N. 12 ORDINANZA 7 dicembre 2016- 13 gennaio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Patente a punti -  Inosservanza  dell'obbligo
  del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia  i
  dati personali e della patente del conducente non  identificato  al
  momento dell'infrazione - Sanzione pecuniaria. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 126-bis, comma 2, nel testo modificato  dall'art.  2,
  comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
  262 (Disposizioni urgenti in  materia  tributaria  e  finanziaria),
  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24
  novembre 2006, n. 286. 
-   
(GU n.3 del 18-1-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma  164,  lettere
a) e b), del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262  (Disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n.
286, promosso dal  Giudice  di  pace  di  Grosseto  nel  procedimento
vertente tra Studio Fabio Massimo Srl e  Provincia  di  Grosseto  con
ordinanza del 28 ottobre  2015,  iscritta  al  n.  347  del  registro
ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 7 dicembre  2016  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Grosseto, con ordinanza del 28
ottobre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  53  della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
126-bis, comma 2, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada) (di seguito: codice  della  strada),  nel
testo modificato dall'art.  2,  comma  164,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    che, secondo il giudice a quo,  una  societa'  a  responsabilita'
limitata ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22  della  legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema  penale),  avverso  il
verbale di accertamento della Polizia provinciale di Grosseto, avente
ad oggetto l'irrogazione della sanzione prevista  dall'art.  126-bis,
comma 2, codice della strada, in quanto non aveva  comunicato,  senza
giustificato motivo, i dati personali e della patente del  conducente
di un autoveicolo di sua proprieta', con il quale era stata  commessa
l'infrazione prevista dall'art. 142, comma 8, codice della strada; 
    che, a suo avviso,  l'opponente  ha  chiesto  l'annullamento  del
citato  verbale,  ascrivendo  l'omissione  ad  un  errore  «dell'ente
accertatore, laddove viene dato atto che  dalla  violazione  suddetta
consegue la sanzione: nessuna», mentre  la  costituita  Provincia  di
Grosseto ha contestato la fondatezza di tale deduzione; 
    che  il  rimettente  ha  sollevato,   d'ufficio,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, codice  della
strada, nella parte in cui dispone che al proprietario  del  veicolo,
il quale omette di fornire i dati identificativi del conducente dello
stesso,  si  applica  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   del
pagamento di una somma da euro 286 ad euro  1.142,  stabilita  quindi
«senza alcun riferimento alla gravita' della violazione principale da
cui trae origine»; 
    che, secondo il Giudice di pace, la questione sarebbe  rilevante,
in quanto «il collegamento giuridico, e non di mero fatto, tra la res
iudicanda e la norma incostituzionale, appare del tutto  evidente»  e
l'eventuale infondatezza delle censure comporterebbe che «si dovrebbe
riconoscere  la  validita'  del  verbale   impugnato   e,   all'esito
sfavorevole per l'opponente in giudizio, condannare  quest'ultimo  al
pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa per  l'importo  di
complessivi E. 286,00, come richiesto nel verbale di  contravvenzione
della Polizia provinciale»; 
    che, a suo avviso, la comunicazione prescritta  dal  citato  art.
126-bis,  comma  2,  sarebbe  strumentale  rispetto  allo  scopo   di
applicare al conducente del veicolo  la  decurtazione  del  punteggio
della patente, ma puo' accadere che, qualora l'infrazione  da  questi
commessa  consista  nella  violazione  del   limite   di   velocita',
soprattutto nei casi piu' gravi, «generalmente riconducibili ad  auto
di grossa cilindrata», i proprietari - che  «e'  verosimile  ritenere
[...]  siano  presuntivamente  di  livello  economico  medio/alto»  -
preferiscano non comunicare i dati identificativi  del  conducente  e
pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da detta  norma
censurata, evitando in tal modo la decurtazione del punteggio; 
    che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 126-bis, comma  2,
codice della strada violerebbe gli artt. 3 e  53  Cost.,  poiche'  il
censurato  criterio  di  quantificazione  della  sanzione  in   esame
avvantaggerebbe quanti possiedono un'elevata capacita'  patrimoniale,
realizzando una ingiustificata disparita' di trattamento, dal momento
che «le persone piu' ricche ne patiscono meno l'incidenza» e, quindi,
nel caso in cui l'infrazione presupposta  consista  nella  violazione
del limite di velocita', la sanzione dovrebbe essere stabilita in  un
importo almeno pari a quello previsto per quest'ultima  e,  comunque,
graduato in relazione alla gravita' della stessa, sulla scorta di  un
criterio analogo a quello dell'art. 142,  commi  9  e  9-bis,  codice
della strada; 
    che la norma censurata si porrebbe,  inoltre,  in  contrasto  con
l'art. 3 Cost., poiche' la mancata commisurazione  della  sanzione  a
quella prevista per  la  violazione  presupposta  penalizzerebbe,  in
violazione del principio di eguaglianza, colui il quale  ha  commesso
«un'infrazione  di  minore  impatto  sociale»,  rendendola   un   non
«efficace deterrente»; 
    che dunque, secondo il Giudice di pace, «si rende necessario  che
il legislatore stabilisca che l'ammontare della sanzione prevista per
mancata  ottemperanza  dell'obbligo  di   comunicazione   [...]   sia
proporzionato in termini monetari a quello della specifica infrazione
che ne costituisce il presupposto»; 
    che  nel  giudizio  di  costituzionalita'   e'   intervenuto   il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,   il   quale   ha   eccepito
l'inammissibilita' della questione  per  l'omessa  indicazione  delle
condizioni  economiche  dell'attore  nel  processo  principale,   con
conseguente difetto di rilevanza della stessa; 
    che, a suo avviso, la questione e' comunque infondata, in  quanto
la sanzione  in  esame  non  sarebbe  graduabile:  poiche'  «colpisce
l'integralita' di una condotta che  non  puo'  non  essere  posta  in
essere  se  non  nella  sua  interezza  (omessa  comunicazione  delle
generalita' del conducente)»; in quanto il codice  della  strada  non
stabilisce, quale principio generale, la commisurazione  dell'importo
della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del trasgressore
e la stessa e' stata stabilita  tenendo  conto  esclusivamente  della
«rilevanza oggettiva della condotta sanzionata». 
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione   manca   di   ogni
riferimento  in  ordine  sia  al   tipo   ed   alle   caratteristiche
dell'autovettura con cui e' stata commessa l'infrazione  presupposta,
sia alle condizioni economico-patrimoniali dell'attore  nel  giudizio
principale; 
    che siffatte carenze nella descrizione della  fattispecie  -  non
emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione  del
principio di autosufficienza dell'ordinanza  di  rimessione  (tra  le
ultime,  ordinanza  n.  237  del  2016),  e  concernenti  circostanze
pregnanti nella prospettazione delle  censure  (per  l'importanza  di
dette indicazioni in fattispecie omologa a quella in esame, ordinanza
n. 244 del 2006) - comportano, come eccepito  dall'interveniente,  la
manifesta  inammissibilita'   della   questione,   per   difetto   di
motivazione sulla rilevanza, rendendola astratta ed ipotetica; 
    che la censura riferita all'art.  53  Cost.  e',  inoltre,  anche
priva di un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni dell'asserita
violazione di detto parametro e tale lacuna  costituisce  ragione  di
manifesta inammissibilita' (ex plurimis, ordinanza n. 29  del  2015),
la  quale   ha   carattere   preliminare   ed   assorbente   rispetto
all'inconferenza dello stesso, siccome non evocato in riferimento  ad
obblighi tributari; 
    che  il  petitum,  tenuto  conto  del  contenuto  dell'intervento
additivo richiesto dal rimettente, sopra  sintetizzato,  si  connota,
infine, per un cospicuo tasso  di  manipolativita',  derivante  dalla
natura creativa e non costituzionalmente  obbligata  della  soluzione
evocata,  in  un  ambito,  quale  quello  dell'individuazione   delle
condotte  punibili,  della  scelta  e  della  quantificazione   delle
sanzioni  amministrative,   riservato   alla   discrezionalita'   del
legislatore ordinario (ordinanze n. 23 del 2009, n. 169 del 2006,  n.
1 del 2003), avendo peraltro questa Corte, proprio con riguardo  alle
sanzioni amministrative  per  violazioni  del  codice  della  strada,
ritenuto «paradossale» l'ipotizzata necessita' di «una  "graduazione"
legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie [...], non gia' in
base alla gravita' dell'infrazione commessa,  bensi'  alle  capacita'
economiche del responsabile della violazione» (ordinanza n.  292  del
2006); 
    che,  pertanto,  sussistendo  plurimi   profili   ostativi   allo
scrutinio della sollevata  questione,  la  stessa  e'  manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada),  nel
testo modificato dall'art.  2,  comma  164,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 24  novembre  2006,  n.  286,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice di pace
di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA