N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 dicembre 2016
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 29 dicembre 2016 (della Regione Puglia). Energia - Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 ottobre 2015 di autorizzazione alla realizzazione del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline (TAP) - Note del Presidente della Regione Puglia del 21 giugno e del 21 settembre 2016 recanti, rispettivamente, l'istanza in autotutela e la diffida nei confronti del Ministro dello sviluppo economico di procedere, alla luce della sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale, al riesame di tutti gli atti del procedimento amministrativo e di annullare/revocare tale provvedimento - Silenzio "inadempimento"/"rifiuto" del Ministro dello sviluppo economico in relazione alle suddette note. - Silenzio "inadempimento"/"rifiuto" del Ministro dello sviluppo economico, in relazione alle note del Presidente della Regione Puglia prot. n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e prot. n. 4060/SP del 21 settembre 2016.(GU n.3 del 18-1-2017 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia, in
persona del presidente pro tempore della giunta regionale dott.
Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta
regionale n. 1907 del 30 novembre 2016, rappresentato e difeso
dall'avv. Alfonso Papa Malatesta del Foro di Roma (pec:
a.papamalatesta@cert.vm-associati.it) ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini 12, come
da mandato a margine del presente atto;
Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore;
Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al
Ministro dello sviluppo economico, il potere di negare l'adozione
degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 110 del 2016 in relazione al
procedimento che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione per il
gasdotto TAP, cosi' determinando una lesione alle attribuzioni
costituzionali che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma,
della Costituzione e il principio di leale collaborazione riconoscono
alla Regione Puglia.
I. - Premessa. La vicenda da cui trae origine il conflitto e la
sopravvenuta sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale.
1.1. - Nell'ambito del procedimento di rilascio
dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del gasdotto TAP
(Metanodotto d'importazione Albania-Italia «Trans Adriatic
Pipeline»), la Regione Puglia, con d.G.R. n. 2006/2011, ha fermamente
manifestato il suo dissenso motivato sul progetto presentato e gia'
sottoposto a VIA, con particolare riferimento alla scelta progettuale
del punto di approdo a San Foca.
A seguito di tale espresso e motivato dissenso, il procedimento
e' stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri in
erronea applicazione dell'art. 14-quater, legge n. 241 del 1990, e si
e' concluso in data 20 ottobre 2015 con il rilascio della predetta
autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, senza
che sia mai stata intrapresa alcuna trattativa con la Regione per
trovare una soluzione quanto piu' possibile condivisa. In questo modo
e' stato disatteso sia il consolidato orientamento di questa Corte
secondo cui la c.d. «intesa forte» tra Stato e regione interessata
assurge a condizione di legittimita' delle leggi statali con le quali
sono avocate «al centro» funzioni amministrative ricadenti in ambiti
di competenza concorrente - tra i quali figura la «produzione, [al]
trasporto e [alla] distribuzione nazionale dell'energia» e il
«governo del territorio» che qui vengono in rilievo - o residuale
regionale (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 239 del
2013), sia la normativa applicabile al caso di specie, ovvero gli
articoli 52-quinquies, commi 2 e 5, decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004.
In conseguenza di cio', la Regione Puglia ha deciso di adire il
Giudice amministrativo impugnando il provvedimento con il quale e'
stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione del gasdotto
TAP, ed attualmente la controversia e' pendente in grado di appello
davanti al Consiglio di Stato.
I.2. - Nelle more del predetto giudizio, tuttavia, con sentenza
n. 110 del 2016, depositata lo scorso 20 maggio, questa ecc.ma Corte
ha definitivamente chiarito che il citato art. 52-quinquies prevede
«la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e
realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche quale modulo
procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione
delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una
molteplicita' di loro competenze», che «ai "gasdotti di
approvvigionamento di gas dall'estero" e' pienamente applicabile il
disposto dell'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001, che prevede l'adozione, d'intesa
con le Regioni, dell'atto conclusivo del procedimento di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni
infrastruttura lineare energetica», e, infine, che «l'intesa prevista
dall'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, [...] non puo' che riguardare anche "le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le
relative opere connesse"».
