N. 11 ORDINANZA 22 novembre 2016- 13 gennaio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Personale assunto dalla Regione Campania ai  sensi
  delle leggi regionali nn. 4 e  8  del  1990  e  n.  1  del  1991  -
  Riconoscimento ai soli fini giuridici  del  servizio  pre  ruolo  -
  Facolta' di riscatto ai fini del trattamento  di  quiescenza  e  di
  previdenza. 
- Legge della Regione Campania 19 gennaio 2007,  n.  1  (Disposizioni
  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  Regione
  Campania - Legge finanziaria regionale 2007), art. 19, commi 2 e 5. 
-   
(GU n.3 del 18-1-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 2
e 5, della legge  della  Regione  Campania  19  gennaio  2007,  n.  1
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007),  promosso
dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro,  nel  procedimento
vertente tra G. I., P. G. e V. F.  e  la  Regione  Campania,  nonche'
l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  chiamato  in
causa, con ordinanza del 1° dicembre 2014, iscritta  al  n.  175  del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  novembre  2016  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Napoli,  sezione  lavoro,   con
ordinanza del 1° dicembre 2014  (reg.  ord.  n.  175  del  2015),  ha
sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo  comma,  della
Costituzione, dell'art. 19, commi 2 e 5, della  legge  della  Regione
Campania 22 [recte 19]  gennaio  2007,  n.  1  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2007); 
    che il comma 2 del citato art. 19 della legge reg. Campania n.  1
del  2007  dispone:  «In  applicazione  del  decreto  legislativo  20
settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto  ai
sensi della L.R. 6 febbraio 1990, n. 4, della L.R. 24 febbraio  1990,
n. 8 e della L.R. 15 gennaio 1991,  n.  l,  il  periodo  di  servizio
prestato  presso  gli  enti  di  provenienza,  antecedentemente  alla
immissione nei ruoli speciali regionali, e' riconosciuto ai soli fini
giuridici»; 
    che il comma 5 del medesimo art. 19 della citata legge  regionale
dispone:  «Gli  oneri  contributivi,  derivanti  dalla  richiesta  di
valorizzazione  del  periodo  indicato  dal  comma  2  ai  fini   dei
trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico  dei
diretti interessati e versati  per  il  tramite  dell'amministrazione
regionale»; 
    che il giudice rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio
principale  hanno  chiesto  «che  fosse   dichiarata   la   omissione
contributiva della Regione Campania-Giunta regionale,  per  gli  anni
antecedenti alla immissione nei ruoli  regionali,  avvenuta  in  data
18.04.1990,  (in  attuazione  della  Legge   Regionale   n.   4   del
6.02.1990)»; 
    che il giudice a  quo  ravvisa  la  "rilevanza"  della  norma  in
oggetto ai fini della definizione del giudizio  «avendo  gli  attuali
ricorrenti  ottenuto  il  riconoscimento  "ai  fini  giuridici"   del
servizio  pre  ruolo  [...],   in   tal   sede   lamentandosi   della
ascrivibilita' a proprio carico del relativo onere contributivo»; 
    che  il  rimettente  asserisce  che,  «incontroversa  la   natura
"convenzionale" del servizio pre ruolo reso da essi  ricorrenti»,  la
domanda  azionata  dai  medesimi  «non  potrebbe  che  fondarsi,   in
diritto», sulla previsione normativa oggetto di censura, essendo  tra
l'altro la stessa «la  sola  idonea  a  radicare  la  competenza  del
Giudice Ordinario, essendo stato il servizio pre ruolo reso in  epoca
antecedente al 30.06.1998  (che,  come  e'  noto,  ha  attribuito  al
Giudice del lavoro la competenza sulle questioni relative al rapporto
di pubblico impiego)»; 
    che,  inoltre,  il  giudice  rimettente   precisa   di   ritenere
assolutamente inconferente il richiamo operato dal comma 2 del citato
