AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 11 gennaio 2017 

Indicazioni  operative  per  un  corretto  perfezionamento  del  CIG.
(Delibera n. 1). (17A00719) 
(GU n.26 del 1-2-2017)

 
                        L'AUTORITA' NAZIONALE 
                           ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito in legge 11 agosto  2014,  n.  114,  che  ha  previsto  la
soppressione dell'Autorita' di vigilanza sui  contratti  pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui  all'art.  6   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei  compiti  e
delle  funzioni   dalla   stessa   svolti   all'Autorita'   nazionale
anticorruzione (di seguito Autorita'); 
  Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  il
quale ha posto le spese di funzionamento dell'Autorita' a carico  del
mercato di competenza, per la parte non coperta dal  finanziamento  a
carico del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
ha disposto che  l'Autorita',  ai  fini  della  copertura  dei  costi
relativi al proprio funzionamento, determina annualmente  l'ammontare
delle  contribuzioni  dovute  dai  soggetti,  pubblici   e   privati,
sottoposti alla sua  vigilanza,  nonche'  le  relative  modalita'  di
riscossione; 
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che, al
fine di prevenire le infiltrazioni criminali,  ha  previsto  che  gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della  filiera  delle
imprese nonche'  i  concessionari  di  finanziamenti  pubblici  anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi  e  alle
forniture pubblici  devono  utilizzare  uno  o  piu'  conti  correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilita'  dei
relativi pagamenti; 
  Visto l'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.  136,  come
modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 che,  ai  fini  della
tracciabilita' dei flussi finanziari, ha disposto che  gli  strumenti
di pagamento devono riportare, in relazione  a  ciascuna  transazione
posta in essere dalla stazione appaltante, il  codice  identificativo
di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' su richiesta della  stazione
appaltante; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito
in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l'acquisizione di
beni  e  servizi  attraverso  soggetti  aggregatori   e   prezzi   di
riferimento, prevedendo tra l'altro che l'Autorita' non  rilascia  il
codice identificativo di gara (CIG) alle  stazioni  appaltanti  e  ai
comuni non capoluogo che procedano all'acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare
l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche  emesse
verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l'altro,  il
CIG, tranne i casi  di  esclusione  ivi  disposti;  (ii)  il  CIG  e'
inserito a cura della stazione appaltante nei  contratti  relativi  a
lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli  appaltatori;  (iii)
le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle
fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP; 
  Visto l'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l'art. 7  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'art. 7-bis, in virtu' del quale i
titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti  e  per
obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle
amministrazioni   pubbliche,   possono   comunicare,   mediante    la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, i dati relativi alle  fatture  o  richieste  equivalenti  di
pagamento emesse a  partire  dal  1°  luglio  2014,  riportando,  ove
previsto, il relativo CIG; 
  Visto l'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato  l'obbligo  della
tenuta   del   registro   delle   fatture   presso    le    pubbliche
amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel  registro  delle
fatture e degli altri documenti  contabili  equivalenti  e'  annotato
anche  il  CIG,  tranne  i  casi  di   esclusione   dall'obbligo   di
tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto l'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50, che ha attribuito all'Autorita' - a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle  stazioni
appaltanti - la potesta' di  non  rilasciare  il  CIG  alle  stazioni
appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi  o  lavori
non rientranti nella qualificazione conseguita; 
  Visto l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, che ha rimesso all'Autorita'  la  gestione  della  Banca  dati
nazionale dei contratti pubblici  (BDNCP)  nella  quale  confluiscono
tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche  a
livello  territoriale,  onde  garantire   accessibilita'   unificata,
trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di  gara  e
delle fasi a essa prodromiche e successive; 
  Visto l'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50,  in  virtu'  del  quale  -  per  la  gestione  della  BDNCP  -
l'Autorita'  si  avvale  dell'Osservatorio  dei  contratti   pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo  le  modalita'  di
funzionamento dell'Osservatorio nonche' le informazioni obbligatorie,
i termini e le forme di comunicazione che le  stazioni  appaltanti  e
gli enti aggiudicatori sono tenuti  a  trasmettere  all'Osservatorio,
mantenendo salva la  facolta'  di  irrogare  sanzione  amministrativa
pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza  giustificato
motivo,   di   fornire   informazioni   richieste   ovvero   fornisce
informazioni non veritiere; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   sul   procedimento
amministrativo; 
  Vista la delibera dell'Autorita' del 21 dicembre 2016, n. 1377,  di
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266 per l'anno 2017; 
  Vista la delibera  dell'Autorita'  del  20  gennaio  2016,  n.  39,
concernente  Indicazioni  alle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'art. 1, comma 2, decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e  di  trasmissione
delle informazioni all'Autorita', ai  sensi  dell'art.  1,  comma  32
della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2,  della
legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale  informazione  oggetto
di pubblicazione sui siti web istituzionali delle  amministrazioni  e
degli enti e di comunicazione trasmissione all'Autorita'; 
  Visto il comunicato del Presidente  dell'Autorita'  del  13  luglio
2016, recante «Tempistiche di acquisizione del CIG»; 
  Considerato che il CIG  e'  un  codice  alfanumerico  generato  dal
sistema SIMOG dell'Autorita' che consente contemporaneamente: 
    a) l'identificazione univoca di una procedura  di  selezione  del
contraente ed il suo monitoraggio; 
    b)  la  tracciabilita'  dei  flussi   finanziari   collegati   ad
affidamenti di lavori, servizi o forniture,  indipendentemente  dalla
procedura  di  scelta  del   contraente   adottata   e   dall'importo
dell'affidamento stesso; 
    c) l'adempimento degli obblighi contributivi e di  pubblicita'  e
trasparenza  imposti  alle  stazioni  appaltanti  ed  agli  operatori
economici per il corretto funzionamento del mercato; 
    d) il controllo sulla spesa pubblica; 
  Considerato altresi' che, in  virtu'  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per  operare  una  limitazione
dell'attivita' svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo
previsto che l'Autorita'  -  fermi  restando  i  vigenti  limiti  per
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di  forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori  di  importo
inferiore a  150.000  euro  -  non  rilascia  il  CIG  alle  stazioni
appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi  o  lavori
non rientranti nella qualificazione conseguita; 
  Considerata l'importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a
potenziare  il  sistema  informativo  per   il   monitoraggio   della
corruzione e  della  trasparenza,  con  particolare  attenzione  allo
strumento della BDNCP; 
  Considerato che occorre assicurare una sempre  maggiore  efficienza
nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale
il CIG e' lo strumento di elezione, al fine di  incrementare  l'input
dei dati nel circuito informativo e  svolgere  al  meglio  i  compiti
connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 
  Considerato che l'acquisizione obbligatoria del CIG si pone  in  un
momento che precede l'avvio della procedura di affidamento, in quanto
esso va riportato nel bando o avviso  di  gara  o  nella  lettera  di
invito,  a  seconda  della  modalita'  di  selezione  del  contraente
prescelta; 
  Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che  la
procedura  di  selezione  del  contraente  sia  stata  effettivamente
avviata; 
  Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo
accesso sul sistema  SIMOG,  mediante  il  quale  il  RUP  perfeziona
l'acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla  cancellazione
del CIG, indicando le  motivazioni  per  le  quali  la  procedura  di
selezione del contraente e' stata annullata; 
  Considerato che dalle verifiche compiute dell'Autorita' sul sistema
SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano  perfezionati
svariati CIG; 
  Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini
contributivi all'Autorita', ma comporta conseguenze negative in tutti
gli altri ambiti nei quali  il  CIG,  per  effetto  delle  previsioni
normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante; 
  Ritenuto  dunque  necessario  disciplinare  il   procedimento   che
determina il rilascio e il perfezionamento del CIG; 
  Ritenuto, altresi', di dover inserire il perfezionamento del CIG  a
suo  tempo  acquisito,  ovvero   la   sua   cancellazione,   tra   le
«informazioni obbligatorie» che, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP  devono  trasmettere
all'Osservatorio,    impregiudicata    restando     la     competenza
dell'Autorita' di stabilire successivamente il novero completo  delle
«informazioni obbligatorie» di cui alla norma citata; 
 