La citata sentenza n. 110 del 2016, dunque, contiene una
precisazione nuova e di fondamentale rilevanza, poiche' se prima di
tale pronuncia interpretativa non era affatto pacifico che l'intesa
«forte» di cui all'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 fosse applicabile anche
ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e che dovesse
essere acquisita anche in riferimento alle «operazioni preparatorie
necessarie alla redazione dei progetti e farne relative opere
connesse», dopo tale sentenza e' finalmente certo che tali
fattispecie rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione
della norma legislativa citata (cfr. quanto si dira' piu'
approfonditamente al riguardo nel par. III).
In conseguenza di cio', con nota del presidente n. 2918/SP
inviata in data 21 giugno 2016, la Regione Puglia ha richiesto al
Ministero dello sviluppo economico, «al fine di assicurare la
doverosa garanzia delle prerogative costituzionali» dell'ente
territoriale, «di annullare/revocare il decreto di rilascio
dell'Autorizzazione unica alla realizzazione del gasdotto TAP». A
tale nota non e' mai seguito alcun riscontro, ne', tantomeno, sono
stati adottati i provvedimenti sollecitati.
Tuttavia, poiche' l'annullamento dell'autorizzazione di cui si
discute, a seguito della citata sentenza n. 110 del 2016, deve
necessariamente considerarsi come atto dovuto e vincolato nel suo
contenuto, nonche', allo stato attuale, come l'unico e
imprescindibile strumento in grado di assicurare l'effettiva garanzia
delle prerogative costituzionali spettanti alla Regione, con
successiva nota del presidente n. 4060/SP inviata in data 21
settembre 2016, la Regione Puglia ha proceduto a diffidare il
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro
tempore, a riesaminare tutti gli atti del procedimento amministrativo
in ottemperanza alla richiamata pronuncia e, in conseguenza, a
disporre la revoca/annullamento del decreto di rilascio
dell'Autorizzazione unica alla realizzazione del gasdotto TAP, entro
e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della
medesima diffida, cosi' da riconoscere e ristabilire il corretto
assetto delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite,
con particolare riferimento al rispetto del principio di leale
collaborazione e alle sue necessarie implicazioni per la vicenda in
questione.
Il predetto termine e' scaduto il 21 ottobre scorso, senza che
alla diffida sia seguito alcun riscontro, ne' alcuna iniziativa di
qualunque genere da parte del Ministero dello sviluppo economico. In
conseguenza di cio', deve considerarsi ad oggi definitiva e
inequivoca la volonta' dello Stato di negare l'adozione degli atti
sollecitati dalla Regione Puglia e necessari ad ottemperare alla
sentenza n. 110 del 2016 di questa ecc.ma Corte, rendendo cosi'
consolidata e palese la violazione dell'art. 52-quinquies, decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, come interpretato
dalla richiamata sentenza, e dell'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239
del 2004, con conseguente grave lesione delle prerogative
costituzionali della Regione garantite dagli articoli 117, terzo
comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' presidiate dal
principio di leale collaborazione, per i seguenti motivi di
Diritto
II. - Sull'ammissibilita' del presente conflitto.
II.1. - In via preliminare, occorre sottolineare la piena
ammissibilita' del presente ricorso per conflitto di attribuzioni
sotto piu' profili, a partire da quello afferente all'atto che ha
dato origine al conflitto e che si sostanzia in una condotta
omissiva.
Le censure della Regione Puglia, infatti, si rivolgono
all'inerzia del Ministero dello sviluppo economico a fronte di una
esplicita diffida - da parte della medesima Regione - ad ottemperare
a quanto statuito da questa Corte nella recente sentenza n. 110 del
2016, intervenuta, come gia' detto, nelle more del giudizio
amministrativo gia' instaurato in riferimento al provvedimento di
autorizzazione del gasdotto TAP. Infatti, a seguito di tale pronuncia
- giova ribadirlo - si e' resa manifesta in modo chiaro e definitivo
la lesione della sfera di attribuzioni costituzionali della Regione.
