N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 gennaio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  10  gennaio  2017  (del  Presidente  del   Consiglio
dei ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Liguria  -
  Assestamento al bilancio di previsione della  Regione  Liguria  per
  gli anni finanziari 2016-2018 - Quote accantonate e  vincolate  del
  saldo finanziario e componente negativa dell'avanzo  alla  chiusura
  dell'esercizio 2015 - Applicazione al bilancio di una quota  libera
  di avanzo di amministrazione. 
- Legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al
  bilancio  di  previsione  della  Regione  Liguria  per   gli   anni
  finanziari 2016-2018), art. 6. 
(GU n.4 del 25-1-2017 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente  in  carica,
con sede a Genova, piazza De Ferrari, 1, per  la  declaratoria  della
illegittimita' costituzionale; 
    Giusta deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  assunta  nella
seduta del giorno 29 dicembre 2016, dell'art.  6  della  legge  della
Regione Liguria 2 novembre 2016,  n.  26  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 9 novembre 2016 
 
                          Premessa di fatto 
 
    In data 9 novembre 2016, sul n. 20 del Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, e' stata pubblicata la legge  regionale  2  novembre
2016, n. 26, intitolata «Assestamento al bilancio di previsione della
Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018». 
    Tale  legge  e,  in  particolare,  la  disposizione  indicata  in
epigrafe viola, come si dira', l'obbligo costituzionale di  copertura
delle spese  previsto  dall'art.  81,  comma  3,  Cost.:  essa  viene
pertanto  impugnata  con  il  presente  ricorso  ex  art.  127  Cost.
affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia
pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    1. L'art. 6 della legge regionale indicata  in  epigrafe  prevede
l'applicazione  al  bilancio  di  una  quota  libera  di  avanzo   di
amministrazione pari ad euro 3.509.506,73=, riferita alla Missione n.
20: «Fondi e accantonamenti» - Programma 2: «Fondo crediti di  dubbia
esigibilita'», impiegata per incrementare l'accantonamento  al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2016, come  indicato  nella
nota integrativa all'assestamento al  bilancio  di  previsione  2016-
2018 (pag. 74 degli allegati al bilancio/pag. 102 del B.U.R.L.). 
    La  suddetta  quota  di   avanzo   libero   e'   stata   tuttavia
impropriamente determinata perche' il  risultato  di  amministrazione
disponibile al 31 dicembre 2015 risulta negativo essendo pari ad euro
- 254.607.931,79= (v. il «Prospetto  dimostrativo  del  risultato  di
amministrazione» al 31 dicembre 2015 di cui a pag. 36 degli  allegati
al bilancio/pag. 64 del B.U.R.L.). 
    A tale proposito  si  ricorda  che  l'art.  42,  comma  1,  terzo
periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  -  recante
«Diposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42» -, prevede che, nel caso in cui il risultato  di  amministrazione
non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate,
destinate  ed  accantonate,  la  differenza  e'  iscritta  nel  primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di  tutte  le
spese, come disavanzo da recuperare. 
    Piu'   precisamente,   l'anzidetta   quota   «libera»   di   euro
3.509.506,73= - invero,  come  s'e'  detto,  inesistente,  stante  il
risultato di  amministrazione  negativo  -,  e'  stata  fittiziamente
creata e (solo) contabilmente ricavata  per  detrazione  dal  maggior
importo di euro 117.666.638,03= indicato, quale  disavanzo  da  mutuo
autorizzato e non contratto, nella citata Nota integrativa  (pag.  72
degli allegati al bilancio/pag. 100 del B.U.R.L.). 
    Ed  infatti,  il  risultato  negativo  di  amministrazione  della
Regione Liguria - euro 254.607.931,79= - corrisponde esattamente alla
somma dell'importo residuo del disavanzo da mutuo autorizzato  e  non
contratto  -  pari  ad   euro   114.157.131,30=,   risultante   dalla
sottrazione dall'importo originario  di  euro  117.666.638,03=  della
somma di  euro  3.509.506,73=  -  e  degli  importi  delle  ulteriori
componenti negative - euro 140.450.800,49= - (euro 114.157.131,30=  +
euro 140.450.800,49= = euro 254.607.931,79=. 
    2. Inoltre, se e' vero  che  le  Regioni  hanno  la  facolta'  di
impiegare  l'eventuale  quota  del   risultato   di   amministrazione
«svincolata» dopo l'approvazione del  rendiconto  per  finanziare  lo
stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilita'  dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si  riferisce,  sulla  base  di
quanto  al  riguardo  previsto  dal  principio  contabile   applicato
concernente la contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2, punto  3.3,
del decreto legislativo n. 118/2011), e'  tuttavia  altrettanto  vero
che  la  Regione  Liguria  non  ha  dimostrato  ne'  l'esistenza  ne'
l'ammontare  delle  risorse  svincolate   dopo   l'approvazione   del
rendiconto e, come tali, disponibili per il finanziamento  del  Fondo
crediti di dubbia esigibilita': tanto  piu'  che  la  consistenza  di
questo al 31 dicembre 2015  e'  stata  aumentata  rispetto  a  quella
esistente al 1° gennaio 2015 in  correlazione  all'accantonamento  al
Fondo di  una  ulteriore  somma  di  euro  3  milioni  corrispondente
all'emissione di ruoli coattivi in materia di  tassa  automobilistica
per l'importo complessivo di euro 38  milioni  (v.  Nota  integrativa
citata, pag. 74 degli allegati al bilancio/pag. 102 del B.U.R.L.) 
    3. Da tanto consegue che la disposizione di cui all'art. 6  della
legge regionale Liguria n.  26/2016  si  pone  in  contrasto  con  il
precetto e l'obbligo di copertura finanziaria  di  cui  all'art.  81,
comma 3, della Costituzione nella misura in cui, da un lato,  prevede
una   variazione   in   aumento   dell'avanzo   di   amministrazione,
specificamente destinata all'incremento dell'accantonamento al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita', cui non  corrisponde  in  realta'  un
correlato  risultato  positivo  di  amministrazione;  e,  dall'altro,
finanzia lo stanziamento del suddetto Fondo - il cui importo e' stato
pure adeguato in  aumento  -  senza  dare  evidenza  contabile  delle
risorse economiche svincolate dopo l'approvazione del  rendiconto  e,
come tali, a quel fine disponibili. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimo,  e  conseguentemente  annullare,  per  il  motivo  sopra
indicato ed illustrato, l'art. 6 della legge della Regione Liguria  2
novembre 2016,  n.  26  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Liguria n. 20 del 9  novembre  2016,  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del  giorno  29  dicembre
2016. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
      1.  attestazione  relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno  29  dicembre  2016,
della determinazione di impugnare la legge della  Regione  Liguria  2
novembre 2016, n. 26 secondo i termini e per le  motivazioni  di  cui
alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie; 
      2. copia della legge  regionale  impugnata  -  e  dei  relativi
allegati - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Liguria
n. 20 del 9 novembre 2016. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 6 gennaio 2017 
 
                Il Vice avvocato generale dello Stato 
                               Mariani