                              Delibera: 
 
  1) Acquisizione del CIG. 
  Le stazioni appaltanti  che  intendono  avviare  una  procedura  di
selezione del contraente sono tenute ad acquisire  il  relativo  CIG,
per il tramite del RUP, anche  in  modalita'  Smart,  in  un  momento
antecedente all'indizione della procedura di gara. 
  In particolare: 
    a) per le procedure che prevedono la pubblicazione  del  bando  o
avviso  di  gara,  il  CIG  va   acquisito   prima   della   relativa
pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato; 
    b) per le  procedure  che  prevedono  l'invio  della  lettera  di
invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che
possa essere ivi riportato; 
    c) per gli acquisiti effettuati senza  le  modalita'  di  cui  ai
punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula  del  relativo
contratto in modo che possa essere  ivi  riportato  e  consentire  il
versamento  del  contributo  da  parte  degli   operatori   economici
selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma  urgenza  il
CIG va riportato nella lettera d'ordine). 
  2) Perfezionamento del CIG. 
  Entro il termine massimo di novanta  giorni  dall'acquisizione  del
CIG, il RUP e' tenuto ad accedere nuovamente al  sistema  SIMOG  e  a
inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni: 
    a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in
caso di procedura negoziata, o comunque la data della  manifestazione
della volonta' di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di
adesione ad accordo quadro  senza  successivo  confronto  competitivo
deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo  che
ha stabilito l'adesione); 
    b) la data di scadenza della  presentazione  delle  offerte  (nel
caso  di  adesione  ad  accordo  quadro  senza  successivo  confronto
competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non e'  prevista  tale
indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui
alla lettera a); 
    c) nel caso in cui la stazione  appaltante  non  ha  ritenuto  di
andare  avanti  con  la  procedura,  il  RUP  deve  provvedere   alla
cancellazione del  CIG  sul  sistema  SIMOG,  con  le  modalita'  ivi
indicate, entro il termine di cui al precedente punto. 
  Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in  vigore
della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di
tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non  ancora
perfezionati. 
  Il relativo adempimento e' posto in carico  ai  RUP  che  li  hanno
acquisiti o a quelli che sono subentrati nella  relativa  competenza;
nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e  13,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3) Comunicazione ai RUP. 
  Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di  cui  al
punto  2,  l'Autorita'  provvede  a  modificare  il  sistema   SIMOG,
introducendo messaggi automatici in forma di «warning», che  agiscono
in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalita': 
    il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica  all'atto
dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare  l'attenzione  del
RUP circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il  termine  massimo
di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede  di
ufficio alla cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure
sanzionatorie; 
    l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo  che  il  RUP  ha
registrato in anagrafe, che lo avvisa  con  15  giorni  di  preavviso
dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando
l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito). 
  4) Mancato perfezionamento del CIG. 
  In caso di mancata comunicazione all'Autorita'  delle  informazioni
di cui al punto 2 entro il termine ivi  previsto,  il  sistema  SIMOG
procede automaticamente alla cancellazione del CIG non  perfezionato,
inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato
in anagrafe. 
  Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da  parte  della
stazione  appaltante   determina   violazione   delle   norme   sulla
trasmissione delle  informazioni  obbligatorie  all'Autorita',  sulla
contribuzione di gara e sulla tracciabilita' dei  pagamenti,  nonche'
possibile responsabilita' penale ed erariale. 
  Il mancato perfezionamento del  CIG  non  consente  agli  operatori
economici di corredare la propria offerta con  la  documentazione  di
comprova del pagamento del  contributo,  che  costituisce,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n.  266/2005,  condizione  di
ammissibilita' dell'offerta medesima. 
  L'Autorita' si riserva la facolta'  di  valutare  il  comportamento
della stazione appaltante che utilizzi un  CIG  non  perfezionato  in
sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall'art. 38 del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  che  istituisce  presso
l'Autorita' un apposito elenco delle stazioni appaltanti  qualificate
di cui fanno parte anche le centrali di committenza,  fermo  restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma  9,  decreto
legislativo n. 50/2016, per le quali si rinvia al  Regolamento  sulle
sanzioni dell'Autorita'. 
  L'Autorita' si riserva altresi' la facolta' di valutare nell'ambito
del  Sistema  unico  di  qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
pubblici, previsto dall'art. 84 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, il  comportamento  degli  operatori  economici  che  non
segnalano che la procedura di affidamento  avviata  da  una  stazione
appaltante non consente  di  ottemperare  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005. 
  Il presente atto entra in vigore 15 giorni  dopo  la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017 
 
p. il Segretario: Greco