settore   dei   trasporti),
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127. 
(GU n.3 del 18-1-2017 )
 
                        TRIBUNALE DI GROSSETO 
 
    Il Giudice istruttore, Paolo Cesare Ottati, nelle  cause  riunite
R.G. n. 3566/14  e  R.G.  n.  3706/14,  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza: 
        la Danone  S.p.A.,  nelle  cause  riunite,  ha  sollevato  la
questione  di   costituzionalita'   dell'art.   7-ter   del   decreto
legislativo n.  286  del  2005,  disposizione  aggiunta  in  sede  di
conversione con modifiche del decreto-legge  n.  103  del  2010,  per
violazione del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione. 
    Tale questione e' sicuramente rilevante ai fini  della  decisione
delle cause riunite, in quanto il diritto di credito azionato  con  i
decreti ingiuntivi opposti dalla societa' convenuta opposta si  fonda
sulla disposizione sopracitata, ed e'  non  manifestamente  infondata
per le ragioni di seguito esposte. 
    La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  32  del  2014,
richiamando la  propria  precedente  giurisprudenza  con  particolare
riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 ed alla successiva ordinanza n.
34 del 2013, ha chiarito che: 
        la legge di conversione deve avere un  contenuto  omogeneo  a
quello del decreto-legge. Cio' in ossequio, prima ancora che a regole
di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, della
Costituzione,  il  quale  presuppone  «un  nesso  di   interrelazione
funzionale tra decreto-legge, formato  dal  Governo  ed  emanato  dal
Presidente della Repubblica, e legge di  conversione,  caratterizzata
da un  procedimento  di  approvazione  peculiare  rispetto  a  quello
ordinario» (sentenza n. 22 del 2012); 
        la legge di conversione - per l'approvazione della  quale  le
Camere, anche se sciolte, si riuniscono  entro  cinque  giorni  dalla
presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo  comma,
della Costituzione) -  segue  un  iter  parlamentare  semplificato  e
caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi,  che  si
giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla
stabilizzazione di un provvedimento avente forza  di  legge,  emanato
provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve  e
circoscritto; 
        dalla sua connotazione di legge a competenza tipica  derivano
i  limiti  alla  emendabilita'  del  decreto-legge.   La   legge   di
conversione  non  puo',  quindi,  aprirsi   a   qualsiasi   contenuto
ulteriore,  come  del   resto   prescrivono   anche   i   regolamenti
parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei deputati e
art.  97  del  regolamento  del   Senato   della   Repubblica,   come
interpretato dalla giunta per il regolamento  con  il  parere  dell'8
novembre 1984). Diversamente,  l'iter  semplificato  potrebbe  essere
sfruttato per scopi estranei a quelli  che  giustificano  l'atto  con
forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche  di  confronto
parlamentare.  Pertanto,  l'inclusione  di  emendamenti  e   articoli
aggiuntivi  che  non  siano  attinenti  alla  materia   oggetto   del
decreto-legge, o alle finalita' di quest'ultimo, determina  un  vizio
della legge di conversione in parte qua; 
        e'  bene  sottolineare  che  la  richiesta  coerenza  tra  il
decreto-legge e  la  legge  di  conversione  non  esclude,  in  linea
generale, che le Camere possano apportare emendamenti  al  testo  del
decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base
alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; 
        essa vale soltanto a  scongiurare  l'uso  improprio  di  tale
potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste  formale  di  un
emendamento si introduca un disegno di legge che  tenda  a  immettere
nell'ordinamento una disciplina  estranea,  interrompendo  il  legame
essenziale tra decreto-legge  e  legge  di  conversione,  presupposto
dalla  sequenza  delineata  dall'art.  77,   secondo   comma,   della
Costituzione; 
        cio' vale anche nel  caso  di  provvedimenti  governativi  ab
origine a contenuto plurimo. In relazione a questa tipologia di  atti
- che di per se' non sono esenti da problemi  rispetto  al  requisito