Al silenzio «inadempimento»/«rifiuto» del Ministero, dunque, non solo
deve essere riconosciuta una indubbia rilevanza giuridica esterna, in
accordo con la dottrina (cfr. G. Zagrebelsky, V. Marceno', Giustizia
costituzionale, Bologna, 2012, 466; E. Malfatti, S. Panizza, R.
Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2011, 201; A. Cerri, Corso
di giustizia costituzionale, Milano, 2008, 346) e con la stessa
giurisprudenza di questa ecc.ma Corte (cfr. sentt. nn. 111 del 1976;
187 del 1984; 276 del 2007) che affermano l'astratta ammissibilita'
di un conflitto sorto avverso un comportamento omissivo, ma anche
l'idoneita', in concreto, ad arrecare un grave vulnus alle suddette
attribuzioni costituzionali della Regione (cfr. quanto si dira' al
riguardo al par. III).
II.2. - L'ammissibilita' del presente conflitto e', inoltre,
apprezzabile anche da un altro punto di vista. Infatti, ancorche' sia
stato rilevato in dottrina che, nell'ipotesi di conflitti promossi
avverso l'inerzia altrui, «quando si ha piena discrezionalita'
nell'an, nel quando, oltre che nel quomodo, nessuna lesione puo'
derivare dalla mera inattivita'» (cosi' G. Zagrebelsky, V. Marceno',
Giustizia costituzionale, cit., 466), una simile obiezione e'
agevolmente superabile in riferimento al caso di specie. Infatti,
come gia' detto piu' sopra, la Regione Puglia si e' limitata a
chiedere al Ministero dello sviluppo economico di dare attuazione
alle statuizioni contenute nella sentenza n. 110 del 2016 di questa
Corte, attraverso il riesame degli atti del procedimento volto al
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP alla
luce di tale pronuncia e adottando le determinazioni consequenziali
in applicazione degli articoli 52-quinquies, commi 2 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, legge
n. 239 del 2004. Dunque, il «facere» richiesto dalla Regione al
Ministero dello sviluppo economico non consiste affatto in
un'attivita' rientrante nella piena discrezionalita' di quest'ultimo,
bensi' nella corretta applicazione della legge, in ottemperanza a
quanto statuito da questa Corte nella sopravvenuta sentenza n. 110
del 2016 in riferimento a casi analoghi a quello dedotto nel presente
giudizio, cosi' da ripristinare la sfera di attribuzioni che gli
articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' il
principio di leale collaborazione, garantiscono in favore della
Regione stessa.
II.3. - Infine, occorre evidenziare l'ammissibilita' del presente
ricorso sotto un ulteriore profilo.
Come e' noto, la giurisprudenza di questa Corte ha, in piu'
occasioni, ritenuto inammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione tra enti proposto contro atti consequenziali di atti
anteriori non tempestivamente impugnati (cfr., ex plurimis, sentt. n.
86 del 2015, n. 130 del 2014, n. 207 e n. 72 del 2012, n. 369 del
2010). Nel caso di specie, tuttavia, non e' possibile considerare il
silenzio «inadempimento»/«rifiuto» del Ministero quale comportamento
che trova il suo presupposto nell'atto di autorizzazione alla
realizzazione del gasdotto TAP, quest'ultimo non impugnato attraverso
lo strumento del conflitto di attribuzioni. Ed infatti l'inerzia del
Ministero dello sviluppo economico si e' manifestata a fronte della
diffida della Regione Puglia a dare attuazione alla sentenza n. 110
del 2016 di questa Corte: pronuncia intervenuta quasi un anno dopo
rispetto al rilascio, da parte dello stesso Ministero, del
provvedimento autorizzatorio del gasdotto. Cio' in quanto - come si
tornera' a dire a breve (cfr. par. III) - solo a seguito della citata
decisione e' divenuta certa e costituzionalmente vincolata e
doverosa, ai fini della tutela della posizione costituzionale della
Regione Puglia, la fedele applicazione alla vicenda in questione
della disciplina di cui agli articoli 52-quinquies, commi 2 e 5,
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma
8-bis, legge n. 239 del 2004; ed e' per tali ragioni che il
comportamento omissivo del Ministro rispetto ad una attivita'
costituzionalmente vincolata assume natura e portata autonomamente
lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, non puo'
nutrirsi dubbio alcuno circa la sussistenza dei requisiti oggettivi
ai fini dell'ammissibilita' del presente ricorso.
II.4. - In ultimo, e' bene sottolineare che in capo alla Regione
Puglia e' agevolmente ravvisabile un interesse concreto e attuale a
ricorrere avverso il silenzio giuridicamente rilevante del Ministero
dello sviluppo economico: cio' non solo per le ragioni brevemente
tratteggiate nei paragrafi precedenti in ordine alla violazione delle
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, ma altresi'
perche' - come si legge chiaramente nella delibera con cui lo stesso
Ministero ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri il
procedimento autorizzatorio relativo al metanodotto TAP, ex art.
14-quater, comma 3, legge n. 241 del 1990 - «il tracciato del
metanodotto interessa la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il
comune di Melendugno».
III. - Sulla violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli
articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione,
nonche' dal principio di leale collaborazione come interpretato dalla
giurisprudenza costituzionale.
III.1. - Come e' noto, secondo un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa ecc.ma Corte, «le Regioni "possono
proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39,
primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino
non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza
costituzionale" (sentenze n. 380 del 2007 e n. 27 del 2006). "Qualora
cio' non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di
un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative
dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle
competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da
norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia
speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli
interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella
costituzionale" (sentenza n. 380 del 2007)» (cfr., ex multis, Corte
costituzionale sentenza n. 263 del 2014).
Ebbene, come si evince dalla ricostruzione della vicenda da cui
origina il presente conflitto (par. 1), e' evidente che la mancata
attuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle
statuizioni contenute nella piu' volte citata sentenza n. 110 del
2016 di questa Corte si e' risolta in una grave lesione delle
attribuzioni che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma,
Cost., unitamente al principio di leale collaborazione, riconoscono
alla Regione Puglia.
Ed infatti, nel caso di specie, il procedimento autorizzatorio
alla realizzazione del gasdotto TAP altro non e' che il frutto
dell'esercizio di una funzione amministrativa ascrivibile alle
materie di legislazione concorrente «Produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» e «Governo del territorio» di
cui all'art. 117, terzo comma, Cost., attratta in sussidiarieta' a
livello statale, in forza dell'art. 118, primo comma, Cost. Di
conseguenza, secondo l'interpretazione consolidata che la
giurisprudenza costituzionale offre del «meccanismo ascensionale»
della chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative ricadenti
in ambiti di legislazione concorrente o residuale regionale, la
disciplina relativa all'esercizio di tali funzioni deve prevedere
moduli collaborativi «forti», ovvero le intese (cfr., per tutte,
sentenza n. 303 del 2003, par. 2.2 del Considerato in diritto,
laddove si afferma che «i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza
convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto
nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la
valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di
funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non
risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio
stretto di costituzionalita', e sia oggetto di un accordo stipulato
con la Regione interessata. Che dal congiunto disposto degli artt.
117 e 118, primo comma, sia desumibile anche il principio dell'intesa
consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarieta'», la
quale assume «una valenza squisitamente procedimentale, poiche'
l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme
alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare
a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza
di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto
risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale,
ovverosia le intese che devono essere condotte in base al principio
di lealta'»).
III.2. - In ossequio a tale giurisprudenza, che ha valorizzato il
principio di leale collaborazione facendolo assurgere a condizione di
legittimita' costituzionale della chiamata «al centro» di funzioni
amministrative riconducibili ad ambiti di competenza legislativa
concorrente o residuale regionale, il legislatore nazionale ha
previsto, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio «delle infrastrutture energetiche
lineari», che debba essere acquisita un'intesa con la Regione
interessata (art. 52-quinquies, comma 5, decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001), il cui mancato raggiungimento e'
superabile solo in forza della procedura di cui all'art. 1, comma
8-bis, legge n. 239 del 2004 (come modificato, ai fini che qui
interessano, dall'art. 38, comma 1, decreto-legge n. 83 del 2012), il
quale recita: «Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'art. 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui
all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore
inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo
stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede
in merito con la partecipazione della regione interessata. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato art.
52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001».
Tuttavia sull'art. 52-quinquies e' intervenuto il decreto-legge
n. 133 del 2014, il quale, da una parte, ha ampliato l'ambito di
applicazione del comma 2 della disposizione de qua alle
autorizzazioni concernenti «i gasdotti di approvvigionamento di gas
dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla
redazione dei progetti e le relative opere connesse» (art. 37, comma
2, lettera a), decreto-legge n. 133 del 2014), ma, dall'altra, ha
omesso di estendere espressamente a tali infrastrutture la portata
del successivo comma 5, concernente l'acquisizione dell'intesa con la
Regione nel cui territorio ricada in tutto o in parte la relativa
opera di realizzazione. L'art. 37, comma 2, lettera c-bis), del
citato decreto-legge, infatti, si e' limitato a modificare la lettera
dell'art. 52-quinquies, comma 5, integrandola con la previsione della
necessaria acquisizione di un parere degli enti locali ove ricadono
le infrastrutture disciplinate dalla medesima disposizione,
trascurando di menzionare - accanto alle infrastrutture energetiche
lineari in riferimento alle quali e' richiesta l'acquisizione di
un'intesa forte con la Regione interessata - i gasdotti di
approvvigionamento di gas dall'estero.
III.3. - Proprio in considerazione di tale dato normativo, la
Regione Puglia, al pari di altre Regioni, ha impugnato il combinato
disposto di cui all'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis),
decreto-legge n. 133 del 2014, dinanzi a questa Corte per violazione
degli articoli 3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.:
impugnazione definita proprio con la piu' volte citata sentenza n.
110 del 2016.
In particolare, con la decisione in parola e' stata finalmente
fatta chiarezza circa l'ambito di applicabilita' dell'intesa di cui
all'art. 52-quinquies, comma 5, decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001 (e, implicitamente, del relativo
procedimento di superamento dell'eventuale dissenso manifestato dalla
Regione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche a cui
tale norma si riferisce). Questa ecc.ma Corte, infatti, dopo aver
espressamente ammesso che l'interpretazione della disposizione
impugnata dalla quale originavano le censure di incostituzionalita'
formulate dalle ricorrenti era «fondata su disarmonie letterali
indotte dalla successione cronologica, non coordinata, delle varie
disposizioni legislative intervenute nella materia», con una
pronuncia interpretativa di rigetto ha affermato che «e' vero che il
testo dell'art. 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001 come risultante dall'intervento
della disposizione impugnata, affianca - e percio', apparentemente,
distingue - da una parte, le infrastrutture lineari energetiche
appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo n. 164 del 2000, e, dall'altra, i gasdotti di
approvvigionamento di gas dall'estero, le operazioni preparatorie
necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
Tale separata menzione non vale, tuttavia, a determinare, quale
conseguenza, il fatto che per il secondo gruppo di infrastrutture
l'atto conclusivo del procedimento non debba essere adottato d'intesa
con la Regione interessata, come richiesto dall'art. 52-quinquies,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001», concludendo cosi' che ai «gasdotti di approvvigionamento di
gas dall'estero» e' pienamente applicabile il disposto dell'art.
52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni,
dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare
energetica» e che «l'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, infine,
non puo' che riguardare anche "le operazioni preparatorie necessarie
alla redazione dei progetti e le relative opere connesse"».
III.4. - Dunque, e' del tutto evidente che prima della richiamata
pronuncia n. 110 del 2016 - e quindi anche al momento in cui e' stata
rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del
gasdotto TAP, ovvero in data 20 ottobre 2015 - non era affatto
pacifico che l'intesa «forte» di cui all'art. 52-quinquies, comma 5,
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, come
modificato dall'art. 37, comma 2, lettera c-bis), decreto-legge n.
133 del 2014, fosse applicabile anche ai procedimenti autorizzatori
concernenti i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e
dovesse essere acquisita anche in riferimento alla fase relativa alle
«operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le
relative opere connesse». Di conseguenza, non era neppure pacifico
che ai medesimi procedimenti fosse applicabile la speciale procedura
di superamento dell'eventuale dissenso regionale di cui all'art. 1,
comma 8-bis, legge n. 239 del 2004.
Tuttavia, una volta intervenuta la citata sentenza di questa
Corte, e' divenuta palese e inequivoca non solo e non tanto l'erronea
applicazione al caso di specie della procedura di cui all'art.
14-quater, comma 3, legge n. 241 del 1990, in luogo della procedura
di cui all'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004 - erronea
applicazione tempestivamente contestata dinanzi al giudice
amministrativo, come gia' detto nel par. I - ma, cosa ancor piu'
grave e precipuamente rilevante nella presente sede, e' divenuta
concreta ed effettiva la lesione della sfera di attribuzioni
costituzionali riconosciuta alla Regione dagli articoli 117, terzo
comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' dal principio di leale
collaborazione. Ed infatti:
dapprima il Ministero dello sviluppo economico, a fronte del
diniego all'intesa opposto dalla Regione Puglia in merito alla
realizzazione del gasdotto TAP con specifico riguardo al punto di
approdo a San Foca, ha rimesso il procedimento autorizzatorio in capo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ex art. 14-quater, comma
3, legge n. 241 del 1990 (procedimento che poi si e' concluso con il
rilascio dell'Autorizzazione unica in data 20 ottobre 2015);
quindi, il medesimo Ministero dello sviluppo economico ha
opposto il silenzio «rifiuto» (o «inadempimento») alla richiesta
della Regione Puglia di riesaminare il suddetto procedimento al fine
di dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 110 del 2016 e,
in conseguenza, di applicare correttamente gli articoli 52-quinquies,
comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e
1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004, i quali, in ossequio alla
giurisprudenza costituzionale (cfr. quanto detto piu' sopra in merito
alla sentenza n. 303 del 2003 e al consolidato filone
giurisprudenziale che da essa ha avuto origine), hanno previsto -
come chiarito nella stessa sentenza n. 110 del 2016 - che nei
procedimenti di autorizzazione concernenti i gasdotti di
approvvigionamento di gas dall'estero, ivi comprese le «operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative
opere connesse», debba essere acquisita un'intesa «forte» con la
Regione territorialmente interessata, il cui mancato raggiungimento
da' luogo a un'articolata procedura di superamento dell'eventuale
dissenso regionale.
In definitiva, con la sua condotta omissiva a fronte delle
specifiche e formali sollecitazioni dell'odierna ricorrente, il
Ministero dello sviluppo economico, disattendendo manifestamente la
giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, le statuizioni
della sentenza n. 110 del 2016, ha arrecato un grave ed evidente
vulnus alle attribuzioni costituzionali che gli articoli 117, terzo
comma, e 118, primo comma, Cost., e il principio di leale
collaborazione riconoscono e garantiscono in favore della Regione
Puglia, rendendo cosi' obbligata per quest'ultima la promozione del
presente conflitto quale unico ed estremo rimedio per garantire
l'effettivita' della tutela delle proprie prerogative costituzionali,
come riconosciute da questa Corte nella citata sentenza.
P.Q.M.
La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che
questa ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso, dichiari che non spetta allo Stato - e per esso al Ministro
dello sviluppo economico - il potere di negare, oltretutto con il
mero strumento del silenzio giuridicamente rilevante, l'adozione
degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza
di questa Corte n. 110 del 2016 in relazione al procedimento che ha
condotto al rilascio dell'autorizzazione per il gasdotto TAP, in
violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117,
terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' dal
principio di leale collaborazione, conseguentemente adottando ogni
statuizione necessaria a garantire il ripristino della sfera delle
attribuzioni costituzionali lese.
Con ossequio.
Bari - Roma, 16 dicembre 2016
Avv. Papa Malatesta