art.  19  alla  disposizione  dell'art.  3,  comma  3,  del   decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva
chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo  VIII  della
L. 14 maggio 1981,  n.  219,  e  successive  modificazioni,  a  norma
dell'articolo 42, comma 6, della L.  17  maggio  1999,  n.  144),  in
quanto,  limitandosi   a   disciplinare   il   rientro,   presso   le
amministrazioni di appartenenza, del personale dipendente operante in
regime di distacco presso le strutture commissariali governative alla
data  del  7  agosto  1997,  «alcuna  attinenza  pare  avere  con  il
riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio pre ruolo  effettuato
nella norma in tal sede censurata»; 
    che il rimettente ritiene che il riconoscimento ai fini giuridici
del  servizio  pre  ruolo,  «con  le  conseguenti  ripercussioni  sui
trattamenti di quiescenza e di previdenza (comma 5), sia in contrasto
con la riserva, in  via  esclusiva,  della  legislazione  statale  in
materia di previdenza sociale, siccome risolventesi in  una  facolta'
di riscatto  degli  anni  di  servizio  pre  ruolo,  incidente  sulla
liquidazione del trattamento di pensione»; 
    che,  sempre  ad  avviso  del  rimettente,  «la   incidenza   del
riconoscimento giuridico del servizio pre ruolo sulla  determinazione
del trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  avrebbe  imposto  una
indicazione della spesa complessiva e delle risorse  finanziarie  con
cui fronteggiare i conseguenti oneri economici»; 
    che,  a  tale  riguardo,  il  rimettente  soggiunge  di  ritenere
irrilevante ai fini in esame la disposizione dettata dal comma 8  del
citato  art.  19  (a   norma   del   quale   «gli   oneri   derivanti
dall'applicazione del presente articolo gravano sulle economie di cui
all'articolo 18, comma 10»), «siccome riferentesi alla incidenza  sui
fondi  di  comparto  e  di  dirigenza  delle  indennita'  corrisposte
all'esito della (diversa) procedura di esodo incentivato»; 
    che, con atto  depositato  il  1°  ottobre  2015,  l'INPS  si  e'
costituito nel giudizio incidentale; 
    che l'INPS, nello svolgere deduzioni  in  ordine  alla  sollevata
questione di legittimita' costituzionale  con  riguardo  al  versante
previdenziale e alla tutela apprestata dalla  legislazione  regionale
oggetto di censura, ha, tra l'altro, osservato che «il giudice a  quo
ha promosso una questione di legittimita' costituzionale che, secondo
la sua ricostruzione, attiene a tutti i periodi di causa,  mentre  la
lettura del secondo comma dell'art. 19  l.  cit.  -  unitamente  alla
lettura dei testi legislativi che, a ritroso,  coinvolgono  le  parti
private - evidenzia come i periodi  di  lavoro  rilevanti  sono  solo
quelli  specificamente  individuati  nella  norma   piu'   risalente,
ovverosia l'art. 12 della l. n. 730/1986, con la conseguenza  che,  a
tutto concedere, la questione attiene solo a quei periodi»; 
    che l'INPS, inoltre,  osserva  che  il  giudice  a  quo,  in  via
preliminare  di  merito,  avrebbe  dovuto  accertare   e   dichiarare
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato  per  i  periodi  di
causa, rapporto di lavoro che e' condizione necessaria e  sufficiente
delle successive e connesse domande in materia previdenziale; 
    che l'INPS, pertanto, rileva che «ai fini della  soluzione  delle
concrete  fattispecie  e  dell'accoglimento  o  meno  delle   domande
prospettate da ciascuno dei ricorrenti  appare  affatto  inconferente
l'utilizzo delle disposizioni  delle  quali  si  prospetta  l'odierna
questione di legittimita' costituzionale»; 
    che, infatti, ad avviso dell'INPS,  «se  i  ricorrenti  domandano
l'accertamento e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato
con riguardo ai periodi  di  lavoro  convenzionale,  ne  discende  la
