N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2016
Ordinanza del 27 settembre 2016 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Conidi Salvatore contro INPS. Previdenza e assistenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Perequazione automatica - Riconoscimento della perequazione per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo INPS, relativa agli anni 2012-2013 come determinata dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella misura del 20 per cento negli anni 2014-2015 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2016. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24, comma 25-bis, introdotto dal [l'art. 1, comma 1, n. 2) del] decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR ), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.(GU n.5 del 1-2-2017 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione lavoro
Il ricorrente e' titolare di pensione Vobanc numero 03017265, di
importo superiore a sei volte il minimo, con decorrenza 1° luglio
2012. Per effetto dell'art. 24, comma 25, decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ha
usufruito della perequazione automatica per l'anno 2013: la norma in
questione e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla
sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale e la fattispecie e'
stata nuovamente disciplinata dal decreto-legge n. 65/2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2015.
Il nuovo comma 25 introdotto da tale ultima disposizione
legislativa prevede, per quanto qui interessa (ossia per coloro che
percepiscono una pensione superiore a sei volte il trattamento minimo
I.N.P.S.), l'esclusione dalla rivalutazione per gli anni 2012 e 2013.
In altre parole, la situazione del lavoratore non e' affatto
cambiata, nonostante la sentenza della Corte costituzionale gia'
citata che aveva dichiarato illegittimo l'originario art. 24, comma
25, decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Il
blocco della rivalutazione, con riferimento alle pensioni di valore
superiore a sei volte il minimo I.N.P.S., veniva poi prolungato per
gli anni successivi dal comma 25-bis, il quale disponeva che «La
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S. e'
riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento».
Proponeva l'odierno ricorso al fine di ottenere il pagamento
della differenza tra quanto effettivamente percepito, a seguito del
blocco della rivalutazione, con quanto avrebbe avuto diritto
applicando la rivalutazione automatica per il periodo dal 2013 sino
al luglio 2015.
Chiedeva di sollevare questione di legittimita' costituzionale in
merito all'art. 24, commi 25 e 25-bis, cosi' come introdotti
dall'art. 1 decreto-legge n. 65/2015, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 109/2015.
Rilevanza
Il ricorrente, sulla base del meccanismo di rivalutazione
automatica delle pensioni, come introdotto dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, avrebbe diritto alla
rivalutazione annua del trattamento pensionistico percepito. La
rivalutazione della propria pensione era stata bloccata per l'anno
2013 (egli gode della pensione dal 2012) dall'art. 24, comma 25,
decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011; la
norma era stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della
Consulta n. 70/2015.
Il legislatore, con decreto-legge n. 65/2015, che si apre
affermando «Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di
provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al
fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della
Corte costituzionale n. 70 del 2015» e che quindi si pone come
strumento normativo di attuazione di tale pronuncia, ha modificato
l'art. 24, comma 25 dichiarato incostituzionale e ha aggiunto il
comma 25-bis.
Tali norme prevedono:
art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214/2011: «La rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
(...)
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo I.N.P.S.
con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi»;
comma 25-bis: «La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013
come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il
trattamento minimo I.N.P.S. e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento».
Il ricorrente e' titolare di trattamento pensionistico di oltre
sei volte superiore al minimo I.N.P.S.: pertanto, la rivalutazione
della propria pensione e' nuovamente esclusa dalla nuova normativa
introdotta a seguito della sentenza n. 70/2015.
Con la domanda proposta in giudizio, chiede l'applicazione della
rivalutazione sulla propria pensione a decorrere dal 2013;
l'I.N.P.S., applicando le norme ora esaminate, l'ha del tutto
esclusa.
La rilevanza della questione e' quindi evidente: nel caso in cui
la norma venga ritenuta costituzionalmente legittima, il ricorso non
puo' che essere rigettato, in quanto la domanda avanzata in giudizio
trova la sua diretta negazione nella legge, che esclude ogni
rivalutazione per le pensioni di importo di oltre sei volte rispetto
al trattamento minimo I.N.P.S. (come quella del ricorrente) non solo
per gli anni 2012 e 2013, ma anche per gli anni successivi. Infatti,
per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione e' esclusa dall'art. 24,
comma 25, lettera e), introdotto dal decreto-legge n. 65/2015 e sopra
riportato; per gli anni successivi, la rivalutazione e' esclusa dal
comma 25-bis dello stesso articolo. Tale seconda disposizione
riconosce la rivalutazione nel limite prima del 20% (anni 2014 e
2015) e poi del 50% (2016 in poi ) rispetto ai criteri stabiliti dal
precedente comma 25: e' evidente che, essendo la rivalutazione
spettante al ricorrente pari a zero, la pensione da lui goduta
continuera' a non essere rivalutata in futuro.
Al contrario, nel caso in cui le norme vengano dichiarate
costituzionalmente illegittime, la domanda dovra' essere accolta, in
quanto la rivalutazione della pensione dovra' avvenire secondo i
criteri gia' stabiliti. Il ricorrente ha specificato nel ricorso il
beneficio economico di cui avrebbe diritto, limitandone la
quantificazione al luglio 2015: l'importo, non contestato
dall'I.N.P.S., e' pari a € 2.833,40.
Vi e' quindi un evidente interesse economico del ricorrente alla
rimozione della normativa in oggetto, la quale deve necessariamente
essere presa in considerazione dal giudice al fine della decisione
della causa.
Non appare possibile addivenire ad alcuna interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme, le quali sono chiare nello
stabilire che la rivalutazione, per le pensioni oltre sei volte il
trattamento minimo, e' esclusa.
Non manifesta infondatezza
Premesso che, ovviamente, la valutazione della costituzionalita'
della norma e' rimessa alla Consulta, si evidenzia che sussistono
quantomeno seri dubbi di legittimita' delle disposizioni riportate,
per il contrasto con alcune norme di rango costituzionale.
1. Per quanto riguarda il comma 25, si ritiene manifestamente
infondata la questione relativamente al contrasto con gli articoli 36
e 38 della Costituzione: infatti, non si puo' ritenere che il blocco
della rivalutazione per due anni, in una situazione di inflazione
molto vicina allo zero (nell'anno 2013, il primo per cui il
ricorrente poteva godere della rivalutazione, l'inflazione e' stata
pari al 1,1% (1) , sia tale da compromettere gli interessi
richiamati nella sentenza n. 70/2015, ossia «L'interesse dei
pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti
previdenziali modesti, e' teso alla conservazione del potere di
acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale
il diritto a una prestazione previdenziale adeguata».
Le pensioni per cui la nuova norma prevede il blocco della
rivalutazione (superiori a sei volte il trattamento minimo previsto
dall'I.N.P.S.) garantiscono importi sufficientemente elevati da
consentire una vita dignitosa, anche escludendo la rivalutazione per
gli anni 2012 e 2013.
Non pare quindi che si possa essere alcuna violazione dell'art.
38 della Costituzione, poiche', nonostante il blocco della
rivalutazione, anche per questi due anni lo Stato continua a
garantire «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione
involontaria».
Lo stesso ragionamento deve essere fatto con riferimento al comma
25-bis, che dispone per gli anni 2014 e seguenti il prolungamento del
blocco della rivalutazione per le pensioni di importo sei volte
superiore al minimo: peraltro, la disposizione puo' ritenersi
illegittima, dal punto di vista costituzionale, solo laddove vi sia
un effettivo impoverimento dei pensionati, al punto che sia violata
l'esigenza di garantire loro dei mezzi adeguati o che la pensione
goduta non si possa piu' ritenere proporzionata alla contribuzione
versata, secondo l'interpretazione congiunta degli articoli 36 e 38
della Costituzione che la Corte ha richiamato anche nella sentenza n.
70/2015.
Infatti, se dal punto di vista teorico il blocco della
rivalutazione potrebbe causare un pregiudizio ai pensionati per la
perdita del potere d'acquisto degli importi erogati dall'I.N.P.S.,
sotto il profilo concreto si devono di nuovo richiamare i dati
diffusi dall'Istat, che descrivono un andamento inflazionale in
deciso ribasso, con un'inflazione dello 0,2% nel 2014 e addirittura
una deflazione del 0,1% nel 2015; nuovamente, non viene in evidenza
alcun effettivo pregiudizio, tale da far ritenere la norma
costituzionalmente legittima.
2. Si ritiene invece non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' proposta con riferimento al contrasto con l'art.
136 della Costituzione dell'art. 24, comma 25-bis.
La sentenza n. 70/2015 e' stata chiara nel sancire il seguente
principio, gia' conclamato in precedenti pronunce, secondo cui «la
sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero
la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo,
"esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili
principi di ragionevolezza e proporzionalita'", poiche' risulterebbe
incrinata la principale finalita' di tutela, insita nel meccanismo
della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere
d'acquisto delle pensioni» (2) .
Ebbene, il comma 25-bis gia' richiamato, che prevede che per gli
anni 2014 e seguenti si applichera' «il meccanismo stabilito
dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25», con successivi
decrementi percentuali prima del 20% e poi del 50%, non fa altro che
bloccare la rivalutazione delle pensioni il cui importo sia oltre sei
volte il minimo previsto dall'I.N.P.S., con cio' contravvenendo al
monito della Corte costituzionale, secondo il quale il blocco del
meccanismo perequativo deve essere necessariamente contenuto nel
tempo.
Si ritiene quindi che questa questione non sia manifestamente
infondata e debba essere sottoposta all'attenzione della Consulta.
(1) Secondo i dati dell'Istat, che si possono ritenere notori.
(2) Corte costituzionale, sentenza n. 70/2015, che richiama uno
stralcio della sentenza n. 316 del 2010.
P. Q. M.
Il giudice, visto l'art. 23 legge n. 53/1987:
accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale sollevata, sospende il
giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' la
stessa si pronunci, adottando i provvedimenti di competenza, in
merito alla costituzionalita' dell'art. 24, comma 25-bis,
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, introdotto dal
decreto-legge n. 65/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 109/2015 per contrasto con l'art. 136 della Costituzione;
manda alla cancelleria di notificare il presente
provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' di comunicarlo ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Torino, 27 settembre 2016
Il giudice: Mollo