dell'omogeneita'  (sentenza  n.  22  del  2012)  -   ogni   ulteriore
disposizione  introdotta  in  sede   di   conversione   deve   essere
strettamente collegata ad uno dei  contenuti  gia'  disciplinati  dal
decreto-legge  ovvero  alla   ratio   dominante   del   provvedimento
originario considerato nel suo complesso; 
        nell'ipotesi  in  cui  la  legge  di  conversione  spezzi  la
suddetta connessione, si determina  un  vizio  di  procedura,  mentre
resta ovviamente salva la possibilita' che la materia regolata  dagli
emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto  di  un  separato
disegno di  legge,  da  discutersi  secondo  le  ordinarie  modalita'
previste dall'art. 72 della Costituzione; 
        l'eterogeneita'  delle  disposizioni  aggiunte  in  sede   di
conversione determina, dunque, un  vizio  procedurale  delle  stesse,
che, come ogni altro vizio della legge, spetta solo  a  questa  Corte
accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare, che  per  sua
stessa natura puo' essere evidenziato solamente attraverso  un  esame
del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede
parlamentare,  posto  a  raffronto  con  l'originario  decreto-legge.
All'esito  di  tale  esame,   le   eventuali   disposizioni   intruse
risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art.
77 della Costituzione, mentre saranno fatte salve tutte le componenti
dell'atto che si pongano in linea  di  continuita'  sostanziale,  per
materia o per finalita', con l'originario decreto-legge. 
    In definitiva, secondo la Corte costituzionale, le norme aggiunte
in sede di conversione, ove siano del tutto eterogenee al contenuto o
alle ragioni di necessita' e  urgenza  proprie  del  decreto,  devono
ritenersi illegittime perche' esorbitano dal  potere  di  conversione
attribuito dalla Costituzione al Parlamento. 
    Il decreto-legge n. 103/2010, titolato «Disposizioni urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di  necessita'
ed urgenza, cosi' esplicitati nel preambolo: 
        a) «considerata la necessita' di completare la  procedura  di
dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia  di  Navigazione
S.p.A. e, nel contempo,  di  assicurare  l'esatto  adempimento  delle
obbligazioni derivanti dalle  convenzioni  di  pubblico  servizio  di
trasporto marittimo fino  al  30  settembre  2010,  data  della  loro
scadenza stabilita dalla legge»; 
        b)  «ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le  isole,
con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo». 
    E' di tutta evidenza, quindi, che la disposizione di cui all'art.
7-ter del decreto legislativo n. 286 del 2005, aggiunta  in  sede  di
conversione del decreto-legge n. 103 del 2010 con la legge n. 127 del
2010, con la quale e' stata introdotta l'azione diretta  del  vettore
che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di  altro  vettore
nei confronti di tutto coloro che hanno ordinato  il  trasporto,  con
riferimento all'attivita' di autotrasporto  di  merci  per  conto  di
terzi, e' completamente scollegata dai  contenuti  gia'  disciplinati
dal  decreto-legge,  riguardanti  esclusivamente  la  necessita'   di
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo, sicche' risulta  manifesta  l'assenza  di  ogni  nesso  di
interrelazione funzionale  tra  la  suddetta  disposizione  e  quelle
originarie del decreto-legge, presupposto  della  sequenza  delineata
dall'art. 77 secondo comma della Costituzione, essendo stata  immessa
nell'ordinamento  una  disciplina  estranea  ai  contenuti  ed   alle
finalita' del decreto-legge. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 7-ter del decreto legislativo n. 286  del
2005, in riferimento all'art. 77 comma 2 della Costituzione. 
    Sospende il giudizio  in  corso  e  dispone  che,  a  cura  della
Cancelleria, gli  atti  siano  immediatamente  trasmessi  alla  Corte
costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle  parti
e al pubblico ministero  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, e che sia comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere  del
parlamento. 
        Grosseto, 3 giugno 2016 
 
                    Il Giudice istruttore: Ottati