strutturale inapplicabilita' delle  disposizioni  dettate  dai  commi
secondo e quinto dell'art. 19» della legge reg.  Campania  n.  1  del
2007; 
    che, sempre ad avviso dell'INPS, tali commi presuppongono  invece
che non sia in contestazione  il  rapporto  di  lavoro  convenzionale
svolto, in quanto proprio in relazione a tale  tipo  di  rapporto  e'
apprestata nei confronti  del  personale  che  lo  abbia  svolto  una
condizione di favore che consenta loro  «un  riconoscimento  ai  fini
giuridici anche di questi rapporti di lavoro svolti al  di  fuori  da
qualsivoglia rapporto di lavoro di pubblico impiego»; 
    che,  conseguentemente,  l'Istituto   ritiene   che   l'eventuale
accoglimento   della   prospettata    questione    di    legittimita'
costituzionale non sarebbe di alcuna utilita' per  la  soluzione  del
caso oggetto del giudizio principale, passando invece tale soluzione,
secondo quanto allegato dalle parti private ricorrenti  nel  giudizio
principale, «attraverso il previo  accertamento  di  un  rapporto  di
lavoro subordinato pubblico dal momento di instaurazione dei rapporti
di lavoro convenzionali dei quali  fa  menzione  il  legislatore  del
1986»; 
    che l'Istituto ha, pertanto, concluso  chiedendo  alla  Corte  di
dichiarare  irrilevante,  inammissibile  e  comunque   infondata   la
questione in esame. 
    Considerato che  il  Tribunale  di  Napoli,  sezione  lavoro,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera  o),
e 81, terzo comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 5, della legge  della  Regione
Campania 22 [recte 19]  gennaio  2007,  n.  1  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2007); 
    che il giudice a quo dubita, in particolare,  della  legittimita'
costituzionale delle predette disposizioni in quanto, nello stabilire
il riconoscimento ai fini giuridici del periodo di servizio pre ruolo
dei dipendenti interessati, e nel prevedere una facolta' di  riscatto
di tale periodo, con le conseguenti ripercussioni sui trattamenti  di
quiescenza e di  previdenza,  lederebbero  sia  l'art.  117,  secondo
comma, lettera o), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello
Stato la legislazione in materia di «previdenza sociale», sia  l'art.
81, terzo comma, Cost., in quanto non viene indicata l'entita'  della
spesa complessiva e le risorse finanziarie con cui  corrispondere  ai
correlati oneri economici; 
    che, nei termini posti, la questione sollevata e'  manifestamente
inammissibile con riguardo ai profili di rilevanza nel giudizio a quo
e di completezza della ricostruzione dei termini della controversia e
del quadro normativo di riferimento; 
    che, invero, dalle deduzioni formulate dall'INPS e dagli atti  di
causa, emerge  che  le  domande  avanzate  dalle  parti  private  del
giudizio a  quo  sono  volte,  in  via  principale,  ad  accertare  e
dichiarare la natura subordinata del rapporto  di  lavoro  intercorso
fino al 17 aprile 1990, ossia nel periodo antecedente alle immissioni
dei ricorrenti nel ruolo speciale regionale, al fine di conseguire il
riconoscimento contributivo a  carico  della  Regione  Campania,  con
accertamento e dichiarazione  dell'omissione  contributiva  da  parte
della medesima per il predetto periodo, con conseguente  condanna  al
pagamento dei contributi ovvero alla regolarizzazione degli stessi; 
    che, in via subordinata, le  parti  private  hanno  richiesto  la
condanna della  Regione  convenuta  al  risarcimento  del  danno  per
l'omissione contributiva; 
    che, dunque, nel giudizio a quo  risulta  contestata  proprio  la
natura convenzionale del rapporto lavorativo intercorso tra le  parti
private e l'ente convenuto, nel periodo  antecedente  all'inserimento
nel ruolo  speciale,  sicche'  una  omissione  contributiva  potrebbe
configurarsi,  nella  fattispecie  in  esame,  solo  ove   risultasse
intercorso un rapporto lavorativo di natura subordinata; 
    che, diversamente da quanto cosi' dedotto e richiesto dalle parti
private, il giudice rimettente si limita ad  affermare  che  sarebbe,
invece, incontroversa la natura convenzionale del servizio pre  ruolo
reso dai ricorrenti e che la  domanda  attorea  nel  giudizio  a  quo
verterebbe sulla doglianza  dei  ricorrenti  della  ascrivibilita'  a
proprio  carico  del  relativo  onere  contributivo  per  il  periodo
concernente il rapporto cosi' intercorso pre ruolo; 
    che, conformemente a quanto ritenuto dall'INPS, il riconoscimento
giudiziale  dell'esistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  di   natura
subordinata nel periodo antecedente l'immissione dei  ricorrenti  nel
ruolo speciale regionale - a prescindere  dai  profili  attinenti  la
giurisdizione in ordine a tale domanda - renderebbe  non  applicabili
nel giudizio a quo le disposizioni censurate; 
    che tali disposizioni sono, difatti,  riferibili  e  troverebbero
applicazione  solo  in  presenza  di  un  rapporto   di   lavoro   in
convenzione, in  quanto  privo  in  se'  e  per  se'  di  diretti  ed
automatici  effetti  contributivi  e  previdenziali,  tanto  che   il
legislatore  regionale  ha  provveduto  a  configurare  la  peculiare
disciplina censurata per  consentire  di  "valorizzare",  in  termini
pensionistici, il predetto periodo lavorativo pre  ruolo,  attraverso
la contribuzione a carico dei soggetti interessati; 
    che l'eventuale  accoglimento  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  in   oggetto   non   rileverebbe,   pertanto,   nella
definizione  del  giudizio  a  quo,  volto  al  riconoscimento  della
sussistenza di una omissione contributiva a carico della Regione; 
    che il giudice rimettente, inoltre, non esplicita  ne'  argomenta
le  conseguenze  che  una  eventuale  pronuncia   di   illegittimita'
costituzionale delle norme censurate comporterebbe in relazione  alla
configurazione giuridica, lavoristica e previdenziale,  del  rapporto
lavorativo intercorso prima dell'inserimento  in  ruolo  delle  parti
private; 
    che,  in  proposito,  manca   ogni   illustrazione   del   quadro
legislativo, statale e regionale, in cui le disposizioni censurate si
collocano,  utile  a  ricostruire  la  complessiva  regolazione   del
predetto periodo  di  servizio  pre  ruolo,  e,  in  particolare,  le
previsioni in materia dettate dall'art.  60  della  legge  14  maggio
1981,  n.  219  (Conversione  in  legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori  interventi  in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  novembre
1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori colpiti), e dall'art. 12 della  legge  28
ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamita' naturali),
nonche' dall'art. 3 della legge della  Regione  Campania  6  febbraio
1990, n.  4  (Istituzione  del  ruolo  speciale  ad  esaurimento  del
personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n.  730
e successive modificazioni ed integrazioni); 
    che quanto detto preclude valutazioni di merito  in  ordine  alla
oggettiva  plausibilita'  delle  censure   dedotte,   con   specifico
riferimento alla lesione della riserva posta dall'art.  117,  secondo
comma, lettera o), Cost.; 
    che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  sollevata   con
l'ordinanza  in  epigrafe  deve  essere   dichiarata   manifestamente
inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 2 e  5,  della  legge
della Regione Campania 19 gennaio 2007, n.  1  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2007), sollevata, in  riferimento  agli
artt. 117, secondo comma,  lettera  o),  e  81,  terzo  comma,  della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA