N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2016
Ordinanza del 3 giugno 2016 del Tribunale di Grosseto nei procedimenti civili riuniti promossi da Danone Spa contro Boncioli Srl e altri. Trasporto - Autotrasporto - Corrispettivo del vettore che ha eseguito un servizio di trasporto per incarico di altro vettore, a sua volta obbligato nei confronti di un altro vettore o del mittente - Previsione di un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto - Responsabilita' solidale di coloro che hanno ordinato il trasporto nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, salvo azione di rivalsa nei confronti della propria parte contrattuale. - Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), art. 7-ter, aggiunto dall'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127.(GU n.3 del 18-1-2017 )
TRIBUNALE DI GROSSETO Il Giudice istruttore, Paolo Cesare Ottati, nelle cause riunite R.G. n. 3290/14 e R.G. n. 3705/14, ha pronunciato la seguente ordinanza: la Danone S.p.A., nelle cause riunite, ha sollevato la questione di costituzionalita' dell'art. 7-ter del decreto legislativo n. 286 del 2005, disposizione aggiunta in sede di conversione con modifiche del decreto-legge n. 103 del 2010, per violazione del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione. Tale questione e' sicuramente rilevante ai fini della decisione delle cause riunite, in quanto il diritto di credito azionato con i decreti ingiuntivi opposti dalla societa' convenuta opposta si fonda sulla disposizione sopracitata, ed e' non manifestamente infondata per le ragioni di seguito esposte. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, richiamando la propria precedente giurisprudenza con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 ed alla successiva ordinanza n. 34 del 2013, ha chiarito che: la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Cio' in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, della Costituzione, il quale presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 22 del 2012); la legge di conversione - per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, della Costituzione) - segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto; dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilita' del decreto-legge. La legge di conversione non puo', quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del regolamento della Camera dei deputati e art. 97 del regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua; e' bene sottolineare che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione; cio' vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo. In relazione a questa tipologia di atti - che di per se' non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell'omogeneita' (sentenza n. 22 del 2012) - ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso; nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilita' che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalita' previste dall'art. 72 della Costituzione; l'eterogeneita' delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che, come ogni altro vizio della legge, spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare, che per sua stessa natura puo' essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l'originario decreto-legge. All'esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongano in linea di continuita' sostanziale, per materia o per finalita', con l'originario decreto-legge. In definitiva, secondo la Corte costituzionale, le norme aggiunte in sede di conversione, ove siano del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessita' e urgenza proprie del decreto, devono ritenersi illegittime perche' esorbitano dal potere di conversione attribuito dalla Costituzione al Parlamento. Il decreto-legge n. 103/2010, titolato «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di necessita' ed urgenza, cosi' esplicitati nel preambolo: a) «considerata la necessita' di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge»; b) «ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo». E' di tutta evidenza, quindi, che la disposizione di cui all'art. 7-ter del decreto legislativo n. 286 del 2005, aggiunta in sede di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010 con la legge n. 127 del 2010, con la quale e' stata introdotta l'azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutto coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, e' completamente scollegata dai contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessita' di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo, sicche' risulta manifesta l'assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra la suddetta disposizione e quelle originarie del decreto legge, presupposto della sequenza delineata dall'art. 77 secondo comma della Costituzione, essendo stata immessa nell'ordinamento una disciplina estranea ai contenuti ed alle finalita' del decreto-legge.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 7-ter del decreto legislativo n. 286 del 2005, in riferimento all'art. 77 comma 2 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Grosseto, 3 giugno 2016 Il Giudice istruttore: Ottati